Articolo 5 della Legge 18 marzo 1968, n. 249
Articolo 3 bisArticolo 4
Versione
14 aprile 1968
Art. 5.
Le istanze o i ricorsi rivolti, nel termine previsto dalla legge, a organi diversi da quello competente ma appartenenti alla medesima amministrazione centrale non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilita' per scadenza di termine. Tali istanze e ricorsi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.
Entrata in vigore il 14 aprile 1968
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