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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 3178 /2023 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3178 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Cosenza, C.so Luigi Fera n. 115, presso lo studio dell'avv. Rodolfo Folliero, da cui
è rappresentata e difesa in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE-
E
(c.f. (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE –
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO–
OGGETTO: domanda cumulativa di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 20.1.2025 dinanzi al giudice relatore per la parte costituita. Il PM, avuta comunicazione degli atti, nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
FATTO E DIRITTO
1. Nel presente procedimento è stata già pronunciata con sentenza parziale n.
80/2024 la separazione tra i coniugi e . Con Parte_1 Controparte_1
successiva sentenza parziale n. 1197/2024 sono state regolate le statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione. Il contenzioso residuo ha, quindi, ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativamente introdotta dalla ricorrente, nonché le relative statuizioni accessorie.
2. La domanda di diretta ad ottenere la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio, va certamente accolta, in quanto le dichiarazioni della ricorrente contenute negli scritti difensivi e rese all'udienza del 20.1.2025 dinanzi al relatore dimostrano in modo inequivocabile, che dopo la conclusione del procedimento di separazione non vi è stata alcuna ripresa della convivenza ed è, anzi, definitivamente venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della vita morale e materiale della famiglia. Non osta alla richiesta pronuncia la contumacia del resistente, dovendosi il divorzio considerare un diritto potestativo di ciascuno dei coniugi in presenza dei presupposti di legge ed essendo onere del coniuge resistente eccepire, eventualmente, l'interruzione della separazione nelle more tra la separazione e l'instaurazione del giudizio di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 3 legge 898/1970). Poiché, pertanto, risultano decorsi i termini di cui all'art. 3 l. 898/1970 rispetto alla prima comparizione dei coniugi dinanzi al relatore nell'ambito del giudizio di separazione (definito con sentenza parziale passata in giudicato), la domanda sullo status della ricorrente va senza dubbio accolta.
2.1. Sotto il profilo delle statuizioni accessorie all'invocata pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la ricorrente chiedeva confermarsi le statuizioni contenute nella sentenza n. 1197/2024 (la quale disponeva, per quanto qui rileva,
l'affido condiviso dei figli minori delle parti - nata il [...] e Per_1 Per_2 nato l'[...] - con collocamento prevalente presso la madre;
assegnava a 3
quest'ultima, quale collocataria dei figli minori, il godimento della casa coniugale sita in Montalto Uffugo alla via Salerni n. 30; regolava il diritto di visita del genitore non collocatario;
poneva a carico di l'obbligo di concorrere al Controparte_1
mantenimento dei figli minori mediante versamento in favore del genitore collocatario della somma di euro 700,00 mensile- euro 350,00 mensili in favore di ciascun figlio - oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT e concorso alle spese straordinarie riguardanti i figli nella misura del 50%). Non essendo emerse criticità nel rapporto padre/figli e non essendo variate rispetto all'epoca della separazione le condizioni economiche del resistente né le esigenze dei minori, le conclusioni rassegnate dalla ricorrente possono trovare accoglimento, potendosi integralmente richiamare le motivazioni a base della sentenza parziale già emessa nel presente processo (“Quanto all'affido dei figli minori (nata Per_1
nel 2010) e (nato nel 2013) può confermarsi l'affido condiviso stabilito in Per_2
via provvisoria e urgente dal relatore, in quanto le dichiarazioni della ricorrente non hanno evidenziato alcuna particolare criticità nel rapporto genitori/figli, il che ha reso manifestamente superflua anche l'audizione dei medesimi minori nel presente giudizio (che avrebbe potuto avere luogo solo ai fini della valutazione del loro interesse, non quale mezzo di prova dei comportamenti infedeli del padre).
Fermo, inoltre, il collocamento dei minori presso la madre, a cui fa seguito
l'assegnazione a quest'ultima del godimento della casa coniugale, può confermarsi la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario come stabilitosi all'udienza del 10.1.2024. Il padre terrà, quindi, con sé i figli a fine settimana alterni (il primo e il terzo del mese, in mancanza di diversi accordi tra le parti) dal sabato all'uscita da scuola (ovvero dalle 12:00 in mancanza di impegni scolastici) fino alle 19:30 della domenica, quando riaccompagnerà i ragazzi presso la residenza della madre;
le principali festività saranno trascorse dai figli in forma alternata con ciascun genitore (dal 24 al 30 dicembre con un genitore;
dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
domenica di pasqua con un genitore, lunedì dell'angelo con l'altro); i figli trascorreranno con il padre venti giorni durante il periodo estivo, che si individuano nei primi venti giorni di agosto in mancanza di diverso accordo tra le parti. Quanto, invece, all'ammontare del mantenimento ordinario a carico del genitore non collocatario, considerandosi i redditi dei genitori (percependo la ricorrente circa 230,00 euro mensili in forza dell'attività di insegnante di danza e il resistente circa 3.500,00 euro mensili in 4
forza dell'attività di assistente capo ed istruttore della Polizia di Stato); i bisogni propri di ragazzi dell'età di e;
il fatto che i ragazzi trascorrono con Per_2 Per_1 la mamma (sostanzialmente priva di redditi propri, stante l'esiguità dei proventi dell'attività lavorativa) la gran parte del tempo, appare equo, rispetto alle determinazioni provvisorie del relatore, aumentare ad euro 700,00 mensili (euro
350,00 in favore di ciascun figlio) l'assegno a carico del oltre CP_1
rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%. Nulla si dispone in questa sede sull'assegno unico familiare, in mancanza di accordi tra le parti. A carico del va CP_1 posto, altresì, l'obbligo di concorrere alle spese straordinarie riguardanti i minori, nella misura del 50%”).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (in particolare alla luce della pronuncia di addebito adottata in danno del a conclusione del procedimento di CP_1
separazione) e vengono liquidate come da dispositivo, in relazione al valore della controversia (di valore indeterminabile e inquadrabile, sulla base dell'interesse dedotto, nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) e in applicazione dei medi tabellari per tutte le fasi, congrui in relazione alle caratteristiche del giudizio.
L'inerenza della pronuncia anche allo status (sia per quanto riguarda la separazione che per quanto riguarda il divorzio) legittima, tuttavia, la compensazione parziale delle spese in misura di metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione unica civile, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, all'esito delle sentenze parziali nn. 80/2024 e 1197/2024, sentito il giudice relatore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, celebrato in data 19.12.2009 e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di
Montalto Uffugo al n. 54, anno 2009, parte II, serie A;
2. Dispone l'affido condiviso dei figli minori delle parti, con collocamento prevalente presso la madre;
3. Assegna a quale collocataria dei figli minori, il godimento Parte_1
della casa coniugale (in Montalto Uffugo alla via Salerni n. 30);
4. Regola il diritto di visita del genitore non affidatario in conformità a quanto stabilito in motivazione;
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5. Pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento Controparte_1
dei figli minori mediante versamento in favore del genitore collocatario della somma di euro 700,00 mensile (euro 350,00 mensili in favore di ciascun figlio), oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT e concorso alle spese straordinarie riguardanti i figli nella misura del 50%;
6. Condanna alla rifusione della metà delle spese e Controparte_1
competenze di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 68,85 (su euro
137,70) per spese ed euro 2.538,50 (su euro 5.077,00) per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CP come per legge;
7. Dichiara le spese compensate tra le parti per la restante metà;
8. Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22.1.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma