Art. 8.
Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano agli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari per i casi di cessazione dal servizio dal 1 gennaio 1960 in poi.
Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano agli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari per i casi di cessazione dal servizio dal 1 gennaio 1960 in poi.