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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3067/2023 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'avv. Antonia Zaccaria che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_2
Francesca Pucci che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva pagina 1 di 7 Con l'intervento del Pubblico Ministero
conclusioni per il ricorrente: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rigetto della domanda di assegno divorzile;
per la resistente: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con previsione di un assegno divorzile in favore della resistente di € 500,00 mensili o della diversa somma di giustizia;
insiste in tutte le istanze istruttorie già formulate;
con vittoria di spese;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.2.2023 ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Prato il 26.3.1983 con , dalla quale si era Parte_2
separato con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 10-15.12.2014 e da allora i coniugi non si erano più riconciliati. Ha rappresentato il sensibile peggioramento delle proprie condizioni economiche, avendo affrontato la procedura fallimentare apertasi nel 2015 per decozione della snc IL Di AN LÒ con cui gestiva l'attività di bar, unica sua fonte di reddito, poi chiusa per mancanza di attivo da distribuire il 27.7.16, con conseguente indebitamento personale. Cosicché non era più stato in grado di versare l'assegno separativo già posto a suo carico per € 500,00 mensili. Ha aggiunto di essere titolare di pensione per € 1.170.00 mensili netti. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con revoca dell'assegno di mantenimento previsto a suo carico in favore della moglie.
Con comparsa costitutiva ha rappresentato che il coniuge risultava Parte_2
comproprietario di numerosi immobili insieme alla sorella;
al contrario la resistente aveva gravi problemi di salute tanto da aver subito due intervenuti neurochirurgici nel 2019 e di essere stata riconosciuta invalida al 100% con identica inabilità lavorativa. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la previsione in suo favore di un assegno divorzile per l'importo di € 500,00 mensili.
All'udienza del 7.9.2023, dopo un vano rinvio per trattative, il Presidente delegato ha ridotto ad € 250,00 mensili l'assegno separativo in favore della resistente.
In sede istruttoria, concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., dichiarata l'inammissibilità delle prove orali richieste dalla resistente, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e all'udienza dell'8.10.2024 i procuratori hanno pagina 2 di 7 concluso come in epigrafe indicato, e la causa è stata posta in decisione davanti al collegio con termini di cui all'art. 190 c.p.c.-
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui per quel che qui interessa “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti. Infatti, dalla copia della sentenza di separazione, prodotta dal ricorrente, risulta che le parti comparvero all'udienza presidenziale il 13.9.12 mentre la sentenza di separazione è datata 10-15.12.2014- Pertanto alla data del deposito del ricorso
(28.2.2023) risultavano trascorsi oltre dieci anni. La sentenza di separazione risulta passata in giudicato per mancata impugnazione, tanto da essere stata azionata unitamente a precetto da parte della nel 2022- Parte_2
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi separati di fatto da oltre undici anni non può più essere ricostituita. Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
Rimane controversa la questione relativa alla spettanza e quantificazione dell'assegno divorzile richiesto dalla resistente.
È noto che l'art. 5 VI co. L. 898/70 prevede il diritto all'assegno di divorzio da parte dell'ex coniuge che non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto dei molteplici parametri indicati nell'incipit della medesima disposizione. Sulla base dell'interpretazione che la Suprema Corte ha dato della suddetta norma (Cass. S.U. 18287/2018) il parametro dell'adeguatezza ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri cui ancorarsi. Di tal ché occorre verificare in primo luogo se sussista un apprezzabile squilibrio fra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e in secondo luogo le cause di tale divario: e in particolare se la situazione di pagina 3 di 7 squilibrio sia stata determinata dalla maggiore profusione di energie e di capacità per la famiglia da parte del coniuge “indebolito”.
In tale ottica viene valorizzato il principio di auto responsabilità di ciascuno degli ex coniugi, le cui scelte di attuazione dello “scopo sociale” della famiglia, soprattutto mediante la ripartizione dei ruoli al suo interno, assumono primario rilievo nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli. Così la funzione compensativo-perequativa consente di apprezzare tutte le situazioni in cui il coniuge più debole economicamente non ha potuto esprimere le proprie potenzialità personali e professionali per averle sacrificate (rectius, investite) in favore della famiglia – ad es. interrompendo o ripensando la carriera lavorativa per dedicarsi ai figli o per esigenze dell'altro coniuge – consentendo al contempo all'altro coniuge di incrementare le proprie possibilità lavorative e di arricchirsi, essendo più libero dalle incombenze quotidiane del comune progetto di vita. Ciò al fine di evitare locupletazioni in favore della parte che ha direttamente e/o mediatamente beneficiato, durante il matrimonio, del contributo morale e materiale, non remunerato, fornito alla famiglia dall'altro coniuge.
Sul punto si osserva che, nella totale assenza di deduzioni circa lo svolgimento della vita matrimoniale, durante la quale sono nati tre figli già autonomi all'epoca del ricorso per separazione, dalla sentenza di separazione emerge che la resistente avesse collaborato lavorando presso il bar gestito dal marito fino alla grave malattia oncologica occorsa nel
2010, a seguito della quale era stata allontanata.
Ad oggi la resistente abita in casa condotta in locazione per €500,00 mensili che ha dichiarato in udienza presidenziale di pagare con l'aiuto della sorella, essendo titolare di una pensione di circa € 600,00 mensili. In realtà dalle produzioni documentali integrate in corso di causa risulta provato che la ha percepito a titolo di pensione, reddito di Parte_2 cittadinanza ed altri sostegni statali complessivi € 13.524,54 netti nel 2022; complessivi €
12.346,43 nel 2023; mentre nel 2024 nel primo semestre risultano accreditati sul suo c/c complessivi € 12.860,00 a titolo di pensione di cui € 10,245,17 nel mese di giugno, verosimilmente a titolo di arretrati (come da estratto di c/c allegato quale doc. 52). Dallo stesso estratto si evince che, a parte l'accredito di giugno, l'importo mensile della pensione a partire dal mese di aprile 2024 è stato aumentato da € 643,38 ad € 1.047,89- Le somme accreditate risultano immediatamente prelevate in contanti a più riprese, sì da portare il saldo del c/c al 30.6.24 ad € 1.224,81.
pagina 4 di 7 Il ricorrente invece abita in casa di cui ha ereditato con la sorella la proprietà (appartamento di 4 vani per 60 mq) ed è comproprietario sempre per successione ereditaria di altro immobile in Scandicci con annesso garage, gravato da diritto di abitazione in favore della madre. Inoltre, è divenuto comproprietario con la sorella di un appartamento di mq 130 oltre 36 mq di aree scoperte in di tre unità adibite a magazzino (C/2) per Persona_1
complessivi 230 mq e di un ulteriore garage sempre in oltre che di alcuni Persona_1
appezzamenti di terreno. Nessuno dei suddetti immobili risulta messo a reddito.
La resistente ha proceduto al pignoramento sia dei beni immobili siti in Scandicci sia della pensione percepita dal ricorrente. In conseguenza è pendente un giudizio per l'accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte del mentre nell'esecuzione Parte_1
presso terzi è già stata emessa ordinanza di assegnazione di 1/3 della pensione dovuta, che tuttavia finora non risulta aver portato a pagamenti in favore della perché è Parte_2
ancora in corso la trattenuta per precedente pignoramento da parte di terzi, come comunicato dall'INPS all'interessata con pec del 2.10.23-
Infine, risulta documentata da parte del ricorrente un'esposizione debitoria verso l'Erario per oltre € 126.000,00 (doc. 11) per cartelle notificate tra il giugno 2011 ed il marzo 2019, sebbene non sia stata dedotta la vigenza di alcuna forma di pagamento rateizzato.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che a partire dal 2024 il reddito da pensione delle parti risulta pressoché equivalente, considerato da un lato lo stato di indebitamento del ricorrente e dall'altro i costi di alloggio gravanti sulla resistente, che non è titolare di alcun bene, con una spesa che incide significativamente sulla liquidità mensile disponibile per le esigenze di vita, si ritiene di riconoscere a la somma di € 70,00 mensili a Parte_2
titolo di assegno divorzile.
In punto di spese, tenuto conto che l'originario provvedimento di ammissione al patrocino a spese dello Stato di risulta non dovuto per superamento dei limiti Parte_2 reddituali di cui all'art. 76 DPR 115/02 nell'anno 2022; e che la resistente ha dichiarato anche all'udienza presidenziale del 7.6.23 di percepire solo circa € 600,00 mensili a titolo di pensione, omettendo di riferire del reddito di cittadinanza;
considerato che
anche per il
2024 i redditi risultano superiori al suddetto limite, come sopra indicato, e che la resistente ha omesso di comunicare tempestivamente le variazioni di reddito come previsto dall'art. 79 DPR 115/02, deve revocarsi il beneficio concesso con decorrenza dalla data della domanda.
pagina 5 di 7 Infine, considerata la significativa divergenza tra la somma richiesta dalla resistente a titolo di assegno divorzile a fronte del riconoscimento dell'importo sopra indicato, si ritiene di compensare per metà le spese di lite e condannare il ricorrente a rimborsare a controparte la restante metà che si liquida, sulla base dei valori minimi, tenuto conto dell'attività processuale svolta e del valore della lite, in complessivi € 2.778,88 di cui € 1.904,50 per compensi, € 285,67 per spese generali ed € 588,71 per CAP e IVA.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Prato il 26.3.1983 tra nato a [...] il [...], e nata Parte_1 Parte_2
a Foggia il 18.7.1962, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Empoli al n. 51, parte II, Serie A, anno 1983;
pone a carico di la somma mensile di € 70,00 a titolo di assegno divorzile, da Parte_1
versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base Parte_2 agli indici ISTAT;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
revoca l'ammissione al a , con effetto Parte_3 Parte_4
retroattivo dalla data di ammissione;
manda alla cancelleria per la comunicazione al difensore interessato, all' CP_1
e al P.M.;
[...]
condanna a rimborsare a controparte la metà delle spese di lite pari ad € Parte_1
2.778,88 come sopra liquidate in tale misura;
compensa fra le parti la restante metà delle spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 L. 1.12.70
n. 898-
pagina 6 di 7 Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 15 gennaio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3067/2023 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'avv. Antonia Zaccaria che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_2
Francesca Pucci che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva pagina 1 di 7 Con l'intervento del Pubblico Ministero
conclusioni per il ricorrente: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rigetto della domanda di assegno divorzile;
per la resistente: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con previsione di un assegno divorzile in favore della resistente di € 500,00 mensili o della diversa somma di giustizia;
insiste in tutte le istanze istruttorie già formulate;
con vittoria di spese;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.2.2023 ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Prato il 26.3.1983 con , dalla quale si era Parte_2
separato con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 10-15.12.2014 e da allora i coniugi non si erano più riconciliati. Ha rappresentato il sensibile peggioramento delle proprie condizioni economiche, avendo affrontato la procedura fallimentare apertasi nel 2015 per decozione della snc IL Di AN LÒ con cui gestiva l'attività di bar, unica sua fonte di reddito, poi chiusa per mancanza di attivo da distribuire il 27.7.16, con conseguente indebitamento personale. Cosicché non era più stato in grado di versare l'assegno separativo già posto a suo carico per € 500,00 mensili. Ha aggiunto di essere titolare di pensione per € 1.170.00 mensili netti. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con revoca dell'assegno di mantenimento previsto a suo carico in favore della moglie.
Con comparsa costitutiva ha rappresentato che il coniuge risultava Parte_2
comproprietario di numerosi immobili insieme alla sorella;
al contrario la resistente aveva gravi problemi di salute tanto da aver subito due intervenuti neurochirurgici nel 2019 e di essere stata riconosciuta invalida al 100% con identica inabilità lavorativa. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la previsione in suo favore di un assegno divorzile per l'importo di € 500,00 mensili.
All'udienza del 7.9.2023, dopo un vano rinvio per trattative, il Presidente delegato ha ridotto ad € 250,00 mensili l'assegno separativo in favore della resistente.
In sede istruttoria, concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., dichiarata l'inammissibilità delle prove orali richieste dalla resistente, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e all'udienza dell'8.10.2024 i procuratori hanno pagina 2 di 7 concluso come in epigrafe indicato, e la causa è stata posta in decisione davanti al collegio con termini di cui all'art. 190 c.p.c.-
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui per quel che qui interessa “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti. Infatti, dalla copia della sentenza di separazione, prodotta dal ricorrente, risulta che le parti comparvero all'udienza presidenziale il 13.9.12 mentre la sentenza di separazione è datata 10-15.12.2014- Pertanto alla data del deposito del ricorso
(28.2.2023) risultavano trascorsi oltre dieci anni. La sentenza di separazione risulta passata in giudicato per mancata impugnazione, tanto da essere stata azionata unitamente a precetto da parte della nel 2022- Parte_2
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi separati di fatto da oltre undici anni non può più essere ricostituita. Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
Rimane controversa la questione relativa alla spettanza e quantificazione dell'assegno divorzile richiesto dalla resistente.
È noto che l'art. 5 VI co. L. 898/70 prevede il diritto all'assegno di divorzio da parte dell'ex coniuge che non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto dei molteplici parametri indicati nell'incipit della medesima disposizione. Sulla base dell'interpretazione che la Suprema Corte ha dato della suddetta norma (Cass. S.U. 18287/2018) il parametro dell'adeguatezza ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri cui ancorarsi. Di tal ché occorre verificare in primo luogo se sussista un apprezzabile squilibrio fra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e in secondo luogo le cause di tale divario: e in particolare se la situazione di pagina 3 di 7 squilibrio sia stata determinata dalla maggiore profusione di energie e di capacità per la famiglia da parte del coniuge “indebolito”.
In tale ottica viene valorizzato il principio di auto responsabilità di ciascuno degli ex coniugi, le cui scelte di attuazione dello “scopo sociale” della famiglia, soprattutto mediante la ripartizione dei ruoli al suo interno, assumono primario rilievo nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli. Così la funzione compensativo-perequativa consente di apprezzare tutte le situazioni in cui il coniuge più debole economicamente non ha potuto esprimere le proprie potenzialità personali e professionali per averle sacrificate (rectius, investite) in favore della famiglia – ad es. interrompendo o ripensando la carriera lavorativa per dedicarsi ai figli o per esigenze dell'altro coniuge – consentendo al contempo all'altro coniuge di incrementare le proprie possibilità lavorative e di arricchirsi, essendo più libero dalle incombenze quotidiane del comune progetto di vita. Ciò al fine di evitare locupletazioni in favore della parte che ha direttamente e/o mediatamente beneficiato, durante il matrimonio, del contributo morale e materiale, non remunerato, fornito alla famiglia dall'altro coniuge.
Sul punto si osserva che, nella totale assenza di deduzioni circa lo svolgimento della vita matrimoniale, durante la quale sono nati tre figli già autonomi all'epoca del ricorso per separazione, dalla sentenza di separazione emerge che la resistente avesse collaborato lavorando presso il bar gestito dal marito fino alla grave malattia oncologica occorsa nel
2010, a seguito della quale era stata allontanata.
Ad oggi la resistente abita in casa condotta in locazione per €500,00 mensili che ha dichiarato in udienza presidenziale di pagare con l'aiuto della sorella, essendo titolare di una pensione di circa € 600,00 mensili. In realtà dalle produzioni documentali integrate in corso di causa risulta provato che la ha percepito a titolo di pensione, reddito di Parte_2 cittadinanza ed altri sostegni statali complessivi € 13.524,54 netti nel 2022; complessivi €
12.346,43 nel 2023; mentre nel 2024 nel primo semestre risultano accreditati sul suo c/c complessivi € 12.860,00 a titolo di pensione di cui € 10,245,17 nel mese di giugno, verosimilmente a titolo di arretrati (come da estratto di c/c allegato quale doc. 52). Dallo stesso estratto si evince che, a parte l'accredito di giugno, l'importo mensile della pensione a partire dal mese di aprile 2024 è stato aumentato da € 643,38 ad € 1.047,89- Le somme accreditate risultano immediatamente prelevate in contanti a più riprese, sì da portare il saldo del c/c al 30.6.24 ad € 1.224,81.
pagina 4 di 7 Il ricorrente invece abita in casa di cui ha ereditato con la sorella la proprietà (appartamento di 4 vani per 60 mq) ed è comproprietario sempre per successione ereditaria di altro immobile in Scandicci con annesso garage, gravato da diritto di abitazione in favore della madre. Inoltre, è divenuto comproprietario con la sorella di un appartamento di mq 130 oltre 36 mq di aree scoperte in di tre unità adibite a magazzino (C/2) per Persona_1
complessivi 230 mq e di un ulteriore garage sempre in oltre che di alcuni Persona_1
appezzamenti di terreno. Nessuno dei suddetti immobili risulta messo a reddito.
La resistente ha proceduto al pignoramento sia dei beni immobili siti in Scandicci sia della pensione percepita dal ricorrente. In conseguenza è pendente un giudizio per l'accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte del mentre nell'esecuzione Parte_1
presso terzi è già stata emessa ordinanza di assegnazione di 1/3 della pensione dovuta, che tuttavia finora non risulta aver portato a pagamenti in favore della perché è Parte_2
ancora in corso la trattenuta per precedente pignoramento da parte di terzi, come comunicato dall'INPS all'interessata con pec del 2.10.23-
Infine, risulta documentata da parte del ricorrente un'esposizione debitoria verso l'Erario per oltre € 126.000,00 (doc. 11) per cartelle notificate tra il giugno 2011 ed il marzo 2019, sebbene non sia stata dedotta la vigenza di alcuna forma di pagamento rateizzato.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che a partire dal 2024 il reddito da pensione delle parti risulta pressoché equivalente, considerato da un lato lo stato di indebitamento del ricorrente e dall'altro i costi di alloggio gravanti sulla resistente, che non è titolare di alcun bene, con una spesa che incide significativamente sulla liquidità mensile disponibile per le esigenze di vita, si ritiene di riconoscere a la somma di € 70,00 mensili a Parte_2
titolo di assegno divorzile.
In punto di spese, tenuto conto che l'originario provvedimento di ammissione al patrocino a spese dello Stato di risulta non dovuto per superamento dei limiti Parte_2 reddituali di cui all'art. 76 DPR 115/02 nell'anno 2022; e che la resistente ha dichiarato anche all'udienza presidenziale del 7.6.23 di percepire solo circa € 600,00 mensili a titolo di pensione, omettendo di riferire del reddito di cittadinanza;
considerato che
anche per il
2024 i redditi risultano superiori al suddetto limite, come sopra indicato, e che la resistente ha omesso di comunicare tempestivamente le variazioni di reddito come previsto dall'art. 79 DPR 115/02, deve revocarsi il beneficio concesso con decorrenza dalla data della domanda.
pagina 5 di 7 Infine, considerata la significativa divergenza tra la somma richiesta dalla resistente a titolo di assegno divorzile a fronte del riconoscimento dell'importo sopra indicato, si ritiene di compensare per metà le spese di lite e condannare il ricorrente a rimborsare a controparte la restante metà che si liquida, sulla base dei valori minimi, tenuto conto dell'attività processuale svolta e del valore della lite, in complessivi € 2.778,88 di cui € 1.904,50 per compensi, € 285,67 per spese generali ed € 588,71 per CAP e IVA.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Prato il 26.3.1983 tra nato a [...] il [...], e nata Parte_1 Parte_2
a Foggia il 18.7.1962, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Empoli al n. 51, parte II, Serie A, anno 1983;
pone a carico di la somma mensile di € 70,00 a titolo di assegno divorzile, da Parte_1
versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base Parte_2 agli indici ISTAT;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
revoca l'ammissione al a , con effetto Parte_3 Parte_4
retroattivo dalla data di ammissione;
manda alla cancelleria per la comunicazione al difensore interessato, all' CP_1
e al P.M.;
[...]
condanna a rimborsare a controparte la metà delle spese di lite pari ad € Parte_1
2.778,88 come sopra liquidate in tale misura;
compensa fra le parti la restante metà delle spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 L. 1.12.70
n. 898-
pagina 6 di 7 Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 15 gennaio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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