CASS
Sentenza 25 marzo 2026
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2026, n. 7171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7171 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16804/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dell’Avvocatura Generale dello Stato;
-ricorrente principale- contro NUOVO PIGNONE HOLDING S.P.A., già GE ITALIA HOLDING S.P.A., e GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall’avv. BR AL;
-controricorrenti/ricorrenti in via incidentale condizionata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 5001/2017 depositata il 30 novembre 2017; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dal Consigliere LO HI;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Civile Sent. Sez. 5 Num. 7171 Anno 2026 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: CHIECA DANILO Data pubblicazione: 25/03/2026 2 Generale Fulvio Troncone, il quale ha concluso per la declaratoria di estinzione del processo per cessata materia del contendere;
uditi per la ricorrente principale l’avvocato dello Stato Alfonso Peluso e per le controricorrenti/ricorrenti in via incidentale condizionata l’avvocato BR AL;
FATTI DI CAUSA 1. Nell’anno 2013 la Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate conduceva una verifica fiscale nei confronti della GE ME Systems Italia s.p.a., esercente attività di vendita e installazione di apparecchiature medicali diagnostiche, nonché di fornitura di servizi di assistenza tecnica e manutenzione prevalentemente in favore di ospedali e cliniche private aventi sede in Italia. La prefata società, fiscalmente residente in [...]e appartenente al gruppo multinazionale General Electric (GE), era interamente controllata dalla GE ME Systems Information Technologies s.r.l., a sua volta controllata dalla Nuovo Pignone Holding s.p.a., già GE Italia Holding s.p.a.. 2. All’esito di tale verifica l’Ufficio emetteva nei confronti della GE ME Systems Italia s.p.a. e della Nuovo Pignone Holding s.p.a., aderenti al regime fiscale del consolidato nazionale nella rispettiva veste di consolidata e di consolidante, un avviso di accertamento relativo all’anno 2008 con il quale, previa rideterminazione del reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione presentata dalla società controllante ai sensi dell’art. 122 del t.u.i.r., venivano operate le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES e irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge. 2.1 Con l’atto impositivo in questione, prospettante la violazione dell’art. 103, comma 3, del t.u.i.r., veniva disconosciuta la deducibilità 3 della quota di ammortamento del maggior valore di avviamento che GE ME Systems Italia s.p.a. aveva iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale nel bilancio d’esercizio 2003. 2.2 Per meglio comprendere la portata del rilievo fiscale mosso dai verificatori si rendono necessarie alcune precisazioni. Nell’anno 2001 la francese GE ME Systems S.A. aveva costituito la GE ME Systems Italia Holding s.r.l., conferendo ad essa la propria partecipazione rappresentativa del 100 per cento del capitale della GE ME Systems Italia s.p.a.. Tale partecipazione di controllo era stata iscritta in bilancio dalla conferitaria, nell’attivo dello stato patrimoniale, fra le immobilizzazioni finanziarie. Nel 2003 GE ME Systems Italia Holding s.r.l. aveva incorporato per fusione GE ME Systems Italia s.p.a., assumendone la relativa denominazione. Poichè per effetto della fusione si era venuto a determinare un disavanzo derivante dall’annullamento della partecipazione di controllo detenuta dalla società incorporante in quella incorporata, la nuova GE ME Systems Italia s.p.a. aveva integralmente utilizzato detto disavanzo per iscrivere nell’attivo dello stato patrimoniale un maggior valore di avviamento di pari importo, prevedendone l’ammortamento in dieci anni, con imputazione al conto economico della quota di un decimo per ogni esercizio dal 2003 al 2012. Inoltre, dal momento che GE ME Systems S.A. aveva precedentemente assoggettato a imposta sostitutiva con l’aliquota del 19 per cento, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997, la plusvalenza realizzata per effetto della cessione della suindicata partecipazione di controllo, la società risultante dalla fusione innanzi descritta aveva ritenuto di poter affrancare gratuitamente il valore di avviamento iscritto in bilancio mediante l’utilizzo del disavanzo di fusione fino a concorrenza 4 dell’importo di tale plusvalenza, giusta quanto disposto dall’art. 6, comma 2, lett. a), dello stesso decreto legislativo. L’Ufficio sosteneva, invece, che la cedente GE ME Systems S.A., quale società avente sede in Francia e priva di stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano, avrebbe dovuto tassare la plusvalenza come reddito diverso, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. f), del t.u.i.r., vecchio testo, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 27 per cento prevista dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, essendo il diverso regime di cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 358 del 1997 riservato ai soli conferimenti di partecipazioni di controllo effettuati fra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali. 3. Entrambe le società accertate contestavano la pretesa erariale proponendo ricorso congiunto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano, la quale, riconosciuta la fondatezza delle ragioni da loro addotte, annullava l’atto impositivo. 4. La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia, che con sentenza n. 5001/2017 del 30 novembre 2017 rigettava l’appello dell’Amministrazione Finanziaria. 5. Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, così rubricati: (1°) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 358 del 1997, dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, dell’art. 6 della legge n. 342 del 2000, nonché degli artt. 7, comma 1, 23, comma 1, lett. f), e 81, comma 1, lett. c), nel testo originario (ora art. 67, comma 1, lett. c]), del d.P.R. n. 917 del 1986 (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.); (2°) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.); (3°) violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, del 5 d.lgs. n. 546 del 1992 (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.). 5.1 Queste, in sintesi, le critiche rivolte alla CTR: - non aver correttamente inteso il senso delle contestazioni poste a base dell’atto impositivo, il quale si fondava sull’assunto che la francese GE ME Systems S.A. avrebbe potuto conseguire l’affrancamento fiscale della plusvalenza da cessione di partecipazioni di controllo solo mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva con l’aliquota del 27 per cento prevista dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, vigente ratione temporis, essendo la minor aliquota del 19 per cento riservata dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 358 del 1997 ai soli soggetti residenti in Italia;
- aver violato il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, attribuendo all’Agenzia delle Entrate la proposizione di tesi in fatto e in diritto in realtà mai sostenute nell’atto di appello;
- aver fondato la propria decisione su affermazioni apodittiche. 6. Nuovo Pignone Holding s.p.a. e GE ME Systems Italia s.p.a. hanno resistito con unico controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato sorretto da dieci motivi, così rubricati: (1°) violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.); (2°) violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 331 c.p.p. e dell’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.); (3°) nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.); (4°) violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 331 c.p.p. e degli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.); (5°) violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 331 c.p.p., degli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, degli 6 artt. 121, 122, 127 e 129 del d.P.R. n. 917 del 1986 e degli artt. 7, 8 e 9 del d.m. 9 giugno 2004; (6°) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.); (7°) violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 331, 408 e 409 c.p.p. e dell’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.); (8°) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.); (9°) nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.); (10°) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, num. 4, c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.). 6.1 Con i suesposti motivi la decisione resa dalla Commissione regionale è stata contestata sotto diversi profili nelle parti in cui: (a) ha ritenuto applicabile alla fattispecie esaminata la disciplina sul raddoppio del termine ordinario per l’accertamento tributario, in violazione del giudicato esterno formatosi sul punto e comunque in assenza dei presupposti all’uopo richiesti dalla legge;
(b) ha escluso l’operatività del principio di tutela del legittimo affidamento del contribuente;
(c) ha respinto senza alcuna spiegazione le questioni preliminari riproposte dalle società appellate, attinenti all’eccepita illegittimità dell’avviso di accertamento per omessa allegazione della ivi richiamata denuncia di reato e per mancata esplicitazione degli elementi oggettivi del delitto di infedele dichiarazione per il quale detta denuncia sarebbe stata presentata;
7 (d)in subordine, ha completamente omesso di pronunciare sulle questioni sub (c). 7. La causa è stata chiamata all’odierna pubblica udienza per la discussione. 7.1 Nel termine di cui all’art. 378, secondo comma, c.p.c. le controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell’intervenuto annullamento in via di autotutela dell’atto impositivo oggetto di causa, documentato mediante l’allegazione del relativo provvedimento emesso dall’Ufficio competente. 7.2 Successivamente anche la ricorrente ha depositato copia del suddetto provvedimento di autotutela. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Alla luce dell’allegato provvedimento di annullamento totale in via di autotutela emesso nelle more del giudizio dalla Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate -il cui deposito è consentito dall’art. 372, secondo comma, c.p.c., in quanto avente ad oggetto un documento volto a evidenziare la sopravvenienza di una causa di inammissibilità dell’esperita impugnazione (cfr., ex ceteris, Cass. n. 5408/2022, Cass. Sez. U. n. 272/2023, Cass. n. 5408/2024, Cass. n. 17955/2025-, va dichiarata, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, la cessazione della materia del contendere. Invero, la rimozione da parte dell’Amministrazione Finanziaria dell’atto impositivo impugnato ha fatto venir meno l’interesse a una pronuncia sulla fondatezza della pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 4372/2011, Cass. n. 15432/2022, Cass. n. 20407/2024, Cass. n. 3306/2025). 2. Le spese processuali vanno interamente compensate fra i contendenti, avuto riguardo al comportamento conforme al principio di lealtà tenuto dall’Amministrazione Finanziaria, la quale ha annullato 8 d’ufficio l’avviso di accertamento oggetto di causa a sèguito dell’ordinanza di questa Corte n. 18239/2021 del 24 giugno 2021, sopravvenuta nelle more del giudizio e resa nei confronti di entrambe le società contribuenti (diversamente dalla sentenza della CTR della Lombardia n. 1719/8/2018 del 17 aprile 2018, pronunciata nell’àmbito di una controversia di cui era parte la sola GE ME Systems Italia s.p.a.), che ha definitivamente riconosciuto la deducibilità, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del t.u.i.r., delle quote di ammortamento oggetto del rilievo fiscale. 3. Non deve essere resa l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), sia perché la formula definitoria del giudizio non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilità originaria, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) sia perchè la ricorrente principale risulta ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in base al combinato disposto degli artt. 158, comma 1, lett. a), dello stesso d.P.R. e 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 marzo 2026. Il Consigliere estensore La Presidente LO HI ER TT
-ricorrente principale- contro NUOVO PIGNONE HOLDING S.P.A., già GE ITALIA HOLDING S.P.A., e GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall’avv. BR AL;
-controricorrenti/ricorrenti in via incidentale condizionata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 5001/2017 depositata il 30 novembre 2017; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dal Consigliere LO HI;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Civile Sent. Sez. 5 Num. 7171 Anno 2026 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: CHIECA DANILO Data pubblicazione: 25/03/2026 2 Generale Fulvio Troncone, il quale ha concluso per la declaratoria di estinzione del processo per cessata materia del contendere;
uditi per la ricorrente principale l’avvocato dello Stato Alfonso Peluso e per le controricorrenti/ricorrenti in via incidentale condizionata l’avvocato BR AL;
FATTI DI CAUSA 1. Nell’anno 2013 la Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate conduceva una verifica fiscale nei confronti della GE ME Systems Italia s.p.a., esercente attività di vendita e installazione di apparecchiature medicali diagnostiche, nonché di fornitura di servizi di assistenza tecnica e manutenzione prevalentemente in favore di ospedali e cliniche private aventi sede in Italia. La prefata società, fiscalmente residente in [...]e appartenente al gruppo multinazionale General Electric (GE), era interamente controllata dalla GE ME Systems Information Technologies s.r.l., a sua volta controllata dalla Nuovo Pignone Holding s.p.a., già GE Italia Holding s.p.a.. 2. All’esito di tale verifica l’Ufficio emetteva nei confronti della GE ME Systems Italia s.p.a. e della Nuovo Pignone Holding s.p.a., aderenti al regime fiscale del consolidato nazionale nella rispettiva veste di consolidata e di consolidante, un avviso di accertamento relativo all’anno 2008 con il quale, previa rideterminazione del reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione presentata dalla società controllante ai sensi dell’art. 122 del t.u.i.r., venivano operate le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES e irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge. 2.1 Con l’atto impositivo in questione, prospettante la violazione dell’art. 103, comma 3, del t.u.i.r., veniva disconosciuta la deducibilità 3 della quota di ammortamento del maggior valore di avviamento che GE ME Systems Italia s.p.a. aveva iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale nel bilancio d’esercizio 2003. 2.2 Per meglio comprendere la portata del rilievo fiscale mosso dai verificatori si rendono necessarie alcune precisazioni. Nell’anno 2001 la francese GE ME Systems S.A. aveva costituito la GE ME Systems Italia Holding s.r.l., conferendo ad essa la propria partecipazione rappresentativa del 100 per cento del capitale della GE ME Systems Italia s.p.a.. Tale partecipazione di controllo era stata iscritta in bilancio dalla conferitaria, nell’attivo dello stato patrimoniale, fra le immobilizzazioni finanziarie. Nel 2003 GE ME Systems Italia Holding s.r.l. aveva incorporato per fusione GE ME Systems Italia s.p.a., assumendone la relativa denominazione. Poichè per effetto della fusione si era venuto a determinare un disavanzo derivante dall’annullamento della partecipazione di controllo detenuta dalla società incorporante in quella incorporata, la nuova GE ME Systems Italia s.p.a. aveva integralmente utilizzato detto disavanzo per iscrivere nell’attivo dello stato patrimoniale un maggior valore di avviamento di pari importo, prevedendone l’ammortamento in dieci anni, con imputazione al conto economico della quota di un decimo per ogni esercizio dal 2003 al 2012. Inoltre, dal momento che GE ME Systems S.A. aveva precedentemente assoggettato a imposta sostitutiva con l’aliquota del 19 per cento, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997, la plusvalenza realizzata per effetto della cessione della suindicata partecipazione di controllo, la società risultante dalla fusione innanzi descritta aveva ritenuto di poter affrancare gratuitamente il valore di avviamento iscritto in bilancio mediante l’utilizzo del disavanzo di fusione fino a concorrenza 4 dell’importo di tale plusvalenza, giusta quanto disposto dall’art. 6, comma 2, lett. a), dello stesso decreto legislativo. L’Ufficio sosteneva, invece, che la cedente GE ME Systems S.A., quale società avente sede in Francia e priva di stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano, avrebbe dovuto tassare la plusvalenza come reddito diverso, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. f), del t.u.i.r., vecchio testo, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 27 per cento prevista dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, essendo il diverso regime di cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 358 del 1997 riservato ai soli conferimenti di partecipazioni di controllo effettuati fra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali. 3. Entrambe le società accertate contestavano la pretesa erariale proponendo ricorso congiunto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano, la quale, riconosciuta la fondatezza delle ragioni da loro addotte, annullava l’atto impositivo. 4. La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia, che con sentenza n. 5001/2017 del 30 novembre 2017 rigettava l’appello dell’Amministrazione Finanziaria. 5. Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, così rubricati: (1°) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 358 del 1997, dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, dell’art. 6 della legge n. 342 del 2000, nonché degli artt. 7, comma 1, 23, comma 1, lett. f), e 81, comma 1, lett. c), nel testo originario (ora art. 67, comma 1, lett. c]), del d.P.R. n. 917 del 1986 (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.); (2°) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.); (3°) violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, del 5 d.lgs. n. 546 del 1992 (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.). 5.1 Queste, in sintesi, le critiche rivolte alla CTR: - non aver correttamente inteso il senso delle contestazioni poste a base dell’atto impositivo, il quale si fondava sull’assunto che la francese GE ME Systems S.A. avrebbe potuto conseguire l’affrancamento fiscale della plusvalenza da cessione di partecipazioni di controllo solo mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva con l’aliquota del 27 per cento prevista dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, vigente ratione temporis, essendo la minor aliquota del 19 per cento riservata dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 358 del 1997 ai soli soggetti residenti in Italia;
- aver violato il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, attribuendo all’Agenzia delle Entrate la proposizione di tesi in fatto e in diritto in realtà mai sostenute nell’atto di appello;
- aver fondato la propria decisione su affermazioni apodittiche. 6. Nuovo Pignone Holding s.p.a. e GE ME Systems Italia s.p.a. hanno resistito con unico controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato sorretto da dieci motivi, così rubricati: (1°) violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.); (2°) violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 331 c.p.p. e dell’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.); (3°) nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.); (4°) violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 331 c.p.p. e degli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.); (5°) violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 331 c.p.p., degli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, degli 6 artt. 121, 122, 127 e 129 del d.P.R. n. 917 del 1986 e degli artt. 7, 8 e 9 del d.m. 9 giugno 2004; (6°) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.); (7°) violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 331, 408 e 409 c.p.p. e dell’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.); (8°) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.); (9°) nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.); (10°) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, num. 4, c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.). 6.1 Con i suesposti motivi la decisione resa dalla Commissione regionale è stata contestata sotto diversi profili nelle parti in cui: (a) ha ritenuto applicabile alla fattispecie esaminata la disciplina sul raddoppio del termine ordinario per l’accertamento tributario, in violazione del giudicato esterno formatosi sul punto e comunque in assenza dei presupposti all’uopo richiesti dalla legge;
(b) ha escluso l’operatività del principio di tutela del legittimo affidamento del contribuente;
(c) ha respinto senza alcuna spiegazione le questioni preliminari riproposte dalle società appellate, attinenti all’eccepita illegittimità dell’avviso di accertamento per omessa allegazione della ivi richiamata denuncia di reato e per mancata esplicitazione degli elementi oggettivi del delitto di infedele dichiarazione per il quale detta denuncia sarebbe stata presentata;
7 (d)in subordine, ha completamente omesso di pronunciare sulle questioni sub (c). 7. La causa è stata chiamata all’odierna pubblica udienza per la discussione. 7.1 Nel termine di cui all’art. 378, secondo comma, c.p.c. le controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell’intervenuto annullamento in via di autotutela dell’atto impositivo oggetto di causa, documentato mediante l’allegazione del relativo provvedimento emesso dall’Ufficio competente. 7.2 Successivamente anche la ricorrente ha depositato copia del suddetto provvedimento di autotutela. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Alla luce dell’allegato provvedimento di annullamento totale in via di autotutela emesso nelle more del giudizio dalla Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate -il cui deposito è consentito dall’art. 372, secondo comma, c.p.c., in quanto avente ad oggetto un documento volto a evidenziare la sopravvenienza di una causa di inammissibilità dell’esperita impugnazione (cfr., ex ceteris, Cass. n. 5408/2022, Cass. Sez. U. n. 272/2023, Cass. n. 5408/2024, Cass. n. 17955/2025-, va dichiarata, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, la cessazione della materia del contendere. Invero, la rimozione da parte dell’Amministrazione Finanziaria dell’atto impositivo impugnato ha fatto venir meno l’interesse a una pronuncia sulla fondatezza della pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 4372/2011, Cass. n. 15432/2022, Cass. n. 20407/2024, Cass. n. 3306/2025). 2. Le spese processuali vanno interamente compensate fra i contendenti, avuto riguardo al comportamento conforme al principio di lealtà tenuto dall’Amministrazione Finanziaria, la quale ha annullato 8 d’ufficio l’avviso di accertamento oggetto di causa a sèguito dell’ordinanza di questa Corte n. 18239/2021 del 24 giugno 2021, sopravvenuta nelle more del giudizio e resa nei confronti di entrambe le società contribuenti (diversamente dalla sentenza della CTR della Lombardia n. 1719/8/2018 del 17 aprile 2018, pronunciata nell’àmbito di una controversia di cui era parte la sola GE ME Systems Italia s.p.a.), che ha definitivamente riconosciuto la deducibilità, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del t.u.i.r., delle quote di ammortamento oggetto del rilievo fiscale. 3. Non deve essere resa l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), sia perché la formula definitoria del giudizio non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilità originaria, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) sia perchè la ricorrente principale risulta ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in base al combinato disposto degli artt. 158, comma 1, lett. a), dello stesso d.P.R. e 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 marzo 2026. Il Consigliere estensore La Presidente LO HI ER TT