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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/10/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5340/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL OM Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
31.7.2025, assunto in decisione in data 29.9.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Sonia Parte_1 C.F._1
OL AN ON ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla via Fontana n. 5;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], difeso in Parte_2 C.F._2 proprio ex art. 86 c.p.c.;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale.
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini di legge;
2) la casa di abitazione coniugale sita in Monza alla via Bramante da Urbino n° 14 verrà rilasciata dalla SIa entro il 30.09.2025, salvo breve proroga che si rendesse necessaria. Fino ad allora la SIa Pt_1 Pt_1 comparteciperà alle occorrende spese condominiali e quota tari in ragione del 50%.
3) i coniugi sono comproprietari della casa familiare, in ragione del 40% in capo alla SIa e in Pt_1 ragione del 60% in capo al SI (cfr. doc. 5) consistente in: Parte_2 appartamento non di lusso sito in Monza alla via Bramante da Urbino n. 14 al piano quarto di tre locali e servizi, con annessi e pertinenziali cantina e box nel piano primo sottostrada (valore indicativo €. 333.000,00 in base ad una recente valutazione immobiliare del 10.07.25, doc. 6), il tutto censito al Catasto Fabbricati di detto Comune in forza di schede presentate all'U.T.E. di Milano in data 31.07.2018 n. MI0323454 come segue:
Foglio 89, mappale 330, subalterno 62, VIA BRAMANTE DA URBINO n. 14, piano 4, Categoria A/2,
Classe 4, Vani 5.5, superficie totale mq. 102, totale escluse aree scoperte mq 97, R.C. Euro 1.036,79#;
Foglio 89, mappale 330, subalterno 144, VIA BRAMANTE DA URBINO n. 14, P. S1, Categoria C/2, Classe
4, mq. 3, superficie totale mq. 4, R.C. Euro 5,73#;
Foglio 89, mappale 330, subalterno 245, VIA BRAMANTE DA URBINO n. 14/A, P. S1, Categoria C/6,
Classe 5, mq. 16, superficie totale mq. 17, R.C. Euro 121,47#
4) i coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi coniugale, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali come di seguito specificate:
4 A) la SIa promette di cedere in favore del SI , che promette Parte_1 Parte_2 di accettare, la propria quota pari al 40% di proprietà attualmente indivisa tra i coniugi delle suindicate unità immobiliari consistenti nella casa familiare sita in Monza alla via Bramante da Urbino n. 14, come venduta ed acquistata a corpo, nello stato di fatto in cui attualmente si trova e in quello di diritto per come risulta dal titolo di provenienza a cure del Notaio in data 30.01.2020 a rep. 21911 /racc. 11417 registrato Persona_1
a Milano 1 il 14.02.2020 al n. 11816 serie 1T e trascritto a Milano 2 in data 14.02.2020 ai numeri 11555/19450, che si allega in copia al presente atto (doc. 7). Il prezzo viene convenuto nella complessiva somma di €.
133.000,00 (Centrotrentatremila/00) che verrà versato dal SI alla SIa ome segue: Parte_2 Pt_1
€. 30.000,00# a titolo di acconto alla firma del presente ricorso;
€. 30.000,00# a titolo di ulteriore acconto entro e non oltre il 30.09.2025;
pagina 2 di 5 €. 20.000,00# a titolo di successivo acconto in seno al rogito, che dovrà celebrarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della emittenda sentenza di separazione a segno della sua omologazione da parte dell'adito
Tribunale; ed infine €. 53.000,00# a titolo di saldo in un'unica soluzione entro e non oltre il 30.04.2026; il tutto salvo errori e come meglio in fatto, con atto successivo a mezzo di nominando notaio di fiducia a carico del SI che si accollerà in proprio ed in via esclusiva i relativi costi, tanto notarili che per Parte_2 dovute imposte e tasse.
Inoltre, le Parti dichiarano che il trasferimento dell'immobile innanzi descritto è condizione essenziale della presente domanda di separazione (i) e che per detto trasferimento intendono avvalersi della possibile esenzione da imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 e ss.mm., della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e della successiva sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione e/o di ogni altra normativa in materia (ii).
4 B) la SIa ede al SI che accetta, la propria quota di proprietà attualmente indivisa Pt_1 Parte_2 tra i coniugi dell'intero mobilio ed arredo esistente nella casa coniugale sopra descritta, fatta eccezione per una lista di beni e di arredo che i coniugi hanno espressamente individuato e concordato e che la SIa asporterà entro e non oltre il suo formale rilascio della casa coniugale. Formale rilascio che si stima Pt_1 avvenga entro e non oltre il 30.09.2025, salvo breve proroga che dovesse rendersi necessaria. Si puntualizza inoltre che la SIa comparteciperà nelle occorrende spese condominiali e quota tari, in Parte_1 ragione del 50%, sino alla data di detto formale rilascio della abitazione coniugale.
5) I coniugi dichiarano inoltre che eventuali future tassazioni e/o costi derivanti dall'atto di datio in solutum del 28.04.2024 a cure del Notaio a rep. 5933/racc. 3530, saranno a carico delle Parti in Persona_2 ragione del 50% ciascuno.
6) I coniugi sono proprietari di tre gatti, di cui due femmine sorelle di anni 7 senza microchip e di un maschio di anni 4 con microchip intestato a Parte_2
Dopo un consulto con il veterinario di fiducia, le Parti – salvo verifica di uno stress dei gatti, sul quale si promettono sin d'ora ogni utile rivalutazione - intendono regolare la gestione dei tre gatti come segue:
I gatti resteranno uniti e verranno affidati a ciascun coniuge in via esclusiva per un tempo mensile alternato, fatta eccezione per la mensilità di agosto che concordemente decidono di affidarli alle cure della SIa
(madre del SI . Quindi per la prossima ed imminente mensilità Persona_3 Parte_2 di agosto 2025 i gatti verranno affidati alle cure della SIa;
per la mensilità di settembre Persona_3
2025 verranno affidati al SI per la mensilità di ottobre 2025 verranno affidati alla Parte_2 SIa e così di seguito in via alternata fra loro in ragione mensile. Parte_1
Nel corso del suindicato alternato affidamento esclusivo mensile, la Parte non collocataria può chiedere all'altra la disponibilità ad una visita, ma resta una facoltà sia la richiesta che la concessione. pagina 3 di 5 Nel corso del suindicato alternato affidamento esclusivo mensile, la Parte collocataria che non potesse tenere con sé i gatti, dovrà previamente chiedere all'altra la disponibilità a detenere e custodire i gatti e, solo in esito di un suo rifiuto e/o impossibilità, potrà affidarli alle cure di terze persone, accollandosene i relativi costi.
Tutti i costi ordinari (a titolo esemplificativo: cibo, sabbia, giochi, ed altro) saranno a carico della parte collocataria per il tempo in cui i gatti saranno affidati alle sue cure.
Per quanto riguarda, invece, i costi veterinari, si conviene che: quelli ordinari (vaccinazioni di rito, acquisto di medicinali disposti dal veterinario) saranno sostenuti dalle
Parti in ragione del 50% ciascuno e l'anticipatario, previo invio della relativa pezza giustificativa, avrà diritto al rimborso entro il termine di giorni 15 dalla data di invio;
quelli straordinari (visita specialistica, diagnostica, ricoveri) saranno anch'essi sostenuti dalle Parti in ragione del 50% ciascuno ma dovranno essere previamente annunciati ad entrambi prima della loro assunzione, salvo la motivata urgenza, e daranno luogo al rimborso in favore dell'anticipatario entro il termine di giorni 15 dalla data di invio della relativa pezza giustificativa.
7) I coniugi, anche alla luce di quanto sopra descritto ai paragrafi 4A), 4B), 5) e 6), si danno atto di aver regolamentato tutta la divisione dei beni fra loro in comproprietà e di aver già regolato fra loro ogni ulteriore e reciproca questione di natura economica.
8) Le parti dichiarano di svolgere ognuno una propria attività lavorativa fonte di reddito e di rinunciare pertanto reciprocamente ad un contributo al mantenimento.
9) Le spese legali inerenti la presente procedura sono interamente compensate e l'avv. ON, unitamente all'avv. (nella sua veste di legale di se stesso), con la sottoscrizione del presente atto, Parte_2 rinunciano alla solidarietà prevista dalla L.P.F.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 14.4.2021 a Parte_1 Parte_2
Monza;
- Dall'unione non sono nati figli.
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
29.9.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 31.7.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] he hanno contratto matrimonio in Monza in data 14.4.2021 (Atto n. 28, Parte I, del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Monza), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 2.10.2025
Il Presidente est.
CL OM
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL OM Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
31.7.2025, assunto in decisione in data 29.9.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Sonia Parte_1 C.F._1
OL AN ON ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla via Fontana n. 5;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], difeso in Parte_2 C.F._2 proprio ex art. 86 c.p.c.;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale.
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini di legge;
2) la casa di abitazione coniugale sita in Monza alla via Bramante da Urbino n° 14 verrà rilasciata dalla SIa entro il 30.09.2025, salvo breve proroga che si rendesse necessaria. Fino ad allora la SIa Pt_1 Pt_1 comparteciperà alle occorrende spese condominiali e quota tari in ragione del 50%.
3) i coniugi sono comproprietari della casa familiare, in ragione del 40% in capo alla SIa e in Pt_1 ragione del 60% in capo al SI (cfr. doc. 5) consistente in: Parte_2 appartamento non di lusso sito in Monza alla via Bramante da Urbino n. 14 al piano quarto di tre locali e servizi, con annessi e pertinenziali cantina e box nel piano primo sottostrada (valore indicativo €. 333.000,00 in base ad una recente valutazione immobiliare del 10.07.25, doc. 6), il tutto censito al Catasto Fabbricati di detto Comune in forza di schede presentate all'U.T.E. di Milano in data 31.07.2018 n. MI0323454 come segue:
Foglio 89, mappale 330, subalterno 62, VIA BRAMANTE DA URBINO n. 14, piano 4, Categoria A/2,
Classe 4, Vani 5.5, superficie totale mq. 102, totale escluse aree scoperte mq 97, R.C. Euro 1.036,79#;
Foglio 89, mappale 330, subalterno 144, VIA BRAMANTE DA URBINO n. 14, P. S1, Categoria C/2, Classe
4, mq. 3, superficie totale mq. 4, R.C. Euro 5,73#;
Foglio 89, mappale 330, subalterno 245, VIA BRAMANTE DA URBINO n. 14/A, P. S1, Categoria C/6,
Classe 5, mq. 16, superficie totale mq. 17, R.C. Euro 121,47#
4) i coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi coniugale, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali come di seguito specificate:
4 A) la SIa promette di cedere in favore del SI , che promette Parte_1 Parte_2 di accettare, la propria quota pari al 40% di proprietà attualmente indivisa tra i coniugi delle suindicate unità immobiliari consistenti nella casa familiare sita in Monza alla via Bramante da Urbino n. 14, come venduta ed acquistata a corpo, nello stato di fatto in cui attualmente si trova e in quello di diritto per come risulta dal titolo di provenienza a cure del Notaio in data 30.01.2020 a rep. 21911 /racc. 11417 registrato Persona_1
a Milano 1 il 14.02.2020 al n. 11816 serie 1T e trascritto a Milano 2 in data 14.02.2020 ai numeri 11555/19450, che si allega in copia al presente atto (doc. 7). Il prezzo viene convenuto nella complessiva somma di €.
133.000,00 (Centrotrentatremila/00) che verrà versato dal SI alla SIa ome segue: Parte_2 Pt_1
€. 30.000,00# a titolo di acconto alla firma del presente ricorso;
€. 30.000,00# a titolo di ulteriore acconto entro e non oltre il 30.09.2025;
pagina 2 di 5 €. 20.000,00# a titolo di successivo acconto in seno al rogito, che dovrà celebrarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della emittenda sentenza di separazione a segno della sua omologazione da parte dell'adito
Tribunale; ed infine €. 53.000,00# a titolo di saldo in un'unica soluzione entro e non oltre il 30.04.2026; il tutto salvo errori e come meglio in fatto, con atto successivo a mezzo di nominando notaio di fiducia a carico del SI che si accollerà in proprio ed in via esclusiva i relativi costi, tanto notarili che per Parte_2 dovute imposte e tasse.
Inoltre, le Parti dichiarano che il trasferimento dell'immobile innanzi descritto è condizione essenziale della presente domanda di separazione (i) e che per detto trasferimento intendono avvalersi della possibile esenzione da imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 e ss.mm., della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e della successiva sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione e/o di ogni altra normativa in materia (ii).
4 B) la SIa ede al SI che accetta, la propria quota di proprietà attualmente indivisa Pt_1 Parte_2 tra i coniugi dell'intero mobilio ed arredo esistente nella casa coniugale sopra descritta, fatta eccezione per una lista di beni e di arredo che i coniugi hanno espressamente individuato e concordato e che la SIa asporterà entro e non oltre il suo formale rilascio della casa coniugale. Formale rilascio che si stima Pt_1 avvenga entro e non oltre il 30.09.2025, salvo breve proroga che dovesse rendersi necessaria. Si puntualizza inoltre che la SIa comparteciperà nelle occorrende spese condominiali e quota tari, in Parte_1 ragione del 50%, sino alla data di detto formale rilascio della abitazione coniugale.
5) I coniugi dichiarano inoltre che eventuali future tassazioni e/o costi derivanti dall'atto di datio in solutum del 28.04.2024 a cure del Notaio a rep. 5933/racc. 3530, saranno a carico delle Parti in Persona_2 ragione del 50% ciascuno.
6) I coniugi sono proprietari di tre gatti, di cui due femmine sorelle di anni 7 senza microchip e di un maschio di anni 4 con microchip intestato a Parte_2
Dopo un consulto con il veterinario di fiducia, le Parti – salvo verifica di uno stress dei gatti, sul quale si promettono sin d'ora ogni utile rivalutazione - intendono regolare la gestione dei tre gatti come segue:
I gatti resteranno uniti e verranno affidati a ciascun coniuge in via esclusiva per un tempo mensile alternato, fatta eccezione per la mensilità di agosto che concordemente decidono di affidarli alle cure della SIa
(madre del SI . Quindi per la prossima ed imminente mensilità Persona_3 Parte_2 di agosto 2025 i gatti verranno affidati alle cure della SIa;
per la mensilità di settembre Persona_3
2025 verranno affidati al SI per la mensilità di ottobre 2025 verranno affidati alla Parte_2 SIa e così di seguito in via alternata fra loro in ragione mensile. Parte_1
Nel corso del suindicato alternato affidamento esclusivo mensile, la Parte non collocataria può chiedere all'altra la disponibilità ad una visita, ma resta una facoltà sia la richiesta che la concessione. pagina 3 di 5 Nel corso del suindicato alternato affidamento esclusivo mensile, la Parte collocataria che non potesse tenere con sé i gatti, dovrà previamente chiedere all'altra la disponibilità a detenere e custodire i gatti e, solo in esito di un suo rifiuto e/o impossibilità, potrà affidarli alle cure di terze persone, accollandosene i relativi costi.
Tutti i costi ordinari (a titolo esemplificativo: cibo, sabbia, giochi, ed altro) saranno a carico della parte collocataria per il tempo in cui i gatti saranno affidati alle sue cure.
Per quanto riguarda, invece, i costi veterinari, si conviene che: quelli ordinari (vaccinazioni di rito, acquisto di medicinali disposti dal veterinario) saranno sostenuti dalle
Parti in ragione del 50% ciascuno e l'anticipatario, previo invio della relativa pezza giustificativa, avrà diritto al rimborso entro il termine di giorni 15 dalla data di invio;
quelli straordinari (visita specialistica, diagnostica, ricoveri) saranno anch'essi sostenuti dalle Parti in ragione del 50% ciascuno ma dovranno essere previamente annunciati ad entrambi prima della loro assunzione, salvo la motivata urgenza, e daranno luogo al rimborso in favore dell'anticipatario entro il termine di giorni 15 dalla data di invio della relativa pezza giustificativa.
7) I coniugi, anche alla luce di quanto sopra descritto ai paragrafi 4A), 4B), 5) e 6), si danno atto di aver regolamentato tutta la divisione dei beni fra loro in comproprietà e di aver già regolato fra loro ogni ulteriore e reciproca questione di natura economica.
8) Le parti dichiarano di svolgere ognuno una propria attività lavorativa fonte di reddito e di rinunciare pertanto reciprocamente ad un contributo al mantenimento.
9) Le spese legali inerenti la presente procedura sono interamente compensate e l'avv. ON, unitamente all'avv. (nella sua veste di legale di se stesso), con la sottoscrizione del presente atto, Parte_2 rinunciano alla solidarietà prevista dalla L.P.F.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 14.4.2021 a Parte_1 Parte_2
Monza;
- Dall'unione non sono nati figli.
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
29.9.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 31.7.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] he hanno contratto matrimonio in Monza in data 14.4.2021 (Atto n. 28, Parte I, del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Monza), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 2.10.2025
Il Presidente est.
CL OM
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