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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/10/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 807 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di
Pace, trattenuta in decisione all'udienza del 01.04.2022 e vertente
TRA
P.I. , in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 delegato e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti PANDARESE
IO e PANDARESE BE ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in virtù di mandato allegato dell'atto di citazione in appello;
Appellante
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
CI RT ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
Appellata
NONCHÈ
(C.F. ), quale agente assicurativo Controparte_2 C.F._2
Parte già titolare agenzia , via Avellola, Benevento
Appellato - contumace
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1 giudizio i sig.ri e al fine di sentir riformare la Controparte_1 Controparte_2 sentenza n. 234/2021, emessa dal G.d.P. di Sant'Agata dei Goti, Avv. Rosario Molino, in data 13/12/2021, relativamente ai seguenti capi:
1 “a) dichiara la responsabilità solidale dei convenuti i quali hanno venduto all'attore un prodotto non adeguato alle sue esigenze”;
“b) conseguentemente, condanna l' , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante p. t., e in solido tra loro a risarcire parte attrice per Controparte_2 il danno subito quantificato in euro 130,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo”;
“c) condanna, altresì, , in persona del suo legale rappresentante Parte_1
p. t. e in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in Controparte_2 favore del procuratore dell'attore dichiaratosi anticipatario, quantificate in complessivi euro 560,00 di cui euro 60,00 per spese sostenute, il tutto oltre 15% spese generali, cpa ed iva come per legge se dovuta”.
In primo grado il sig. aveva agito al fine di vedere accertare e dichiarare ai CP_1 sensi dell'art. 1176 c.c. la responsabilità in solido o dei singoli dell' Parte_1
e dell'agente per aver venduto un prodotto assicurativo non
[...] Controparte_2 confacente alle proprie esigenze. L'attore, infatti, deduceva di aver sottoscritto in data
01.06.2018 una polizza assicurativa relativa al motociclo di sua proprietà targato DH
53266, per la quale - in data 19.10.2018 – aveva chiesto ed ottenuto la sospensione durante la stagione autunnale e invernale. quindi, rinnovava il medesimo CP_1 contratto anche l'anno successivo, ma nell'autunno 2019 gli veniva negata l'istanza di sospensione, depositata prima in data 16.10.2019 e poi in data 19.10.2019, in quanto ritenuta condizione non prevista per quella determinata polizza. quindi, CP_1 chiedeva il risarcimento del danno patito per la mancata sospensione della polizza, quantificato in € 139,59.
La domanda attorea veniva accolta dalla sentenza impugnata in questa sede dalla
[...]
che – in particolare - chiedeva di rigettare la domanda attorea per Parte_1 nullità, inammissibilità, improponibilità, oltre che per infondatezza, denunciando la nullità della sentenza impugnata per vizio di apparente motivazione, nonché - in via gradata e/o subordinata - per vizio di ultrapetizione e/o extrapetizione, chiedendo anche la condanna dell'appellato alla restituzione di tutte le somme pagate in forza della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio l'appellato, il sig. il quale eccepiva Controparte_1 preliminarmente la nullità dell'appello, stante la sua genericità, quindi - nel merito -
2 chiedeva di confermarsi integralmente la sentenza di primo grado.
Nessuno si costituiva per il sig. (già contumace anche in primo Controparte_2 grado), pertanto, espletata la procedura di rinotifica e verificatane la regolarità, all'udienza del 06.04.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 01.04.2025, la causa veniva direttamente riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., e precisazione delle conclusioni delle parti, che si riportavano ai propri scritti.
DIRITTO
Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Per giurisprudenza consolidata che si condivide, infatti, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. civ.,
Sezz. UU., 16.11.2017, e - ex multis - n. 27199; Cass. civ., Sez. VI - 3, 30.5.2018, ord.
n. 13535, Cassazione civile sez. II, 09/06/2014, n.12960, Cassazione civile sez. II,
09/06/2014, n.12960, Cassazione civile sez. III, 24/08/2007, n.17960).
Nel caso in esame, l'atto di citazione in appello risponde ad entrambi i requisiti di univocità e chiarezza della domanda e delle ragioni di doglianza perché indica in maniera dettagliata le ragioni e le critiche, in fatto ed in diritto, mosse alla decisione del primo giudice e le relative modifiche.
Nel merito, l'appello è infondato e - per l'effetto - deve essere rigettato.
A sostegno della propria domanda, infatti, il allegava – tra l'altro – CP_1
l'appendice alla polizza sottoscritta il 19.10.2018 che – viste le contestazioni di parte appellante – per maggiore chiarezza si riporta in calce:
3 Da detta appendice si evince che in data 19.10.2018 pagò ulteriori € 20 per la CP_1 polizza n. 240662556 relativa al veicolo Honda SH targato DH53266, per ottenere la sospensione del contratto dalle ore 24 del 19.10.2018.
Anche se – come giustamente evidenziato dall'odierna appellante – in detta appendice si precisava che concedeva la sospensione del contratto “in Parte_1 conformità dell'articolo “sospensione in corso di contratto” delle “condizioni generali di assicurazione”, indicando poi specificamente i casi nei quali era consentita detta sospensione, detta appendice – sottoscritta nella vigenza della polizza n. 240662556, che aveva durata 1.6.2018/1.6.2019 (cfr. polizza allegata) - prova inconfutabilmente la
4 veridicità della tesi attorea: nonostante la sua moto non fosse della cilindrata idonea per ottenere la sospensione della copertura assicurativa nel periodo invernale e nonostante non sussistessero i presupposti per la sospensione (pur espressamente indicati nella appendice), non solo l'agente gliela concedeva (come – del resto – dallo CP_2 stesso confermato in sede di dichiarazioni spontanee rese nel corso del giudizio di primo grado), ma detta sospensione risultava sottoscritta dall'amministratore delegato della
(cfr. screenshot già condiviso), pur facendo espressamente Parte_1 riferimento alla citata polizza in corso n. 240662556 relativa al veicolo Honda SH targato DH53266, di 125 cc. (inferiore – quindi – ai 151 cc di cui alle condizioni generali di contratto).
Non ci si può esimere dall'evidenziare – del resto - che la sentenza n. 234/2021 veniva emessa anche ai danni di eppure egli non spiegava appello, di Controparte_2 talchè la stessa deve considerarsi passata in giudicato nei suoi confronti.
Orbene, come correttamente inquadrato dal giudice di prime cure, “in tema di danni derivanti dalla condotta illecita del promotore di prodotti finanziari o assicurativi, la giurisprudenza di legittimità è ormai granitica nel ritenere che la responsabilità della banca o della compagnia di assicurazioni sia astrattamente inquadrabile quale responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c.. A tal proposito, difatti, si osservi che l'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998 rispetto all'ipotesi di responsabilità oggettiva richiamata si pone in rapporto di specie a genus” (Cass. civ., sez. VI, ord. del
15.09.2020, n. 19111; cfr. Cass. Sez. U. 16/05/2019, n. 13246; v. anche e pluribus Cass.
26/06/2019, n. 17060; 10/11/2015, n. 22956; 04/11/2014, n. 23448; 04/03/2014, n.
5020; 25/01/2011, n. 1741; 22/06/2007, n. 14578).
Nella richiamata ordinanza, in particolare, la Cassazione ha chiarito che ai fini della sua configurabilità, è necessario provare il «rapporto di occasionalità necessaria» tra la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente. Sicché, v'è responsabilità indiretta quando “l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente (o, comunque, il collaboratore dell'imprenditore) abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli” (Cass. civ., sez. VI, ord. del 15.09.2020, n. 19111).
Nel caso di specie, quindi, occorre confermare la sussistenza della responsabilità
5 oggettiva in capo all'appellante a sensi dell'art. 2049 c.c., giacché è incontestato il rapporto di agenzia intercorrente tra la e il sig. per tutta la Parte_1 CP_2 durata della polizza assicurativa stipulata in data 01.06.2018. L'erroneo convincimento del sig. circa la possibilità della sospensione dell'assicurazione, difatti, è frutto CP_1 del legittimo affidamento ingenerato nel cliente rispetto all'attività del proprio consulente assicurativo. Il sig. infatti, a fronte della richiesta avanzata dal CP_2 sig. garantì la personalizzazione del prodotto assicurativo dietro pagamento di CP_1 un supplemento di irrisoria entità (€ 20,00). Sicché, è da ritenersi incolpevole la condotta dell'assicurato, che faceva affidamento su quanto non solo gli veniva riferito, ma gli era stato anche applicato nell'autunno 2018 (nonostante fosse contrario alle condizioni generali di contratto) ed – invece – gli veniva improvvisamente negato nell'autunno 2019, nonostante l'avvenuta conferma del medesimo contratto.
La sospensione della polizza concessa dall'agente, dunque, ancorché illegittima in quanto non prevista nelle condizioni contrattuali, rientra de plano tra le attività ordinarie svolte da un normale intermediario inserito nell'organizzazione aziendale. Pertanto, ritenuto sussistente il nesso di occasionalità necessaria, non può escludersi la responsabilità della preponente per un fatto del suo preposto a Parte_1 fronte del danno subito dal sig. CP_1
L'appello, quindi, deve essere rigettato, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite, come liquidate direttamente in dispositivo alla luce del D.M. 147/22, poiché l'attività difensiva si concludeva dopo la sua entrata in vigore.
Considerato che il procuratore di parte appellata veniva sostituito successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., non si potrà tenere conto della sua istanza di distrazione che l'art. 93 c.p.c. riserva al difensore con procura.
Considerato che il presente procedimento riveste natura di impugnazione, che esso è stato introdotto sotto la vigenza del co. 1 quater dell'art. 13, D.P.R. 30.5.2002, n. 115
(introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2012, n. 228, ed applicabile, ai sensi del successivo co. 18 dello stesso articolo, «ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore» della l. 228/2012, ossia dal 31.1.2013, trentesimo giorno successivo al 1°.1.2013), e che ricorrono i requisiti del medesimo co.
1 quater («Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile»), deve darsi atto, nel presente provvedimento,
6 che la parte così soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002. Si precisa che l'obbligo di pagamento sorge, ai sensi del menzionato art. 13, co. 1 quater, secondo periodo, D.P.R.
115/2002, al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. CONDANNA a rimborsare in favore di Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 462,00 Controparte_1
(di cui € 131,00 per la fase di studio, € 131,00 per la fase introduttiva ed €
200,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge, dando atto che è parte tenuta a Parte_1 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002, mandando alla Cancelleria per l'esatta riscossione.
Benevento, 23/10/2025
Il Giudice (dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Pietrovito Ilaria, funzionario AUPP.
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