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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 05/02/2026, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1742/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SPATARO ANTONIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17925/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430825 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12685/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/12/2024, il contribuente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti Ta.Ri. e del tributo Tefa nr. 112401430825 per un totale di
€. 4.657,37 emesso dal Comune di Roma Capitale per annualità dal 2018 al 2023. Lamentava il ricorrente l'illegittimità della pretesa fiscale per mancanza di presupposti atteso che l'atto era viziato per errato calcolo della superficie nonché errata attribuzione di categoria. Il Comune di Roma Capitale rimaneva contumace. All'udienza di discussione il Giudice ha così deciso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fondate appaiono le doglianze del ricorrente e pertanto il ricorso merita accoglimento. Invero il contribuente ha fornito piena prova a sostegno delle proprie doglianze adducendo valida argomentazione e producendo idonea documentazione. Nella fattispecie infatti il Comune di Roma Capitale non poteva emettere l'avviso di accertamento di cui è causa per mancanza di presupposti.
Infatti dalla documentazione in atti versata risulta che contrariamente a quanto asserito dall'Ente, la categoria catastale del cespite è C/2 (cantine nel caso di specie) e non C/11 mentre la superficie è di mq.
57 e non 74.
Pertanto, in siffatta situazione, va censurato l'operato dell'Ufficio con conseguente accoglimento del ricorso. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e compensa le spese. Roma li, 11/12/2025 Il Presidente - Relatore Antonio
Spataro
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SPATARO ANTONIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17925/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430825 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12685/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/12/2024, il contribuente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti Ta.Ri. e del tributo Tefa nr. 112401430825 per un totale di
€. 4.657,37 emesso dal Comune di Roma Capitale per annualità dal 2018 al 2023. Lamentava il ricorrente l'illegittimità della pretesa fiscale per mancanza di presupposti atteso che l'atto era viziato per errato calcolo della superficie nonché errata attribuzione di categoria. Il Comune di Roma Capitale rimaneva contumace. All'udienza di discussione il Giudice ha così deciso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fondate appaiono le doglianze del ricorrente e pertanto il ricorso merita accoglimento. Invero il contribuente ha fornito piena prova a sostegno delle proprie doglianze adducendo valida argomentazione e producendo idonea documentazione. Nella fattispecie infatti il Comune di Roma Capitale non poteva emettere l'avviso di accertamento di cui è causa per mancanza di presupposti.
Infatti dalla documentazione in atti versata risulta che contrariamente a quanto asserito dall'Ente, la categoria catastale del cespite è C/2 (cantine nel caso di specie) e non C/11 mentre la superficie è di mq.
57 e non 74.
Pertanto, in siffatta situazione, va censurato l'operato dell'Ufficio con conseguente accoglimento del ricorso. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e compensa le spese. Roma li, 11/12/2025 Il Presidente - Relatore Antonio
Spataro