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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/07/2025, n. 26860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26860 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE AC RO Sent. n. sez. 1566/2025 CC - 06/05/2025 R.G.N. 9226/2025 - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: nel procedimento nei riguardi di: avverso l'ordinanza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Salerno udita la relazione del Consigliere, Eva Toscani;
1. Con l’ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta del Procuratore generale di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno in data 28 marzo 2024, di condanna di VI SI alla pena di un anno e nove mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. - premetteva che detta pena era stata dichiara assorbita in quella di tre anni e sei mesi di reclusione di cui alla sentenza in data 21 novembre 2024, irrevocabile il 6 dicembre 2024, con cui la Corte di appello di Salerno – previa riunione ad altro procedimento – aveva accolto la proposta di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminato la pena in quella appena indicata e confermato nel resto le sentenze appellate;
- citava, a conforto, ampia giurisprudenza di legittimità secondo cui quando, in sede di appello, il giudice procede a riunione di processi e a rideterminazione della pena ai sensi dell'art 81 cod. pen., sulla base di più sentenze di condanna in primo grado, se la sospensione condizionale della pena riguarda solo alcune pronunzie, essa non si estende automaticamente alle altre. Tuttavia, se il gravame è proposto dal solo imputato e il giudice di secondo grado, dopo aver rideterminato la pena, ritenga di confermare nel resto le Penale Sent. Sez. 1 Num. 26860 Anno 2025 Presidente: RO AC Relatore: NI EVA Data Udienza: 06/05/2025 sentenze impugnate (senza ulteriormente esplicitare, nel dispositivo, quale decisione sia stata assunta con riferimento al beneficio ex art 163 cod. pen.), non è possibile, anche in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, ritenere non confermata la sospensione condizionale (Sez. 5, n. 20506 del 14/01/2019, Locci, Rv. 275308 - 01;Sez. 3, n. 580 del 07/12/2007, dep. 2008, Gentile, Rv. 238583 - 01 Sez. 5, n. 1788 del 19/04/1999, Bove, Rv. 213772).
2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno e, con un unico motivo, lamenta che il Giudice dell'esecuzione avrebbe trascurato il dato obiettivo che il riconoscimento della continuazione aveva comportato il superamento della soglia per il beneficio della sospensione condizionale della pena.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 3 aprile 2025, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1.È fermo nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui «Non è revocabile la sospensione condizionale della pena a causa di una terza condanna, allorché le due precedenti siano state ritenute dal giudice dell'esecuzione riferibili ad un unico reato continuato e non risultino superati i limiti di pena di cui all'art. 163 cod. pen.» (Sez. 1, n. 3775 del 28/10/2015, dep. 2016, Cangemi, Rv. 266004 – 01). Più pertinentemente rispetto al caso che ci occupa, Sez. 1, n. 41545 del 10/11/2010, Stissi, Rv. 248471 - 01 ha chiarito che non è revocabile in sede esecutiva la sospensione condizionale della pena disposta per la terza volta, allorché la sentenza con la quale essa è concessa abbia riconosciuto il vincolo di continuazione tra reato oggetto del suo giudizio e altro precedentemente giudicato con condanna condizionalmente sospesa, sempre che non risultino superati i limiti di pena di cui all'art. 163 cod. pen. Come correttamente osservato dal Procuratore generale ricorrente, il riconoscimento della continuazione aveva comportato il superamento della soglia per il beneficio della sospensione condizionale della pena. Poiché la pena, così come determinata a seguito del riconoscimento della continuazione, è unica e, nel caso di specie, eccede il limite di cui all'art. 163 cod. pen, il beneficio della sospensione condizionale dev'essere revocato. È appena il caso di osservare che l'arresto citato dal Giudice dell’esecuzione a conforto della tesi della conferma "implicita" del beneficio nel caso in cui, a seguito di riunione di procedimenti, sia applicata la continuazione tra reati è senz’altro corretto, ma non costituisce deroga al principio generale secondo cui la pena derivante dalla continuazione è da considerarsi unica sicché, una volta che la pena così rideterminata, superi il limite di cui all'art. 163 cod,. pen., il beneficio deve necessariamente essere revocato.
2.Per le ragioni sin qui espresse, l’ordinanza dev’essere annullata senza rinvio e il Collegio può e deve direttamente disporre la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a VI Di SI con la sentenza del Tribunale di Salerno del 28 marzo 2024.
P.Q.M
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Di SI VI con la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1464 del 28/3/2024. Si comunichi alla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Salerno. 2 Così è deciso, 06/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA NI AC RO 3
1. Con l’ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta del Procuratore generale di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno in data 28 marzo 2024, di condanna di VI SI alla pena di un anno e nove mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. - premetteva che detta pena era stata dichiara assorbita in quella di tre anni e sei mesi di reclusione di cui alla sentenza in data 21 novembre 2024, irrevocabile il 6 dicembre 2024, con cui la Corte di appello di Salerno – previa riunione ad altro procedimento – aveva accolto la proposta di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminato la pena in quella appena indicata e confermato nel resto le sentenze appellate;
- citava, a conforto, ampia giurisprudenza di legittimità secondo cui quando, in sede di appello, il giudice procede a riunione di processi e a rideterminazione della pena ai sensi dell'art 81 cod. pen., sulla base di più sentenze di condanna in primo grado, se la sospensione condizionale della pena riguarda solo alcune pronunzie, essa non si estende automaticamente alle altre. Tuttavia, se il gravame è proposto dal solo imputato e il giudice di secondo grado, dopo aver rideterminato la pena, ritenga di confermare nel resto le Penale Sent. Sez. 1 Num. 26860 Anno 2025 Presidente: RO AC Relatore: NI EVA Data Udienza: 06/05/2025 sentenze impugnate (senza ulteriormente esplicitare, nel dispositivo, quale decisione sia stata assunta con riferimento al beneficio ex art 163 cod. pen.), non è possibile, anche in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, ritenere non confermata la sospensione condizionale (Sez. 5, n. 20506 del 14/01/2019, Locci, Rv. 275308 - 01;Sez. 3, n. 580 del 07/12/2007, dep. 2008, Gentile, Rv. 238583 - 01 Sez. 5, n. 1788 del 19/04/1999, Bove, Rv. 213772).
2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno e, con un unico motivo, lamenta che il Giudice dell'esecuzione avrebbe trascurato il dato obiettivo che il riconoscimento della continuazione aveva comportato il superamento della soglia per il beneficio della sospensione condizionale della pena.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 3 aprile 2025, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1.È fermo nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui «Non è revocabile la sospensione condizionale della pena a causa di una terza condanna, allorché le due precedenti siano state ritenute dal giudice dell'esecuzione riferibili ad un unico reato continuato e non risultino superati i limiti di pena di cui all'art. 163 cod. pen.» (Sez. 1, n. 3775 del 28/10/2015, dep. 2016, Cangemi, Rv. 266004 – 01). Più pertinentemente rispetto al caso che ci occupa, Sez. 1, n. 41545 del 10/11/2010, Stissi, Rv. 248471 - 01 ha chiarito che non è revocabile in sede esecutiva la sospensione condizionale della pena disposta per la terza volta, allorché la sentenza con la quale essa è concessa abbia riconosciuto il vincolo di continuazione tra reato oggetto del suo giudizio e altro precedentemente giudicato con condanna condizionalmente sospesa, sempre che non risultino superati i limiti di pena di cui all'art. 163 cod. pen. Come correttamente osservato dal Procuratore generale ricorrente, il riconoscimento della continuazione aveva comportato il superamento della soglia per il beneficio della sospensione condizionale della pena. Poiché la pena, così come determinata a seguito del riconoscimento della continuazione, è unica e, nel caso di specie, eccede il limite di cui all'art. 163 cod. pen, il beneficio della sospensione condizionale dev'essere revocato. È appena il caso di osservare che l'arresto citato dal Giudice dell’esecuzione a conforto della tesi della conferma "implicita" del beneficio nel caso in cui, a seguito di riunione di procedimenti, sia applicata la continuazione tra reati è senz’altro corretto, ma non costituisce deroga al principio generale secondo cui la pena derivante dalla continuazione è da considerarsi unica sicché, una volta che la pena così rideterminata, superi il limite di cui all'art. 163 cod,. pen., il beneficio deve necessariamente essere revocato.
2.Per le ragioni sin qui espresse, l’ordinanza dev’essere annullata senza rinvio e il Collegio può e deve direttamente disporre la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a VI Di SI con la sentenza del Tribunale di Salerno del 28 marzo 2024.
P.Q.M
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Di SI VI con la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1464 del 28/3/2024. Si comunichi alla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Salerno. 2 Così è deciso, 06/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA NI AC RO 3