Art. 2.
L' articolo 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. - Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo o presenta denuncia inesatta o in ritardo e' punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.
La pena pecuniaria e' ridotta ad un decimo del minimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso precedente articolo".
L' articolo 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. - Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo o presenta denuncia inesatta o in ritardo e' punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.
La pena pecuniaria e' ridotta ad un decimo del minimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso precedente articolo".