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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/11/2025, n. 4653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4653 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6331/2025
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice UC LI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 6331/ 2025 promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Ferrari del foro di Mantova
RICORRENTE nei confronti di
) Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTO - CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
§. 1 - Con ricorso depositato il 9 giugno 2025 ha proposto opposizione ex art. 30 c. 6 Parte_1 decreto legislativo 1998 n. 286 avverso il dec e notificato l'8 maggio 2025 con cui la Prefettura di Mantova ha respinto l'istanza di nulla osta presentata il 17 maggio 2024 ai fini del ricongiungimento con i familiari residenti in [...], e in specie (v. documenti prodotti sub 2) con la moglie (nata l'[...]) e i figli (all'epoca tutti minorenni) Controparte_3 Persona_1 (nato il (nato il [...]) e Persona_2 Parte_2
2023).
Il diniego del nulla osta è stato motivato dall'amministrazione con riguardo all'insussistenza dei requisiti di legge, poiché – documentata la disponibilità di immobile di abitazione in Comune di Roncoferraro per contratto di comodato e prodotta attestazione di idoneità alloggiativa per 4 persone (oltre ai figli infraquattordicenni, per i quali si richiede solo il consenso del titolare dell'alloggio all'ospitalità: art. 29 comma 3 lett. a d.lgs. 286/1998) – “il summenzionato immobile, alla luce dello stato di famiglia del richiedente e del numero di familiari di cui è chiesto il ricongiungimento, risulta essere insufficiente ad ospitare i ricongiunti”.
Il ricorrente chiede che il Tribunale “Voglia (…) annullare il provvedimento della Prefettura di Mantova – Sportello Unico per l'Immigrazione prot. emesso in data 08 maggio 2025, con il quale è CodiceFiscale_2 stata rigettata l'istanza di nulla osta al r , per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare (…). Conseguentemente ordinare alla Parte_1 [...]
ex art. 20 comma 3 .L.vo 1.092011 n. 150, il rilasci Controparte_4 all'ingresso in Italia dei familiari (…)”.
A sostegno della domanda il ricorrente ha esposto:
− egli, con l'istanza di rilascio del nulla osta all'ingresso in Italia della moglie e dei figli per ricongiungimento familiare, ha presentato i documenti necessari ad attestare la sussistenza dei requisiti
Pag. 1 di 3 previsti dall'art. 29, comma 3, d.lgs. 286/1998, e in particolare ha tra l'altro consegnato l'attestato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune di Roncoferraro l'11 giugno 2024 (doc. 4), che certifica l'idoneità dell'immobile sito in Strada Ostigliese n. 140/2 (condotto in comodato per contratto sottoscritto il 29.4.2024 efficace sino al 29.10.2025: doc. 3) ad ospitare 4 persone di età pari o superiore a 14 anni (e il consenso scritto del comodante all'ospitalità nell'immobile dei familiari del comodatario e in particolare dei figli di età inferiore a 14 anni, necessario ex art. 29, comma 3, lett. a – v. allegati alla domanda di nulla osta, doc. 1);
− la ritenuta insufficiente capienza dell'alloggio si fonda su errata valutazione di fatto della la quale ha considerato nel numero dei non infraquattordicenni presenti Controparte_2
, il quale, seppure lo stato di famiglia prodotto dall'instante lo indichi Per_3 come con lui residente a[...]2 (v. certificato di stato di famiglia 14 maggio 2024, doc. 6), era in realtà a quella data già stato dichiarato irreperibile (v. certificato 15 maggio 2024, attestante irreperibilità dal 30 aprile 2024 – doc. 7), ed è poi stato cancellato dall'anagrafe dei residenti per irreperibilità, con effetto dal 16 maggio 2025 (v. certificazione 21 maggio 2025, doc. 8).
Il , ricevuta il 30 giugno 2025 presso l'avvocatura distrettuale dello Stato Controparte_1 notificazi decreto di fissazione d'udienza, non si è costituito e viene dichiarato contumace.
§. 2 - All'udienza del 9.10.2025, tenutasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, in assenza di istanze istruttorie, è stata trattenuta in decisione.
*********
§.3 – , cittadino bangladese residente in Italia (in comune di Roncoferraro, provincia di Parte_1 Mant di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il 17 maggio 2024 ha presentato istanza di nulla osta ai fini del ricongiungimento con la moglie e con i tre figli (a quella data tutti minorenni) residenti in [...].
Incontestata la sussistenza delle altre condizioni dedotte e/o documentate all'atto dell'istanza (alla questura spetta verificare la sussistenza degli elementi previsti dall'art. 6, lett. a, b, c del d.p.r. 344/1999, rimesse al consolato le verifiche su autenticità dei rapporti familiari e dell'età: v. art. 29, comma 7, d.lgs. 286/1998) - i rapporti di coniugio e di filiazione rilevanti ex art. 29, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. 286/19978; la minore età dei figli al momento della presentazione dell'istanza, come previsto dall'art. 29, comma 2; la titolarità di reddito minimo annuo da fonti lecite – si deduce attività di lavoro dipendente nel settore agricolo con reddito lordo dichiarato nel 2023 di oltre € 24.000,00 - non inferiore alla soglia prevista dall'art. 29, comma 3, lett. c) - la ragione unica del diniego è costituita dalla inidoneità abitativa dell'alloggio, certificato conforme ai requisiti igienico sanitari e idoneo ad ospitare non oltre 4 persone adulte o di età pari o superiore a 14 anni: posto che il certificato di stato di famiglia allegato all'istanza attesta la residenza nell'immobile, alla data dell'8 maggio 2024, di due adulti (il richiedente e tale , nato nel 1975 – v. doc. 6), il Prefetto di Mantova rileva l'insufficiente Per_3 capienza dell'abitazione ai fini del ricongiungimento, in quanto due dei figli minorenni (nati nel 2006 e nel 2008) sono ultraquattordicenni e, con la madre, il totale dei residenti di età pari o superiore a 14 anni supererebbe il limite di idoneità alloggiativa.
Il ricorrente ha documentato, con la produzione di certificati rilasciati dal Comune di Roncoferraro, che alla data della domanda di nulla osta, seppure formalmente residente, era in effetti Per_3
(dal 30 aprile 2024 - doc. 7), e che decorso un anno è stato cancellato dall'anagrafe dei residenti (con effetto dal 16 maggio 2025 – doc. 8): posto che ai fini della valutazione dell'idoneità alloggiativa occorre logicamente avere riguardo alla situazione reale, indipendentemente alla formale iscrizione anagrafica di persone in effetti non dimoranti (e in questo caso è lo stesso ad CP_5 attestare che la persona formalmente residente è irreperibile e perciò è stata successivament a), il motivo unico di rigetto della domanda di nulla osta risulta essere infondato.
§ 4 – Le spese di lite vanno compensate: dal decreto di diniego si evince che il fatto ostativo, rilevato dal certificato di stato di famiglia nel quale si attesta la residenza di , è stato segnalato con Per_3 preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge 241/1990 e che il richiedent naio 2025, ha di nuovo
Pag. 2 di 3 trasmesso la stessa documentazione e non ha addotto elementi nuovi;
posto che alla richiesta è stato allegato il certificato di stato di famiglia (contenente indicazione di due residenti) e non risulta invece che all'autorità amministrativa siano stati consegnati i certificati di irreperibilità e di cancellazione (doc. 7 e 8 allegati al ricorso), e il ricorso stesso non afferma che ciò sia avvenuto, il diniego pronunciato è coerente con la situazione di fatto desumibile dalle deduzioni e produzioni dell'instante, non modificate neppure dopo il preavviso di rigetto ma solo in sede di ricorso. E in questa sede l'amministrazione non si è costituita e non ha contrastato la domanda.
P.Q.M.
- in accoglimento del ricorso, accertato il diritto di al ricongiungimento della moglie Parte_1 nata l'[...] e con i fi nato il [...], Controparte_3 Persona_1 nato il [...] e nato il [...], ordina alla Prefettura Persona_2 Parte_2 di Mantova il rilascio del nulla osta;
- spese compensate.
Così deciso in Brescia il 3 novembre 2025 il giudice
UC LI
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