Sentenza 9 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00445/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00895/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 895 del 2024, proposto da
CC DO S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampietro Risimini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Raffaele Tedone e Fabiola Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione n. 602 emessa dall’ I.N.P.S. Comitato Amministratore della Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti CIG industria in data 9 maggio 2024, notificata in data 14 maggio 2024, avente ad oggetto “Ricorso n. 752411600 del 07/02/2024 proposto da PA AR S.R.L., identificativo n. 0911254671, Codice Fiscale 05598740727 Struttura INPS di BARI", con cui veniva respinto il ricorso presentato dalla CC DO s.r.l.;
nonché
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto o conseguenziale, per quanto non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. LF PP AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 2 luglio 2024 e depositato il 16 luglio 2024, la società CC DO S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in epigrafe.
Esponeva in fatto di aver richiesto, in data 10 novembre 2023, l'attivazione della procedura di consultazione sindacale prevista dal d.lgs. n. 148/2015, ai fini della concessione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).
A seguito dell'incontro sindacale preliminare del 13 novembre 2023, l'amministratore unico della società ricorrente e le rappresentanze sindacali convenivano nell'usufruire della CIGO per un periodo di tredici settimane e per un numero massimo di otto lavoratori.
In data 4 dicembre 2023 la CC DO s.r.l. trasmetteva telematicamente la domanda di Cassa Integrazione Ordinaria.
Con provvedimento del 8 gennaio 2024 l’INPS respingeva tale istanza, asserendo l’insussistenza dei presupposti indicati agli artt. 1-3 del D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95442 del 14 aprile 2016.
In data 7 febbraio 2024, la ricorrente presentava ricorso amministrativo, che veniva, tuttavia, respinto con deliberazione n. 602 del 9 maggio 2024.
Avverso quest'ultimo atto la CC DO s.r.l. insorgeva, proponendo il ricorso in epigrafe.
Venivano, in particolare, sollevati i seguenti argomenti di gravame:
1. Violazione, mal governo ed errata interpretazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015. Violazione della Circolare INPS n. 197/2015.
Con un primo motivo di ricorso, la ricorrente denunciava la violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 148/2015, in quanto, in tesi, sarebbero risultati sussistenti tutti i requisiti previsti da detta previsione per beneficiare della CIGO.
2. Eccesso di potere. Carenza, contraddittoria e illogica motivazione. Travisamento dei fatti. Carenza di istruttoria.
Con un secondo argomento di gravame, la ricorrente lamentava la genericità, illogicità e contraddittorietà della motivazione addotta a fondamento della deliberazione impugnata.
Con atto depositato in data 30 aprile 2024, si costituiva in giudizio l’INPS, chiedendo il rigetto del ricorso proposto.
All’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026, il Collegio tratteneva definitivamente la causa in decisione.
Tutto ciò premesso, le doglianze formulate - che saranno oggetto di trattazione congiunta, vertendo tutte sul medesimo ordine di questioni di massima - sono infondate e, pertanto, non possono essere accolte.
Con il ricorso proposto la società ricorrente denunciava l’illegittimità del provvedimento con il quale l’I.N.P.S. le aveva negato la concessione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).
Nello specifico, in tesi, la riduzione di ordini e commesse e, più in generale, l’andamento negativo del mercato del settore avrebbero costituito circostanze aziendali temporanee, derivanti da eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti.
Pertanto, la domanda di CIGO presentata dalla CC DO s.r.l. avrebbe soddisfatto le condizioni previste dalla normativa di riferimento per avere accesso all’ammortizzatore sociale in questione.
Tali doglianze, tuttavia, non possono essere accolte in quanto le censure sollevate non trovano riscontro nel dato positivo e, in particolare, nella disciplina delineata dall'art. 11 del d.lgs. n. 148/2015.
Tale disposizione prevede che l'integrazione salariale ordinaria è corrisposta in presenza di situazioni di breve durata, transitorie e non addebitabili alla condotta del datore di lavoro.
Come chiarito dal D.M. n. 95442/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sussistono i requisiti della “transitorietà della situazione aziendale” e della “temporaneità della situazione di mercato” quando, al momento della presentazione della domanda di CIGO, è prevedibile che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa.
Alla luce di tale definizione, non è possibile affermare, nel caso di specie, la temporaneità e transitorietà delle congiunture economiche che, a parere della ricorrente, giustificherebbero la concessione dell'ammortizzatore sociale.
Infatti, come emerge dalla delibera n. 602/2024 del Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni temporanee nonché dall'estratto domande CIGO, la società ricorrente aveva già fatto costante ricorso all'integrazione salariale per trentaquattro settimane a partire dal 31 ottobre 2022, adducendo le medesime problematiche aziendali.
La reiterazione dell'istanza e la precedente fruizione del medesimo ammortizzatore sociale devono condurre ad escludere che l'evento asseritamente integrabile la CIGO possa dirsi transitorio e di breve durata.
Inoltre, la società ricorrente, pur dolendosi della riduzione dell'attività produttiva a causa di eventi contingenti, non ha comunque dimostrato, al momento della presentazione della domanda, che la fruizione dell'integrazione salariale in parola le avrebbe permesso di riprendere l'ordinaria attività di impresa.
Anche la causale relativa alla mancanza di commesse, addotta dalla ricorrente a fondamento della propria istanza, non può, per ciò sola, giustificare la concessione dell'ammortizzatore sociale dal momento che, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del D.M. n. 95442/2016, tale fattispecie si verifica allorquando la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivi da una significativa riduzione degli ordini.
Come affermato dalla stessa società ricorrente nella domanda di Cassa Integrazione Ordinaria del 4 dicembre 2023, le commesse non erano significativamente ridotte, ma risultavano soltanto altalenanti e con tempi di consegna non scadenzabili, con conseguente difficoltà nel regolare smaltimento delle scorte in magazzino.
Queste vicende, rappresentando eventi attinenti all'ordinaria organizzazione e programmazione aziendale, non possono costituire una causa integrabile.
Ragionando diversamente, infatti, l'istituto dell'integrazione salariale verrebbe inammissibilmente piegato al perseguimento di finalità ad esso estranee e si tradurrebbe, altrettanto inammissibilmente, in un meccanismo di immediata socializzazione del rischio d'impresa, ovverosia determinando l’assunzione, a carico della collettività, dei rischi tipici dell’imprenditore (cfr. Cons. St., Sez. II, 12 luglio 2023, n. 6814; Cons. St., Sez. III, 12 ottobre 2021, n. 685; Cons. St., Sez. III, 30 luglio 2019 n. 5398; Cons. St., Sez. III, 19 agosto 2019 n. 5743; Cons. St., Sez. III, 15 ottobre 2019, n. 7000; Cons. St., Sez. III, 11 dicembre 2019 n. 8434; Cons. St., Sez. VI, 28 gennaio 2013, n. 497).
Altrettanto prive di pregio sono le doglianze svolte dalla ricorrente relative all'asserita carenza istruttoria, dal momento che la completezza procedimentale trova conforto nella richiesta di integrazione documentale, presentata dall’Amministrazione resistente prima di emanare il provvedimento reiettivo impugnato.
Pertanto, il diniego di ammissione alla CIGO risulta pienamente legittimo dal momento che la società ricorrente, nonostante il supplemento istruttorio attivato dall’I.N.P.S., non ha dedotto sufficienti elementi in gradi di dimostrare il carattere imprevedibile ed eccezionale di contingenze economiche tali da pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa, nonché il carattere anormalmente involutivo degli ordini e delle commesse.
Ad ogni buon conto, occorre altresi richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale “il sindacato del Giudice Amministrativo sui provvedimenti di diniego all’ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni, sia essa ordinaria o straordinaria, ha dei limiti connessi all’ampio margine di discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione dell’ente previdenziale sul riconoscimento di una situazione di crisi aziendale, di modo che le scelte dell’Amministrazione sono sindacabili soltanto se evidentemente illogiche, manifestamente incongruenti, inattendibili ovvero viziate da travisamento in fatto” ( ex multis , Cons. St., Sez. II, 12 luglio 2023, n. 6814; Cons. St., Sez. III, 12 ottobre 2021, n. 6851; Cons. St., Sez. III 30 luglio 2019, n. 5398; Cons. St., Sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4084; Cons. St., Sez. VI, 15 luglio 2013, n. 3783), con scelte amministrative che, nel caso in esame, appaiono del tutto ragionevoli e motivate.
In conclusione, il ricorso è respinto perché infondato nel merito.
Da ultimo, in ragione della peculiarità della vicenda in esame, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO NO, Presidente
LF PP AL, Consigliere, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LF PP AL | DO NO |
IL SEGRETARIO