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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 05/02/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 220/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente e Relatore
GUIDA MA, Giudice
ARIOLA LUCA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1478/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AL IU PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via Arenula 70 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 000747 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'invito al pagamento in epigrafe emesso l'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Bari, per il tramite di AL IU S.p.A., della somma di euro 6.744,00 a titolo di sanzione per omesso versamento del contributo unificato riferito al procedimento n. 014664/2020 R.G., iscritto il
01.06.2021 presso il Tribunale di Bari sez. Imprese di cui lamenta l'illegittimità per vizio di notifica – in quanto sia l'avviso di liquidazione del contributo unificato che la sanzione andavano notificati al difensore Avv. Nominativo_1 costituito sin dal 30/4/2024, mentre gli stessi sono stati notificati al precedente difensore in data 21/11/2024 e 3/4/2025, già quando il ricorrente aveva eletto il nuovo domicilio digitale nel processo pendente dinanzi al tribunale di Bari Rg 14664/2020 – sproporzione della sanzione,violazione del contraddittorio e mancanza di motivazione. Chiede l'annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Si è costituita AL giustizia PA evidenziando la legittimità del proprio operato e precisando che “..il CU dovuto dal ricorrente è stato pagato in data 26.05.2025, ossia a distanza di quattro anni dalla notifica a mezzo PEC dell'invito bonario al pagamento fatto dalla Cancelleria del Tribunale Civile di Bari il 01.06.2021;
a distanza di sei mesi dalla notifica del Modello C al sig. Ricorrente_1 fatto dalla società AL IU SpA alla PEC del precedente avvocato Nominativo_2 in data 21.11.2024 e, comunque, a distanza di oltre 30 giorni dalla data del 09.04.2025 in cui il Modello C è stato inoltrato dal precedente al nuovo procuratore del sig. Ricorrente_1 ha fatto seguito la notifica dell'atto impugnato relativo alla conseguente sanzione per l'omesso versamento. Chiede rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Il Ministero della IU – evocato in giudizio – non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Come osservato da parte resistente,risulta agli atti che prima della notifica dell'invito bonario - Modello C - la Cancelleria del Tribunale Civile di Bari, a mezzo PEC del 01.06.2021, aveva invitato, senza successo, il sig. Ricorrente_1 per il tramite del proprio avvocato Nominativo_2, quindi in data antecedente alla rinuncia al mandato da parte di quest'ultimo (30.04.2024), a versare l'autonomo contributo unificato dovuto per avere depositato in giudizio la comparsa di costituzione con chiamata in causa del terzo.
A fronte del mancato pagamento del CU dovuto, trascorsi 90 giorni dalla notifica del suddetto Modello C,
AL IU ha correttamente determinato l'importo della sanzione – prevista dall'art. 16 comma 1- bis TUSG - commisurata alla durata dell'inadempimento, avvenuto, peraltro a distanza di ben 4 anni dalla notifica del Modello C.
Il fatto che l'atto oggetto di odierna impugnazione sia stato notificato all'indirizzo Pec del precedente difensore non ne comporta la nullità stante l'evidente effetto sanante della notifica che ha comunque raggiunto il suo scopo, non avendo la notifica dell'atto alcun effetto costitutivo rispetto alla formazione dell'obbligazione tributaria, certamente dovuta e corretta nell'ammontare.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Il regime delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di IU Tributaria di I grado rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in complessivi € 1.700,00.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente e Relatore
GUIDA MA, Giudice
ARIOLA LUCA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1478/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AL IU PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via Arenula 70 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 000747 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'invito al pagamento in epigrafe emesso l'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Bari, per il tramite di AL IU S.p.A., della somma di euro 6.744,00 a titolo di sanzione per omesso versamento del contributo unificato riferito al procedimento n. 014664/2020 R.G., iscritto il
01.06.2021 presso il Tribunale di Bari sez. Imprese di cui lamenta l'illegittimità per vizio di notifica – in quanto sia l'avviso di liquidazione del contributo unificato che la sanzione andavano notificati al difensore Avv. Nominativo_1 costituito sin dal 30/4/2024, mentre gli stessi sono stati notificati al precedente difensore in data 21/11/2024 e 3/4/2025, già quando il ricorrente aveva eletto il nuovo domicilio digitale nel processo pendente dinanzi al tribunale di Bari Rg 14664/2020 – sproporzione della sanzione,violazione del contraddittorio e mancanza di motivazione. Chiede l'annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Si è costituita AL giustizia PA evidenziando la legittimità del proprio operato e precisando che “..il CU dovuto dal ricorrente è stato pagato in data 26.05.2025, ossia a distanza di quattro anni dalla notifica a mezzo PEC dell'invito bonario al pagamento fatto dalla Cancelleria del Tribunale Civile di Bari il 01.06.2021;
a distanza di sei mesi dalla notifica del Modello C al sig. Ricorrente_1 fatto dalla società AL IU SpA alla PEC del precedente avvocato Nominativo_2 in data 21.11.2024 e, comunque, a distanza di oltre 30 giorni dalla data del 09.04.2025 in cui il Modello C è stato inoltrato dal precedente al nuovo procuratore del sig. Ricorrente_1 ha fatto seguito la notifica dell'atto impugnato relativo alla conseguente sanzione per l'omesso versamento. Chiede rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Il Ministero della IU – evocato in giudizio – non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Come osservato da parte resistente,risulta agli atti che prima della notifica dell'invito bonario - Modello C - la Cancelleria del Tribunale Civile di Bari, a mezzo PEC del 01.06.2021, aveva invitato, senza successo, il sig. Ricorrente_1 per il tramite del proprio avvocato Nominativo_2, quindi in data antecedente alla rinuncia al mandato da parte di quest'ultimo (30.04.2024), a versare l'autonomo contributo unificato dovuto per avere depositato in giudizio la comparsa di costituzione con chiamata in causa del terzo.
A fronte del mancato pagamento del CU dovuto, trascorsi 90 giorni dalla notifica del suddetto Modello C,
AL IU ha correttamente determinato l'importo della sanzione – prevista dall'art. 16 comma 1- bis TUSG - commisurata alla durata dell'inadempimento, avvenuto, peraltro a distanza di ben 4 anni dalla notifica del Modello C.
Il fatto che l'atto oggetto di odierna impugnazione sia stato notificato all'indirizzo Pec del precedente difensore non ne comporta la nullità stante l'evidente effetto sanante della notifica che ha comunque raggiunto il suo scopo, non avendo la notifica dell'atto alcun effetto costitutivo rispetto alla formazione dell'obbligazione tributaria, certamente dovuta e corretta nell'ammontare.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Il regime delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di IU Tributaria di I grado rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in complessivi € 1.700,00.