CASS
Ordinanza 13 ottobre 2022
Ordinanza 13 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 13/10/2022, n. 38703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38703 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2022 |
Testo completo
• Uv'' ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SA ID nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38703 Anno 2022 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 09/06/2022 Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo di VI De NO avverso l'ordinanza, pronunciata in data 7 maggio 2021, del magistrato di sorveglianza di Lecce che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata per il semestre dal 23 luglio 2020 al 23 gennaio 2021; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione essendo stato valorizzato, negativamente, un poco significativo rilievo disciplinare;
ritenuto che il motivo è manifestamente infondato avendo l'ordinanza evidenziato che il rilievo disciplinare è stato sanzionato e che, nell'occasione, il detenuto non aveva manifestato la provenienza del bene detenuto senza autorizzazione;
ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38703 Anno 2022 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 09/06/2022 Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo di VI De NO avverso l'ordinanza, pronunciata in data 7 maggio 2021, del magistrato di sorveglianza di Lecce che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata per il semestre dal 23 luglio 2020 al 23 gennaio 2021; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione essendo stato valorizzato, negativamente, un poco significativo rilievo disciplinare;
ritenuto che il motivo è manifestamente infondato avendo l'ordinanza evidenziato che il rilievo disciplinare è stato sanzionato e che, nell'occasione, il detenuto non aveva manifestato la provenienza del bene detenuto senza autorizzazione;
ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno 2022.