TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 13769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13769 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52563/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 52563/24 promossa da
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Chierichini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via delle Fornaci, n.35;
- Ricorrente-
Contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-Resistente non costituito–
FATTO E DIRITTO
impugna il provvedimento di diniego del nulla osta al Parte_1 ricongiungimento familiare con la figlia ( , nata il [...] a [...], Persona_1
Nigeria) emesso e notificato in data 2.10.24 dallo Sportello Unico per l'immigrazione di Roma. Si legge nel provvedimento che “dalla documentazione allegata all'istanza telematica indicata in premessa, il richiedente non ha dimostrato i requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini dell'ammissibilità della domanda;
in particolare, non allegando prova della sussistenza: del requisito pagina 1 di 5 economico, in quanto dalla verifica effettuata all'agenzia delle entrate la richiedente percepisce redditi esenti da ammontare erogati dall'Inps pari a euro 5353,00 mentre il coniuge che integra percepisce redditi esenti da ammontare erogati all'Inps pari a euro 13216,00 considerando che ai fini della attestazione del requisito reddituale è necessario “dimostrare risorse stabili e regolari, sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato”, Sentenza n. C-356/11 e C-357/11 del 5 dicembre 2011 Corte di Giustizia UE e considerando il fatto che i richiedenti hanno già a carico in Italia 2 figli non viene dimostrato il requisito reddituale al fine del ricongiungimento con un ulteriore familiare”.
Parte ricorrente, nell'atto introduttivo, deduce che il nucleo familiare, “costituito dalla medesima, dal marito e da due figli minorenni, percepisce quindi un reddito da fonti lecite e documentate pari ad euro
18.569,00 annui (euro 1.547,41 mensili), idoneo, sulla base del riferimento all'assegno sociale previsto dall'ordinamento nazionale, a porre in essere il ricongiungimento della figlia minore
[...]
”. Persona_1
Il ricorrente, pertanto, chiede “annullare e/o revocare il provvedimento emesso dallo Sportello unico per l'immigrazione di Roma in data 2 ottobre 2024 Protocollo decreto M_IT PR_RMSUI 00238119
2/10/2024, e per l'effetto ordinare alla Questura di Roma il rilascio del relativo nulla osta, ovvero il rilascio del visto di ingresso per il ricongiungimento familiare in favore di Persona_1 nata a [...] il [...]”.
È stata depositata la seguente documentazione: copia ricevuta istanza di nulla osta, provvedimento di rigetto, contratto di locazione, certificato di pensione, verbale di commissione accertamento invalidità, stato di famiglia.
Parte resistente, ritualmente notificata, non si è costituita in giudizio.
Con le note autorizzate per l'udienza del 30.09.25, la ricorrente si riporta all'atto introduttivo e fornisce prova dell'avvenuta notificazione a parte resistente.
Il ricorso deve essere accolto.
L'art. 29 comma 3 del d.lgs. 286/98 prevede che lo straniero, quando richiede il ricongiungimento,
“deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio
1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo pagina 2 di 5 dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. […] Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”.
Quanto al requisito reddituale, contestato nel caso di specie dall'amministrazione, al fine di verificare il diritto al ricongiungimento (l'accertamento riguarda un diritto soggettivo, non a caso rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, il cui compito è verificare la sussistenza del diritto piuttosto che la regolarità del provvedimento dell'Amministrazione), è necessario accertare un reddito per il ricongiungimento del coniuge e di tre figli minori non inferiore all'importo che per il 2023 era di
16.356,27 euro, tenuto conto che dal numero da considerare per la parametrazione del reddito deve essere escluso il richiedente e compreso ogni familiare del nucleo di destinazione, questi ultimi gravando sul reddito del richiedente stesso non meno che quel familiare o quei familiari per i quali viene chiesto il nulla osta all'ingresso ( ex multis Cass. ( 9793/20)
L'anno di imposta da considerare ai fini della valutazione del reddito utile per il ricongiungimento familiare è il 2023 essendo stata l'istanza presentata il 11.07.2024.
Nel provvedimento impugnato l'Amministrazione ritiene che la ricorrente non abbia provato il possesso del requisito reddituale considerando gli altri due figli a carico, già residenti in Italia.
A tal riguardo, l'art.29 comma 3 prevede che il richiedente debba dimostrare la disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere.
Invero, l'Amministrazione attesta, nel provvedimento di diniego, che il reddito percepito dalla ricorrente è pari a euro 5353,00 e che il coniuge percepisce un reddito pari a euro 13.216,00, per un importo complessivo pari a euro 18.569,00.
Tale reddito risulta superiore al minimo reddito previsto, tenendo conto dell'aumento del coniuge e degli altri due figli che vivono in Italia (euro 16.326,27).
Non rileva, inoltre, che la fonte dei redditi sia costituita da una pensione di invalidità, trattandosi di fonte lecita pienamente conforme al dettato normativo. Invero, le prestazioni erogate dall'INPS rientrano effettivamente nell'ambito dei redditi derivanti da fonti lecite atteso che l'art. 29 comma 3 non prevede alcuna limitazione relativamente alla provenienza del reddito né stabilisce che il reddito dipenda necessariamente da attività lavorativa .
Le sentenze citate dall'amministrazione (C-356/11 e C-357/11) richiamano la facoltà degli Stati membri di richiedere prove di reddito ulteriori, - si ribadisce non previste dalla normativa nazionale -,
e che comunque mai è consentito un automatico diniego del ricongiungimento qualora il richiedente ricorra a strumenti assistenziali.
pagina 3 di 5 Per sola completezza espositiva si osserva che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 prevede
«Al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato può chiedere alla persona che ha presentato la richiesta di dimostrare che il soggiornante dispone:….c) di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano queste risorse rispetto alla loro natura e regolarità e possono tener conto della soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali, nonché del numero di familiari».
Nelle sentenze citate dall'amministrazione si legge che l'espressione «ricorrere al sistema di assistenza sociale» di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 non consente ad uno Stato membro di negare il ricongiungimento familiare a un soggiornante che dimostri di disporre di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari, ma che, alla luce del livello del suo reddito, potrà nondimeno ricorrere all'assistenza speciale per provvedere a spese di sostentamento particolari e individualmente stabilite o a provvedimenti di sostegno del reddito (v. sentenza Chakroun, cit., punto 52). Essendo l'autorizzazione al ricongiungimento familiare la regola generale, la Corte ha poi dichiarato che la facoltà prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 deve essere interpretata restrittivamente. La discrezionalità riconosciuta agli Stati membri non deve essere impiegata dagli stessi in modo da pregiudicare l'obiettivo della direttiva e il suo effetto utile (sentenza Chakroun, cit., punto 43). etta alle autorità nazionali competenti, in sede di attuazione della direttiva 2003/86 e dell'esame delle domande di ricongiungimento familiare, procedere a una valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi in gioco, tenendo conto in particolare di quelli dei minori interessati. …Le domande di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare come quelle oggetto dei procedimenti principali rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva
2003/86. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di quest'ultima deve essere interpretato nel senso che, se è pur vero che gli Stati membri possono chiedere che il soggiornante dimostri di disporre di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari, tale facoltà deve però essere esercitata alla luce degli articoli 7 e 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, i quali impongono agli Stati membri di esaminare le domande di ricongiungimento familiare nell'interesse dei minori interessati oltre che nell'ottica di favorire la vita familiare, nonché evitando di pregiudicare sia l'obiettivo di tale direttiva sia il suo effetto utile. Spetta al giudice del rinvio verificare se le decisioni di diniego dei permessi di soggiorno oggetto dei procedimenti principali siano state adottate nel rispetto di tali requisiti.
Nel caso di specie l'amministrazione non contesta che i mezzi di sussistenza indicati dal ricorrente non siano garantiti nel tempo, ma soltanto che il requisito reddituale debba essere dimostrato “ senza ricorrere al sistema di assistenza sociale “, condizione non prevista dalla normativa interna. pagina 4 di 5 Deve essere dunque dichiarato il diritto della ricorrente al rilascio del nulla osta per il ricongiungimento della figlia, , nata il [...] a [...], Nigeria. Persona_1
Le spese di lite sono seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa, fase studio e introduttiva onorari minimi in ragione della serialità del contenzioso).
P.Q.M.
- Dichiara il diritto della ricorrente al rilascio del nulla osta per il ricongiungimento della figlia,
[...]
, nata il [...] a [...], Nigeria. Persona_1
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1453,00 oltre oneri di legge.
Roma, 7 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 52563/24 promossa da
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Chierichini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via delle Fornaci, n.35;
- Ricorrente-
Contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-Resistente non costituito–
FATTO E DIRITTO
impugna il provvedimento di diniego del nulla osta al Parte_1 ricongiungimento familiare con la figlia ( , nata il [...] a [...], Persona_1
Nigeria) emesso e notificato in data 2.10.24 dallo Sportello Unico per l'immigrazione di Roma. Si legge nel provvedimento che “dalla documentazione allegata all'istanza telematica indicata in premessa, il richiedente non ha dimostrato i requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini dell'ammissibilità della domanda;
in particolare, non allegando prova della sussistenza: del requisito pagina 1 di 5 economico, in quanto dalla verifica effettuata all'agenzia delle entrate la richiedente percepisce redditi esenti da ammontare erogati dall'Inps pari a euro 5353,00 mentre il coniuge che integra percepisce redditi esenti da ammontare erogati all'Inps pari a euro 13216,00 considerando che ai fini della attestazione del requisito reddituale è necessario “dimostrare risorse stabili e regolari, sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato”, Sentenza n. C-356/11 e C-357/11 del 5 dicembre 2011 Corte di Giustizia UE e considerando il fatto che i richiedenti hanno già a carico in Italia 2 figli non viene dimostrato il requisito reddituale al fine del ricongiungimento con un ulteriore familiare”.
Parte ricorrente, nell'atto introduttivo, deduce che il nucleo familiare, “costituito dalla medesima, dal marito e da due figli minorenni, percepisce quindi un reddito da fonti lecite e documentate pari ad euro
18.569,00 annui (euro 1.547,41 mensili), idoneo, sulla base del riferimento all'assegno sociale previsto dall'ordinamento nazionale, a porre in essere il ricongiungimento della figlia minore
[...]
”. Persona_1
Il ricorrente, pertanto, chiede “annullare e/o revocare il provvedimento emesso dallo Sportello unico per l'immigrazione di Roma in data 2 ottobre 2024 Protocollo decreto M_IT PR_RMSUI 00238119
2/10/2024, e per l'effetto ordinare alla Questura di Roma il rilascio del relativo nulla osta, ovvero il rilascio del visto di ingresso per il ricongiungimento familiare in favore di Persona_1 nata a [...] il [...]”.
È stata depositata la seguente documentazione: copia ricevuta istanza di nulla osta, provvedimento di rigetto, contratto di locazione, certificato di pensione, verbale di commissione accertamento invalidità, stato di famiglia.
Parte resistente, ritualmente notificata, non si è costituita in giudizio.
Con le note autorizzate per l'udienza del 30.09.25, la ricorrente si riporta all'atto introduttivo e fornisce prova dell'avvenuta notificazione a parte resistente.
Il ricorso deve essere accolto.
L'art. 29 comma 3 del d.lgs. 286/98 prevede che lo straniero, quando richiede il ricongiungimento,
“deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio
1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo pagina 2 di 5 dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. […] Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”.
Quanto al requisito reddituale, contestato nel caso di specie dall'amministrazione, al fine di verificare il diritto al ricongiungimento (l'accertamento riguarda un diritto soggettivo, non a caso rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, il cui compito è verificare la sussistenza del diritto piuttosto che la regolarità del provvedimento dell'Amministrazione), è necessario accertare un reddito per il ricongiungimento del coniuge e di tre figli minori non inferiore all'importo che per il 2023 era di
16.356,27 euro, tenuto conto che dal numero da considerare per la parametrazione del reddito deve essere escluso il richiedente e compreso ogni familiare del nucleo di destinazione, questi ultimi gravando sul reddito del richiedente stesso non meno che quel familiare o quei familiari per i quali viene chiesto il nulla osta all'ingresso ( ex multis Cass. ( 9793/20)
L'anno di imposta da considerare ai fini della valutazione del reddito utile per il ricongiungimento familiare è il 2023 essendo stata l'istanza presentata il 11.07.2024.
Nel provvedimento impugnato l'Amministrazione ritiene che la ricorrente non abbia provato il possesso del requisito reddituale considerando gli altri due figli a carico, già residenti in Italia.
A tal riguardo, l'art.29 comma 3 prevede che il richiedente debba dimostrare la disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere.
Invero, l'Amministrazione attesta, nel provvedimento di diniego, che il reddito percepito dalla ricorrente è pari a euro 5353,00 e che il coniuge percepisce un reddito pari a euro 13.216,00, per un importo complessivo pari a euro 18.569,00.
Tale reddito risulta superiore al minimo reddito previsto, tenendo conto dell'aumento del coniuge e degli altri due figli che vivono in Italia (euro 16.326,27).
Non rileva, inoltre, che la fonte dei redditi sia costituita da una pensione di invalidità, trattandosi di fonte lecita pienamente conforme al dettato normativo. Invero, le prestazioni erogate dall'INPS rientrano effettivamente nell'ambito dei redditi derivanti da fonti lecite atteso che l'art. 29 comma 3 non prevede alcuna limitazione relativamente alla provenienza del reddito né stabilisce che il reddito dipenda necessariamente da attività lavorativa .
Le sentenze citate dall'amministrazione (C-356/11 e C-357/11) richiamano la facoltà degli Stati membri di richiedere prove di reddito ulteriori, - si ribadisce non previste dalla normativa nazionale -,
e che comunque mai è consentito un automatico diniego del ricongiungimento qualora il richiedente ricorra a strumenti assistenziali.
pagina 3 di 5 Per sola completezza espositiva si osserva che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 prevede
«Al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato può chiedere alla persona che ha presentato la richiesta di dimostrare che il soggiornante dispone:….c) di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano queste risorse rispetto alla loro natura e regolarità e possono tener conto della soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali, nonché del numero di familiari».
Nelle sentenze citate dall'amministrazione si legge che l'espressione «ricorrere al sistema di assistenza sociale» di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 non consente ad uno Stato membro di negare il ricongiungimento familiare a un soggiornante che dimostri di disporre di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari, ma che, alla luce del livello del suo reddito, potrà nondimeno ricorrere all'assistenza speciale per provvedere a spese di sostentamento particolari e individualmente stabilite o a provvedimenti di sostegno del reddito (v. sentenza Chakroun, cit., punto 52). Essendo l'autorizzazione al ricongiungimento familiare la regola generale, la Corte ha poi dichiarato che la facoltà prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 deve essere interpretata restrittivamente. La discrezionalità riconosciuta agli Stati membri non deve essere impiegata dagli stessi in modo da pregiudicare l'obiettivo della direttiva e il suo effetto utile (sentenza Chakroun, cit., punto 43). etta alle autorità nazionali competenti, in sede di attuazione della direttiva 2003/86 e dell'esame delle domande di ricongiungimento familiare, procedere a una valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi in gioco, tenendo conto in particolare di quelli dei minori interessati. …Le domande di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare come quelle oggetto dei procedimenti principali rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva
2003/86. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di quest'ultima deve essere interpretato nel senso che, se è pur vero che gli Stati membri possono chiedere che il soggiornante dimostri di disporre di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari, tale facoltà deve però essere esercitata alla luce degli articoli 7 e 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, i quali impongono agli Stati membri di esaminare le domande di ricongiungimento familiare nell'interesse dei minori interessati oltre che nell'ottica di favorire la vita familiare, nonché evitando di pregiudicare sia l'obiettivo di tale direttiva sia il suo effetto utile. Spetta al giudice del rinvio verificare se le decisioni di diniego dei permessi di soggiorno oggetto dei procedimenti principali siano state adottate nel rispetto di tali requisiti.
Nel caso di specie l'amministrazione non contesta che i mezzi di sussistenza indicati dal ricorrente non siano garantiti nel tempo, ma soltanto che il requisito reddituale debba essere dimostrato “ senza ricorrere al sistema di assistenza sociale “, condizione non prevista dalla normativa interna. pagina 4 di 5 Deve essere dunque dichiarato il diritto della ricorrente al rilascio del nulla osta per il ricongiungimento della figlia, , nata il [...] a [...], Nigeria. Persona_1
Le spese di lite sono seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa, fase studio e introduttiva onorari minimi in ragione della serialità del contenzioso).
P.Q.M.
- Dichiara il diritto della ricorrente al rilascio del nulla osta per il ricongiungimento della figlia,
[...]
, nata il [...] a [...], Nigeria. Persona_1
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1453,00 oltre oneri di legge.
Roma, 7 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 5 di 5