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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/05/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2583/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 7.12.2024,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GARZANITI AMALIA, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
l'8.1.1989, con il patrocinio dell'avv. GASPARINI ROSSELLA, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
22.12.2024);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. note di trattazione scritta congiunte depositate telematicamente in data 2.4.2025)
“Le parti chiedono pronunciarsi sentenza di separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
2) il Dott. potrà tenere con sé a fine settimana alterni ivi compreso il Pt_2 Per_1
pernottamento, oltre due giorni a settimana, da concordarsi entro il primo di ogni mese e da confermarsi settimanalmente stante il lavoro svolto da entrambi i genitori;
3) il Dott. verserà, a titolo di mantenimento per il figlio, la somma mensile di € 400,00 Pt_2
entro il 5 di ogni mese, il suddetto importo sarà da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT a decorrere dal primo anno successivo alla pronuncia della sentenza di separazione;
4) il Dott. verserà alla signora il 50% delle spese straordinarie sostenute dalla Pt_2 Pt_1 stessa nell'interesse del figlio ivi comprese le spese di baby-sitter ed asilo nido, così Per_1 come individuate dal Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
5) la sig.ra si impegna a cedere al Dott. la propria quota di proprietà Pt_1 Pt_2 dell'immobile sito in Varese, Via Pasubio n. 22, composto da appartamento, cantina e autorimessa
e come meglio censito al NCEU del Comune di Varese Sez. urb. VA rispettivamente Foglio 10, mappale 10413 sub 504, (abitazione), foglio 10 Mappale 10413 sub. 505, (cantina), Foglio 10
Mappale 22780 sub. 1, (autorimessa), ivi compresi gli arredi, dietro la corresponsione dell'importo di € 26.175,00, di cui la metà verrà corrisposto al momento del rilascio dell'immobile
e metà alla stipula dell'atto notarile;
6) la signora come concordato nell'accordo firmato e depositato, ha rilasciato Pt_1
l'immobile sito in Varese, Via Pasubio n. 22, già casa coniugale, il 24 febbraio u.s.;
7) il Dott. si accollerà l'intero mutuo ipotecario gravante sull'immobile sito in Varese, Pt_2
Via Pasubio n. 22;
8) il Dott. si impegna ad intestare a sé, o ad altro membro della propria famiglia, il Pt_2 finanziamento accesso dalla sig.ra er l'acquisto della cucina presente nella casa coniugale;
Pt_1
9) le rate delle spese condominiali, relative all'anno 2024 con scadenza il 28/02 ed il 30/04, verranno sostenute dai coniugi in parti uguali;
10) Il Dott. si impegna a donare al figlio una volta compiuti i 18 anni, Pt_2 Per_1
l'orologio Rolex Datejust;
pagina 2 di 5 11) Il Dott. si impegna a fornire il certificato di autenticità del diamante dell'anello di Pt_2
fidanzamento regalato alla sig.ra Pt_1
I sottoscritti Conti e Dott. dichiarano, inoltre, di non volersi riconciliare Pt_1 Parte_2
e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
ed hanno contratto matrimonio con rito civile in Roma in Parte_1 Parte_2
data 10.9.2022 con atto trascritto nei registri dello Stato civile del Predetto Comune dell'anno 2023, atto n. 2, Parte II, Serie A.
Dall'unione è nato il figlio (Varese) in data 27.8.2024. Per_1
Con ricorso depositato in data 7.12.2024 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre e Per_1
regolamentazione delle frequentazioni paterne, di assegnare la casa familiare sita in Varese, Via
Pasubio n. 22, alla ricorrente, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento dell'importo mensile ritenuto di giustizia, oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie, di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la rata mensile del mutuo nonché, decorso il termine di legge, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla domanda di Parte_2
separazione e contestuale divorzio.
Letta l'istanza depositata in data 17.3.2025 con cui le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo in relazione alle condizioni di separazione, con decreto del 19.3.2025 il giudice relatore fissava udienza di precisazione delle conclusioni disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
Con ordinanza del 9.4.2025, dato atto dell'accordo come da note scritte congiunte depositate telematicamente in data 2.4.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 3 di 5 Considerato in diritto:
1. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. Ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte articolate dai coniugi, come in epigrafe riportate, debbano essere recepite dal Tribunale. Gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e paiono rispondenti, anche in relazione ai profili economici, all'interesse morale e materiale del figlio minore.
3. Avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio, ciò a cui si provvede con separata ordinanza.
4. Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, NON definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Roma in data 10.9.2022 (atto
[...] trascritto nei registri dello Stato civile del Predetto Comune dell'anno 2023, atto n. 2, Parte II, Serie
A), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di ROMA, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
pagina 4 di 5 3. Spese al definitivo;
4. Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Arianna Carimati per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio svolta ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
Varese, così deciso nella camera di consiglio dell'8.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 7.12.2024,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GARZANITI AMALIA, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
l'8.1.1989, con il patrocinio dell'avv. GASPARINI ROSSELLA, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
22.12.2024);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. note di trattazione scritta congiunte depositate telematicamente in data 2.4.2025)
“Le parti chiedono pronunciarsi sentenza di separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
2) il Dott. potrà tenere con sé a fine settimana alterni ivi compreso il Pt_2 Per_1
pernottamento, oltre due giorni a settimana, da concordarsi entro il primo di ogni mese e da confermarsi settimanalmente stante il lavoro svolto da entrambi i genitori;
3) il Dott. verserà, a titolo di mantenimento per il figlio, la somma mensile di € 400,00 Pt_2
entro il 5 di ogni mese, il suddetto importo sarà da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT a decorrere dal primo anno successivo alla pronuncia della sentenza di separazione;
4) il Dott. verserà alla signora il 50% delle spese straordinarie sostenute dalla Pt_2 Pt_1 stessa nell'interesse del figlio ivi comprese le spese di baby-sitter ed asilo nido, così Per_1 come individuate dal Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
5) la sig.ra si impegna a cedere al Dott. la propria quota di proprietà Pt_1 Pt_2 dell'immobile sito in Varese, Via Pasubio n. 22, composto da appartamento, cantina e autorimessa
e come meglio censito al NCEU del Comune di Varese Sez. urb. VA rispettivamente Foglio 10, mappale 10413 sub 504, (abitazione), foglio 10 Mappale 10413 sub. 505, (cantina), Foglio 10
Mappale 22780 sub. 1, (autorimessa), ivi compresi gli arredi, dietro la corresponsione dell'importo di € 26.175,00, di cui la metà verrà corrisposto al momento del rilascio dell'immobile
e metà alla stipula dell'atto notarile;
6) la signora come concordato nell'accordo firmato e depositato, ha rilasciato Pt_1
l'immobile sito in Varese, Via Pasubio n. 22, già casa coniugale, il 24 febbraio u.s.;
7) il Dott. si accollerà l'intero mutuo ipotecario gravante sull'immobile sito in Varese, Pt_2
Via Pasubio n. 22;
8) il Dott. si impegna ad intestare a sé, o ad altro membro della propria famiglia, il Pt_2 finanziamento accesso dalla sig.ra er l'acquisto della cucina presente nella casa coniugale;
Pt_1
9) le rate delle spese condominiali, relative all'anno 2024 con scadenza il 28/02 ed il 30/04, verranno sostenute dai coniugi in parti uguali;
10) Il Dott. si impegna a donare al figlio una volta compiuti i 18 anni, Pt_2 Per_1
l'orologio Rolex Datejust;
pagina 2 di 5 11) Il Dott. si impegna a fornire il certificato di autenticità del diamante dell'anello di Pt_2
fidanzamento regalato alla sig.ra Pt_1
I sottoscritti Conti e Dott. dichiarano, inoltre, di non volersi riconciliare Pt_1 Parte_2
e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
ed hanno contratto matrimonio con rito civile in Roma in Parte_1 Parte_2
data 10.9.2022 con atto trascritto nei registri dello Stato civile del Predetto Comune dell'anno 2023, atto n. 2, Parte II, Serie A.
Dall'unione è nato il figlio (Varese) in data 27.8.2024. Per_1
Con ricorso depositato in data 7.12.2024 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre e Per_1
regolamentazione delle frequentazioni paterne, di assegnare la casa familiare sita in Varese, Via
Pasubio n. 22, alla ricorrente, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento dell'importo mensile ritenuto di giustizia, oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie, di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la rata mensile del mutuo nonché, decorso il termine di legge, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla domanda di Parte_2
separazione e contestuale divorzio.
Letta l'istanza depositata in data 17.3.2025 con cui le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo in relazione alle condizioni di separazione, con decreto del 19.3.2025 il giudice relatore fissava udienza di precisazione delle conclusioni disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
Con ordinanza del 9.4.2025, dato atto dell'accordo come da note scritte congiunte depositate telematicamente in data 2.4.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 3 di 5 Considerato in diritto:
1. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. Ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte articolate dai coniugi, come in epigrafe riportate, debbano essere recepite dal Tribunale. Gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e paiono rispondenti, anche in relazione ai profili economici, all'interesse morale e materiale del figlio minore.
3. Avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio, ciò a cui si provvede con separata ordinanza.
4. Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, NON definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Roma in data 10.9.2022 (atto
[...] trascritto nei registri dello Stato civile del Predetto Comune dell'anno 2023, atto n. 2, Parte II, Serie
A), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di ROMA, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
pagina 4 di 5 3. Spese al definitivo;
4. Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Arianna Carimati per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio svolta ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
Varese, così deciso nella camera di consiglio dell'8.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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