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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente
AR NZ, AT
PERINI NZ, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 579/2023 depositato il 09/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A102829 IRPEF-ALTRO 2016
- sul ricorso n. 580/2023 depositato il 09/06/2023
proposto da Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A102494 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A102494 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A102494 IRAP 2016
- sul ricorso n. 922/2023 depositato il 21/11/2023
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A100788 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A100788 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A100788 IRAP 2017
- sul ricorso n. 635/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A102547 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A102547 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A102547 IRAP 2017
- sul ricorso n. 636/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A100263 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 317/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente Ricorrente_2 srl, in persona del sig. Ricorrente_1 , impugnava l'atto indicato in epigrafe, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Dall'esame degli atti, risultavano depositati altri ricorsi, riconducibili al presente per materia. Verificata
l'interconnessione con il presente, con decreto presidenziale, venivano quindi riuniti al presente i ricorsi portanti nr. RgR 579, 580, 922/23, nonché 635, 636/24.
Nel corso del giudizio, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo conciliativo, definendo la controversia mediante conciliazione, come da istanza congiunta depositata agli atti, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta risulta che le parti hanno validamente definito la controversia mediante conciliazione, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione nel merito del ricorso. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'intervenuta definizione conciliativa della lite comporta la cessazione della materia del contendere, non residuando più alcuna utilità concreta ed attuale alla prosecuzione del giudizio.
Quanto alle spese di lite, la Corte ritiene sussistenti giusti motivi per disporne la integrale compensazione tra le parti, in considerazione della definizione concordata della controversia.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione per cessata materia del contendere a spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente
AR NZ, AT
PERINI NZ, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 579/2023 depositato il 09/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A102829 IRPEF-ALTRO 2016
- sul ricorso n. 580/2023 depositato il 09/06/2023
proposto da Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A102494 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A102494 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A102494 IRAP 2016
- sul ricorso n. 922/2023 depositato il 21/11/2023
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A100788 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A100788 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A100788 IRAP 2017
- sul ricorso n. 635/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A102547 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A102547 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A102547 IRAP 2017
- sul ricorso n. 636/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A100263 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 317/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente Ricorrente_2 srl, in persona del sig. Ricorrente_1 , impugnava l'atto indicato in epigrafe, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Dall'esame degli atti, risultavano depositati altri ricorsi, riconducibili al presente per materia. Verificata
l'interconnessione con il presente, con decreto presidenziale, venivano quindi riuniti al presente i ricorsi portanti nr. RgR 579, 580, 922/23, nonché 635, 636/24.
Nel corso del giudizio, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo conciliativo, definendo la controversia mediante conciliazione, come da istanza congiunta depositata agli atti, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta risulta che le parti hanno validamente definito la controversia mediante conciliazione, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione nel merito del ricorso. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'intervenuta definizione conciliativa della lite comporta la cessazione della materia del contendere, non residuando più alcuna utilità concreta ed attuale alla prosecuzione del giudizio.
Quanto alle spese di lite, la Corte ritiene sussistenti giusti motivi per disporne la integrale compensazione tra le parti, in considerazione della definizione concordata della controversia.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione per cessata materia del contendere a spese compensate.