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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 909/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LL OR, Presidente UFILUGELLI FRANCESCO, Relatore FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
─ sull'appello n. 3207/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Roma
Difesoa da
Nominativo_1 - CF_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
─ sentenza n. 15613/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
─ AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229024005871000 IMU 2009
─ CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160001183080000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio.
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello e riforma della sentenza di primo grado, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento impugnato, per prescrizione della pretesa tributaria, con vittoria delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Appellato: declaratoria di inammissibilità dell'appello per mancata chiamata in causa dell'Ente impositore e, in ogni caso, declaratoria di piena legittimità e validità del suo operato, con rigetto dell'appello nel merito e condanna dell'appellante al rimborso delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 15613/2023, pubblicata il 29 dicembre 2023, la Sezione n. 35 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229024005871000 e la sottesa cartella di pagamento n. 9720160001183080000, notificata il 10.03.2016 e afferente all'I.C.I. dovuta al Comune di Fiumicino per l'anno 2009. I primi giudici osservavano in motivazione quanto segue: «[…] le eccezioni di merito sono inammissibili, nel processo tributario la riscossione coattiva si realizza mediante una sequenza di atti che sono autonomamente impugnabili per vizi propri, il contribuente ha impugnato l'ultimo atto (avviso di intimazione n. 09720229024005871000) relativo alla pretesa del Comune di Fiumicino, ma non ha proceduto a ricorrere avverso le precedenti cartelle di pagamento. In particolare, la cartella n. 09720160001183080000, come da documenti in atti, risulta Ricorrente_1regolarmente notificata personalmente alla Sig.ra in data 10/03/2016. In base all'articolo 19, comma 3, del D.Lgs n. 546/92, l'intimazione potrebbe essere contestata solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti impositivi da cui è sorto il debito. Da respingere anche l'eccezione sulla non possibilità per l'agente della riscossione di poter usufruire della proroga in base all'art. 68, comma 4-bis del decreto legge n.18/2020 e dell'art.4 comma 1. Decreto legge n.41/2021. Il ricorso va rigettato e le altre eccezioni assorbite, Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e vengono complessivamente liquidate come da dispositivo.”. Di qui il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al rimborso delle spese di lite alla controparte. Avverso la decisione ha interposto appello la contribuente, sulla base dei seguenti motivi:
─ il primo giudice non si è pronunciato sull'eccepita prescrizione quinquennale dell'imposta (I.C.I. 2019) portata dalla cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato, avendo erroneamente considerato inammissibile il relativo motivo del ricorso;
il giudice di primo grado ha ritenuto che la ricorrente, con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento non potesse eccepire la prescrizione del debito tributario, ma non ha considerato che la mancata impugnazione della cartella di pagamento se rende incontestabile il credito, non impedisce di far valere, in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento, una prescrizione maturatasi, come nel caso di specie, successivamente alla notificazione della cartella stessa (cfr., Cass. ordinanza n. 8579/2020);
─ per la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella il termine è quello proprio del tributo in contestazione, che è quinquennale (cfr., Cass. ordinanza Sez. 5, n.
- 2 - 11182/2024); pertanto, la pretesa tributaria in questione risulta essere estinta per decorso del termine di prescrizione quinquennale successivo alla notificazione, avvenuta il 10.03.2016, della cartella di pagamento n. 09720160001183080000, sottostante alla intimazione impugnata con il ricorso originario;
invero, dalla data di notificazione della cartella a quella successiva dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta il 03.08.2022, il termine di prescrizione quinquennale per l'I.C.I. 2009 risultava già ampiamente maturato;
pertanto, facendo decorrere il termine quinquennale di prescrizione del tributo dalla notificazione della cartella di pagamento suddetta avvenuta in data 10.03.2016, la prescrizione si è perfezionata il 31.12.2021;
─ è illegittima la sentenza impugnata, in quanto il giudice di primo grado ritiene erroneamente applicabile nel caso di specie la legislazione emergenziale Covid in tema di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
infatti, nel caso di specie, la normativa Covid non può trovare applicazione perché è entrata in vigore quattro anni dopo che la cartella di pagamento n. 09720160001183080000 venne notificata (il 10.03.2016); inoltre, si fa rilevare che il comma 1 dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020 stabilisce che la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e di prescrizione prevista dal successivo art. 4, comma 1, decreto legge n. 41/2021 si applica solo ai carichi che riguardano i provvedimenti impositivi e sanzionatori affidati nel periodo della sospensione (dall'8 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2021), e nel periodo che va fino al 31 dicembre 2021;
considerato che
l'avviso di intimazione impugnato è, giuridicamente, un avviso di messa in mora, esso non può essere assimilato ai “provvedimenti impositivi e sanzionatori” di cui parla l'art. 68 del d.l. n. 18/2020 e, di conseguenza, non rientra nella sfera di applicazione della disciplina dei termini Covid;
─ nessun atto di messa in mora (sia esso una intimazione di pagamento, un preavviso di ipoteca o di fermo amministrativo) può costituire atto interruttivo della prescrizione se viene notificato successivamente al decorso del termine di prescrizione;
pertanto, secondo la Suprema Corte, indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione. L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 DLGS 546/1992, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione; ne consegue che il contribuente non ha l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione. (cfr., Cassazione Civile ordinanza n. 16743 del 17/06/2024).
─ anche in punto condanna al rimborso delle spese la sentenza deve essere riformata,
- 3 - giacchédall'accoglimento del presente ricorso in appello, e dunque dalla riforma anche sul punto della sentenza di primo grado, non potrà che derivare la condanna dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di lite in relazione al duplice grado di giudizio, in ossequio al principio della soccombenza. Per tali motivi l'appellante ha chiesto l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento impugnato, per prescrizione della pretesa tributaria, con vittoria delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, depositando controdeduzioni del seguente tenore:
─ come già fatto rilevare in primo grado, la cartella n. 09720160001183080000, posta alla base dell'atto di intimazione, è stata regolarmente notificata direttamente nelle mani della destinataria in data 10.3.2016, come da relazione di notificazione in atti;
successivamente, sono stati notificati i seguenti atti interruttivi:
‒ atto di intimazione n. 09720199075312414000, notificato in data 06.12.2019 direttamente a mani della destinataria, come da relazione di notificazione in atti;
‒ atto di intimazione n. 09720229024005871000, notificato in data 03.08.2022 a mezzo raccomandata n. 695162718674, ricevuta a mani di persona di famiglia, come da ricevuta di raccomandata in atti;
‒ comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200005279000, notificata a mezzo raccomandata n. 695203079679, ricevuta in data 21.9.2022 direttamente dall'interessata, come da ricevuta di raccomandata in atti;
pertanto, i termini di decorrenza della prescrizione sono stati interrotti con la notificazione della cartella e degli atti di intimazione successivi, con conseguente consolidamento delle pretese esattoriali e dei relativi crediti;
─ si ribadisce l'eccezione già formulata in primo grado, secondo cui la domanda era improcedibile e inammissibile, in quanto venne formulata solo contro il Concessionario e non anche nei confronti dell'Ente Impositore (nella fattispecie Comune di Fiumicino - Ufficio Tributi); infatti, laddove si eccepisce la prescrizione e quindi la inesistenza di un diritto alla riscossione del tributo, maturato antecedentemente alla notifica della cartella di pagamento, l'unico contraddittore è l'Ente impositore e non il solo Concessionario, come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 7514/2022; si insiste, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità e improcedibilità dell'appello, attesa la evidente irregolarità del contraddittorio in primo ed in secondo grado;
─ è infondato il motivo di appello relativo alla possibilità di impugnazione della intimazione di pagamento non per vizi propri, poiché è stato dimostrato che la cartella esattoriale, a suo tempo regolarmente notificata, non è stata oggetto di opposizione nei termini di legge, con conseguente consolidazione delle pretese esattoriali e dei relativi crediti;
quindi, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto non impugnabile autonomamente
- 4 - l'intimazione di pagamento, in quanto l'impugnativa è possibile solo per vizi propri della intimazione;
─ è infondato il motivo di appello concernente la prescrizione del credito, in quanto dopo la notificazione della cartella di pagamento, avvenuta il 10.3.2016, è stato notificato un primo atto di intimazione n. 09720199075312414000, in data 06.12.2019, direttamente a mani della destinataria, un secondo atto di intimazione n. 09720229024005871000 in data 03.08.2022 a mezzo raccomandata n. 695162718674, ricevuta a mani di persona di famiglia e, infine, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200005279000, notificata a mezzo raccomandata n. 695203079679, ricevuta in data 21.9.2022 direttamente dall'interessata;
─ va evidenziata la regolare notificazione dei menzionati atti interruttivi successivi, avvenuta a seguito della entrata in vigore dei provvedimenti di sospensione degli atti esattoriali disposti per l'emergenza Covid 19, con relativa sospensione della prescrizione;
─ nella denegata ipotesi in cui l'appello dovesse essere ritenuto in qualche misura ammissibile e fondato, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non potrà essere condannata al rimborso delle pese del giudizio, non sussistendo profili di responsabilità per atti riconducibili direttamente alla sua attività. Per le esposte ragioni, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello per mancata chiamata in causa dell'Ente impositore e, in ogni caso, la declaratoria di piena legittimità e validità del suo operato, con rigetto dell'appello nel merito e condanna dell'appellante al rimborso delle spese del giudizio. La trattazione del processo ha avuto luogo all'odierna udienza in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato in tutte le sue articolazioni e, dunque, deve essere rigettato.
1.1 Preliminarmente va detto che non può essere condiviso l'assunto dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione in ordine alla ritenuta improcedibilità/inammissibilità della comanda perché formulata solo contro il Concessionario e non anche nei confronti dell'Ente Impositore. Infatti, non essendo applicabile, ratione temporis, il disposto del novellato art. 14-bis del d.lgs. n. 546/1992, vale il principio costantemente affermato dalla Corte di cassazione, secondo il quale «[…] In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore» (Cass., Sez. 5, ordinanza n. 10528 del 28/04/2017, in C.e.d. Cass., rv. 644101 – 01; conf. Cass., Sez. 5, ordinanza n. 27737 del 25/10/2024, ivi, rv. 672767 - 01).
- 5 - Sul punto va soggiunto che la decisione citata dall'appellata (Cass., SS.UU., n. 7514/2022) riguarda la sola riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e nella motivazione viene specificamente sottolineato che in relazione a detti crediti non trovano applicazione le “soluzioni” adottate in altri settori, come la legittimazione passiva concorrente tra ente impositore e agente per la riscossione, in ambito tributario, o la legittimazione passiva congiunta, nel caso di opposizione all'ordinanza-ingiunzione da illecito amministrativo.
1.2 Si può, quindi, passare all'esame del merito, in ordine al quale si deve osservare che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha documentalmente dimostrato l'avvenuta notificazione della precedente intimazione di pagamento n. 09720199075312414000, in data 06.12.2019, direttamente a mani della destinataria, che concerneva la menzionata cartella di pagamento e che non è stata impugnata. Tale notificazione ha avuto effetto interruttivo della prescrizione con riferimento al periodo successivo alla notificazione della cartella di pagamento n. 09720160001183080000, avvenuta in data 10.3.2016.
La prescrizione è stata, poi, ulteriormente interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, notificata il 3 agosto 2022. In ragione di ciò, risulta infondata l'eccezione di prescrizione del credito successivamente alla notificazione della cartella di pagamento sollevata dall'appellante, che ha del tutto ignorato l'avvenuta notificazione del menzionato primo atto interruttivo. Sul punto va soggiunto che non risulta pertinente la sentenza n. 16743 del 17/06/2024, citata dall'appellante, secondo la quale non sussisterebbe l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione e, quindi, sarebbe possibile proporre l'eccezione di prescrizione in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione. Invero – a parte ogni considerazione sul fatto che si tratta di una pronuncia isolata e superata dalla costante giurisprudenza di legittimità di senso contrario (in tal senso, v. Cass., Sez. 5, ordinanza n. 29594 del 2025) – nel caso che ci occupa non si era determinata la prescrizione tra la notificazione della cartella di pagamento (notificata il 10.3.2016) e la prima intimazione (n. 09720199075312414000, notificata in data 06.12.2019), sicché mancherebbe, in ogni caso, il presupposto per l'applicazione di quell'isolato arresto.
1.3 Le assorbenti osservazioni di cui sopra rendono del tutto irrilevanti le ulteriori questioni sollevate nell'atto di appello, nonché privo di sostegno il motivo di gravame concernente la condanna al rimborso delle spese del primo grado.
2. Per le esposte ragioni l'appello deve essere integralmente rigettato.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al rimborso all'Agenzia delle Entrate - Riscossione delle spese del presente grado di giudizio che – avuti presenti i criteri direttivi di cui agli artt. 4 e ss. del d.m. 55/2014 e n. 147/2022 e tabelle allegate, tenuto conto del valore della lite, della complessità della materia e dell'attività svolta, nonché applicato l'aumento del 15% per spese forfettarie – vengono liquidate nella misura complessiva di euro 1.300,00 (milletrecento/00), oltre oneri accessori se dovuti.
- 6 -
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 3, rigetta l'appello. Condanna l'appellante al rimborso alla controparte delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura complessiva di euro 1.300,00 (milletrecento/00).
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
L'Estensore Il Presidente Francesco UFILUGELLI Salvatore LL
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Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LL OR, Presidente UFILUGELLI FRANCESCO, Relatore FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
─ sull'appello n. 3207/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Roma
Difesoa da
Nominativo_1 - CF_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
─ sentenza n. 15613/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
─ AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229024005871000 IMU 2009
─ CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160001183080000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio.
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello e riforma della sentenza di primo grado, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento impugnato, per prescrizione della pretesa tributaria, con vittoria delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Appellato: declaratoria di inammissibilità dell'appello per mancata chiamata in causa dell'Ente impositore e, in ogni caso, declaratoria di piena legittimità e validità del suo operato, con rigetto dell'appello nel merito e condanna dell'appellante al rimborso delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 15613/2023, pubblicata il 29 dicembre 2023, la Sezione n. 35 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229024005871000 e la sottesa cartella di pagamento n. 9720160001183080000, notificata il 10.03.2016 e afferente all'I.C.I. dovuta al Comune di Fiumicino per l'anno 2009. I primi giudici osservavano in motivazione quanto segue: «[…] le eccezioni di merito sono inammissibili, nel processo tributario la riscossione coattiva si realizza mediante una sequenza di atti che sono autonomamente impugnabili per vizi propri, il contribuente ha impugnato l'ultimo atto (avviso di intimazione n. 09720229024005871000) relativo alla pretesa del Comune di Fiumicino, ma non ha proceduto a ricorrere avverso le precedenti cartelle di pagamento. In particolare, la cartella n. 09720160001183080000, come da documenti in atti, risulta Ricorrente_1regolarmente notificata personalmente alla Sig.ra in data 10/03/2016. In base all'articolo 19, comma 3, del D.Lgs n. 546/92, l'intimazione potrebbe essere contestata solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti impositivi da cui è sorto il debito. Da respingere anche l'eccezione sulla non possibilità per l'agente della riscossione di poter usufruire della proroga in base all'art. 68, comma 4-bis del decreto legge n.18/2020 e dell'art.4 comma 1. Decreto legge n.41/2021. Il ricorso va rigettato e le altre eccezioni assorbite, Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e vengono complessivamente liquidate come da dispositivo.”. Di qui il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al rimborso delle spese di lite alla controparte. Avverso la decisione ha interposto appello la contribuente, sulla base dei seguenti motivi:
─ il primo giudice non si è pronunciato sull'eccepita prescrizione quinquennale dell'imposta (I.C.I. 2019) portata dalla cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato, avendo erroneamente considerato inammissibile il relativo motivo del ricorso;
il giudice di primo grado ha ritenuto che la ricorrente, con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento non potesse eccepire la prescrizione del debito tributario, ma non ha considerato che la mancata impugnazione della cartella di pagamento se rende incontestabile il credito, non impedisce di far valere, in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento, una prescrizione maturatasi, come nel caso di specie, successivamente alla notificazione della cartella stessa (cfr., Cass. ordinanza n. 8579/2020);
─ per la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella il termine è quello proprio del tributo in contestazione, che è quinquennale (cfr., Cass. ordinanza Sez. 5, n.
- 2 - 11182/2024); pertanto, la pretesa tributaria in questione risulta essere estinta per decorso del termine di prescrizione quinquennale successivo alla notificazione, avvenuta il 10.03.2016, della cartella di pagamento n. 09720160001183080000, sottostante alla intimazione impugnata con il ricorso originario;
invero, dalla data di notificazione della cartella a quella successiva dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta il 03.08.2022, il termine di prescrizione quinquennale per l'I.C.I. 2009 risultava già ampiamente maturato;
pertanto, facendo decorrere il termine quinquennale di prescrizione del tributo dalla notificazione della cartella di pagamento suddetta avvenuta in data 10.03.2016, la prescrizione si è perfezionata il 31.12.2021;
─ è illegittima la sentenza impugnata, in quanto il giudice di primo grado ritiene erroneamente applicabile nel caso di specie la legislazione emergenziale Covid in tema di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
infatti, nel caso di specie, la normativa Covid non può trovare applicazione perché è entrata in vigore quattro anni dopo che la cartella di pagamento n. 09720160001183080000 venne notificata (il 10.03.2016); inoltre, si fa rilevare che il comma 1 dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020 stabilisce che la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e di prescrizione prevista dal successivo art. 4, comma 1, decreto legge n. 41/2021 si applica solo ai carichi che riguardano i provvedimenti impositivi e sanzionatori affidati nel periodo della sospensione (dall'8 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2021), e nel periodo che va fino al 31 dicembre 2021;
considerato che
l'avviso di intimazione impugnato è, giuridicamente, un avviso di messa in mora, esso non può essere assimilato ai “provvedimenti impositivi e sanzionatori” di cui parla l'art. 68 del d.l. n. 18/2020 e, di conseguenza, non rientra nella sfera di applicazione della disciplina dei termini Covid;
─ nessun atto di messa in mora (sia esso una intimazione di pagamento, un preavviso di ipoteca o di fermo amministrativo) può costituire atto interruttivo della prescrizione se viene notificato successivamente al decorso del termine di prescrizione;
pertanto, secondo la Suprema Corte, indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione. L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 DLGS 546/1992, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione; ne consegue che il contribuente non ha l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione. (cfr., Cassazione Civile ordinanza n. 16743 del 17/06/2024).
─ anche in punto condanna al rimborso delle spese la sentenza deve essere riformata,
- 3 - giacchédall'accoglimento del presente ricorso in appello, e dunque dalla riforma anche sul punto della sentenza di primo grado, non potrà che derivare la condanna dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di lite in relazione al duplice grado di giudizio, in ossequio al principio della soccombenza. Per tali motivi l'appellante ha chiesto l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento impugnato, per prescrizione della pretesa tributaria, con vittoria delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, depositando controdeduzioni del seguente tenore:
─ come già fatto rilevare in primo grado, la cartella n. 09720160001183080000, posta alla base dell'atto di intimazione, è stata regolarmente notificata direttamente nelle mani della destinataria in data 10.3.2016, come da relazione di notificazione in atti;
successivamente, sono stati notificati i seguenti atti interruttivi:
‒ atto di intimazione n. 09720199075312414000, notificato in data 06.12.2019 direttamente a mani della destinataria, come da relazione di notificazione in atti;
‒ atto di intimazione n. 09720229024005871000, notificato in data 03.08.2022 a mezzo raccomandata n. 695162718674, ricevuta a mani di persona di famiglia, come da ricevuta di raccomandata in atti;
‒ comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200005279000, notificata a mezzo raccomandata n. 695203079679, ricevuta in data 21.9.2022 direttamente dall'interessata, come da ricevuta di raccomandata in atti;
pertanto, i termini di decorrenza della prescrizione sono stati interrotti con la notificazione della cartella e degli atti di intimazione successivi, con conseguente consolidamento delle pretese esattoriali e dei relativi crediti;
─ si ribadisce l'eccezione già formulata in primo grado, secondo cui la domanda era improcedibile e inammissibile, in quanto venne formulata solo contro il Concessionario e non anche nei confronti dell'Ente Impositore (nella fattispecie Comune di Fiumicino - Ufficio Tributi); infatti, laddove si eccepisce la prescrizione e quindi la inesistenza di un diritto alla riscossione del tributo, maturato antecedentemente alla notifica della cartella di pagamento, l'unico contraddittore è l'Ente impositore e non il solo Concessionario, come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 7514/2022; si insiste, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità e improcedibilità dell'appello, attesa la evidente irregolarità del contraddittorio in primo ed in secondo grado;
─ è infondato il motivo di appello relativo alla possibilità di impugnazione della intimazione di pagamento non per vizi propri, poiché è stato dimostrato che la cartella esattoriale, a suo tempo regolarmente notificata, non è stata oggetto di opposizione nei termini di legge, con conseguente consolidazione delle pretese esattoriali e dei relativi crediti;
quindi, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto non impugnabile autonomamente
- 4 - l'intimazione di pagamento, in quanto l'impugnativa è possibile solo per vizi propri della intimazione;
─ è infondato il motivo di appello concernente la prescrizione del credito, in quanto dopo la notificazione della cartella di pagamento, avvenuta il 10.3.2016, è stato notificato un primo atto di intimazione n. 09720199075312414000, in data 06.12.2019, direttamente a mani della destinataria, un secondo atto di intimazione n. 09720229024005871000 in data 03.08.2022 a mezzo raccomandata n. 695162718674, ricevuta a mani di persona di famiglia e, infine, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200005279000, notificata a mezzo raccomandata n. 695203079679, ricevuta in data 21.9.2022 direttamente dall'interessata;
─ va evidenziata la regolare notificazione dei menzionati atti interruttivi successivi, avvenuta a seguito della entrata in vigore dei provvedimenti di sospensione degli atti esattoriali disposti per l'emergenza Covid 19, con relativa sospensione della prescrizione;
─ nella denegata ipotesi in cui l'appello dovesse essere ritenuto in qualche misura ammissibile e fondato, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non potrà essere condannata al rimborso delle pese del giudizio, non sussistendo profili di responsabilità per atti riconducibili direttamente alla sua attività. Per le esposte ragioni, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello per mancata chiamata in causa dell'Ente impositore e, in ogni caso, la declaratoria di piena legittimità e validità del suo operato, con rigetto dell'appello nel merito e condanna dell'appellante al rimborso delle spese del giudizio. La trattazione del processo ha avuto luogo all'odierna udienza in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato in tutte le sue articolazioni e, dunque, deve essere rigettato.
1.1 Preliminarmente va detto che non può essere condiviso l'assunto dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione in ordine alla ritenuta improcedibilità/inammissibilità della comanda perché formulata solo contro il Concessionario e non anche nei confronti dell'Ente Impositore. Infatti, non essendo applicabile, ratione temporis, il disposto del novellato art. 14-bis del d.lgs. n. 546/1992, vale il principio costantemente affermato dalla Corte di cassazione, secondo il quale «[…] In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore» (Cass., Sez. 5, ordinanza n. 10528 del 28/04/2017, in C.e.d. Cass., rv. 644101 – 01; conf. Cass., Sez. 5, ordinanza n. 27737 del 25/10/2024, ivi, rv. 672767 - 01).
- 5 - Sul punto va soggiunto che la decisione citata dall'appellata (Cass., SS.UU., n. 7514/2022) riguarda la sola riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e nella motivazione viene specificamente sottolineato che in relazione a detti crediti non trovano applicazione le “soluzioni” adottate in altri settori, come la legittimazione passiva concorrente tra ente impositore e agente per la riscossione, in ambito tributario, o la legittimazione passiva congiunta, nel caso di opposizione all'ordinanza-ingiunzione da illecito amministrativo.
1.2 Si può, quindi, passare all'esame del merito, in ordine al quale si deve osservare che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha documentalmente dimostrato l'avvenuta notificazione della precedente intimazione di pagamento n. 09720199075312414000, in data 06.12.2019, direttamente a mani della destinataria, che concerneva la menzionata cartella di pagamento e che non è stata impugnata. Tale notificazione ha avuto effetto interruttivo della prescrizione con riferimento al periodo successivo alla notificazione della cartella di pagamento n. 09720160001183080000, avvenuta in data 10.3.2016.
La prescrizione è stata, poi, ulteriormente interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, notificata il 3 agosto 2022. In ragione di ciò, risulta infondata l'eccezione di prescrizione del credito successivamente alla notificazione della cartella di pagamento sollevata dall'appellante, che ha del tutto ignorato l'avvenuta notificazione del menzionato primo atto interruttivo. Sul punto va soggiunto che non risulta pertinente la sentenza n. 16743 del 17/06/2024, citata dall'appellante, secondo la quale non sussisterebbe l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione e, quindi, sarebbe possibile proporre l'eccezione di prescrizione in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione. Invero – a parte ogni considerazione sul fatto che si tratta di una pronuncia isolata e superata dalla costante giurisprudenza di legittimità di senso contrario (in tal senso, v. Cass., Sez. 5, ordinanza n. 29594 del 2025) – nel caso che ci occupa non si era determinata la prescrizione tra la notificazione della cartella di pagamento (notificata il 10.3.2016) e la prima intimazione (n. 09720199075312414000, notificata in data 06.12.2019), sicché mancherebbe, in ogni caso, il presupposto per l'applicazione di quell'isolato arresto.
1.3 Le assorbenti osservazioni di cui sopra rendono del tutto irrilevanti le ulteriori questioni sollevate nell'atto di appello, nonché privo di sostegno il motivo di gravame concernente la condanna al rimborso delle spese del primo grado.
2. Per le esposte ragioni l'appello deve essere integralmente rigettato.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al rimborso all'Agenzia delle Entrate - Riscossione delle spese del presente grado di giudizio che – avuti presenti i criteri direttivi di cui agli artt. 4 e ss. del d.m. 55/2014 e n. 147/2022 e tabelle allegate, tenuto conto del valore della lite, della complessità della materia e dell'attività svolta, nonché applicato l'aumento del 15% per spese forfettarie – vengono liquidate nella misura complessiva di euro 1.300,00 (milletrecento/00), oltre oneri accessori se dovuti.
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P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 3, rigetta l'appello. Condanna l'appellante al rimborso alla controparte delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura complessiva di euro 1.300,00 (milletrecento/00).
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
L'Estensore Il Presidente Francesco UFILUGELLI Salvatore LL
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