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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 23/02/2026, n. 3053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3053 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3053/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11685/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250026942609000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1070/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso come in atti, con ricorso rubricato al n. 11685 / 2025 del Registro Generale dei Ricorsi della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
NAPOLI, ha impugnato la CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250026942609000 concernente il prodromico AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964314599018, relativo a tasse automobilistiche annualità
2019, non corrisposte, chiedendone l'annullamento in ragione delle seguenti censure. Il contribuente assume l'illegittimità degli atti della riscossione come meglio specificati in ricorso ed impugnati per mancata notifica degli atti prodromici, ossia dell'avviso di accertamento che fonda la pretesa impositiva, in uno anche alla prescrizione del diritto dell'Amministrazione regionale a chiedere il pagamento della tassa. La Regione
Campania si è costituita nel presente giudizio ed ha dedotto l'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto presupposto. La Agenzia delle Entrate Riscossione si è, del pari, costituita in giudizio ed ha concluso come da controdeduzioni. Alla udienza del 23.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. La Regione con riferimento alle doglianze sollevate nel ricorso ed effettuate le attività istruttorie, ha ritenuto che sussistessero le condizioni affinché la competente Nominativo_1 amministrativa e contabile delle tasse e dei tributi regionali procedesse alla valutazione dell'annullamento in autotutela degli atti di competenza della
Amministrazione, propedeutici a quello impugnato. Tanto premesso, la citata Nominativo_1 ha effettivamente provveduto ad annullare l'avviso di accertamento n. 964314599018, prodromico alla cartella di pagamento impugnata, come da documentazione allegata, in ragione di un difetto emerso nella notifica dello stesso.
Segue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non potendo il concessionario procedere alla esecuzione, essendo venuto meno il titolo presupposto alla cartella. Segue la condanna della Regione al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Nulla per le spese nei rapporti tra ricorrente e concessionario, non potendosi muovere alcun addebito nei confronti della Agenzia
Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano
-
in euro 250,00 oltre oneri ed accessori e rimborso del contributo unificato, con attribuzione.
- Compensa le spese nel rapporto con il Concessionario.
Così deciso all'esito della udienza del 23 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11685/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250026942609000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1070/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso come in atti, con ricorso rubricato al n. 11685 / 2025 del Registro Generale dei Ricorsi della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
NAPOLI, ha impugnato la CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250026942609000 concernente il prodromico AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964314599018, relativo a tasse automobilistiche annualità
2019, non corrisposte, chiedendone l'annullamento in ragione delle seguenti censure. Il contribuente assume l'illegittimità degli atti della riscossione come meglio specificati in ricorso ed impugnati per mancata notifica degli atti prodromici, ossia dell'avviso di accertamento che fonda la pretesa impositiva, in uno anche alla prescrizione del diritto dell'Amministrazione regionale a chiedere il pagamento della tassa. La Regione
Campania si è costituita nel presente giudizio ed ha dedotto l'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto presupposto. La Agenzia delle Entrate Riscossione si è, del pari, costituita in giudizio ed ha concluso come da controdeduzioni. Alla udienza del 23.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. La Regione con riferimento alle doglianze sollevate nel ricorso ed effettuate le attività istruttorie, ha ritenuto che sussistessero le condizioni affinché la competente Nominativo_1 amministrativa e contabile delle tasse e dei tributi regionali procedesse alla valutazione dell'annullamento in autotutela degli atti di competenza della
Amministrazione, propedeutici a quello impugnato. Tanto premesso, la citata Nominativo_1 ha effettivamente provveduto ad annullare l'avviso di accertamento n. 964314599018, prodromico alla cartella di pagamento impugnata, come da documentazione allegata, in ragione di un difetto emerso nella notifica dello stesso.
Segue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non potendo il concessionario procedere alla esecuzione, essendo venuto meno il titolo presupposto alla cartella. Segue la condanna della Regione al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Nulla per le spese nei rapporti tra ricorrente e concessionario, non potendosi muovere alcun addebito nei confronti della Agenzia
Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano
-
in euro 250,00 oltre oneri ed accessori e rimborso del contributo unificato, con attribuzione.
- Compensa le spese nel rapporto con il Concessionario.
Così deciso all'esito della udienza del 23 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico