Articolo 8 della Legge 12 agosto 1962, n. 1353
Articolo 7Articolo 9
Versione
2 ottobre 1962
Art. 8.
Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano agli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari per i casi di cessazione dal servizio dal 1 gennaio 1960 in poi.
Entrata in vigore il 2 ottobre 1962