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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/10/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 227/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 227/2025 promossa da
nato il [...] in [...]; Parte_1
nato in data [...] in [...]; Parte_2
nato il [...] in [...]; Parte_3
nato il [...] in [...], Parte_4 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Claudia Santoro, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno alla Via M. Vernieri n. 23
attori contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 convenuto contumace
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir Parte_3 Parte_4 accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e CP_1 annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano nato Persona_1 a Castropignano (CB) il 23 maggio 1856, ed emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 24/09/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato. Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 29/09/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo nato in [...] il Persona_1 23/05/1856 e, precisamente, a Castropignano (CB), ed emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato del Tribunale Elettorale, che attesta che lo stesso non risulta iscritto nel Registro Nazionale degli Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- coniugatosi con al figlio nato il [...]; Persona_1 Persona_2 Persona_3
- coniugatosi con , alle figlie nata il Persona_3 CP_2 Persona_4 26/10/1929, e nata il [...]; Persona_5
- coniugatasi con in data 01/03/1963, al figlio Persona_4 Controparte_3 [...]
nato il [...]; Parte_1
- al figlio nato in data [...], dalla Parte_1 Parte_2 relazione con;
Persona_6
- coniugatasi con in data 10/10/1963, al figlio Persona_5 Persona_7
nato il [...]; Parte_3
- al figlio nato il [...], dalla Parte_3 Parte_4 relazione con Persona_8
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo agli attori, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo Persona_1
La linea di discendenza è costituita da passaggi sia per via paterna che materna, e quelli per via materna sono i seguenti: da a e da Persona_4 Parte_1 Persona_5 a
[...] Parte_3
Ebbene, sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo si pone dunque, nel caso di specie, alla trasmissione della cittadinanza italiana per alcuno dei richiedenti, stante l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che spiegano senza dubbio i loro effetti retroattivi sin dalla data del 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Di conseguenza, applicando i principi delle suddette sentenze della Corte Costituzionale e considerato che i passaggi per via femminile sono avvenuti tutti successivamente all'entrata in vigore della Costituzione Italiana, si può affermare che, nonostante e Persona_4 Persona_5 abbiano contratto matrimonio nel 1963 rispettivamente con e con Controparte_3 [...]
le stesse hanno potuto comunque trasmettere la cittadinanza italiana ai rispettivi Persona_7 figli, i quali, a loro volta, l'hanno trasmessa ai loro discendenti.
La domanda deve quindi essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, gli attori avrebbero dovuto presentare la richiesta in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Ebbene, nel caso di specie i richiedenti hanno dato atto dell'impossibilità, di fatto, di presentare la domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, tramite la piattaforma online predisposta presso l'Agenzia Consolare d'Italia a Lomas De Zamora in Argentina: dalle schermate prodotte in atti si evince infatti che nei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025, sul portale “Prenotami”, risultava esaurito il numero di posti disponibili, stante l'elevata richiesta.
È fatto notorio, del resto, la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti, in ragione della mole delle domande presentate, ed i lunghissimi tempi di attesa, presso i Consolati esteri, che trascorrono prima che gli istanti siano convocati per la presentazione della documentazione e, quindi, prima che la pratica sia definita, derivandone pertanto un'assoluta incertezza in ordine ai tempi di inizio, svolgimento e conclusione del procedimento amministrativo volto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ebbene, ciò si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai suddetti attori, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato Controparte_1 civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 24.10.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 227/2025 promossa da
nato il [...] in [...]; Parte_1
nato in data [...] in [...]; Parte_2
nato il [...] in [...]; Parte_3
nato il [...] in [...], Parte_4 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Claudia Santoro, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno alla Via M. Vernieri n. 23
attori contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 convenuto contumace
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir Parte_3 Parte_4 accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e CP_1 annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano nato Persona_1 a Castropignano (CB) il 23 maggio 1856, ed emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 24/09/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato. Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 29/09/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo nato in [...] il Persona_1 23/05/1856 e, precisamente, a Castropignano (CB), ed emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato del Tribunale Elettorale, che attesta che lo stesso non risulta iscritto nel Registro Nazionale degli Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- coniugatosi con al figlio nato il [...]; Persona_1 Persona_2 Persona_3
- coniugatosi con , alle figlie nata il Persona_3 CP_2 Persona_4 26/10/1929, e nata il [...]; Persona_5
- coniugatasi con in data 01/03/1963, al figlio Persona_4 Controparte_3 [...]
nato il [...]; Parte_1
- al figlio nato in data [...], dalla Parte_1 Parte_2 relazione con;
Persona_6
- coniugatasi con in data 10/10/1963, al figlio Persona_5 Persona_7
nato il [...]; Parte_3
- al figlio nato il [...], dalla Parte_3 Parte_4 relazione con Persona_8
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo agli attori, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo Persona_1
La linea di discendenza è costituita da passaggi sia per via paterna che materna, e quelli per via materna sono i seguenti: da a e da Persona_4 Parte_1 Persona_5 a
[...] Parte_3
Ebbene, sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo si pone dunque, nel caso di specie, alla trasmissione della cittadinanza italiana per alcuno dei richiedenti, stante l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che spiegano senza dubbio i loro effetti retroattivi sin dalla data del 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Di conseguenza, applicando i principi delle suddette sentenze della Corte Costituzionale e considerato che i passaggi per via femminile sono avvenuti tutti successivamente all'entrata in vigore della Costituzione Italiana, si può affermare che, nonostante e Persona_4 Persona_5 abbiano contratto matrimonio nel 1963 rispettivamente con e con Controparte_3 [...]
le stesse hanno potuto comunque trasmettere la cittadinanza italiana ai rispettivi Persona_7 figli, i quali, a loro volta, l'hanno trasmessa ai loro discendenti.
La domanda deve quindi essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, gli attori avrebbero dovuto presentare la richiesta in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Ebbene, nel caso di specie i richiedenti hanno dato atto dell'impossibilità, di fatto, di presentare la domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, tramite la piattaforma online predisposta presso l'Agenzia Consolare d'Italia a Lomas De Zamora in Argentina: dalle schermate prodotte in atti si evince infatti che nei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025, sul portale “Prenotami”, risultava esaurito il numero di posti disponibili, stante l'elevata richiesta.
È fatto notorio, del resto, la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti, in ragione della mole delle domande presentate, ed i lunghissimi tempi di attesa, presso i Consolati esteri, che trascorrono prima che gli istanti siano convocati per la presentazione della documentazione e, quindi, prima che la pratica sia definita, derivandone pertanto un'assoluta incertezza in ordine ai tempi di inizio, svolgimento e conclusione del procedimento amministrativo volto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ebbene, ciò si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai suddetti attori, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato Controparte_1 civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 24.10.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani