Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 10/12/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01558/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00730/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 730 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Gandolfo e Claudio Moscati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del decreto di irrogazione della sanzione disciplinare della deplorazione ex art. 5, comma 1, d.p.r. n. 737 del 1981;
della delibera datata 9 maggio 2023 in forza della quale il Consiglio provinciale di disciplina di Bologna ha proposto, a maggioranza dei suoi componenti, l'irrogazione della sanzione della deplorazione;
della verbalizzazione della seduta difensiva avanti al Consiglio di Disciplina in data 9 maggio 2023;
della convocazione del ricorrente avanti al Consiglio di Disciplina in data 5 aprile 2023;
della verbalizzazione e, quindi, della relazione del Funzionario Istruttore in data 20 febbraio 2023;
della comunicazione di contestazione di addebiti, della Questura di Bologna, in data 19 gennaio 2023;
del decreto del Questore di Bologna in data 16 gennaio 2023 di nomina del Funzionario Istruttore;
della comunicazione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza in data 22 novembre 2022 avente ad oggetto l'avvio dell'istruttoria per “l'irrogazione della sospensione dal servizio o della destituzione”;
nonché di ogni atto e provvedimento, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto agli atti e provvedimenti della procedura disciplinare di cui è causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. AO SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, Vice Ispettore di Polizia di Stato in forza al Compartimento Polizia Stradale dell’Emilia Romagna, in data 24 gennaio 2023 ha ricevuto la notifica della contestazione di addebito disciplinare nei suoi confronti fondata sulle seguenti circostanze, in sintesi:
- in data 20 agosto 2012 il ricorrente, in servizio in qualità di addetto presso il Centro Operativo Autostradale di -OMISSIS-, è stato notiziato circa la presenza di una autovettura in avaria lungo la superstrada “-OMISSIS---OMISSIS-” omettendo, malgrado tale segnalazione, di disporre l’invio sul posto della pattuglia competente nella tratta; tale omissione concorreva a cagionare la morte di un motociclista, travolto da una seconda vettura dopo aver impattato contro la vettura in avaria precedentemente menzionata. A fronte di tale inerzia l’odierno ricorrente, congiuntamente ad altro collega, è stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 113 e 589 cp e condannato alla pena di mesi sei di reclusione con la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena; la sentenza è stata successivamente riformata in sede di impugnazione a fronte del riconoscimento dell’intervenuta prescrizione del reato;
- il comportamento di cui sopra configura la mancanza prevista dall’art. 6 n. 1 del DPR 737/81, punita con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
Ha fatto seguito la memoria difensiva del ricorrente.
Con relazione datata 20 febbraio 2023 il funzionario istruttore ha trasmesso al Questore di Bologna gli esiti della procedura istruttoria, concludendo nel senso dell’impossibilità di escludere totalmente una responsabilità del ricorrente, pur non potendosi affermare il carattere gravemente colpevole della condotta.
Il Questore di Bologna, in data 5.4.2023, ha quindi disposto l’invio degli atti al Consiglio Provinciale di Disciplina il quale, con comunicazione datata 27 aprile 2023, ha convocato il ricorrente per il giorno 9 maggio 2023: in tale data quest’ultimo è stato sentito dal Consiglio Provinciale di Disciplina.
Il Consiglio medesimo, a maggioranza dei componenti, ha deliberato che all’odierno ricorrente venisse inflitta la sanzione della deplorazione prevista dall’art. 5, nn. 1 e 7, d.p.r. n. 737/1981 in quanto il ricorrente si è reso responsabile di una grave negligenza nell’adempimento dei propri doveri non avendo osservato le disposizioni sull’impiego del personale e dei mezzi, in particolare avendo omesso di accertarsi che il personale preposto dell’Ente Autostrade avesse attivato il servizio di soccorso a seguito di segnalazione di un veicolo fermo sulla carreggiata, con ciò contribuendo colposamente al verificarsi di un incidente stradale in cui ha perso la vita una persona.
Inviato il fascicolo del procedimento al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno in data 18 maggio 2023 da parte del Consiglio di Disciplina è seguita la trasmissione alla Questura del decreto di irrogazione della sanzione disciplinare datato 17 giugno 2023.
Il Ministero, aderendo alla proposta del Consiglio di Disciplina, ha applicato la sanzione della deplorazione con le medesime motivazioni della citata delibera.
Avverso i provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 30 ottobre 2023, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. l’Amministrazione avrebbe violato l’art. 9, comma 6, d.p.r. n. 737/1981 in quanto la sentenza del Tribunale di Ferrara n. -OMISSIS-, ove assieme ad altri il ricorrente è stato condannato a sei mesi di reclusione, è stata pubblicata in data 12 maggio 2016, senza che alla medesima, visti i termini della citata norma, sia seguito l’avvio di procedimento disciplinare, avviato invece solo a seguito della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. -OMISSIS-, depositata in data 14 ottobre 2022; pertanto, l’Amministrazione sarebbe decaduta dal potere agire in sede disciplinare nei confronti del ricorrente;
2. l’Amministrazione avrebbe violato gli artt. 18, comma 4, e 21, commi 3 e 4, d.p.r. n. 737 del 1981 in quanto il decreto di irrogazione della sanzione della deplorazione è stato notificato al ricorrente solo in data 2 agosto 2023, quando invece il provvedimento reca la data del 17 giugno 2023;
3. il provvedimento di irrogazione della sanzione e la proposta del Consiglio di Disciplina che ne costituisce il presupposto conterrebbero una evidente contraddizione dato che dalla stessa descrizione dei fatti accaduti e dei comportamenti tenuti dal ricorrente non si giustifica una grave negligenza allo stesso ascrivibile idonea a fondare la sanzione irrogata; secondo parte ricorrente emergerebbe la totale irrilevanza del comportamento del ricorrente rispetto ai fatti che gli vengono contestati, sì che le determinazioni assunte dall’Amministrazione sarebbero, da un lato, viziate per totale travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, dall’altro illogiche e irragionevoli; in subordine, quand’anche fosse ravvisabile una responsabilità del ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare la sanzione del “richiamo scritto” con la quale viene punita la negligenza in servizio (art. 3 comma 1, n. 1, DPR n. 737/1981), o, in estremo subordine, la “pena pecuniaria” applicabile anche nel caso della “grave negligenza in servizio” (art. 4, comma 2, n. 10, DPR n. 737/1981).
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per contestare la fondatezza del ricorso.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Sul primo motivo di ricorso.
Ai sensi dell’art. 9, comma 6, d.p.r. 25 ottobre 1981, n. 737, « quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione ».
Al riguardo, come anche di recente ricordato da Tar Lazio, sez. I, 05 gennaio 2024, n. 238 « la giurisprudenza è ormai pressoché costante nel ritenere che - nonostante il tenore letterale della diposizione sopra richiamata - un'interpretazione dell'art. 9, comma 6, d.p.r. n. 737/1981 conforme al principio di buon andamento ex art. 97 Cost. imponga di ritenere che anche il termine ivi previsto decorra (non dalla data di pubblicazione della sentenza ma) dal momento in cui l'amministrazione ha avuto piena conoscenza del passaggio in giudicato della stessa (cfr. ex multis Consiglio di Stato, II, 3 luglio 2023, n. 6455; 28 giugno 2023, n. 6289, 8 marzo 2023, n. 2445 e 1 agosto 2022, n. 6726, nonché IV, 16 giugno 2020, n. 3869 e 2 marzo 2020, n. 1499, nonché ancora Tar Lazio, I-quater, 13 luglio 2023, n. 11842), con conseguente decorrenza del predetto termine, nel caso di specie, a far data dal 3 novembre 2021; - l'interpretazione sopra riferita - che questo Collegio condivide e fa propria - appare tanto più ragionevole se si considera che "a presidio della certezza e della speditezza dei tempi del relativo procedimento disciplinare è consentito all'interessato, che è necessariamente a conoscenza degli esiti del processo penale che lo riguardano, la possibilità di notificarne la sentenza conclusiva" (cfr. ancora Consiglio di Stato, II, n. 6726/2022 e Tar Lazio, I-quater, n. 11842/2023)».
Il Consiglio di Stato, poi, ha precisato che « Quanto al tema della pretesa violazione dell'art. 9, comma 6, d.P.R. 737/1981, da un lato giova ricordare che quella che rileva, ai fini della conoscenza dell'Amministrazione, non è la sentenza di primo grado ma solo la sentenza passata in giudicato (Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2011, n. 3414) » (Cons. Stato, sez. II, 03 luglio 2023, n. 6455).
Nel caso di specie la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. -OMISSIS- è stata depositata in data 14 ottobre 2022.
La contestazione di addebito disciplinare è stata inviata al ricorrente in data 19 gennaio 2023, pertanto entro il termine di 120 giorni sopra ricordato.
Pertanto, il primo motivo di ricorso deve essere respinto.
2. Sul secondo motivo di ricorso.
Al riguardo, è sufficiente richiamare l’insegnamento giurisprudenziale secondo il quale « Infine, il termine di dieci giorni previsto dall'art. 21 del d.P.R. n. 737 del 1981 per la notificazione del provvedimento sanzionatorio possiede -in difetto di espressa qualificazione in termini di perentorietà- natura meramente ordinatoria. Tale termine non ha efficacia costitutiva o perfezionativa del provvedimento di destituzione, il quale è valido ed efficace a prescindere dalla sua comunicazione all'interessato. La comunicazione può, dunque, legittimamente avvenire successivamente alla scadenza del termine di dieci giorni indicato dalla norma, senza che ciò comporti l'invalidità o l'illegittimità dell'atto adottato. D'altro canto, fino alla comunicazione di quest'atto, nessun effetto giuridico sfavorevole si produce nella sfera del destinatario, per il quale il termine di impugnazione decorre pur sempre dall'avvenuta conoscenza del provvedimento » (Cons. Stato, sez. IV, 23 marzo 2020, n. 2034).
Le medesime argomentazioni che precedono possono applicarsi anche con riguardo al termine di cui all’art. 18 richiamato dal ricorrente a fondamento del ricorso.
Pertanto, il motivo di impugnazione deve essere respinto.
3. Sul terzo motivo di ricorso.
Ai sensi dell’art. 5, d.p.r. n. 737 del 1981, la deplorazione è una dichiarazione scritta di formale riprovazione, con la quale vengono punite, tra le altre, per quanto in questa sede di interesse, 1) le abituali o gravi negligenze nell'adempimento dei propri doveri; 7) la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o dell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, esplosivi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti.
Il Collegio Provinciale di Disciplina, nella determinazione del 9 maggio 2023, sulla scorta della quale è stato sostanzialmente adottato il decreto ministeriale del 2 agosto 2023, ha proposto l’irrogazione della sanzione della deplorazione in relazione proprio alle predette due ipotesi dell’art. 5, d.p.r. n. 737 del 1981.
Secondo il Collegio Provinciale, il ricorrente « si è reso responsabile di una grave negligenza nell'adempimento dei propri doveri non osservando le disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi, in quanto ometteva di accertarsi che il personale preposto dell'Ente Autostrade avesse di fatto attivato il servizio di soccorso a seguito di segnalazione di un veicolo fermo sulla carreggiata, con ciò contribuendo colposamente al verificarsi di un incidente stradale in cui ha perso la vita una persona ».
Le contestazioni del ricorrente si appuntano:
- sul fatto che, alla luce di quanto emerge dagli atti, non vi sarebbero elementi idonei a qualificare in
termini di gravità la negligenza ascritta al ricorrente;
- sulla sostanziale non adeguatezza della sanzione irrogata, perché l’amministrazione avrebbe dovuto applicare la sanzione del “richiamo scritto” con la quale viene punita la negligenza in servizio (art. 3 comma 1 n 1 DPR 737/1981), o in estremo subordine, la “pena pecuniaria” applicabile anche nel caso della “grave negligenza in servizio” (art, 4 comma 2 n. 10 DPR 737/1981).
Entrambe le censure non sono fondate.
Il Collegio Provinciale di Disciplina nel motivare la determinazione del 9 maggio 2023, ha valorizzato quanto segue:
- dall'analisi degli atti processuali, la condotta ascrivibile al ricorrente è quella di cooperazione colposa con il collega capo turno e con l'addetto della Società Autostrade in servizio, e ciò che emerge è l'inerzia dello stesso derivata da un superficiale reciproco affidamento sull'attivazione del servizio di emergenza e soccorso conseguente alla segnalata presenza sulla carreggiata di un veicolo fermo;
- la condotta posta in essere dal ricorrente, basata sul mero convincimento che l'operatore in servizio di Società Autostrade si sarebbe occupato della gestione del problema, integra un atteggiamento negligente e, dunque, colpevole in quanto ciascuno dei soggetti operanti doveva provvedere affinché l'ente che rappresentava si adoperasse al fine di soddisfare le proprie competenze che, come emerge dall'art. 12 del C.d.S. e dal manuale operativo del Centro Radio Informativo, risultano essere concorrenti e non sussidiarie, rendendo così doveroso attivare una pattuglia perché provvedesse a far rimuovere o quanto meno segnalare adeguatamente l'ingombro della carreggiata, contribuendo causalmente, con tale omissione, al verificarsi del sinistro e al decesso del motociclista;
- nonostante vi sia un profilo di responsabilità di posizione in capo al collega capo turno per il ruolo rivestito dal quale non si può prescindere, il ricorrente avrebbe potuto adottare maggiori cautele dirette ad impedire eventi dannosi o ad elidere situazioni pericolose anche adoperandosi per ottenere un riscontro circa l'effettiva gestione dell'intervento e attivandosi per verificare l'effettivo intervento di soccorso;
- il ricorrente adempiva agli obblighi informativi che gli competono quale operatore addetto, con conseguente coinvolgimento del collega capoturno cui spetta per ruolo ogni iniziativa e decisione circa la gestione degli interventi; la conoscenza dei fatti da parte del capo turno emerge, infatti, dal tenore letterale delle relazioni di servizio e risulta ragionevole in considerazione delle ristrette dimensioni della Sala C.O.A., le quali comportano una modalità operativa che prevede uno stretto contatto dei due operatori tale da rendere inverosimile che il capoturno non fosse stato coinvolto nella decisione di comunicare oralmente l'evento riguardante il veicolo in panne all'operatore in servizio presso la Sala della Società Autostrade (ambiente separato ma adiacente).
La condotta censurata al ricorrente rientra certamente nella fattispecie sub art. 5, n. 7, venendo in rilievo una negligenza sull'impiego del personale e dei mezzi o dell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, esplosivi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti.
Ciò esclude anzitutto che l’Amministrazione sia incorsa in un errore nell’individuare la tipologia di sanzione (la deplorazione anziché il richiamo scritto o la sanzione pecuniaria).
Sotto altro profilo, poi, la natura colposa della condotta tenuta dal ricorrente risulta chiaramente dagli atti ed è stata accertata anche dalla Corte di Appello Penale di Bologna.
Per contro, l’ipotesi normativa di cui all’art. 5, n. 7 non richiede il requisito della “gravità” della colpa.
Da ciò deriva che nessun positivo rilievo può essere attribuito alla decisione della Corte dei Conti nella sentenza che ha respinto la domanda risarcitoria formulata nei confronti del ricorrente: la Corte, infatti, pur avendo comunque riscontrato il comportamento negligente del ricorrente, per non avere lo stesso attivato una pattuglia, perché provvedesse "immediatamente a far rimuovere o quanto meno segnalare adeguatamente l'ingombro della carreggiata" cosi da evitare l'incidente, "essendo questo verificatosi in relazione alla percezione solo tardiva da parte della vittima del fatto che l'Opel Corsa fosse ferma", ha respinto la domanda nei suoi confronti esclusivamente perché la suddetta colpa non poteva essere qualificata in termini di “gravità”.
Infine, non può nemmeno essere valorizzato il fatto che, successivamente ai fatti per i quali è causa, il ricorrente sia stato comunque assegnatario di ruoli e compiti di responsabilità, posto che, comunque, l’attività successivamente dallo stesso posta in essere, per quanto lodevole, non può porre nel nulla un comportamento negligente che ha comunque dato causa ad un evento mortale.
Pertanto, anche il terzo motivo di ricorso deve essere respinto.
4. Conclusioni e spese.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO EN, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
AO SI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO SI | AO EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.