CASS
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 39814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39814 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LI DD nato a [...] il [...] LI MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/07/2025 del TRIBUNALE di Santa Maria Capua Vetere Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, resa a seguito del rinvio disposto da Sez. 3, n. 37948 del 25 settembre 2024, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto l’istanza presentata da LI DD e LI MA, in qualità di eredi di LI IG, solo con riferimento alla concessione edilizia in sanatoria n. 280/s del 23 novembre 1998, ex lege n. 724 del 1994, per il cambio di destinazione d’uso da garage a locale commerciale al piano terra, revocando l’ordine di demolizione contenuto nella sentenza della Pretura Circondariale di S. Maria Capua Vetere del 13 ottobre 1997, definitiva il 3 marzo 1999, con riguardo alla sola opera indicata sopra. Ha rigettato, per il resto, l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione di cui alla citata sentenza pretorile. 2. I fatti rilevanti del procedimento possono essere sintetizzati come segue. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 7 marzo 2024, aveva revocato l’ordine di demolizione disposto con sentenza del OR (13.10.1997) per opere edilizie abusive. Il Procuratore della Repubblica aveva proposto ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 39814 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: CA LA Data Udienza: 25/11/2025 2 per cassazione, deducendo violazione di legge. Il giudizio di cognizione aveva accertato la realizzazione di opere abusive perché in difformità da titoli edilizi (Concessione Edilizia del 6 maggio 1994, rilasciata in variante di altre concessioni precedenti) e al giudicato penale era seguita l’ordinanza sindacale di demolizione del 17.01.1995). LI IG, dante causa delle odierne ricorrenti, aveva presentato istanza di condono in data 27.02.1995, ottenendo il condono parziale nel 1998 (solo cambio d’uso da garage a locale commerciale). Persistendo i residui abusi, consistenti soprattutto nel cambio d’uso del sottotetto e altri interventi sulla facciata e sul solaio rispetto all’immobile articolato su più livelli, fu emessa ingiunzione a demolire da parte della Procura della Repubblica in data 20 marzo 2001. A seguito di presentazione di istanza di concessione in sanatoria (23.09.2001) per il cambio d’uso del sottotetto e delle altre opere realizzate in difformità, ai sensi dell’art. 13 l. n. 47 del 1985 e della legge regionale Campania n. 15 del 2000, il procedimento si concludeva con il rilascio di concessione in sanatoria che, in sede di autotutela, veniva annullata dal Comune di Curti, con provvedimento del 6 luglio 2021. Ciò in considerazione del fatto che il rilascio della stessa era avvenuto dopo 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza n. 4 del 1995 ed era successiva all’ingiunzione, a demolire o ripristinare il manufatto nelle precedenti condizioni, emessa dalla Procura della Repubblica nell’anno 2001. Il provvedimento era poi stato revocato, su istanza delle interessate, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza del 7 marzo 2024. La sentenza rescindente, su impugnazione del Pubblico Ministero avverso tale provvedimento, ha rilevato che l’ordine di demolizione (ai sensi dell’art. 31, c. 9 DPR 380/01) assume natura di sanzione amministrativa ripristinatoria, non punitiva, non soggetto a prescrizione (Corte EDU, 2024), e persiste anche dopo la morte del reo. Il giudice dell’esecuzione è chiamato a valutare l’eventuale legittimità dei titoli edilizi, anche in sanatoria, sopravvenuti. In tal senso, si è mossa anche la legislazione più recente (DL 69/2024 convertito in L. 105/2024) che disciplina demolizione, alienazione e prevalenti interessi pubblici. Si tratta, dunque, secondo il dictum della sentenza rescindente, di precisare i rapporti tra la demolizione effettuata in via giurisdizionale e altri atti amministrativi o giurisdizionali. Il ricorso è stato ritenuto fondato in quanto era rimasta confermata la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione del 1995, a cui era seguita l’acquisizione automatica al patrimonio comunale (art. 31 DPR 380/01, il cui testo presuppone l’accertamento da parte del giudice che gli abusi siano stati eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire o abbiano realizzato un organo edilizio integralmente diverso da quello oggetto del permesso o l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati. 3 Quanto poi alla questione della compatibilità dell’effetto acquisitivo al patrimonio del Comune con atti amministrativi, la sentenza rescindente ha ritenuto che la revoca dell’ordine di demolizione sia possibile solo se l’opera è sanata o destinata a fini leciti. Nel caso di specie, il TAR aveva annullato l’autoannullamento della sanatoria per motivi procedurali, non di merito, per cui tale decisione non incide sulla valutazione di illegittimità della revoca. Anzi, in ordine al rapporto con il giudicato amministrativo, è stato riaffermato il principio secondo cui il Giudice penale non è vincolato da decisioni amministrative che non affrontano la sostanza dell’abuso. Dunque, l’ordine di demolizione può essere sospeso solo se sopravviene un provvedimento incompatibile e cioè una eventuale delibera comunale che dichiari prevalente interesse pubblico con motivazione specifica. In definitiva, l’ordinanza di revoca dell’ordine di demolizione è stata annullata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, perché si verificasse la legittimità dei titoli edilizi (condono, sanatoria), applicando quindi i principi sull’acquisizione al patrimonio comunale e sulla natura ripristinatoria dell’ordine di demolizione. 3. L’ordinanza impugnata, a pag. 4, ha evidenziato in concreto quali siano state le opere realizzate in difformità (realizzazione di cinque vani e due bagni, con pavimentazione e impianti) rispetto al titolo per cui era stata chiesta la concessione in sanatoria per cambio di destinazione d’uso, mediante la trasformazione del sottotetto con caratteristiche di deposito (cat. C2) in abitazione civile (cat. A), ritenendo perfezionato il meccanismo acquisitivo da parte del Comune per effetto del disposto dell’art. 31 comma 1 d.p.r. n. 381 del 2001, con conseguente illegittimità della concessione in sanatoria n. 43/s, trattandosi di interventi in totale difformità rispetto al titolo. Diversamente, la concessione edilizia in sanatoria n. 280/s del 23 novembre 1998 visto che l’istanza in sanatoria era stata presentata prima del decorso del termine di 90 giorni dalla data dell’ordine di demolizione e vista la legittimità della stessa secondo la normativa e gli strumenti urbanistici dell’epoca. 4. Avverso tale ordinanza, ricorrono per cassazione DD e MA LI, a mezzo del loro difensore, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 23 ter DPR n. 380 del 2001 e agli artt. 2, commi 2 e 3, cod.pen. Le ricorrenti deducono che l’errore applicativo sarebbe stato commesso dal giudice del rinvio laddove aveva compiuto la verifica dl requisito sostanziale della totale o parziale difformità delle opere assentite in sanatoria. Si sarebbe dovuto, a tal fine, considerare in favore delle istanti, l’introduzione del disposto dell’art. 23 ter dPR 4 308/2001, norma extra penale ma integrativa della fattispecie penale e migliorativa per l’agente, con consequenziale applicabilità dell’art. 2, commi due e tre, cod.pen. La disposizione, secondo le ricorrenti, seppure introdotta con il d.l. n. 133 del 2014, quindi successivamente alla adozione della concessione 43/s da parte del Comune di Curti, avrebbe dovuto condurre a una interpretazione di favore, con la consequenziale valutazione di legittimità della concessione in sanatoria. Del resto, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 691 del 2021, aveva affermato che il cambio di destinazione d’uso è ravvisabile solo allorché si realizzi l’assegnazione di una diversa categoria funzionale, mentre non è integrato dal cambio di destinazione all’interno della medesima categoria funzionale, come avvenuto nel caso di specie;
- vizio di motivazione, ponendosi l’ordinanza impugnata in netto contrasto con tutte le risultanze istruttorie e in particolare con quanto emerso dalle dichiarazioni dell’architetto Flaviana Ciccarelli e dalla documentazione acquisita agli atti. Era emerso, infatti, che le opere realizzate, considerate per il complesso immobiliare in questione, non integravano l’incremento del carico urbanistico;
-violazione di legge con riferimento all’art. 13 l. n. 47 del 1985 e della legge regionale n. 15 del 2000, posto che la concessione in sanatoria n. 43/s era stata rilasciata seguendo un iter regolamentare del tutto corretto, con corresponsione dei relativi oneri e dell’oblazione. Dunque, l’efficacia dell’atto amministrativo non poteva che refluire anche sul reato con effetti estintivi del medesimo. 4. La Procura Generale ha depositato memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. I motivi sono connessi e possono essere trattati congiuntamente. 3. La giurisprudenza di legittimità (vd. da ultimo Sez. 3, 20/03/2025, n.14130, ha consolidato il convincimento secondo il quale - ai sensi del predetto art. 31 e dei commi 3, 4 e 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 è previsto, da una parte, che si adotti, in presenza dell'opera abusiva ivi contemplata, esclusivamente l'ordine di demolizione, con acquisizione al patrimonio comunale, decorsi 90 giorni dalla notifica dell'ordine medesimo (comma 3); quindi è altresì disposto che "l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente" (comma 4) e, infine, al comma 4-bis, che l'autorità competente, 5 constatata l'inottemperanza, irroga (altresì, e non in via alternativa) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 Euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. 4. Può' dirsi, conclusivamente, che una lettura letterale e sistematica dell'art. 36 del D.P.R. 380/01, esaminato in rapporto, in particolare, agli artt. 10, 33 comma 1 e 2, 31 commi 3, 4 e 4 bis, conduce a ritenere che in caso di decorso di 90 giorni dalla notifica dell'ordine di demolizione comunale e quindi di acquisizione al patrimonio dell'opera abusiva realizzata senza permesso di costruire o in totale difformità, diversa dalla ristrutturazione, non sussista più la legittimazione a presentare la domanda di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. 380/01, atteso che il riferimento alternativo, riportato in tale ultimo articolo, alla comminazione di sanzioni amministrative piuttosto che al termine stabilito dal responsabile dell'ufficio comunale per la eliminazione degli interventi di ristrutturazione, quale termine ultimo di legittimazione a presentare tale istanza da parte del proprietario dell'opera ovvero del responsabile dell'abuso, attiene ai soli distinti casi di ristrutturazione ex art. 10 comma 1 del TUE, per i quali sia impossibile ripristinare l'originario stato dell'immobile e si imponga quindi, in sostituzione, ex art. 33 comma 2 del D.P.R. 380/01, la comminazione di sanzione amministrativa pecuniaria. Quanto alla deduzione della mancanza trascrizione della acquisizione nei registri immobiliari, essa è irrilevante, atteso che in materia edilizia, l'acquisizione al patrimonio comunale del manufatto abusivo, conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione emesso dall'autorità comunale, si verifica "ope legis" all'inutile scadenza del termine fissato per l'ottemperanza, mentre la notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza è unicamente titolo necessario per l'immissione in possesso dell'ente e per la trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di acquisizione. (Sez. 3, n. 1819 del 21/10/2008, dep. 2009, P.m. in proc. ercoli, Rv. 242254 - 01; da ultimo anche Sez. 3, n. 23718 del 08/04/2016, Pacera, Rv. 267676 - 01). 5. Dunque, l’ordinanza è corretta in diritto laddove ha ritenuto che il decorso del termine di giorni 90 dalla notifica dell’ordine di demolizione abbia perfezionato il passaggio del bene alla proprietà del Comune e che il dante causa delle ricorrenti non avesse più legittimazione a chiedere il rilascio della concessione in sanatoria poi oggetto di annullamento in autotutela. 6. Il presupposto in fatto dell’effetto traslativo, relativo alla entità delle opere, è giudizio di merito, quanto all’apprezzamento delle caratteristiche delle opere che 6 non possono formare oggetto del giudizio di legittimità, come pretenderebbe il secondo motivo di ricorso. 7. Quanto al motivo con cui si contesta la esclusione, da parte del giudice, della possibilità di futura adozione di un provvedimento di sanatoria, in eventuale applicazione dell’art. 23 ter DPR n. 380/2001 o dell’art. 13 l. n. 47/1985 e legge regionale Campania n. 15 del 2000, va osservato che si tratta innanzitutto di una censura meramente assertiva e rivalutativa, laddove rappresenta e non dimostra che l'attuale e nuova disciplina urbanistica sia utilmente applicabile all'opera edilizia abusiva oggetto di processo. 8. E’ corretta, altresì, la esclusione della possibilità di previsione di rilascio di un permesso in sanatoria. Va qui ribadito che in tema di reati edilizi, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (ed. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica. (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Casa', Rv. 284058 - 01). 9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati manifestamente infondati, con conseguente onere per le ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e di versare la somma di euro 1000 ciascuna, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA CA UGO BELLINI
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, resa a seguito del rinvio disposto da Sez. 3, n. 37948 del 25 settembre 2024, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto l’istanza presentata da LI DD e LI MA, in qualità di eredi di LI IG, solo con riferimento alla concessione edilizia in sanatoria n. 280/s del 23 novembre 1998, ex lege n. 724 del 1994, per il cambio di destinazione d’uso da garage a locale commerciale al piano terra, revocando l’ordine di demolizione contenuto nella sentenza della Pretura Circondariale di S. Maria Capua Vetere del 13 ottobre 1997, definitiva il 3 marzo 1999, con riguardo alla sola opera indicata sopra. Ha rigettato, per il resto, l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione di cui alla citata sentenza pretorile. 2. I fatti rilevanti del procedimento possono essere sintetizzati come segue. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 7 marzo 2024, aveva revocato l’ordine di demolizione disposto con sentenza del OR (13.10.1997) per opere edilizie abusive. Il Procuratore della Repubblica aveva proposto ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 39814 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: CA LA Data Udienza: 25/11/2025 2 per cassazione, deducendo violazione di legge. Il giudizio di cognizione aveva accertato la realizzazione di opere abusive perché in difformità da titoli edilizi (Concessione Edilizia del 6 maggio 1994, rilasciata in variante di altre concessioni precedenti) e al giudicato penale era seguita l’ordinanza sindacale di demolizione del 17.01.1995). LI IG, dante causa delle odierne ricorrenti, aveva presentato istanza di condono in data 27.02.1995, ottenendo il condono parziale nel 1998 (solo cambio d’uso da garage a locale commerciale). Persistendo i residui abusi, consistenti soprattutto nel cambio d’uso del sottotetto e altri interventi sulla facciata e sul solaio rispetto all’immobile articolato su più livelli, fu emessa ingiunzione a demolire da parte della Procura della Repubblica in data 20 marzo 2001. A seguito di presentazione di istanza di concessione in sanatoria (23.09.2001) per il cambio d’uso del sottotetto e delle altre opere realizzate in difformità, ai sensi dell’art. 13 l. n. 47 del 1985 e della legge regionale Campania n. 15 del 2000, il procedimento si concludeva con il rilascio di concessione in sanatoria che, in sede di autotutela, veniva annullata dal Comune di Curti, con provvedimento del 6 luglio 2021. Ciò in considerazione del fatto che il rilascio della stessa era avvenuto dopo 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza n. 4 del 1995 ed era successiva all’ingiunzione, a demolire o ripristinare il manufatto nelle precedenti condizioni, emessa dalla Procura della Repubblica nell’anno 2001. Il provvedimento era poi stato revocato, su istanza delle interessate, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza del 7 marzo 2024. La sentenza rescindente, su impugnazione del Pubblico Ministero avverso tale provvedimento, ha rilevato che l’ordine di demolizione (ai sensi dell’art. 31, c. 9 DPR 380/01) assume natura di sanzione amministrativa ripristinatoria, non punitiva, non soggetto a prescrizione (Corte EDU, 2024), e persiste anche dopo la morte del reo. Il giudice dell’esecuzione è chiamato a valutare l’eventuale legittimità dei titoli edilizi, anche in sanatoria, sopravvenuti. In tal senso, si è mossa anche la legislazione più recente (DL 69/2024 convertito in L. 105/2024) che disciplina demolizione, alienazione e prevalenti interessi pubblici. Si tratta, dunque, secondo il dictum della sentenza rescindente, di precisare i rapporti tra la demolizione effettuata in via giurisdizionale e altri atti amministrativi o giurisdizionali. Il ricorso è stato ritenuto fondato in quanto era rimasta confermata la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione del 1995, a cui era seguita l’acquisizione automatica al patrimonio comunale (art. 31 DPR 380/01, il cui testo presuppone l’accertamento da parte del giudice che gli abusi siano stati eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire o abbiano realizzato un organo edilizio integralmente diverso da quello oggetto del permesso o l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati. 3 Quanto poi alla questione della compatibilità dell’effetto acquisitivo al patrimonio del Comune con atti amministrativi, la sentenza rescindente ha ritenuto che la revoca dell’ordine di demolizione sia possibile solo se l’opera è sanata o destinata a fini leciti. Nel caso di specie, il TAR aveva annullato l’autoannullamento della sanatoria per motivi procedurali, non di merito, per cui tale decisione non incide sulla valutazione di illegittimità della revoca. Anzi, in ordine al rapporto con il giudicato amministrativo, è stato riaffermato il principio secondo cui il Giudice penale non è vincolato da decisioni amministrative che non affrontano la sostanza dell’abuso. Dunque, l’ordine di demolizione può essere sospeso solo se sopravviene un provvedimento incompatibile e cioè una eventuale delibera comunale che dichiari prevalente interesse pubblico con motivazione specifica. In definitiva, l’ordinanza di revoca dell’ordine di demolizione è stata annullata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, perché si verificasse la legittimità dei titoli edilizi (condono, sanatoria), applicando quindi i principi sull’acquisizione al patrimonio comunale e sulla natura ripristinatoria dell’ordine di demolizione. 3. L’ordinanza impugnata, a pag. 4, ha evidenziato in concreto quali siano state le opere realizzate in difformità (realizzazione di cinque vani e due bagni, con pavimentazione e impianti) rispetto al titolo per cui era stata chiesta la concessione in sanatoria per cambio di destinazione d’uso, mediante la trasformazione del sottotetto con caratteristiche di deposito (cat. C2) in abitazione civile (cat. A), ritenendo perfezionato il meccanismo acquisitivo da parte del Comune per effetto del disposto dell’art. 31 comma 1 d.p.r. n. 381 del 2001, con conseguente illegittimità della concessione in sanatoria n. 43/s, trattandosi di interventi in totale difformità rispetto al titolo. Diversamente, la concessione edilizia in sanatoria n. 280/s del 23 novembre 1998 visto che l’istanza in sanatoria era stata presentata prima del decorso del termine di 90 giorni dalla data dell’ordine di demolizione e vista la legittimità della stessa secondo la normativa e gli strumenti urbanistici dell’epoca. 4. Avverso tale ordinanza, ricorrono per cassazione DD e MA LI, a mezzo del loro difensore, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 23 ter DPR n. 380 del 2001 e agli artt. 2, commi 2 e 3, cod.pen. Le ricorrenti deducono che l’errore applicativo sarebbe stato commesso dal giudice del rinvio laddove aveva compiuto la verifica dl requisito sostanziale della totale o parziale difformità delle opere assentite in sanatoria. Si sarebbe dovuto, a tal fine, considerare in favore delle istanti, l’introduzione del disposto dell’art. 23 ter dPR 4 308/2001, norma extra penale ma integrativa della fattispecie penale e migliorativa per l’agente, con consequenziale applicabilità dell’art. 2, commi due e tre, cod.pen. La disposizione, secondo le ricorrenti, seppure introdotta con il d.l. n. 133 del 2014, quindi successivamente alla adozione della concessione 43/s da parte del Comune di Curti, avrebbe dovuto condurre a una interpretazione di favore, con la consequenziale valutazione di legittimità della concessione in sanatoria. Del resto, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 691 del 2021, aveva affermato che il cambio di destinazione d’uso è ravvisabile solo allorché si realizzi l’assegnazione di una diversa categoria funzionale, mentre non è integrato dal cambio di destinazione all’interno della medesima categoria funzionale, come avvenuto nel caso di specie;
- vizio di motivazione, ponendosi l’ordinanza impugnata in netto contrasto con tutte le risultanze istruttorie e in particolare con quanto emerso dalle dichiarazioni dell’architetto Flaviana Ciccarelli e dalla documentazione acquisita agli atti. Era emerso, infatti, che le opere realizzate, considerate per il complesso immobiliare in questione, non integravano l’incremento del carico urbanistico;
-violazione di legge con riferimento all’art. 13 l. n. 47 del 1985 e della legge regionale n. 15 del 2000, posto che la concessione in sanatoria n. 43/s era stata rilasciata seguendo un iter regolamentare del tutto corretto, con corresponsione dei relativi oneri e dell’oblazione. Dunque, l’efficacia dell’atto amministrativo non poteva che refluire anche sul reato con effetti estintivi del medesimo. 4. La Procura Generale ha depositato memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. I motivi sono connessi e possono essere trattati congiuntamente. 3. La giurisprudenza di legittimità (vd. da ultimo Sez. 3, 20/03/2025, n.14130, ha consolidato il convincimento secondo il quale - ai sensi del predetto art. 31 e dei commi 3, 4 e 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 è previsto, da una parte, che si adotti, in presenza dell'opera abusiva ivi contemplata, esclusivamente l'ordine di demolizione, con acquisizione al patrimonio comunale, decorsi 90 giorni dalla notifica dell'ordine medesimo (comma 3); quindi è altresì disposto che "l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente" (comma 4) e, infine, al comma 4-bis, che l'autorità competente, 5 constatata l'inottemperanza, irroga (altresì, e non in via alternativa) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 Euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. 4. Può' dirsi, conclusivamente, che una lettura letterale e sistematica dell'art. 36 del D.P.R. 380/01, esaminato in rapporto, in particolare, agli artt. 10, 33 comma 1 e 2, 31 commi 3, 4 e 4 bis, conduce a ritenere che in caso di decorso di 90 giorni dalla notifica dell'ordine di demolizione comunale e quindi di acquisizione al patrimonio dell'opera abusiva realizzata senza permesso di costruire o in totale difformità, diversa dalla ristrutturazione, non sussista più la legittimazione a presentare la domanda di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. 380/01, atteso che il riferimento alternativo, riportato in tale ultimo articolo, alla comminazione di sanzioni amministrative piuttosto che al termine stabilito dal responsabile dell'ufficio comunale per la eliminazione degli interventi di ristrutturazione, quale termine ultimo di legittimazione a presentare tale istanza da parte del proprietario dell'opera ovvero del responsabile dell'abuso, attiene ai soli distinti casi di ristrutturazione ex art. 10 comma 1 del TUE, per i quali sia impossibile ripristinare l'originario stato dell'immobile e si imponga quindi, in sostituzione, ex art. 33 comma 2 del D.P.R. 380/01, la comminazione di sanzione amministrativa pecuniaria. Quanto alla deduzione della mancanza trascrizione della acquisizione nei registri immobiliari, essa è irrilevante, atteso che in materia edilizia, l'acquisizione al patrimonio comunale del manufatto abusivo, conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione emesso dall'autorità comunale, si verifica "ope legis" all'inutile scadenza del termine fissato per l'ottemperanza, mentre la notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza è unicamente titolo necessario per l'immissione in possesso dell'ente e per la trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di acquisizione. (Sez. 3, n. 1819 del 21/10/2008, dep. 2009, P.m. in proc. ercoli, Rv. 242254 - 01; da ultimo anche Sez. 3, n. 23718 del 08/04/2016, Pacera, Rv. 267676 - 01). 5. Dunque, l’ordinanza è corretta in diritto laddove ha ritenuto che il decorso del termine di giorni 90 dalla notifica dell’ordine di demolizione abbia perfezionato il passaggio del bene alla proprietà del Comune e che il dante causa delle ricorrenti non avesse più legittimazione a chiedere il rilascio della concessione in sanatoria poi oggetto di annullamento in autotutela. 6. Il presupposto in fatto dell’effetto traslativo, relativo alla entità delle opere, è giudizio di merito, quanto all’apprezzamento delle caratteristiche delle opere che 6 non possono formare oggetto del giudizio di legittimità, come pretenderebbe il secondo motivo di ricorso. 7. Quanto al motivo con cui si contesta la esclusione, da parte del giudice, della possibilità di futura adozione di un provvedimento di sanatoria, in eventuale applicazione dell’art. 23 ter DPR n. 380/2001 o dell’art. 13 l. n. 47/1985 e legge regionale Campania n. 15 del 2000, va osservato che si tratta innanzitutto di una censura meramente assertiva e rivalutativa, laddove rappresenta e non dimostra che l'attuale e nuova disciplina urbanistica sia utilmente applicabile all'opera edilizia abusiva oggetto di processo. 8. E’ corretta, altresì, la esclusione della possibilità di previsione di rilascio di un permesso in sanatoria. Va qui ribadito che in tema di reati edilizi, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (ed. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica. (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Casa', Rv. 284058 - 01). 9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati manifestamente infondati, con conseguente onere per le ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e di versare la somma di euro 1000 ciascuna, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA CA UGO BELLINI