Art. 5.
Fermo restando quanto e' disposto dalle leggi e dai regolamenti forestali, nel territorio del Parco - agli effetti di cui all'art. 1 - sono vietati:
a) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche da determinarsi col regolamento per le quali non sia applicabile la legge 11 giugno 1922, n. 778 ;
b) l'esecuzione dei tagli boschivi e la raccolta di specie vegetali non espressamente autorizzate nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;
c) l'esercizio del pascolo non autorizzato come sopra;
d) l'apertura e l'esercizio di cave di pietrame non autorizzati come sopra.
Fermo restando quanto e' disposto dalle leggi e dai regolamenti forestali, nel territorio del Parco - agli effetti di cui all'art. 1 - sono vietati:
a) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche da determinarsi col regolamento per le quali non sia applicabile la legge 11 giugno 1922, n. 778 ;
b) l'esecuzione dei tagli boschivi e la raccolta di specie vegetali non espressamente autorizzate nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;
c) l'esercizio del pascolo non autorizzato come sopra;
d) l'apertura e l'esercizio di cave di pietrame non autorizzati come sopra.