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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5207 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 5207/24 promossa da on sede legale a Napoli nella via Santa Parte_1
Brigida n.39, (c.f.: ) e per essa, quale mandataria giusta procura speciale del 17.01.2023 in P.IVA_1 autentica del Notaio di LA (rep. 57313 – racc.26769), la CERVED CREDIT Persona_1
MANAGEMENT s.p.a., a socio unico, con sede legale in San Donato Milanese (MI) nella via dell'Unione Europea n.6/A-6/B, (C.F./ P. i.v.a.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovan P.IVA_2
Battista Salvo Lombardino, giusta procura alle liti in atti;
ATTORE
Contro
(C.F.: ), nato a [...] in data [...], non Controparte_1 C.F._1 costituito;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nell'atto introduttivo:
- accertare e dichiarare l'accettazione tacita ex artt. 474 e 476 c.c., in capo al GN (nato il [...] Controparte_1
a LA e residente in [...] - c.f.: ), dell'eredità C.F._2 devoluta ex lege in morte del GN (nato il [...] a [...] e deceduto il 24.01.2017 a Cinisello Persona_2
Balsamo - c.f.: ), e per l'effetto ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di LA la C.F._3 trascrizione della predetta accettazione;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio.
****
Premesso che: I. In data 26.07.2024 parte attrice citava in giudizio ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. Controparte_1 affinchè il Tribunale provvedesse a “- accertare e dichiarare l'accettazione tacita ex artt. 474 e 476 c.c., in capo al GN (nato il [...] a [...] e residente in [...] - Controparte_1
c.f.: ), dell'eredità devoluta ex lege in morte del GN (nato il [...] a [...]F._2 Persona_2
Pagazzano e deceduto il 24.01.2017 a Cinisello Balsamo - c.f.: ), e per l'effetto ordinare al C.F._3 competente Conservatore dei RR.II. di LA la trascrizione della predetta accettazione;
” II. Parte attrice ha regolarmente notificato l'atto introduttivo e il decreto di fissazione e all'udienza del 14.01.2025, ravvisata la mancata costituzione e comparizione del convenuto, il Giudice dichiarava la contumacia di Controparte_1
Nella medesima sede parte attrice, constatata la mancanza in atti dell'estratto di nascita del convenuto, chiedeva disporsi un rinvio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la produzione del predetto documento. III. All'udienza del 26.02.2025, tenutasi nella modalità della trattazione scritta, il Giudice prendeva atto dell'avvenuto deposito e tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, ha allegato e provato (doc sub 10 e Parte_1 doc integrativo depositato in data 25.02.2025) che il convenuto è figlio di (nato il [...] Persona_2
a Pagazzano e deceduto il 24.01.2017 a Cinisello Balsamo - c.f.: ), e come tale C.F._3 chiamato all'eredità in forza delle regole in materia di successione legittima (essendo Persona_3
madre del convenuto e moglie di premorta in data 17.01.1983 - cfr. doc. 10 – stato
[...] Persona_2 di famiglia storico e estratto atto di nascita dep. in data 26.02.2025). Sussiste, dunque, il titolo a succedere in capo a titolo che, nel caso di successione Controparte_1 legittima, consiste nell'allegato rapporto di parentela con i defunti e che va necessariamente provato mediante gli atti dello stato civile, essendo invece inidonea a tal fine la semplice dichiarazione di successione (cfr. Cass., 29.3.2006, n. 7276; Cass., 12.7.2005, n. 14605; Cass., 4.5.1999, n. 4414; Cass., 10.2.1995, n. 1484), come avvenuto nel caso di specie. Parte ricorrente ha fornito, inoltre, prova della provenienza del bene in capo al de cuius. Ed invero, dalla certificazione notarile di cui al doc. sub n.6, si evince che era proprietario Persona_2 dell'immobile per una quota di 1000/1000 e dunque vantava diritti pari a 1/1 di piena proprietà. Da ultimo, devono essere valutati gli elementi sintomatici del possesso, dovendosi stabilire se il convenuto abbia o meno posto in essere atti qualificabili quali accettazione dell'eredità (cfr. art. 476 c.c. in base al quale “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”). In proposito, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha precisato che “l'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione ex art. 460 c.c.. L'indagine relativa all'esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie e, tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltre che della finalità degli atti di gestione), e non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto” (cfr. Cass. Civ 17 novembre 1999 n. 12573; Cass, Civ. 20 marzo 1976 n. 1021). Nel caso in esame, sebbene a tali fini non sia sufficiente la circostanza che a siano stati Controparte_1 notificati gli atti di precetto e il pignoramento anche in qualità di erede, sussistono ulteriori elementi sintomatici tali da integrare gli estremi dell'atto gestorio, incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e non qualificabili alla stregua di atti meramente conservativi. In particolare, il convenuto vive stabilmente nell'immobile in questione, ma non ha provveduto a redigere l'inventario ex art. 485 c.c.. La circostanza che lo stessa abbia il pieno possesso dell'immobile de quo si desume facilmente dal sopralluogo effettuato dal custode giudiziario (cfr. doc. sub 11), durante il quale era presente CP_1
.
[...]
In conclusione, la domanda di parte ricorrente in quanto fondata deve essere accolta. Il presente provvedimento costituisce titolo per la trascrizione presso la competente Agenzia del Territorio. Le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza, devono essere poste a carico della resistente e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 nonché della relativa semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che (C.F. ) ha accettato Controparte_1 C.F._2 tacitamente l'eredità di suo padre (nato in data [...] e deceduto in data Persona_2
24.01.2017) e va pertanto dichiarato erede puro e semplice;
2. Dichiara la presente ordinanza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliare competente per territorio;
3. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.453,00, oltre Parte_1
Euro 145,50 per anticipazioni, ed oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali e oneri fiscali e previdenziali se e per quanto dovuti.
Si comunichi.
Monza, 04.03.2025 Il Giudice Dott. Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 5207/24 promossa da on sede legale a Napoli nella via Santa Parte_1
Brigida n.39, (c.f.: ) e per essa, quale mandataria giusta procura speciale del 17.01.2023 in P.IVA_1 autentica del Notaio di LA (rep. 57313 – racc.26769), la CERVED CREDIT Persona_1
MANAGEMENT s.p.a., a socio unico, con sede legale in San Donato Milanese (MI) nella via dell'Unione Europea n.6/A-6/B, (C.F./ P. i.v.a.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovan P.IVA_2
Battista Salvo Lombardino, giusta procura alle liti in atti;
ATTORE
Contro
(C.F.: ), nato a [...] in data [...], non Controparte_1 C.F._1 costituito;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nell'atto introduttivo:
- accertare e dichiarare l'accettazione tacita ex artt. 474 e 476 c.c., in capo al GN (nato il [...] Controparte_1
a LA e residente in [...] - c.f.: ), dell'eredità C.F._2 devoluta ex lege in morte del GN (nato il [...] a [...] e deceduto il 24.01.2017 a Cinisello Persona_2
Balsamo - c.f.: ), e per l'effetto ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di LA la C.F._3 trascrizione della predetta accettazione;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio.
****
Premesso che: I. In data 26.07.2024 parte attrice citava in giudizio ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. Controparte_1 affinchè il Tribunale provvedesse a “- accertare e dichiarare l'accettazione tacita ex artt. 474 e 476 c.c., in capo al GN (nato il [...] a [...] e residente in [...] - Controparte_1
c.f.: ), dell'eredità devoluta ex lege in morte del GN (nato il [...] a [...]F._2 Persona_2
Pagazzano e deceduto il 24.01.2017 a Cinisello Balsamo - c.f.: ), e per l'effetto ordinare al C.F._3 competente Conservatore dei RR.II. di LA la trascrizione della predetta accettazione;
” II. Parte attrice ha regolarmente notificato l'atto introduttivo e il decreto di fissazione e all'udienza del 14.01.2025, ravvisata la mancata costituzione e comparizione del convenuto, il Giudice dichiarava la contumacia di Controparte_1
Nella medesima sede parte attrice, constatata la mancanza in atti dell'estratto di nascita del convenuto, chiedeva disporsi un rinvio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la produzione del predetto documento. III. All'udienza del 26.02.2025, tenutasi nella modalità della trattazione scritta, il Giudice prendeva atto dell'avvenuto deposito e tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, ha allegato e provato (doc sub 10 e Parte_1 doc integrativo depositato in data 25.02.2025) che il convenuto è figlio di (nato il [...] Persona_2
a Pagazzano e deceduto il 24.01.2017 a Cinisello Balsamo - c.f.: ), e come tale C.F._3 chiamato all'eredità in forza delle regole in materia di successione legittima (essendo Persona_3
madre del convenuto e moglie di premorta in data 17.01.1983 - cfr. doc. 10 – stato
[...] Persona_2 di famiglia storico e estratto atto di nascita dep. in data 26.02.2025). Sussiste, dunque, il titolo a succedere in capo a titolo che, nel caso di successione Controparte_1 legittima, consiste nell'allegato rapporto di parentela con i defunti e che va necessariamente provato mediante gli atti dello stato civile, essendo invece inidonea a tal fine la semplice dichiarazione di successione (cfr. Cass., 29.3.2006, n. 7276; Cass., 12.7.2005, n. 14605; Cass., 4.5.1999, n. 4414; Cass., 10.2.1995, n. 1484), come avvenuto nel caso di specie. Parte ricorrente ha fornito, inoltre, prova della provenienza del bene in capo al de cuius. Ed invero, dalla certificazione notarile di cui al doc. sub n.6, si evince che era proprietario Persona_2 dell'immobile per una quota di 1000/1000 e dunque vantava diritti pari a 1/1 di piena proprietà. Da ultimo, devono essere valutati gli elementi sintomatici del possesso, dovendosi stabilire se il convenuto abbia o meno posto in essere atti qualificabili quali accettazione dell'eredità (cfr. art. 476 c.c. in base al quale “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”). In proposito, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha precisato che “l'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione ex art. 460 c.c.. L'indagine relativa all'esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie e, tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltre che della finalità degli atti di gestione), e non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto” (cfr. Cass. Civ 17 novembre 1999 n. 12573; Cass, Civ. 20 marzo 1976 n. 1021). Nel caso in esame, sebbene a tali fini non sia sufficiente la circostanza che a siano stati Controparte_1 notificati gli atti di precetto e il pignoramento anche in qualità di erede, sussistono ulteriori elementi sintomatici tali da integrare gli estremi dell'atto gestorio, incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e non qualificabili alla stregua di atti meramente conservativi. In particolare, il convenuto vive stabilmente nell'immobile in questione, ma non ha provveduto a redigere l'inventario ex art. 485 c.c.. La circostanza che lo stessa abbia il pieno possesso dell'immobile de quo si desume facilmente dal sopralluogo effettuato dal custode giudiziario (cfr. doc. sub 11), durante il quale era presente CP_1
.
[...]
In conclusione, la domanda di parte ricorrente in quanto fondata deve essere accolta. Il presente provvedimento costituisce titolo per la trascrizione presso la competente Agenzia del Territorio. Le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza, devono essere poste a carico della resistente e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 nonché della relativa semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che (C.F. ) ha accettato Controparte_1 C.F._2 tacitamente l'eredità di suo padre (nato in data [...] e deceduto in data Persona_2
24.01.2017) e va pertanto dichiarato erede puro e semplice;
2. Dichiara la presente ordinanza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliare competente per territorio;
3. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.453,00, oltre Parte_1
Euro 145,50 per anticipazioni, ed oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali e oneri fiscali e previdenziali se e per quanto dovuti.
Si comunichi.
Monza, 04.03.2025 Il Giudice Dott. Ethel Matilde Ancona