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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 24/12/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Il Collegio, composto dai magistrati
Dott. NT DE RO - Presidente
Dott. RO COLONNELLO - Giudice relatore-estensore
Dott. Marilina GUGLIELMI - Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 26-1/2025 r.g.
promosso da
(P.IVA ), con sede in Albano Parte_1 P.IVA_1
Laziale, via dei Meli, n. 25, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Pernafelli e Francesca Marinelli entrambi del Foro di Velletri, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata ricorrente
nei confronti di
cod. fisc e Controparte_1 part. iva , con sede in via della Mola Saracena s.n.c., Fiano P.IVA_2
Romano
resistente contumace
1 Letto il ricorso teso ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di
[...] dal ricorrente indicato in epigrafe;
Controparte_1
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la parte che insti per il fallimento di un soggetto deve allegare e dimostrare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi idonei, in astratto, a dimostrarne l'assoggettabilità alla procedura concorsuale: e cioè, la qualità di imprenditore e l'incapacità a soddisfare i debiti, ammontanti alla misura minima di legge, con mezzi ordinari di pagamento. All'esito, resta invece a carico del debitore l'onere della prova di eventuali circostanze esimenti, quali la carenza dei requisiti dimensionali (art.1 L. fall), o l'esistenza di uno status imprenditoriale speciale che lo sottragga al fallimento” (cfr. Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 16614 del 08/08/2016);
considerato che il creditore istante ha anzitutto dimostrato la qualità di imprenditore della parte resistente (v. visura camerale in atti) e lo stato di insolvenza strutturale della resistente medesima;
rilevato, con riguardo a tale ultimo requisito (necessario per la liquidazione giudiziale), che:
- il ricorrente vanta un credito consacrato in una sentenza emessa nel
2022 nei confronti della Controparte_1 della somma di euro 31.221.46 (oltre interessi
[...] legali);
2 - i debiti erariali ammontano ad oltre 2 milioni di euro come da attestazione dei debiti formata da Agenzia Entrate e acquisita officiosamente d'ufficio;
- i debiti verso l' superano la somma di € 700.000,00 (v. prospetto CP_2 dei debiti inoltrato al Tribunale da tale Istituto Previdenziale);
- ora, il numero e l'eterogeneità di creditori (il ricorrente, Agenzia
Entrate, ), la risalenza pluriannuale della maggior parte dei CP_2 debiti, la loro riferibilità ad un arco temporale significativo, la mancata soddisfazione di alcuno dei crediti di cui essi erano titolari nonostante la sentenza di cui sopra e nonostante l'avvenuta emissione di cartelle (che consentono di escludere che il mancato pagamento dei debiti dipenda, ad es., da una volontà del debitore di contestare la debenza di determinate somme piuttosto che dalla sua impotenza economica); il mancato deposito di bilanci a decorrere dall'anno 2021 e financo la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa agli anni di imposta 2023, 2024 (v. informazioni tratte dalla Camera di Commercio e dalla Agenzia
Entrate) nel loro insieme sono indicativi di uno stato di insolvenza strutturale della resistente, ovvero di un'incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte attraverso gli utili derivanti dall'attività di impresa;
incapacità che si evince anche, infine, dalla condotta processuale della stessa resistente che, non costituendosi, ha manifestato la propria inerzia non solo nel non depositare gli ultimi bilanci, ma anche nel dedurre in merito al ricorso;
rilevato poi che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
rilevato ancora che la società debitrice non ha dimostrato (come da suo onere probatorio: v. al riguardo la giurisprudenza sopra richiamata), non depositando gli ultimi tre bilanci (verosimilmente neppure mai redatti), di avere dimensioni sotto le soglie di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I. per
3 poter essere considerata un piccolo imprenditore nell'accezione del Codice della Crisi di Impresa (come tale sottratto alla disciplina della liquidazione giudiziale), ed anzi già l'entità dei sopra indicati debiti supera la soglia di €
500.000,00, mentre l'attivo patrimoniale che si evince dall'ultima dichiarazione dei redditi in atti (riferita all'anno 2022), per come parzialmente ricostruibile dalla stessa, è non inferiore a 2.000.000,00 (v. valore sotto la voce della dichiarazione “immobili ed altri beni”), tanto che
è emersa positivamente la prova del superamento di almeno delle due soglie previste per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato che neppure risulta l'esistenza di uno status imprenditoriale speciale che sottragga parte resistente alla liquidazione giudiziale e rilevato, comunque, che esso concreta oggetto di una eccezione che avrebbe dovuto essere sollevata da parte resistente, che avrebbe dovuto anche provare i relativi fatti che ne sono oggetto;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
cod. fisc e part. iva Controparte_1
, con sede in via della Mola Saracena s.n.c., Fiano Romano;
P.IVA_2
nomina
il dott. RO COLONNELLO Giudice Delegato per la procedura;
nomina
4 Curatore l'avv. Daniele GUIDONI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina (fermo restando che, se il termine cade in giorno festivo, esso è automaticamente prorogato fino al primo giorno non festivo utile);
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP
e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
5 stabilisce
il giorno 12.05.2026, ore 12:45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale;
6 dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCI.
Così deciso in Rieti nella camera di consiglio del 23.12.2025
IL GIUDICE RELATORE ed ESTENSORE
RO ON
Il Presidente
NT DE RO
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