Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 23/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
N. 9 /2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai seguenti magistrati:
NA TU Presidente rel.
Elena Papa Consigliere Marco Scognamiglio I° Referendario ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n.63269 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di OS AS, nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. [...], titolare dell’impresa individuale “Platinum di OS AS”, cancellata dal Registro delle imprese in data 6 novembre 2019, visto il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile);
visto l’atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
uditi all’udienza pubblica del 15 gennaio 2026 il relatore Pres. NA TU e il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott.ssa Elena Di Gisi, mentre nessuno è comparso per la convenuta;
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio la sig.ra OS AS, chiedendone la condanna al pagamento, in favore della GI TO, della somma di euro 19.373,20, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al soddisfo, quale danno erariale conseguente all’indebita percezione e mancata restituzione di contributi pubblici.
La notitia damni trae origine da segnalazione della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Firenze – concernente un articolato sistema di indebita percezione di contributi pubblici nell’ambito del Bando Creazione Impresa POR FESR 2014–2020 – Azione 3.5.1, riconducibile all’attività di una società di consulenza ( Debut) finalizzata alla predisposizione di documentazione solo formalmente corretta.
Nell’ambito di tale contesto emergeva la posizione della convenuta, ammessa a un finanziamento complessivo pari a euro 24.216,50, a fronte di un investimento dichiarato di euro 34.595,00, con erogazione di un’anticipazione pari a euro 19.373,20 in data 8 aprile 2019.
Successivamente, l’impresa Platinum di OS AS veniva cancellata dal Registro delle imprese in data 6 novembre 2019, senza che il progetto fosse realizzato, rendicontato o portato a compimento.
Con decreto dirigenziale n. 7883 del 19 maggio 2020 la GI TO disponeva la revoca totale dell’agevolazione e il recupero delle somme erogate, rimaste integralmente insolute nonostante l’iscrizione a ruolo del credito.
A seguito di rituale invito a dedurre ai sensi dell’art. 67 del Codice di giustizia contabile, cui la convenuta non dava riscontro, la Procura regionale esercitava l’azione di responsabilità amministrativa.
Nella pubblica udienza del giorno 15 gennaio 2026 il rappresentante della Procura ha ribadito le tesi di cui in citazione ed ha chiesto la declaratoria di contumacia della convenuta
DIRITTO
1.In via preliminare deve darsi conto della contumacia della sig.ra OS ex art. 93 d.lgs. n. 174/2016.
2. Giurisdizione e rapporto di servizio Preliminarmente, va affermata la giurisdizione della Corte dei conti.
Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, richiamato costantemente anche da questa Sezione, ai fini del radicamento della giurisdizione contabile assume funzione dirimente non la natura giuridica del soggetto responsabile del detrimento, bensì la natura pubblicistica del patrimonio danneggiato e delle finalità perseguite (Cass., SS.UU., nn. 4511/2006; 20434/2009; 7377/2013; 1775/2013; 3310/2014; 1515/2016; 28504/2017; 11185/2018; 1994/2022).
Ed invero, il privato che percepisca fondi pubblici per la realizzazione di programmi di intervento in specifici settori economico-sociali instaura con l’Amministrazione erogante un rapporto di servizio di tipo funzionale, che lo rende responsabile del danno causato dall’utilizzo indebito delle somme ricevute, in ragione della frustrazione dello scopo perseguito dal soggetto pubblico.
Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza contabile (ex multis, Sez. giur. TO, sentt. nn. 49/2017; 220/2023; 232/2023; Sez. giur. Campania, nn. 272/2019; 239/2024).
3. Antigiuridicità della condotta Nel caso di specie, la condotta della convenuta risulta connotata da palese antigiuridicità.
La sig.ra OS ha, infatti, percepito l’anticipazione del contributo pubblico, ha cessato l’attività imprenditoriale con cancellazione dal Registro delle imprese, ha omesso ogni rendicontazione del progetto finanziato e ha trattenuto le somme erogate nonostante la formale revoca dell’agevolazione.
Orbene, una tale condotta si pone in evidente violazione degli obblighi derivanti dal bando e dal contratto di finanziamento, determinando uno sviamento delle risorse pubbliche dalla finalità di incentivazione economica perseguita dalla GI TO e, al contempo, la sottrazione delle stesse ad altri potenziali beneficiari.
4. Elemento soggettivo Quanto all’elemento soggettivo, esso è ravvisabile nel dolo.
La volontaria e consapevole violazione degli obblighi assunti, unita alla persistente mancata restituzione delle somme anche a seguito della revoca del contributo e dell’avvio delle procedure di recupero, dimostra la piena coscienza e volontà dell’evento dannoso.
Va, peraltro, osservato che, pur non implicando la contumacia della convenuta di per sé il riconoscimento della fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, essa può concorrere, unitamente agli altri elementi probatori acquisiti, a formare il convincimento del giudice (cfr. Sez. giur. TO, sentt. nn. 232/2023; 220/2023).
5. Danno erariale e nesso causale Il danno erariale risulta certo, concreto e attuale ed è pari all’importo dell’anticipazione indebitamente trattenuta, ossia euro 19.373,20.
Il nesso eziologico tra la condotta della convenuta e l’evento dannoso è diretto e immediato, secondo il criterio della regolarità causale, poiché la perdita patrimoniale subita dalla GI TO (e, per riflesso, dallo Stato e dall’Unione Europea) costituisce conseguenza fisiologica dell’indebita percezione e mancata restituzione del contributo pubblico.
Ciò posto, deve ora valutarsi l’applicabilità del nuovo potere riduttivo introdotto dalla legge n. 1 del 2026, che consente al giudice contabile di contenere il risarcimento entro il limite massimo del 30% del danno accertato ovvero della doppia annualità del trattamento economico percepito, ove più favorevole.
Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio non ritiene di dover esercitare il potere riduttivo, atteso che:
a) la condotta risulta connotata da dolo pieno;
b) il danno coincide integralmente con la somma pubblica indebitamente trattenuta, senza alcuna utilità conseguita dall’Amministrazione;
c) l’applicazione del limite riduttivo finirebbe per trasformare il meccanismo risarcitorio in un indebito vantaggio per il responsabile, in contrasto con la funzione ripristinatoria che la responsabilità amministrativa continua a svolgere anche dopo la riforma del 2026.
Quindi va accolta la domanda proposta dalla Procura regionale e condannata la sig.ra OS AS al pagamento, in favore della GI TO, della somma di euro 19.373,20, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell’erogazione del contributo fino al soddisfo più interessi legali dal deposito della sentenza.
Con condanna alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la GI TO, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia della convenuta, accoglie la domanda proposta dalla Procura regionale;
condanna la sig.ra OS AS al pagamento, in favore della GI TO, della somma di euro 19.373,20, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell’erogazione del contributo fino al soddisfo più interessi legali dal deposito della sentenza;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro 204,96(Duecentoquattro/96).
Così deciso in Firenze il giorno 15 gennaio 2026 Il Presidente est.
NA TU
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 23/01/2026 Il Funzionario
AN TO
F.to digitalmente