Articolo 4 della Legge 25 marzo 1964, n. 154
Articolo 3
Versione
24 aprile 1964
Art. 4.
All'onere di lire 1 miliardo e 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verra' fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate determinate dalla legge 30 ottobre 1963, n. 1456 , concernente la unificazione delle aliquote della imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 24 aprile 1964