Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 615/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, lette le note scritte depositate dalle parti ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 615 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Vittorio Bruzzone, Claudia Pittelli e Maria Grazia Del Pretaro come da procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
e (C.F. ), rappresentati e CodiceFiscale_3 Controparte_3 CodiceFiscale_4
difesi dagli avv.ti Antonio Sergio Scampoli e Luca Scampoli come da procura in atti
OPPOSTI
NONCHE'
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_4 CodiceFiscale_5
avv.ti Vittorio Bruzzone, Claudia Pittelli e Maria Grazia Del Pretaro come da procura in atti
OPPOSTA
1
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, davanti a questo Tribunale, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e - premesso che con sentenza n. 1264/09 il Tribunale di Pescara aveva Controparte_4
condannato a pagare a e la somma Controparte_4 Controparte_1 Controparte_5
di euro 25.287,50; che, avendo la debitrice donato il proprio immobile alla figlia
[...]
i creditori avevano promosso azione revocatoria dell'atto dispositivo;
che con Parte_1
ordinanza del 6.12.2010 (emessa a conclusione del procedimento ex art. 702 bis cpc) il Tribunale di
Pescara aveva accolto la domanda attrice;
che, con atto di pignoramento del 30.8.2011,
[...]
e avevano sottoposto a procedura esecutiva l'immobile della CP_1 Controparte_5
che nel relativo procedimento erano subentrati a deceduto nelle Parte_1 Controparte_5
more, i figli e;
che, nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 426/11, CP_2 CP_3 [...]
aveva proposto opposizione chiedendo dichiararsi l'inefficacia, nei suoi confronti, Parte_1
dell'atto di pignoramento e del successivo intervento degli eredi in quanto i titoli CP_5
esecutivi azionati erano stati emessi nei confronti di e non dell'esecutata; Controparte_4
che, con sentenza n. 881/13 il Tribunale di Pescara, qualificata l'azione ex art. 619 cpc, aveva accolto l'opposizione, affermando che l'immobile della non poteva essere espropriato Parte_1
per debiti della , nemmeno per effetto della revoca ex art. 2901 cc della donazione CP_4
effettuata in favore della opponente, in quanto disposta con ordinanza non ancora coperta dal giudicato;
che il Tribunale aveva altresì dichiarato l'inammissibilità dell'intervento per crediti vantati verso la;
che detta sentenza era stata appellata da , CP_4 Controparte_1 CP_2
e ; che la Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza n. 1950/23, aveva
[...] Controparte_3
respinto l'appello; che avverso detta pronuncia la PR e i germani avevano proposto CP_5
ricorso di Cassazione;
che la S.C., con la sentenza n. 32580/22, aveva ritenuto superfluo illustrare i motivi di impugnazione, in quanto i gradi di merito della controversia risultavano inficiati da una nullità processuale rappresentata dalla mancata integrazione del contraddittorio, ab origine, poiché la (da considerarsi litisconsorte necessario) non aveva mai preso parte al giudizio;
che, CP_4
pertanto, la sentenza impugnata era stata cassata, con conseguente rinvio al giudice di primo grado anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità - tanto premesso, l'opponente ribadiva le conclusioni rese in primo grado, chiedendo dichiararsi la
2 nullità/inefficacia/improcedibilità del pignoramento immobiliare promosso dalla e da CP_1
e del successivo atto di intervento degli eredi di quest'ultimo. Persona_1
Costituitasi in giudizio, la aderiva sostanzialmente alla domanda. CP_4
Si costituivano anche , e i quali Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
contestavano l'assunto avversario ritenendo la legittimità sia del pignoramento che dell'atto di intervento.
Così compendiati i fatti di causa, ritiene il Tribunale che la proposta opposizione sia fondata e che, pertanto, debba essere accolta.
Ed invero, del tutto condivisibili appaiono le argomentazioni del Tribunale di Pescara che, con la sentenza n. 881/23, in atti, ha accolto l'opposizione dispiegata dalla nell'ambito del Parte_1
procedimento esecutivo immobiliare n. 426/11, ritenendo che per i debiti della non CP_4
potesse essere esecutato un bene di proprietà della medesima, quale era l'immobile Parte_1
trasferito dalla prima alla seconda per effetto di una donazione revocata ai sensi dell'art. 2901 cc con ordinanza emessa all'esito di un procedimento ex art. 702 bis cpc, ma non ancora coperta dal giudicato.
Tale pronuncia è stata confermata dalla Corte d'Appello di L'Aquila - adita dalla nonché da CP_1
e - che, con la sentenza n. 1950/19, ha ribadito che l'ordinanza di revoca Controparte_2 CP_3
della donazione doveva ritenersi priva di esecutorietà, essendo stata appellata, così condividendo le ragioni del primo giudice.
Quanto alle deduzioni degli appellanti riguardanti la tardività dell'appello proposto dalla e CP_4
la sopravvenuta declaratoria di inammissibilità di tale impugnazione (come da sentenza Corte
Appello di L'Aquila n. 1902/15, confermata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3166/17), si legge nella sentenza della Corte territoriale n. 1950/19 che "i provvedimenti giurisdizionali sopraggiunti... sono pertanto del tutto irrilevanti ai fini dell'esito del gravame a meno di ritenere - è palese l'assurdo - che il titolo possa formarsi progressivamente, in pendenza del processo di esecuzione".
Il Tribunale, come già detto, condivide tali argomentazioni.
D'altra parte, l'esecuzione può iniziare solo in presenza di un titolo esecutivo valido ed efficace mentre deve arrestarsi quando viene accertato che il titolo inizialmente mancava, a nulla rilevando che sia venuto ad esistenza successivamente, come accaduto nella specie (cfr. Cass. n. 11769/02).
3 In definitiva, alla luce di tali considerazioni, assorbenti di ogni questione relativa alla regolarità dell'intervento, deve concludersi per l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente declaratoria di nullità del pignoramento nella parte in cui colpisce il bene della per far valere crediti Parte_1
degli opposti verso la CP_6
Le spese di lite, comprese quelle del giudizio di Cassazione, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tra l'opponente e , Controparte_1 Controparte_2 [...]
sussistono giusti motivi per compensare le spese tra l'opponente e la che ha CP_3 CP_6
aderito alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 [...]
e , ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione CP_2 Controparte_3 Controparte_4
disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del pignoramento nella parte in cui colpisce il bene della per far valere crediti di , Parte_1 Controparte_1 [...]
verso la CP_2 Controparte_3 CP_6
b) condanna i suddetti , in solido, al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
pagamento delle spese di lite in favore della liquidate nella misura di euro 3.809,00 per Parte_1
compensi ed euro 518,00 per spese del presente giudizio e di euro 2.757,00 per compensi relativi al giudizio di Cassazione, oltre accessori come per legge;
c) compensa le spese di lite tra la e la Parte_1 CP_6
Così deciso in Pescara, il 7 marzo 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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