TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/06/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 2800/2020
Verbale di Udienza del giorno 20 giugno 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito dell'udienza cartolare del 20 giugno 2025 ; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte opponente che CP_1 così conclude :” chiede che venga dichiarato nullo e/o che venga annullato e revocato l'opposto decreto ingiuntivo nei confronti della IG.ra , per carenza di CP_1 prova scritta e per i motivi esposti nel proprio scritto difensivo ed in ogni caso dichiarare inammissibili le domande formulate dalla e, comunque, Controparte_2 rigettarle perché infondate in fatto ed in diritto, Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da liquidarsi in favore dello scrivente difensore per dichiarato anticipo”. vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte opposta
[...]
e per essa che così conclude: “si Controparte_3 Controparte_4 riporta integralmente a tutto quanto dedotto e prodotto nei precedenti scritti difensivi che qui si intendono integralmente richiamati per economia processuale i propri atti ed in particolare le proprie note conclusive, contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, chiede la decisione della causa.” DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 20 giugno 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2800/2020 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
T R A
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione, dall' Avv. Cristiano Lettieri (C.F.
),, elettivamente domiciliati come in atti CodiceFiscale_2
OPPONENTE
E già , P. IVA , in Controparte_5 CP_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., e per essa in Controparte_4
persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa CP_6
giusta procura notaio di Venezia-Mestre, (Rep. n. 42416 -
[...] Persona_1
Racc. n. 15733) - rappresentata e difesa in forza di mandato su foglio separato da ritenersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv .Marco Rossi (C.F.
), elettivamente domiciliati come in atti CodiceFiscale_3
OPPOSTO Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 15 gennaio 2025 previo scardinamento dal ruolo della dott. ssa;
Persona_2
pertanto, visto il decreto di assegnazione del Presidente del Tribunale di Avellino, questo giudice provvedeva con ordinanza del 07/03/2025 a rinviare la causa per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza fissata con le modalità della trattazione scritta.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha svolto opposizione al CP_1
decreto ingiuntivo n. 303/2020 (RG. n. 442/2020, emesso dal Tribunale di Avellino il 28.02.2020, con cui veniva ingiunto il pagamento in favore di della CP_4
somma di € 8.833.74, oltre interessi e spese del monitorio per saldo conto corrente bancario cointestato acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di
ER . Evidenziava di non aver più ricevuto gli estratti conto analitici del menzionato conto corrente o comunicazione dalla Banca circa lo stato e il saldo del proprio c/c. ad eccezione dell' ultima comunicazione di estratto conto del 30.06.2011 per un saldo in negativo pari ad - € 3.213.47 .
L' opponente disconosceva la documentazione in atti e rilevava la nullità del decreto ingiuntivo opposto emesso sul solo estratto conto che aveva fornito una parziale ricostruzione del rapporto creditorio azionato.
L'opponente inoltre rilevava che a riprova del preteso credito a nulla valeva la mera allegazione di copia di estratto conto ex art.50 TUB. Infine l'opponente lamentava l'applicazione di Tassi superiori ai Tassi Soglia ex legge n. 108/1996, con riferimento all'anno 1998 data di apertura del contratto di conto corrente n. 9300/52744 che prevedeva un tasso a credito con capitalizzazione annuale:
2.250 %; un tasso a debito: decorrenza apertura: 16.750 %; una commissione trimestrale massimo scoperto: decorrenza apertura aliquota: 0.50 %, , oltre la violazione della legge 108/96.
Contestava l'imputazione di spese e oneri bancari per tutta la durata del contratto, oltre che l'illegittima applicazione e richiesta di interessi anatocistici e l' illegittimità della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale dell' interesse composto.
Eccepiva infine l' illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi e così concludeva:
1) In ogni caso e nel merito,
- Accogliere la presente domanda e, per l'effetto:
Dichiarare nullo e/o annullare e revocare l'opposto decreto ingiuntivo nei confronti della IG.ra , per carenza di prova scritta e per i motivi sopra esposti ed CP_1
in ogni caso dichiarare inammissibili le domande proposte dalla e, co- Controparte_2
munque, rigettarle perché infondate in fatto ed in diritto;
2) In particolare:
A) Accertare, ricalcolare e rideterminare o escludere globalmente, quindi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a mezzo CTU, la misura degli interessi dovuti per tut-ta la durata del rapporto sin dalla loro creazione, in modo da depurare il saldo dagli anatocismi trimestrali passivi invalidamente conteggiati;
B) Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa.
Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da liquidarsi in favore dello scrivente difensore per dichiarato anticipo.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la e per essa Controparte_3
che in primis contestava la genericità del Controparte_4 disconoscimento operato dall'opponente tanto più che quest'ultimo non aveva negato l' esecuzione del contratto per cui è causa e la sua mancata estinzione.
Riteneva inoltre generiche e prive di fondamento tutte le avverse eccezioni e deduzioni Parte evidenziando che la era espressamente pattuita così come i giorni di valuta e così concludeva:
In via preliminare:
1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Successivamente, assegnare il termine ordinatorio di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione, così come previsto dall'art. 5, D. Lgs. 28/2010;
Nel merito:
1) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, CP_ in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti della Controparte_3
sig.ra della somma di € 8.833,74 (ovvero di quella diversa somma CP_1
maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i successivi interessi di mora come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente al pagamento di detta somma;
2) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
Alla prima udienza di comparizione veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnato il termine di 15 giorni per l'attivazione della procedura di mediazione. Fallita la conciliazione venivano concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. . All'esito del deposito delle memorie istruttorie, ritenuta inammissibile perché esplorativa la CTU contabile richiesta da parte opponente, veniva fissata l'udienza del 24/03/2025 per conclusioni. Intervenuta nelle more l'assegnazione del presente fascicolo alla scrivente l'udienza veniva differita per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza nella quale viene decisa.
DIRITTO Va preliminarmente esaminata l' eccezione sollevate dall'opponente di nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei requisiti ex art. 633 e segg c.p.c.. e di inidoneità della documentazione prodotta quale prova del credito ingiunto.
Quanto alla prima eccezione si evidenzia che la prova scritta richiesta dall'art. 633
c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine di cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria.
Di conseguenza il decreto ingiuntivo de quo è stato emesso legittimamente.
Ciò premesso, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice – “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” ( in termini la massima di Cass. n. 363/2019 conforme Cass. n. 11458/2018).
La proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Cass., 5 gennaio 2010, n. 28). Va quindi evidenziato che nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo con la produzione degli estratti conto integrali e fornire così la piena prova della propria pretesa.
Si rileva in proposito che la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova per come innanzi precisato.
Ciò posto, la pretesa creditoria nel caso in esame non risulta adeguatamente provata e dunque fondata.
L'estratto conto, infatti, è un documento dirimente ai fini della prova dell'esistenza e dell'ammontare del diritto di credito di cui la parte opposta afferma di essere titolare, poiché indica i soggetti (ovverosia, la Banca ed il correntista), la natura del rapporto bancario, il numero e la data del conto corrente, nonché la descrizione dei singoli movimenti (che determinano le poste attive e passive) ed il relativo saldo.
Di talché gli estratti conto, tanto ordinari, quanto scalari, costituiscono documenti indispensabili al fine di dimostrare l' “an” ed il “quantum” della pretesa creditoria fatta valere in via monitoria dall'opposta, consentendo al Giudice – se del caso anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio contabile – di verificare come il credito asseritamente vantato si sia formato nel corso di tutta la durata del rapporto, le voci che hanno contribuito a determinarlo nel suo saldo finale e, eventualmente, ad elidere eventuali addebiti che non trovino riscontro nel regolamento contrattuale oppure che vi trovino fondamento, ma in clausole nulle, come tali illegittimi.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie ne deriva, con ogni evidenza, che non avendo l'opposta depositato neppure un solo estratto conto – ordinario e/o scalare – in relazione al contratto di conto corrente il cui saldo asseritamente creditore ha attivato mediante ricorso monitorio, non può ritenersi assolto da parte di quest'ultima il relativo “onus probandi” quanto all'esistenza stessa, prima ancora che all'ammontare, del diritto di credito per cui ha agito mediante procedimento per ingiunzione.
Né, tantomeno, può ritenersi, come pure sostenuto dall'opposta, che non avendo l'opponente fornito la prova liberatoria di avere adempiuto alla obbligazione di pagamento nei suoi confronti, l'opposizione andrebbe rigettata: infatti, nella vicenda in esame, traendo origine il credito attivato in via monitoria da un contratto di conto corrente, affinché la parte opponente possa ritenersi onerata della prova del fatto estintivo dell'altrui diritto, consistente nel proprio adempimento all'obbligazione “ex contractu”, è necessario dapprima che chi afferma di essere creditore abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della propria domanda, il che non è avvenuto.
Si consideri poi che, nella fattispecie de qua, si controverte di un contratto di conto corrente acceso nel 1998 e chiuso nel 2017 sicché, a fronte di una durata di circa 20 anni del rapporto bancario, non è stato depositato neanche un estratto conto, per cui la totale assenza degli estratti conto impedisce altresì una possibile indagine peritale che appuri quali addebiti siano stati eventualmente legittimi e quali no.
Alla luce di quanto esposto consegue la fondatezza dell'opposizione e, di conseguenza, il suo accoglimento, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
SUL REGIME DELLE SPESE Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00) con applicazione al minimo per la fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. per la sua estrema snellezza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
ACCOGLIE la domanda proposta da e per l'effetto: CP_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 303/2020 (RG. n. 442/2020, emesso dal Tribunale di
Avellino il 28.02.2020;
CONDANNA l' opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano complessivamente in € 4.227,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A., se dovuta e CPA, con attribuzione ove richiesto.
Così deciso in Avellino il 20 giugno 2025
IL G. O. P.
dott.ssa Maila Casale