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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/01/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7810/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7810/2023
Oggi 29 gennaio 2025 ad ore 10,09 innanzi al Giudice, dott. Silvia Orani, sono comparsi:
l'Avv. MATTIA CORNAZZANI per parte attrice;
l'Avv. MARIO VIGNA per parte convenuta.
Assistono all'udienza la dott. ANNA PIRODDI, GOP in tirocinio, e il dott.
[...]
, MOT. CP_1
L'Avv. CORNAZZANI si riporta alla memoria conclusionale. Rileva che è pacifico il tesseramento dell'atleta da parte del Club. La controversia ruota intorno all'avveramento del fatto oggetto di condizione, che per l'attore è la sottoscrizione del contratto da professionista da parte del calciatore, verificatosi. Controparte invece sostiene che la condizione dedotta in contratto sarebbe stata la partecipazione del Procuratore odierno attore al contratto del giocatore quale professionista e la Società, che tuttavia non è in alcun modo contemplata dal mandato. L'evento è il cambio di status del calciatore, che si è verificato come da clausola 3.1 del mandato. Si evidenzia che il contratto da professionista è stato depositato e passato al vaglio dei competenti organi federali, i quali non hanno ravvisato alcuna irregolarità. Il contratto va quindi interpretato nella maniera più logica e attinente al dato letterale ovvero nel senso che le parti si erano accordate affinchè il pagamento del corrispettivo al mandatario avvenisse solo previa verifica delle capacità e dello sviluppo del calciatore, non prevedibili al momento del tesseramento.
Quindi l'accordo era nel senso che il pagamento sarebbe avvenuto se il calciatore fosse nel prosieguo risultato idoneo, fatto verificatosi. Insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
L'Avv. VIGNA contesta le deduzioni avversarie e rileva che oggetto del contratto era l'ingaggio come professionista del calciatore, unico risultato in base al quale il Procuratore sarebbe stato remunerabile. Rileva che il fatto che il giocatore fosse stato tesserato come giovane di serie pagina 1 di 12 escludeva qualsiasi possibilità di pagamento in favore dell'agente, circostanza che non può mutare solo per il successivo ingaggio dell'atleta quale professionista da parte del Club, risultato questo non ottenuto per l'assistenza dell'attore, né in costanza di mandato né nel prosieguo. Si riporta ai propri scritti di parte insistendo come in essi.
L'Avv. CORNAZZANI rileva che, se interpretata come fatto da controparte, allora la condizione si palesa come potestativa. Inoltre l'avveramento della condizione dopo la scadenza del contratto non preclude che questo esplichi i suoi effetti: si pensi all'intermediazione immobiliare in cui la provvigione è dovuta al mediatore anche quando la vendita si realizza dopo la scadenza dell'incarico tra le parti messe in contatto dal mediatore. E' ciò che accade normalmente.
L'Avv. VIGNA evidenzia che la condizione mai poteva intendersi come potestativa in quanto l'avveramento presupponeva altresì la positiva volontà del calciatore. Contesta anche che vi sia una condizione, essendo la conclusione del contratto tra Club e calciatore oggetto del mandato, non condizione, di talché il paragone con la intermediazione immobiliare non è pertinente.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Dopo ampia discussione orale, il Giudice rinvia alle ore 14,00 per la lettura della Sentenza.
A questo punto i Difensori rinunciano alla lettura della Sentenza.
Alle ore 14,00 viene riaperto il verbale.
Il Giudice dà lettura della Sentenza, che si intende in tal modo pubblicata.
Il Giudice
dott. Silvia Orani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani ha pronunciato la seguente pagina 2 di 12 SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7810/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. CORNAZZANI MATTIA e Parte_1 dall'Avv. SALVATORE CIVALE, e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in
Nocera, via Giovanni Pascoli n. 54, come da procura alle liti agli atti
ATTORE
contro
, in persona della Procuratrice Avv. Elena Covelli, rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avv. VIGNA MARIO e dall'Avv. FIGNA GIULIA, presso il cui studio in Piazza
Adriana 15 Roma ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
OGGETTO: mandato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 10.3.2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio l (nel prosieguo ), chiedendo: “– Controparte_2 CP_2 accertare l'avveramento della condizione dedotta nel contratto di servizi di prestazione sportiva sottoscritto in data 21 agosto 2018 tra a socio unico, già Controparte_2 Controparte_3
e il sig. ai sensi di quanto disposto dalle parti all'art. 3 del medesimo
[...] Parte_1 contratto e, per l'effetto – accertare l'inadempimento di a socio unico, già Controparte_2
al contratto di servizi di prestazione sportiva sottoscritto in data 21 Controparte_3 agosto 2018 con il sig. e, per l'effetto – condannare a Parte_1 Controparte_2
socio unico, già con sede legale in Firenze, Viale Manfredo Fanti n.4 Controparte_3
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento P.IVA_1
della somma di Euro 424.320,00 (quattrocentoventiquattromilatrecentoventieuro/00), ossia per la somma di Euro 400.000,00 dedotta in contratto, oltre rivalsa ed IVA, al netto della CP_4
ritenuta come per legge, a favore di (c.f. ) nato a [...] C.F._1
Thies (Senegal) il 16 agosto 1977 e residente a [...], per le causali di cui in premessa, oltre agli interessi ex art. 1284 IV° comma c.c. maturati e
pagina 3 di 12 maturandi, come per legge ed ogni ulteriore spesa successiva occorrenda;
- con vittoria di spese
e compensi del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per Legge".
A sostegno delle domande proposte, l'attore, premesso di esercitare l'attività di Procuratore sportivo abilitato presso la Federazione Italiana giuoco calcio (F.I.G.C.) e di essere solito prestare la propria opera professionale di rappresentanza e assistenza a favore di società sportive ed atleti, curandone i rispettivi interessi, ha allegato:
- di aver sottoscritto il 21.8.2018, con , il contratto per i servizi di Procuratore CP_2 sportivo, regolarmente registrato presso la F.I.G.C., finalizzato all'assistenza ed alla conduzione per conto della convenuta di trattative per la conclusione di un contratto di prestazione sportiva con il calciatore di categoria “Giovane di Serie”, nato il Persona_1
21.8.2004 e in precedenza tesserato presso altra Società;
- di aver adempiuto al mandato entro il termine del 30.9.2018, concordato con la convenuta, procurando a favore di questa il tesseramento del giocatore quale “Giovane di Persona_1
Serie”, a cui era seguita la stipula tra questi e la del contratto di prestazione CP_2
sportiva, oggetto del proprio incarico;
- che l'accordo con la convenuta prevedeva, quanto al compenso a proprio favore, che gli sarebbero spettati i seguenti importi al verificarsi della condizione della stipula con
, da parte del giocatore sopra indicato, del contratto quale calciatore CP_2
professionista: € 150.000,00 entro il 15.9.2020; € 150.000,00 entro il 15.2.2021; € 100.000,00 entro il 15.9.2021;
- che costituisce fatto notorio la stipula da parte del calciatore , nei primi giorni del Persona_1
mese di gennaio 2021, del contratto con quale professionista, evento CP_2
integrante inveramento della condizione dedotta nel mandato;
- l'inadempimento della convenuta all'obbligo di pagamento a proprio carico, comprensivo del compenso da versarsi alle scadenze concordate, rivalsa e IVA, al netto della ritenuta CP_4
come per Legge.
Con decreto del 20.7.2023, il Giudice ha fissato la prima udienza al 14.3.2024.
si è ritualmente costituita in giudizio il 1°.3.2024, chiedendo il rigetto delle CP_2 domande dell'attore e la condanna di questi alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno delle proprie conclusioni, la convenuta, confermate le deduzioni di cui al ricorso pagina 4 di 12 limitatamente alla conclusione del mandato con l'attore ed al tesseramento, in conseguenza dell'attività di Procuratore sportivo da questi posta in essere, del calciatore quale Persona_1 appartenente alla categoria “Giovane di Serie”, ha contestato le restanti affermazioni attoree in fatto e in diritto, allegando, a sua volta:
- la gratuità dell'incarico di mandatario accettato dall'attore, il pagamento a favore del quale, alle scadenze dallo stesso riportate in citazione, era previsto esclusivamente a condizione della stipula con il calciatore di un contratto come professionista nella vigenza Persona_1
del mandato, scaduto il 30.9.2018, termine entro il quale era invece avvenuto il solo tesseramento finalizzato all'ingaggio nel settore giovanile;
- che nulla è dovuto all'attore a titolo di corrispettivo per il solo tesseramento del calciatore essendo l'onerosità del mandato preclusa dal Regolamento F.I.G.C. vigente Persona_1
all'epoca dei fatti per l'ingaggio di giocatori da inserire nella categoria giovanile;
- che il contratto col giocatore quale professionista era stato concluso Persona_1
successivamente alla scadenza del termine del mandato ed a prescindere dall'intervento del mandatario, odierno attore.
In difetto di istanze di prova, la causa è stata istruita in via documentale e rinviata all'odierna udienza per la discussione e la pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, con assegnazione di un termine per brevi note, di cui entrambe le parti si sono avvalse.
* * *
Le domande dell'attore sono fondate e meritano accoglimento, per le ragioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 cpc, e comunque provate documentalmente:
- la conclusione tra le odierne parti in causa, in data 21.8.2018, del contratto per la prestazione di servizi di Procuratore sportivo con decorrenza dal 21.8.2018 al 30.9.2018, in forza del quale l'attore si è obbligato ad assistere la convenuta nelle trattative diretta alla stipula, con il calciatore di un contratto di prestazione sportiva (doc. 2 dell'attore, 1 della Persona_1
convenuta, art. 1), con il che risulta soddisfatto l'onere a carico di parte attrice, secondo il principio per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza pagina 5 di 12 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (cfr ex multis Cass. S.U.,
Sentenza, 30-10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II,
Sentenza 19-04-2007, n. 9351);
- il tesseramento del calciatore nel settore giovanile della in data Persona_1 CP_2
28.8.2018 (doc. 2 della convenuta);
- la conclusione in data 15.2.2021, da parte di , del contratto di prestazione CP_2
sportiva con il medesimo calciatore quale professionista (doc. 3 di parte convenuta);
- la gratuità dell'attività di assistenza e conduzione di trattative svolta dall'attore per il tesseramento del giocatore nel settore giovanile della , in conformità alle CP_2 previsioni del Regolamento, che escludono l'onerosità del mandato conferito ai Procuratori sportivi per l'opera svolta rispetto all'ingaggio di giovani non professionisti (contratto: doc. 2 dell'attore, 1 della convenuta, art. 3, primo comma);
- il mancato pagamento all'attore del corrispettivo per l'attività di assistenza e conduzione di trattative finalizzate alla conclusione del contratto tra e quale CP_2 Persona_1
professionista.
Riepilogate le circostanze incontestate e dato atto della riconducibilità del contratto tra le parti alla fattispecie del mandato, regolamentato oltre che dalla disciplina codicistica (art. 1703 e ss cc), da quella del settore sportivo calcistico (principalmente regolamenti della F.I.G.C.), è invece contestata e integra il thema decidendum la spettanza al mandatario del corrispettivo per l'attività svolta rispetto alla conclusione del contratto della col giocatore quale CP_2 Persona_1
professionista, affermando l'attore che il pagamento degli importi indicati in ricorso sarebbe stato subordinato all'avverarsi della condizione sospensiva del passaggio del calciatore al settore professionistico – evento pacificamente verificatosi – e la mandante che, invece, nessun compenso debba essere versato per essere avvenuto il passaggio dell'atleta alla categoria professionale successivamente alla scadenza del mandato ed a prescindere dall'opera dell'attore.
Segnatamente, la pattuizione su cui è incentrato il contrasto tra le parti è contenuta nell'art. 3, commi 1 e seguenti del contratto dalle stesse concluso, in cui si legge: “Facendo riferimento all'art.
6.4 del Regolamento, si evidenzia che non corrisponderà alcun corrispettivo CP_2
al Procuratore Sportivo in caso di tesseramento del calciatore in quanto non professionista. / Le
pagina 6 di 12 parti nell'ipotesi di crescita tecnico sportiva che comporti un cambio di status del calciatore da
“Giovane di serie” a “Professionista”, pattuiscono i seguenti compensi in relazione all'eventuale stipula dei contratti da Professionista del calciatore:
3.1 una somma forfettaria pari a 400.000,00 euro (quattrocento mila euro / 00) in relazione alla eventuale stipula del primo contratto da professionista del Calciatore da corrispondersi alle seguenti scadenze: - 150.000,00 euro (centocinquanta mila euro / 00) entro li 15 settembre 2020; - 150.000,00 euro
(centocinquanta mila euro / 00) entro li 15 febbraio 2021; - 100.000,00 euro (cento mila euro /
00) entro li 15 settembre 2021 (…);
3.2 una somma forfettaria pari a € 1.000.000,00 (un milione di Euro / 00) in relazione all'eventuale rinnovo del contratto da professionista del Calciatore (da stipularsi successivamente al compimento del diciottesimo anno di età del calciatore e con una durata contrattuale pari a ulteriori cinque stagioni sportive) da corrispondersi alle seguenti scadenze: - € 300.000,00 (trecentomila euro /00) entro il 15 settembre 2022; - € 350.000,00
(trecentocinquantamila euro /00) entro il 15 febbraio 2023; - € 350.000,00
(trecentocinquantamila euro/00) entro il 15 settembre 2023; 3.3 una somma forfettaria pari a €
1.000.000,00 (un milione di Euro / 00) da corrispondersi solo nel caso in cui il Calciatore consegua tre presenze in gare ufficiali della prima squadra della , alle seguenti CP_2
scadenze: - € 300.000,00 (trecentomila euro /00) dopo quattro mesi dalla maturazione della condizione di cui al punto 3.3; - € 350.000,00 (trecentocinquantamila euro /00) dopo otto mesi dalla maturazione della condizione di cui al punto 3.3; - € 350.000,00 (trecentocinquantamila euro/00) dopo dodici mesi dalla maturazione della condizione di cui al punto 3.3. (…)”.
Orbene, le clausole di cui all'art. 3 del contratto tra le parti, punti da 1 a 3, integrano condizioni sospensive potestative cosiddette “miste” (cfr ex multis Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 28956 del
11/11/2024; Sez. 1, Sentenza n. 5492 del 08/03/2010), da considerarsi apposte, in assenza di espresse diverse statuizioni, nell'interesse di entrambi i contraenti, i quali hanno validamente inteso subordinare gli effetti del proprio accordo, quanto all'obbligazione di pagamento del corrispettivo al mandatario, al verificarsi di eventi – nell'ordine: la conclusione del primo contratto della col giocatore quale atleta porofessionista, il suo rinnovo, la CP_2
partecipazione del calciatore a tre gare di campionato - dipendenti, in parte, dal comportamento di un terzo (il calciatore , in parte dal caso (ad esempio dalla crescita tecnico – Persona_1
sportiva del giocatore e dalla sua forma fisica) e, per la restante componente, dalla volontà di uno dei contraenti (la mandante , alla cui valutazione finale, sussistendo i restanti CP_2
presupposti, veniva rimessa la permanenza del giocatore nel Club e il suo impiego in campionato). pagina 7 di 12 Ciò detto in ordine all'inquadramento delle clausole, non vi è dubbio circa l'avveramento della prima condizione di cui all'art. 3, costituita dalla “crescita tecnico sportiva” che ha comportato
“il cambio di status del calciatore da “Giovane di serie” a “Professionista”, e la stipula del primo contratto da Professionista dell'atleta con , in data 15.2.2021, Persona_1 CP_2 evento quest'ultimo confermato dalla convenuta e dalla stessa documentato (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Invero, accertata – poiché non contestata e, come visto, provata dalla stessa – la CP_2 circostanza dell'avveramento del primo evento dedotto nel contratto tra le parti quale condizione, non sono condivisibili le argomentazioni spese dalla convenuta a sostegno della propria richiesta di rigetto delle domande attoree.
Invero, è difforme rispetto alla lettera del contratto ed alla sua interpretazione secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss cc (segnatamente: l'intenzione dei contraenti, la valutazione complessiva delle clausole, la buona fede negoziale), l'affermazione della convenuta secondo cui il termine per l'avveramento delle condizioni sarebbe coinciso con quello dell'incarico al Procuratore sportivo.
In primo luogo infatti, la durata contenuta del mandato, dal 21.8.2018 al 30.9.2018 (doc. 2 dell'attore, doc. 1 della convenuta, art. 2), ed il suo oggetto (assistenza nelle trattative per la stipula del contratto di prestazione sportiva tra la Società e il calciatore: art. 1), inducono ad escludere radicalmente che, ai fini del pagamento del corrispettivo al mandatario, l'evento oggetto della prima condizione, ovvero la stipula del contratto con quale Persona_1
professionista, dovesse verificarsi entro il termine dell'incarico al mandatario.
Segnatamente, è lo stesso testo del mandato a rimettere alla positiva valutazione della “crescita sportiva del calciatore” (art. 3 comma 2) il pagamento del corrispettivo, sicché era evidentemente inconcepibile, nell'ottica delle parti, subordinare la remunerazione dell'opera del mandatario all'ingaggio del calciatore, allora quattordicenne, quale “Giovane di Serie” e alla conclusione con questi di un contratto quale professionista, il tutto nei quaranta giorni compresi tra il 21 agosto e il 30 settembre 2018.
Al contrario, appare pienamente rispondente all'operazione come strutturata dalle parti del mandato, il conferimento all'attore di un incarico di durata limitata - parametrato al tempo necessario per l'ingaggio di da parte della quale Giovane di serie, per Persona_1 CP_2
il quale non era prevedibile un compenso a carico della Società in forza delle norme cogenti del
Regolamento F.I.G.C., - finalizzato al risultato finale della stipula del contratto di prestazione pagina 8 di 12 sportiva tra la convenuta ed il giocatore in questione come professionista, in vista del quale era stata inclusa nel regolamento negoziale una serie di condizioni tra loro concatenate (contratto, art. 3, punti da 1 a 3), aventi ad oggetto il raggiungimento di obbiettivi di importanza crescente da parte del giocatore (contratto da professionista, rinnovo, partecipazione a gare di campionato), al cui verificarsi la aveva accettato di versare il corrispettivo forfettario al CP_2
Procuratore, il quale a sua volta aveva accettato il rischio di non essere compensato per il lavoro svolto laddove gli eventi oggetto di condizione non si fossero verificati.
In secondo luogo, è priva di rilievo l'omessa previsione nel testo del mandato di un termine finale per il verificarsi dell'evento oggetto della prima condizione, ovvero la stipula del contratto tra e il giocatore quale professionista, essendo pacifica e provata dalla stessa CP_2
convenuta la sottoscrizione di detto contratto con l'atleta il 28.2.2021 e posto, a monte, che la stessa conclusione era evento non impossibile né imprevedibile al momento del conferimento del mandato all'attore (cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8493 del 26/08/1998: “La mancata previsione di un termine finale di avveramento in relazione ad una condizione sospensiva apposta ad un contratto non postula che l'efficacia sospensiva della condizione debba estendersi fino al momento in cui sia accertata l'assoluta impossibilità, oggettiva o soggettiva, dell'avveramento, dovendo, per converso, la valutazione di tale impossibilità avvenire in termini concreti, con riferimento alla relativa prevedibilità nel contesto storico, sociale ed ambientale del momento”).
Né, come pure affermato dalla convenuta, può ritenersi che il termine finale per l'avveramento della condizione coincidesse con la data del 15.9.2020, di scadenza per il versamento della prima rata del corrispettivo, che evidentemente non ha un rilievo nel corpo dell'accordo tra le parti se non quale primo dei termini fissati dal contratto per il pagamento dilazionato nell'interesse del debitore, conformemente alla norma di cui all'art. 1184 cc, come, del resto, tutte le restanti scadenze previste dai punti da 1 a 3 dell'art. 3 del testo del mandato.
Proseguendo, non convince neanche l'affermazione della convenuta secondo cui al mandatario non spetterebbe il pagamento del corrispettivo per avere questi scientemente accettato di svolgere la propria attività di Procuratore al fine del tesseramento del calciatore quale “Giovane di serie”, opera non retribuibile dal Club in base al Regolamento F.I.G.C., e non potendosi escludere che del pagamento del corrispettivo si fosse fatto carico l'atleta in forza di incarico dallo stesso al contempo conferito all'odierno attore.
Rispetto a dette argomentazioni, infatti, è agevole constatare, per un verso, che nessun importo è preteso dall'attore per il solo tesseramento del calciatore nelle fila del settore giovanile, essendo pagina 9 di 12 la pretesa creditoria in questa sede azionata relativa all'opera di assistenza e trattativa finalizzata alla sottoscrizione del successivo contratto col giocatore quale professionista, in conformità peraltro all'oggetto del mandato (ar. 1).
Per altro verso, inefficaci ai sensi dell'art. 1372 cc sono, rispetto al rapporto tra le odierne parti in causa sorto dal contratto di mandato tra le stesse concluso, gli accordi dell'attore con il giocatore
. Persona_1
In ogni caso, alla stipula del mandato (pag. 4, ultimo capoverso), il Procuratore Sportivo aveva dichiarato di non aver ricevuto incarichi dal calciatore in questione, e di agire nel solo interesse della , la quale nell'occasione nessuna contestazione aveva sollevato e, nel corso CP_2
del presente processo, non ha dedotto in maniera specifica né provato pagamenti al mandatario da parte dell'atleta.
Infine, di nessun rilievo è la circostanza che l'attore non abbia prestato la propria opera di assistenza a favore della convenuta all'atto della stipula, in data 15 febbraio 2021, del contratto tra quest'ultima e il giocatore quale professionista, atteso che - nell'intenzione delle Persona_1
parti come sopra ricostruita – detta attività era stata prestata e si era esaurita nel periodo di durata del mandato (21 agosto – 30 settembre 2018), in cui tuttavia ragionevolmente la CP_2
non era in grado di valutare le potenzialità del calciatore quattordicenne appena ingaggiato e il
Procuratore aveva accettato di subordinare il proprio diritto al pagamento del corrispettivo ad un evento futuro e per lui incerto, qual era il passaggio del calciatore dal settore giovanile a quello professionale, in qualche maniera accollandosi il rischio che un giovane all'epoca promettente finisse col rivelarsi un calciatore non abbastanza capace da militare nelle fila della prima squadra del Club.
Per quanto detto, risulta accertata la verificazione dell'evento oggetto della condizione, a cui il contratto per servizi di Procuratore sportivo tra le parti subordinava il pagamento del corrispettivo a favore dell'attore.
A tali conclusioni, infine, si giunge anche a condividere la tesi illustrata all'odierna udienza dal
Difensore della convenuta, secondo cui la conclusione del contratto tra ed il CP_2
calciatore quale professionista non integrerebbe evento dedotto in una condizione Persona_1
potestativa mista, sebbene inserito tra gli obiettivi futuri e incerti di cui all'art. 3 punti da 1 a 3 del mandato, bensì costituirebbe l'oggetto di un'obbligazione di risultato rimasta inadempiuta dall'attore nella vigenza dello stesso ed altresì nel prosieguo, posto che è pacifica l'interruzione pagina 10 di 12 di qualsiasi opera di assistenza da parte del Procuratore a favore di a far data dalla CP_2
scadenza dell'incarico in data 30.9.2018.
Invero, laddove pure si ammettesse la correttezza della ricostruzione in fatto e in diritto che esclude natura condizionata del mandato, non può che osservarsi che – come sopra evidenziato – nessun termine finale era stabilito da detto contratto rispetto al verificarsi del risultato al cui conseguimento era preordinata l'obbligazione assunta dall'attore.
In particolare, considerata la durata esigua del mandato e l'età (quattordici anni) del giocatore, era del tutto prevedibile e conforme a buona fede il contrario, ovvero che, esaurita l'opera del
Procuratore in un momento in cui l'atleta non era che una giovane promessa, l'obbiettivo finale del suo passaggio alla categoria professionale non era raggiungibile se non decorso un ragionevole lasso temporale - in cui non aveva senso mantenere vincolato alla Società sportiva il
Procuratore, che già aveva fatto quanto in suo potere - e previa valutazione da parte del Club della “crescita tecnico sportiva” del calciatore, tale da giustificarne il “cambio di status”
(contratto per i servizi di Procuratore sportivo, art. 3).
Né è possibile negare che la stipula del contratto di prestazione sportiva di sia Persona_1
causalmente riconducibile all'opera del Procuratore odierna parte attrice, atteso che, per effetto della sua attività di assistenza a favore della nel periodo di durata del mandato, CP_2
questa si è trovata nel 2020 nelle condizioni – diversamente non esistenti – per dare luogo al
“cambio di status” del calciatore, già tesserato nel settore giovanile, mediante l'ingaggio quale professionista.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda dell'attore merita accoglimento e sussistono i presupposti per la condanna della convenuta al pagamento, a suo favore, del corrispettivo per l'attività di Procuratore sportivo svolta ai fini della conclusione del contratto tra e CP_2 il giocatore quale professionista in data 15.2.2021, pari a € 400.000,00 oltre Persona_1
contributi previdenziali e IVA se dovuti per Legge.
2. Vengono poste a carico della convenuta, in applicazione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dalla convenuta, con liquidazione come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, avuto riguardo ai parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per quella di trattazione e istruttoria, in considerazione dell'attività difensiva svolta, ovvero dell'istruzione solo documentale della causa.
pagina 11 di 12 La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accertati l'avveramento della condizione dedotta nel contratto di servizi di prestazione sportiva sottoscritto in data 21 agosto 2018 tra le parti all'art.
3.1 e l'inadempimento di
[...]
, già la condanna al pagamento a Controparte_5 Controparte_3
favore di dell'importo di € 400.000,00, oltre contributi previdenziali Parte_1
e IVA se dovuti per Legge;
B) Condanna , già la Controparte_5 Controparte_3
condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 1214,00 a Pt_1 Parte_1 titolo di esborsi non imponibili, € 17.252,00 a titolo di compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, i.v.a. e c.p.a. come per Legge.
Firenze, 29 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7810/2023
Oggi 29 gennaio 2025 ad ore 10,09 innanzi al Giudice, dott. Silvia Orani, sono comparsi:
l'Avv. MATTIA CORNAZZANI per parte attrice;
l'Avv. MARIO VIGNA per parte convenuta.
Assistono all'udienza la dott. ANNA PIRODDI, GOP in tirocinio, e il dott.
[...]
, MOT. CP_1
L'Avv. CORNAZZANI si riporta alla memoria conclusionale. Rileva che è pacifico il tesseramento dell'atleta da parte del Club. La controversia ruota intorno all'avveramento del fatto oggetto di condizione, che per l'attore è la sottoscrizione del contratto da professionista da parte del calciatore, verificatosi. Controparte invece sostiene che la condizione dedotta in contratto sarebbe stata la partecipazione del Procuratore odierno attore al contratto del giocatore quale professionista e la Società, che tuttavia non è in alcun modo contemplata dal mandato. L'evento è il cambio di status del calciatore, che si è verificato come da clausola 3.1 del mandato. Si evidenzia che il contratto da professionista è stato depositato e passato al vaglio dei competenti organi federali, i quali non hanno ravvisato alcuna irregolarità. Il contratto va quindi interpretato nella maniera più logica e attinente al dato letterale ovvero nel senso che le parti si erano accordate affinchè il pagamento del corrispettivo al mandatario avvenisse solo previa verifica delle capacità e dello sviluppo del calciatore, non prevedibili al momento del tesseramento.
Quindi l'accordo era nel senso che il pagamento sarebbe avvenuto se il calciatore fosse nel prosieguo risultato idoneo, fatto verificatosi. Insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
L'Avv. VIGNA contesta le deduzioni avversarie e rileva che oggetto del contratto era l'ingaggio come professionista del calciatore, unico risultato in base al quale il Procuratore sarebbe stato remunerabile. Rileva che il fatto che il giocatore fosse stato tesserato come giovane di serie pagina 1 di 12 escludeva qualsiasi possibilità di pagamento in favore dell'agente, circostanza che non può mutare solo per il successivo ingaggio dell'atleta quale professionista da parte del Club, risultato questo non ottenuto per l'assistenza dell'attore, né in costanza di mandato né nel prosieguo. Si riporta ai propri scritti di parte insistendo come in essi.
L'Avv. CORNAZZANI rileva che, se interpretata come fatto da controparte, allora la condizione si palesa come potestativa. Inoltre l'avveramento della condizione dopo la scadenza del contratto non preclude che questo esplichi i suoi effetti: si pensi all'intermediazione immobiliare in cui la provvigione è dovuta al mediatore anche quando la vendita si realizza dopo la scadenza dell'incarico tra le parti messe in contatto dal mediatore. E' ciò che accade normalmente.
L'Avv. VIGNA evidenzia che la condizione mai poteva intendersi come potestativa in quanto l'avveramento presupponeva altresì la positiva volontà del calciatore. Contesta anche che vi sia una condizione, essendo la conclusione del contratto tra Club e calciatore oggetto del mandato, non condizione, di talché il paragone con la intermediazione immobiliare non è pertinente.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Dopo ampia discussione orale, il Giudice rinvia alle ore 14,00 per la lettura della Sentenza.
A questo punto i Difensori rinunciano alla lettura della Sentenza.
Alle ore 14,00 viene riaperto il verbale.
Il Giudice dà lettura della Sentenza, che si intende in tal modo pubblicata.
Il Giudice
dott. Silvia Orani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani ha pronunciato la seguente pagina 2 di 12 SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7810/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. CORNAZZANI MATTIA e Parte_1 dall'Avv. SALVATORE CIVALE, e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in
Nocera, via Giovanni Pascoli n. 54, come da procura alle liti agli atti
ATTORE
contro
, in persona della Procuratrice Avv. Elena Covelli, rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avv. VIGNA MARIO e dall'Avv. FIGNA GIULIA, presso il cui studio in Piazza
Adriana 15 Roma ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
OGGETTO: mandato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 10.3.2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio l (nel prosieguo ), chiedendo: “– Controparte_2 CP_2 accertare l'avveramento della condizione dedotta nel contratto di servizi di prestazione sportiva sottoscritto in data 21 agosto 2018 tra a socio unico, già Controparte_2 Controparte_3
e il sig. ai sensi di quanto disposto dalle parti all'art. 3 del medesimo
[...] Parte_1 contratto e, per l'effetto – accertare l'inadempimento di a socio unico, già Controparte_2
al contratto di servizi di prestazione sportiva sottoscritto in data 21 Controparte_3 agosto 2018 con il sig. e, per l'effetto – condannare a Parte_1 Controparte_2
socio unico, già con sede legale in Firenze, Viale Manfredo Fanti n.4 Controparte_3
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento P.IVA_1
della somma di Euro 424.320,00 (quattrocentoventiquattromilatrecentoventieuro/00), ossia per la somma di Euro 400.000,00 dedotta in contratto, oltre rivalsa ed IVA, al netto della CP_4
ritenuta come per legge, a favore di (c.f. ) nato a [...] C.F._1
Thies (Senegal) il 16 agosto 1977 e residente a [...], per le causali di cui in premessa, oltre agli interessi ex art. 1284 IV° comma c.c. maturati e
pagina 3 di 12 maturandi, come per legge ed ogni ulteriore spesa successiva occorrenda;
- con vittoria di spese
e compensi del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per Legge".
A sostegno delle domande proposte, l'attore, premesso di esercitare l'attività di Procuratore sportivo abilitato presso la Federazione Italiana giuoco calcio (F.I.G.C.) e di essere solito prestare la propria opera professionale di rappresentanza e assistenza a favore di società sportive ed atleti, curandone i rispettivi interessi, ha allegato:
- di aver sottoscritto il 21.8.2018, con , il contratto per i servizi di Procuratore CP_2 sportivo, regolarmente registrato presso la F.I.G.C., finalizzato all'assistenza ed alla conduzione per conto della convenuta di trattative per la conclusione di un contratto di prestazione sportiva con il calciatore di categoria “Giovane di Serie”, nato il Persona_1
21.8.2004 e in precedenza tesserato presso altra Società;
- di aver adempiuto al mandato entro il termine del 30.9.2018, concordato con la convenuta, procurando a favore di questa il tesseramento del giocatore quale “Giovane di Persona_1
Serie”, a cui era seguita la stipula tra questi e la del contratto di prestazione CP_2
sportiva, oggetto del proprio incarico;
- che l'accordo con la convenuta prevedeva, quanto al compenso a proprio favore, che gli sarebbero spettati i seguenti importi al verificarsi della condizione della stipula con
, da parte del giocatore sopra indicato, del contratto quale calciatore CP_2
professionista: € 150.000,00 entro il 15.9.2020; € 150.000,00 entro il 15.2.2021; € 100.000,00 entro il 15.9.2021;
- che costituisce fatto notorio la stipula da parte del calciatore , nei primi giorni del Persona_1
mese di gennaio 2021, del contratto con quale professionista, evento CP_2
integrante inveramento della condizione dedotta nel mandato;
- l'inadempimento della convenuta all'obbligo di pagamento a proprio carico, comprensivo del compenso da versarsi alle scadenze concordate, rivalsa e IVA, al netto della ritenuta CP_4
come per Legge.
Con decreto del 20.7.2023, il Giudice ha fissato la prima udienza al 14.3.2024.
si è ritualmente costituita in giudizio il 1°.3.2024, chiedendo il rigetto delle CP_2 domande dell'attore e la condanna di questi alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno delle proprie conclusioni, la convenuta, confermate le deduzioni di cui al ricorso pagina 4 di 12 limitatamente alla conclusione del mandato con l'attore ed al tesseramento, in conseguenza dell'attività di Procuratore sportivo da questi posta in essere, del calciatore quale Persona_1 appartenente alla categoria “Giovane di Serie”, ha contestato le restanti affermazioni attoree in fatto e in diritto, allegando, a sua volta:
- la gratuità dell'incarico di mandatario accettato dall'attore, il pagamento a favore del quale, alle scadenze dallo stesso riportate in citazione, era previsto esclusivamente a condizione della stipula con il calciatore di un contratto come professionista nella vigenza Persona_1
del mandato, scaduto il 30.9.2018, termine entro il quale era invece avvenuto il solo tesseramento finalizzato all'ingaggio nel settore giovanile;
- che nulla è dovuto all'attore a titolo di corrispettivo per il solo tesseramento del calciatore essendo l'onerosità del mandato preclusa dal Regolamento F.I.G.C. vigente Persona_1
all'epoca dei fatti per l'ingaggio di giocatori da inserire nella categoria giovanile;
- che il contratto col giocatore quale professionista era stato concluso Persona_1
successivamente alla scadenza del termine del mandato ed a prescindere dall'intervento del mandatario, odierno attore.
In difetto di istanze di prova, la causa è stata istruita in via documentale e rinviata all'odierna udienza per la discussione e la pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, con assegnazione di un termine per brevi note, di cui entrambe le parti si sono avvalse.
* * *
Le domande dell'attore sono fondate e meritano accoglimento, per le ragioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 cpc, e comunque provate documentalmente:
- la conclusione tra le odierne parti in causa, in data 21.8.2018, del contratto per la prestazione di servizi di Procuratore sportivo con decorrenza dal 21.8.2018 al 30.9.2018, in forza del quale l'attore si è obbligato ad assistere la convenuta nelle trattative diretta alla stipula, con il calciatore di un contratto di prestazione sportiva (doc. 2 dell'attore, 1 della Persona_1
convenuta, art. 1), con il che risulta soddisfatto l'onere a carico di parte attrice, secondo il principio per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza pagina 5 di 12 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (cfr ex multis Cass. S.U.,
Sentenza, 30-10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II,
Sentenza 19-04-2007, n. 9351);
- il tesseramento del calciatore nel settore giovanile della in data Persona_1 CP_2
28.8.2018 (doc. 2 della convenuta);
- la conclusione in data 15.2.2021, da parte di , del contratto di prestazione CP_2
sportiva con il medesimo calciatore quale professionista (doc. 3 di parte convenuta);
- la gratuità dell'attività di assistenza e conduzione di trattative svolta dall'attore per il tesseramento del giocatore nel settore giovanile della , in conformità alle CP_2 previsioni del Regolamento, che escludono l'onerosità del mandato conferito ai Procuratori sportivi per l'opera svolta rispetto all'ingaggio di giovani non professionisti (contratto: doc. 2 dell'attore, 1 della convenuta, art. 3, primo comma);
- il mancato pagamento all'attore del corrispettivo per l'attività di assistenza e conduzione di trattative finalizzate alla conclusione del contratto tra e quale CP_2 Persona_1
professionista.
Riepilogate le circostanze incontestate e dato atto della riconducibilità del contratto tra le parti alla fattispecie del mandato, regolamentato oltre che dalla disciplina codicistica (art. 1703 e ss cc), da quella del settore sportivo calcistico (principalmente regolamenti della F.I.G.C.), è invece contestata e integra il thema decidendum la spettanza al mandatario del corrispettivo per l'attività svolta rispetto alla conclusione del contratto della col giocatore quale CP_2 Persona_1
professionista, affermando l'attore che il pagamento degli importi indicati in ricorso sarebbe stato subordinato all'avverarsi della condizione sospensiva del passaggio del calciatore al settore professionistico – evento pacificamente verificatosi – e la mandante che, invece, nessun compenso debba essere versato per essere avvenuto il passaggio dell'atleta alla categoria professionale successivamente alla scadenza del mandato ed a prescindere dall'opera dell'attore.
Segnatamente, la pattuizione su cui è incentrato il contrasto tra le parti è contenuta nell'art. 3, commi 1 e seguenti del contratto dalle stesse concluso, in cui si legge: “Facendo riferimento all'art.
6.4 del Regolamento, si evidenzia che non corrisponderà alcun corrispettivo CP_2
al Procuratore Sportivo in caso di tesseramento del calciatore in quanto non professionista. / Le
pagina 6 di 12 parti nell'ipotesi di crescita tecnico sportiva che comporti un cambio di status del calciatore da
“Giovane di serie” a “Professionista”, pattuiscono i seguenti compensi in relazione all'eventuale stipula dei contratti da Professionista del calciatore:
3.1 una somma forfettaria pari a 400.000,00 euro (quattrocento mila euro / 00) in relazione alla eventuale stipula del primo contratto da professionista del Calciatore da corrispondersi alle seguenti scadenze: - 150.000,00 euro (centocinquanta mila euro / 00) entro li 15 settembre 2020; - 150.000,00 euro
(centocinquanta mila euro / 00) entro li 15 febbraio 2021; - 100.000,00 euro (cento mila euro /
00) entro li 15 settembre 2021 (…);
3.2 una somma forfettaria pari a € 1.000.000,00 (un milione di Euro / 00) in relazione all'eventuale rinnovo del contratto da professionista del Calciatore (da stipularsi successivamente al compimento del diciottesimo anno di età del calciatore e con una durata contrattuale pari a ulteriori cinque stagioni sportive) da corrispondersi alle seguenti scadenze: - € 300.000,00 (trecentomila euro /00) entro il 15 settembre 2022; - € 350.000,00
(trecentocinquantamila euro /00) entro il 15 febbraio 2023; - € 350.000,00
(trecentocinquantamila euro/00) entro il 15 settembre 2023; 3.3 una somma forfettaria pari a €
1.000.000,00 (un milione di Euro / 00) da corrispondersi solo nel caso in cui il Calciatore consegua tre presenze in gare ufficiali della prima squadra della , alle seguenti CP_2
scadenze: - € 300.000,00 (trecentomila euro /00) dopo quattro mesi dalla maturazione della condizione di cui al punto 3.3; - € 350.000,00 (trecentocinquantamila euro /00) dopo otto mesi dalla maturazione della condizione di cui al punto 3.3; - € 350.000,00 (trecentocinquantamila euro/00) dopo dodici mesi dalla maturazione della condizione di cui al punto 3.3. (…)”.
Orbene, le clausole di cui all'art. 3 del contratto tra le parti, punti da 1 a 3, integrano condizioni sospensive potestative cosiddette “miste” (cfr ex multis Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 28956 del
11/11/2024; Sez. 1, Sentenza n. 5492 del 08/03/2010), da considerarsi apposte, in assenza di espresse diverse statuizioni, nell'interesse di entrambi i contraenti, i quali hanno validamente inteso subordinare gli effetti del proprio accordo, quanto all'obbligazione di pagamento del corrispettivo al mandatario, al verificarsi di eventi – nell'ordine: la conclusione del primo contratto della col giocatore quale atleta porofessionista, il suo rinnovo, la CP_2
partecipazione del calciatore a tre gare di campionato - dipendenti, in parte, dal comportamento di un terzo (il calciatore , in parte dal caso (ad esempio dalla crescita tecnico – Persona_1
sportiva del giocatore e dalla sua forma fisica) e, per la restante componente, dalla volontà di uno dei contraenti (la mandante , alla cui valutazione finale, sussistendo i restanti CP_2
presupposti, veniva rimessa la permanenza del giocatore nel Club e il suo impiego in campionato). pagina 7 di 12 Ciò detto in ordine all'inquadramento delle clausole, non vi è dubbio circa l'avveramento della prima condizione di cui all'art. 3, costituita dalla “crescita tecnico sportiva” che ha comportato
“il cambio di status del calciatore da “Giovane di serie” a “Professionista”, e la stipula del primo contratto da Professionista dell'atleta con , in data 15.2.2021, Persona_1 CP_2 evento quest'ultimo confermato dalla convenuta e dalla stessa documentato (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Invero, accertata – poiché non contestata e, come visto, provata dalla stessa – la CP_2 circostanza dell'avveramento del primo evento dedotto nel contratto tra le parti quale condizione, non sono condivisibili le argomentazioni spese dalla convenuta a sostegno della propria richiesta di rigetto delle domande attoree.
Invero, è difforme rispetto alla lettera del contratto ed alla sua interpretazione secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss cc (segnatamente: l'intenzione dei contraenti, la valutazione complessiva delle clausole, la buona fede negoziale), l'affermazione della convenuta secondo cui il termine per l'avveramento delle condizioni sarebbe coinciso con quello dell'incarico al Procuratore sportivo.
In primo luogo infatti, la durata contenuta del mandato, dal 21.8.2018 al 30.9.2018 (doc. 2 dell'attore, doc. 1 della convenuta, art. 2), ed il suo oggetto (assistenza nelle trattative per la stipula del contratto di prestazione sportiva tra la Società e il calciatore: art. 1), inducono ad escludere radicalmente che, ai fini del pagamento del corrispettivo al mandatario, l'evento oggetto della prima condizione, ovvero la stipula del contratto con quale Persona_1
professionista, dovesse verificarsi entro il termine dell'incarico al mandatario.
Segnatamente, è lo stesso testo del mandato a rimettere alla positiva valutazione della “crescita sportiva del calciatore” (art. 3 comma 2) il pagamento del corrispettivo, sicché era evidentemente inconcepibile, nell'ottica delle parti, subordinare la remunerazione dell'opera del mandatario all'ingaggio del calciatore, allora quattordicenne, quale “Giovane di Serie” e alla conclusione con questi di un contratto quale professionista, il tutto nei quaranta giorni compresi tra il 21 agosto e il 30 settembre 2018.
Al contrario, appare pienamente rispondente all'operazione come strutturata dalle parti del mandato, il conferimento all'attore di un incarico di durata limitata - parametrato al tempo necessario per l'ingaggio di da parte della quale Giovane di serie, per Persona_1 CP_2
il quale non era prevedibile un compenso a carico della Società in forza delle norme cogenti del
Regolamento F.I.G.C., - finalizzato al risultato finale della stipula del contratto di prestazione pagina 8 di 12 sportiva tra la convenuta ed il giocatore in questione come professionista, in vista del quale era stata inclusa nel regolamento negoziale una serie di condizioni tra loro concatenate (contratto, art. 3, punti da 1 a 3), aventi ad oggetto il raggiungimento di obbiettivi di importanza crescente da parte del giocatore (contratto da professionista, rinnovo, partecipazione a gare di campionato), al cui verificarsi la aveva accettato di versare il corrispettivo forfettario al CP_2
Procuratore, il quale a sua volta aveva accettato il rischio di non essere compensato per il lavoro svolto laddove gli eventi oggetto di condizione non si fossero verificati.
In secondo luogo, è priva di rilievo l'omessa previsione nel testo del mandato di un termine finale per il verificarsi dell'evento oggetto della prima condizione, ovvero la stipula del contratto tra e il giocatore quale professionista, essendo pacifica e provata dalla stessa CP_2
convenuta la sottoscrizione di detto contratto con l'atleta il 28.2.2021 e posto, a monte, che la stessa conclusione era evento non impossibile né imprevedibile al momento del conferimento del mandato all'attore (cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8493 del 26/08/1998: “La mancata previsione di un termine finale di avveramento in relazione ad una condizione sospensiva apposta ad un contratto non postula che l'efficacia sospensiva della condizione debba estendersi fino al momento in cui sia accertata l'assoluta impossibilità, oggettiva o soggettiva, dell'avveramento, dovendo, per converso, la valutazione di tale impossibilità avvenire in termini concreti, con riferimento alla relativa prevedibilità nel contesto storico, sociale ed ambientale del momento”).
Né, come pure affermato dalla convenuta, può ritenersi che il termine finale per l'avveramento della condizione coincidesse con la data del 15.9.2020, di scadenza per il versamento della prima rata del corrispettivo, che evidentemente non ha un rilievo nel corpo dell'accordo tra le parti se non quale primo dei termini fissati dal contratto per il pagamento dilazionato nell'interesse del debitore, conformemente alla norma di cui all'art. 1184 cc, come, del resto, tutte le restanti scadenze previste dai punti da 1 a 3 dell'art. 3 del testo del mandato.
Proseguendo, non convince neanche l'affermazione della convenuta secondo cui al mandatario non spetterebbe il pagamento del corrispettivo per avere questi scientemente accettato di svolgere la propria attività di Procuratore al fine del tesseramento del calciatore quale “Giovane di serie”, opera non retribuibile dal Club in base al Regolamento F.I.G.C., e non potendosi escludere che del pagamento del corrispettivo si fosse fatto carico l'atleta in forza di incarico dallo stesso al contempo conferito all'odierno attore.
Rispetto a dette argomentazioni, infatti, è agevole constatare, per un verso, che nessun importo è preteso dall'attore per il solo tesseramento del calciatore nelle fila del settore giovanile, essendo pagina 9 di 12 la pretesa creditoria in questa sede azionata relativa all'opera di assistenza e trattativa finalizzata alla sottoscrizione del successivo contratto col giocatore quale professionista, in conformità peraltro all'oggetto del mandato (ar. 1).
Per altro verso, inefficaci ai sensi dell'art. 1372 cc sono, rispetto al rapporto tra le odierne parti in causa sorto dal contratto di mandato tra le stesse concluso, gli accordi dell'attore con il giocatore
. Persona_1
In ogni caso, alla stipula del mandato (pag. 4, ultimo capoverso), il Procuratore Sportivo aveva dichiarato di non aver ricevuto incarichi dal calciatore in questione, e di agire nel solo interesse della , la quale nell'occasione nessuna contestazione aveva sollevato e, nel corso CP_2
del presente processo, non ha dedotto in maniera specifica né provato pagamenti al mandatario da parte dell'atleta.
Infine, di nessun rilievo è la circostanza che l'attore non abbia prestato la propria opera di assistenza a favore della convenuta all'atto della stipula, in data 15 febbraio 2021, del contratto tra quest'ultima e il giocatore quale professionista, atteso che - nell'intenzione delle Persona_1
parti come sopra ricostruita – detta attività era stata prestata e si era esaurita nel periodo di durata del mandato (21 agosto – 30 settembre 2018), in cui tuttavia ragionevolmente la CP_2
non era in grado di valutare le potenzialità del calciatore quattordicenne appena ingaggiato e il
Procuratore aveva accettato di subordinare il proprio diritto al pagamento del corrispettivo ad un evento futuro e per lui incerto, qual era il passaggio del calciatore dal settore giovanile a quello professionale, in qualche maniera accollandosi il rischio che un giovane all'epoca promettente finisse col rivelarsi un calciatore non abbastanza capace da militare nelle fila della prima squadra del Club.
Per quanto detto, risulta accertata la verificazione dell'evento oggetto della condizione, a cui il contratto per servizi di Procuratore sportivo tra le parti subordinava il pagamento del corrispettivo a favore dell'attore.
A tali conclusioni, infine, si giunge anche a condividere la tesi illustrata all'odierna udienza dal
Difensore della convenuta, secondo cui la conclusione del contratto tra ed il CP_2
calciatore quale professionista non integrerebbe evento dedotto in una condizione Persona_1
potestativa mista, sebbene inserito tra gli obiettivi futuri e incerti di cui all'art. 3 punti da 1 a 3 del mandato, bensì costituirebbe l'oggetto di un'obbligazione di risultato rimasta inadempiuta dall'attore nella vigenza dello stesso ed altresì nel prosieguo, posto che è pacifica l'interruzione pagina 10 di 12 di qualsiasi opera di assistenza da parte del Procuratore a favore di a far data dalla CP_2
scadenza dell'incarico in data 30.9.2018.
Invero, laddove pure si ammettesse la correttezza della ricostruzione in fatto e in diritto che esclude natura condizionata del mandato, non può che osservarsi che – come sopra evidenziato – nessun termine finale era stabilito da detto contratto rispetto al verificarsi del risultato al cui conseguimento era preordinata l'obbligazione assunta dall'attore.
In particolare, considerata la durata esigua del mandato e l'età (quattordici anni) del giocatore, era del tutto prevedibile e conforme a buona fede il contrario, ovvero che, esaurita l'opera del
Procuratore in un momento in cui l'atleta non era che una giovane promessa, l'obbiettivo finale del suo passaggio alla categoria professionale non era raggiungibile se non decorso un ragionevole lasso temporale - in cui non aveva senso mantenere vincolato alla Società sportiva il
Procuratore, che già aveva fatto quanto in suo potere - e previa valutazione da parte del Club della “crescita tecnico sportiva” del calciatore, tale da giustificarne il “cambio di status”
(contratto per i servizi di Procuratore sportivo, art. 3).
Né è possibile negare che la stipula del contratto di prestazione sportiva di sia Persona_1
causalmente riconducibile all'opera del Procuratore odierna parte attrice, atteso che, per effetto della sua attività di assistenza a favore della nel periodo di durata del mandato, CP_2
questa si è trovata nel 2020 nelle condizioni – diversamente non esistenti – per dare luogo al
“cambio di status” del calciatore, già tesserato nel settore giovanile, mediante l'ingaggio quale professionista.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda dell'attore merita accoglimento e sussistono i presupposti per la condanna della convenuta al pagamento, a suo favore, del corrispettivo per l'attività di Procuratore sportivo svolta ai fini della conclusione del contratto tra e CP_2 il giocatore quale professionista in data 15.2.2021, pari a € 400.000,00 oltre Persona_1
contributi previdenziali e IVA se dovuti per Legge.
2. Vengono poste a carico della convenuta, in applicazione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dalla convenuta, con liquidazione come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, avuto riguardo ai parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per quella di trattazione e istruttoria, in considerazione dell'attività difensiva svolta, ovvero dell'istruzione solo documentale della causa.
pagina 11 di 12 La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accertati l'avveramento della condizione dedotta nel contratto di servizi di prestazione sportiva sottoscritto in data 21 agosto 2018 tra le parti all'art.
3.1 e l'inadempimento di
[...]
, già la condanna al pagamento a Controparte_5 Controparte_3
favore di dell'importo di € 400.000,00, oltre contributi previdenziali Parte_1
e IVA se dovuti per Legge;
B) Condanna , già la Controparte_5 Controparte_3
condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 1214,00 a Pt_1 Parte_1 titolo di esborsi non imponibili, € 17.252,00 a titolo di compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, i.v.a. e c.p.a. come per Legge.
Firenze, 29 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
pagina 12 di 12