Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 16/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1937/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 29/08/2024, da
(C.F. ), nata a [...] il [...], e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(VB), via della Chiesa n. 6,
(C.F. ), nato a [...] il [...], e residente in Parte_2 C.F._2
Verbania, Piazza Carlo Pedroni n. 14
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maria Chiara Gloder (C.F. ) presso C.F._3
il cui studio sono elettivamente domiciliati in Verbania, viale Azari n. 9, giusta procura in atti
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Verbania di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
1. e vivranno separati nel mutuo rispetto e si impegnano, per il bene di a Pt_1 Pt_2 Per_1
salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale presso il figlio e a rassicurarlo del loro affetto e della presenza di entrambi;
2. Le parti concordano per l'affidamento condiviso di con collocamento presso la madre in Per_1
Via della Chiesa 6 Cambiasca (VB). Le frequentazioni settimanali tra il bambino e i genitori sono organizzate secondo le seguenti modalità: starà con il papà due giorni feriali (dall'uscita Per_1
di scuola fino alla mattina del giorno seguente al rientro a scuola) e un giorno e una notta nel weekend (sabato dalle 9 alla domenica mattina alle 9 oppure domenica dalle 9 fino all'entrata a scuola del lunedì), per ogni settimana del mese, indicativamente, salvo diverso accordo dei genitori.
3. Nella gestione del bimbo i genitori si organizzeranno anche beneficiando dell'aiuto dei nonni materni e paterni, favorendo gli incontri con i nonni paterni nel periodo in cui loro si trovano a
Verbania.
4. Riguardo alle vacanze estive, potrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, Per_1
alternativamente, una settimana per il primo anno dal deposito del ricorso, dieci giorni dal secondo anno e 15 giorni da terzo, favorendo la visita dell'altro genitore a metà periodo. Le date sono da stabilirsi d'accordo tra i genitori entro il mese di maggio.
5. Quanto alle vacanze di Natale e Pasqua ci sarà la seguente alternanza: un anno uno dei genitori terrà il bambino il 25 dicembre e il giorno di pasquetta mentre l'altro lo terrà--24 dicembre e il giorno di Pasqua e l'anno successivo l'inverso, salvo diverso accordo tra le parti. L'alternanza dei genitori è prevista anche per il Capodanno.
6. Per il compleanno di i genitori si renderanno disponibili a trascorrerlo insieme. Per_1
7. Le parti manifestano il desiderio di comunicare tra loro in modo aperto e cooperativo e di scambiarsi informazioni circa gli impegni, le necessità o le questioni riguardanti il figlio e a gestione insieme i rapporti con la scuola, condividendo lo svolgimento dei compiti scolastici, le scelte e regole educative (es. orario dell'andare a dormire e dei risvegli, il comportamento a tavola).
8. Entrambi concordano di prendere le decisioni relative al figlio in un clima di collaborazione e rispetto, considerando i bisogni emotivo-affettivi e materiali del bambino.
9. Entrambi i genitori dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
10. lo verserà alla quale compartecipazione nel mantenimento di per le spese Pt_2 Pt_1 Per_1 ordinarie una somma mensile di € 280,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, per dodici mensilità all'anno, da rendere disponibile entro il decimo giorno del mese. Il padre, inoltre, concorrerà nella percentuale del 50% di tutte le spese straordinarie concordate e documentate preventivamente e comunque si applicherà il protocollo in uso al Tribunale di Verbania. 11. La casa coniugale è stata venduta il 29.4.2024 e su di essa non vi sono questioni in quanto le parti hanno già reperito altri alloggi.
12. Ci si autorizza reciprocamente al rilascio del passaporto.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 29/08/2024, e chiedevano con domanda Parte_1 Parte_2 congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Verbania l'1.7.2017.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovino ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Si dà atto che nella gestione del figlio i genitori si organizzeranno anche beneficiando dell'aiuto dei nonni materni e paterni, favorendo gli incontri con i nonni paterni nel periodo in cui loro si trovano a
Verbania.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e niti in matrimonio in Verbania Parte_1 Parte_2 in data 1.7.2017;
affida il figlio minore, in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Per_1
madre in Via della Chiesa 6 Cambiasca (VB)
dà facoltà ai genitori di tenere il figlio minore secondo le seguenti modalità: starà con il Per_1
papà due giorni feriali (dall'uscita di scuola fino alla mattina del giorno seguente al rientro a scuola)
e un giorno e una notta nel weekend (sabato dalle 9 alla domenica mattina alle 9 oppure domenica dalle 9 fino all'entrata a scuola del lunedì), per ogni settimana del mese, indicativamente, salvo diverso accordo dei genitori.
Riguardo alle vacanze estive, potrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, Per_1
alternativamente, una settimana per il primo anno dal deposito del ricorso, dieci giorni dal secondo anno e 15 giorni da terzo, favorendo la visita dell'altro genitore a metà periodo. Le date sono da stabilirsi d'accordo tra i genitori entro il mese di maggio.
Quanto alle vacanze di Natale e Pasqua ci sarà la seguente alternanza: un anno uno dei genitori terrà il bambino il 25 dicembre e il giorno del Lunedì dell'Angelo mentre l'altro lo terrà il 24 dicembre e il giorno di Pasqua e l'anno successivo l'inverso, salvo diverso accordo tra le parti. L'alternanza dei genitori è prevista anche per il Capodanno.
Per il compleanno di i genitori si renderanno disponibili a trascorrerlo insieme Per_1
pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario di versando alla Per_1
madre entro il 10 di ogni mese una somma mensile di € 280,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Il padre, inoltre, concorrerà nella percentuale del 50% di tutte le spese straordinarie concordate e documentate preventivamente facendo applicazione del protocollo in uso al Tribunale di Verbania.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 13/01/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco