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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17104 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51907/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51907/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._1
RZ IA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 02.07.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ritualmente notificato al P.M., depositato il 27.11.2024 CP_1 deduceva: di avere sempre manifestato fin dall'infanzia una natura
[...] psicologica e comportamentale tipicamente maschile, pur essendo un individuo di sesso biologico femminile;
che da una naturale inclinazione aveva assunto comportamenti maschili, manifestando di volersi riconoscere nel nome di Per_1
che per tale motivo, nel 2021 aveva deciso di rivolgersi al Consultorio per le
[...]
Persone Trans e Identità Non Binarie “InConTra”, presso la
[...]
, svolgendo dal 05/10/2021 al 26/10/2021 Controparte_2 un percorso di assessment psicodiagnostico;
di aver iniziato in data 28.12.2021 una terapia ormonale al fine di adeguare le caratteristiche sessuali secondarie della persona alla propria identità e al suo ruolo di genere come si evince dalla relazione del 19.10.2023 redatta dalla dott.ssa prodotta in atti;
di essersi Per_2
1 successivamente affidato alle cure dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Umberto I, come si evince dalla relazione datata 22/10/2024.
Parte ricorrente, pertanto, chiedeva, stante lo stato di avanzata mascolinizzazione raggiunto, che fosse ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA
TU di rettificare l'atto di nascita di trascritto al n. 146 parte I CP_1 serie A del Registro delle Nascite del Comune di CA TU come di seguito - laddove si legge debba invece leggersi ed intendersi CP_1 Persona_3
- laddove si legge, quanto al sesso dell'intestataria, la dicitura “femminile”,
[...] debba leggersi e intendersi invece quella “maschile” e che Parte_1 fosse autorizzato a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici ritenuti
[...] necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere maschile.
Rileva preliminarmente questo Collegio che non è coniugata e non CP_1 ha figli, come da certificazione di residenza, di nascita, cittadinanza e stato civile, in atti, per cui correttamente il contraddittorio è stato integrato solo nei confronti del
P.M. Ciò posto, ritiene questo Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione degli atti dello stato civile.
In particolare, dalla relazione dal centro per le Persone Trans e Identità Non Binarie
“InConTra”, presso la Controparte_2
emerge che “l'incongruenza tra il genere sessuale esperito e il genere
[...] assegnato alla nascita appare al momento severa. Si osserva una divergenza tra il genere sessuale vissuto ed i caratteri primari e secondari. In particolare appaiono evidenti il desiderio di appartenenza all'altro genere, quello di essere trattato come un membro del genere maschile e il convincimento di avere sentimenti e reazioni tipiche di un membro del genere sessuale maschile. L'utente manifesta il desiderio di modificare la propria identità anagrafica, con l'adozione del nome maschile di
[…]i vissuti di incongruenza di genere possono dunque essere riferiti ad Persona_1 un quadro di disforia di genere in soggetto femminile adulto senza disordini della differenziazione sessuale in fase di transizione […] La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile ed i propri dati anagrafici potrebbe infatti consentirgli di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati”.
Inoltre, dalla relazione della dott.ssa emerge che “l'incongruenza tra il Per_2 genere sessuale esperito e il genere assegnato alla nascita appare al momento severa. Si osserva una divergenza tra il genere sessuale vissuto ed i caratteri primari e secondari. In particolare appaiono evidenti il desiderio di appartenenza all'altro genere, quello di essere trattato come un membro del genere maschile e il convincimento di avere sentimenti e reazioni tipiche di un membro del genere sessuale maschile. L'utente manifesta il desiderio di modificare la propria identità anagrafica, con l'adozione del nome maschile di […]i vissuti di Persona_1 incongruenza di genere possono dunque essere riferiti ad un quadro di disforia di genere in soggetto femminile adulto senza disordini della differenziazione sessuale in
2 fase di transizione […] La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile ed i propri dati anagrafici potrebbe infatti consentirgli di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati”.
Da ultimo dalla certificazione datata 22/10/2024 dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Umberto I, si legge: “La persona si è rivolta al nostro Centro in data
16/11/2023 dove portava in visione Relazione di InConTra (Consultorio per le persone Trans e con identità non binarie) ed analisi ematochimiche che risultavano nella norma. La persona riferiva di aver iniziato già terapia con TE NO (Nebid) a dicembre 2021, pertanto, nel nostro ambulatorio iniziava terapia con TE NO (Nebid) 1 fiala intramuscolo ogni 16 settimane. La persona è attualmente al XI mese di terapia ormonale mascolinizzante.
La suddetta terapia, volta a promuovere aumento della barba e del pilifero, scomparsa dei cicli mestruali, redistribuzione corporea del grasso viscerale, aumento della massa muscolare, ipotrofia della ghiandola mammaria, oscuramento del timbro vocale, deve essere seguita costantemente al fine di permettere il mantenimento di tali caratteristiche. Il follow-up della condizione clinica del paziente prevede che si sottoponga a periodici controlli clinici, laboratoristici, di diagnostica strumentale laboratoristici e di diagnostica strumentale seriati nel tempo.”
Infine, all'udienza del 02.07.2025 è stata sentita la parte ricorrente la quale ha dichiarato “ho sempre sentito sin da piccolo da bambino di identificarmi nel genere maschile, ho iniziato un percorso sanitario ed ormonale nel 2021, sono attualmente seguito dal Policlinico Umberto I di Roma dal 2023. Frequento l'Università di medicina veterinaria a Tor Vergata devo iniziare il secondo anno. Vorrei assumere il nome di ” Persona_1
In tale sede il Giudice ha preso atto della circostanza che la parte ricorrente indossasse abiti maschili e presentasse un aspetto e delle sembianze maschili e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato la parte ricorrente a precisare le conclusioni che vi ha provveduto e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
A tale proposito – quanto alla possibilità di conseguire la rettifica degli atti dello stato civile in assenza del previo necessario espletamento dell'intervento chirurgico diretto alla modifica del caratteri sessuali primari - la Corte Costituzionale (con sentenza n.
221/2015) ha chiarito che “(…) la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (…)” così interpretando, in senso costituzionalmente orientato, l'art. 1, della legge 164/1982, laddove stabilisce che la rettificazione anagrafica possa avvenire in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di attribuzione di sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, atteso che, ove si richiedesse per la rettificazione necessariamente il trattamento chirurgico, si subordinerebbe irragionevolmente
3 l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere, l'elemento quale il trattamento chirurgico, costituente invece “solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali” (sentenza n. 221/2015). Parimenti la
Suprema Corte ha chiarito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del
1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”, ciò in quanto “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell' avvicinamento del soma alla psiche”, fermo restando che “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta” (Cass. civ, Sez. 1, Sentenza n. 15138 del
20/07/2015).
Orbene, considerate le dichiarazioni della parte ricorrente in udienza;
la documentazione medica in atti, proveniente da strutture ospedaliere pubbliche, specializzate proprio a diagnosticare la sussistenza del “Disturbo dell'Identità di
Genere” e la valutazione da parte dello stesso Giudice delle modifiche fisiche intervenute a seguito della compiuta terapia ormonale (come emerso peraltro dal riscontro effettuato in udienza); si ritengono sussistere i presupposti per l'accoglimento della domanda quanto alla rettificazione nell'atto di nascita di parte ricorrente del sesso da “femminile” a “maschile” nonché della sostituzione del prenome da “ a “ mandando all'Ufficiale di Stato Civile di CP_1 Persona_1
CA TU per quanto di competenza.
Relativamente alla domanda di autorizzazione alla sottoposizione all'intervento chirurgico di riattribuzione di sesso, mette conto evidenziare che con la recente sentenza n. 143 del 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del d. lgs. n. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico – chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale
4 sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, come nel caso di specie e per le ragioni sopra evidenziate.
Si legge, in particolare, nella motivazione di tale pronuncia che: “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso. Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. […] Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del
2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito […] che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa è […] Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.”
Per tutte le ragioni sopra esposte la domanda di parte ricorrente di autorizzazione alla sottoposizione a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri
5 sessuali a quelli maschili è inammissibile in quanto non è necessaria alcuna autorizzazione giudiziale.
Attesa la natura del procedimento, si dichiarano irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, prima sezione civile, definitivamente pronunciando: ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di CA TU di procedere alla rettifica dell'atto di nascita della medesima parte ricorrente (atto n. 146, Parte 1, Serie
A, anno 2000 dei registri degli atti di nascita del Comune di CA TU), con riferimento al sesso, da femminile a maschile, e con attribuzione al medesimo del prenome “ in luogo di “ ; Persona_1 CP_1 dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione giudiziale alla sottoposizione ad intervento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali in quanto autorizzazione non necessaria;
dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma in data 25.11.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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