Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 909
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Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale dell'imposta

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata in quanto i termini erano stati interrotti dalla notifica di precedenti atti interruttivi, in particolare l'intimazione di pagamento del 06.12.2019, che ha interrotto la prescrizione iniziata con la notifica della cartella di pagamento del 10.03.2016. Di conseguenza, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante è infondata.

  • Rigettato
    Inapplicabilità della normativa emergenziale Covid

    La Corte ha ritenuto irrilevante la questione in quanto ha accertato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per intervenuta interruzione dei termini da parte di atti successivi alla cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Principio della soccombenza

    La Corte ha rigettato l'appello nel merito, pertanto la soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna al rimborso delle spese del presente grado di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 909
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 909
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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