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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/10/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1261 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, co.1
c.p.c.), riservata in decisione all'udienza del 17.06.2025 e vertente
TRA
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. FORTUNATO ANTONIETTA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione. opponente
E
Controparte_1
Opposta- contumace
NONCHÈ
, C.F. , in persona del Direttore Generale e suo legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. CORVINO ALDO ed elettivamente domiciliata presso il suo la sua casella di PEC in virtù di Email_1 mandato in allegato alla comparsa di costituzione
Opposta
NONCHÈ
Controparte_3
Opposta - contumace
NONCHÈ
, C.F. , in Controparte_4 P.IVA_3 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA
1 DELLO STATO DI NAPOLI ed elettivamente domiciliata come per legge;
Opposta
NONCHÈ
C.F. , in Controparte_5 P.IVA_4 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall' avv. GAROFALO SILVIO ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in , Via Foschini CP_1
n.28, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione
Opposta
NONCHÈ
Controparte_6
Opposta - contumace
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società Parte_1 citava in giudizio: l'
[...] Controparte_1
, l' , la , la
[...] CP_2 Controparte_3 [...]
, l' e la Controparte_7 Controparte_8 CP_6
al fine di vedere ivi riconoscere che egli non era tenuto ai pagamenti richiesti
[...] con le seguenti cartelle esattoriali. n. 01720050009806867000, n.
01720060009250163000, n. 01720070002899963000, n. 01720070009491744000, n.
01720090003389084000, n. 01720110007117744000, n. 01720110013918266000, n.
01720130002645420000, n. 01720130011206874000, n. 01720140001317725000, n.
01720140004523692000, n. 01720150000223338000, n. 01720150003470250000, n.
01720160005169204000, n. 01720160006952473000, n. 01720170001318373000, n.
01720190002198405000, n. 01720200001255242000, per un debito totale di importo pari a € 88.191,57. Nel dettaglio, i pagamenti rimasti insoluti si riferivano a: tasse automobilistiche regionali dovute alla Regione AN UO (anni di riferimento
2006-2011), sanzioni, addizionali ed interessi IRPEF e IRAP dovuti alla
[...]
di (anni di riferimento 2002-2005), diritti annuali non pagati alla CP_7 CP_1
Camera di Commercio di (anni di riferimento 2009-2016) e alla revoca del CP_1 contributo concesso da . L'opponente eccepiva l'illegittimità e CP_2
l'infondatezza dell'intimazione di pagamento, in quanto era stata notificata in carenza degli essenziali documenti posti a presidio della legittimità della pretesa creditoria, ossia in mancanza di tutti gli atti comprovanti le avvenute notifiche al sig. delle cartelle Pt_1
2 di pagamento richiamate. Eccepiva, inoltre, la nullità dell'intimazione suddetta per intervenuta prescrizione quinquennale, in applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.p.c..
Deduceva, altresì, la nullità del precetto per difetto di motivazione, giacché non conteneva in allegato le cartelle esattoriali richiamate dalla stessa intimazione, e ne contestava la mancata indicazione del calcolo degli interessi. In via preliminare, quindi, chiedeva di sospendere l'esecutorietà della cartella impugnata e, nel merito, chiedeva di accertarsi e dichiararsi la nullità, l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria, nonché l'estinzione del diritto alla riscossione e di dichiarare la cancellazione del ruolo opposto. Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, l'opponente chiedeva di riconoscere il pagamento a carico dell'istante del minimo edittale previsto.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo la propria Controparte_8 carenza di legittimazione passiva, dal momento che nessun atto impositivo recava richiesta di pagamento da parte dell' . CP_5
Si costituiva in giudizio la , eccependo preliminarmente la nullità CP_2 dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. non essendo stato indicato alcun elemento di fatto e/o di diritto nei suoi confronti;
quindi evidenziando di non essere creditore procedente, precisando che l'unico rapporto intercorso con l'odierno opponente risaliva al 2003 allorquando la società opponente otteneva un'agevolazione riferibile al “Fondo Statale
Credito AN 2000 II semestre”; in particolare il sig. otteneva da Pt_1
(nella qualità di ente gestore per conto della CP_2 Controparte_6 contributi volti a ridurre la parte di interessi previsti nel finanziamento del valore di €
40.000,00 erogato dalla , ottenendo – quindi Controparte_9
- la concessione di un contributo in conto interessi di cui alla L. 949/52. Appreso il
14.4.2008 dello stato di insolvenza della società del sig. e del precetto notificato Pt_1 dalla BCP di Torre del Greco, la avviava la procedura amministrativa CP_2 volta alla revoca dell'agevolazione a far data dalla cessazione dell'attività, incaricando l' della procedura di riscossione. CP_10
L' , quindi, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, CP_2 contestando – in ogni caso - l'asserita prescrizione della cartella riferibile ad
, quale ente erogatore del ruolo, trattandosi di credito soggetto alla CP_2 prescrizione decennale, non essendo inquadrabile come tributo.
Si costituiva in giudizio, altresì, la Controparte_11
, la quale eccepiva il difetto di giurisdizione del g.o. a favore del giudice
[...]
3 tributario per le cartelle nn.: 01720060009250163000 – 01720070002899963000 –
01720070009491744000 – 01720090003389084000 – 01720110007117744000 –
01720170001318373000 – 01720160005169204000, trattandosi di atti di natura propriamente tributaria. In ogni caso, non essendo denunciati vizi dell'atto di pignoramento, riteneva che il sindacato dell'intera vicenda appartenesse al giudice tributario e, pertanto, chiedeva l'inammissibilità della domanda. Infine, evidenziava, che le eccezioni sollevate si riferivano tutte all'operato dell' Controparte_12
, a cui demandava la rispettiva di difesa.
[...]
Nessuno si costituiva per le altre parti convenute, ragion per cui ne veniva dichiarata la contumacia in sede di verifiche preliminari, con decreto dell'11.10.2023.
Alla prima udienza compariva solo l e la causa veniva rinviata CP_2 direttamente per la discussione ex art. 281 quinquies c.p.c. (trattandosi di mere questioni di diritto), previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.; all'udienza del
17.06.2025, quindi, la causa veniva riservata in decisione, previa precisazione delle conclusioni da parte del solo opponente e dell che si riportavano ai propri CP_2 rispettivi atti.
DIRITTO
In primo luogo, si ritiene condivisibile l'eccezione preliminare spiegata dall' CP_5 circa la propria posizione processuale di legittimata passiva.
Dal mero esame della intimazione del pagamento opposta, infatti, si evinceva chiaramente che nessuna pretesa creditoria era riferibile all' , di talchè parte CP_5 opponente andrà condannata al rimborso delle spese di lite inutilmente sostenute dall'ente.
Sempre in via preliminare, occorre dichiarare il difetto di Giurisdizione relativamente ad una parte della domanda attorea, nei termini che si vanno a precisare.
La Corte di Cassazione, infatti, con l'ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, resa a
Sezioni Unite, ha avuto modo di chiarire le ragioni per le quali sussiste la giurisdizione del giudice tributario relativamente a tutte le cartelle recanti crediti di natura tributaria.
Il quadro normativo di riferimento è costituito: 1) dall'art. 2, D.L.vo 31 dicembre 1992,
n. 546, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, L. n. 488 del 2001 e dal D.L. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che “Restano escluse
4 dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50, d.P.R. 20 settembre 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”; 2) dall'art. 19, D.l.vo n. 546 del 1992, che contiene l'elenco, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva, degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie. Le Sezioni Unite hanno osservato che appartiene al Giudice tributario la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo – invece - devoluta al Giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020).
Venendo al caso in esame, quindi, dall'intimazione di pagamento n.
01720229001596769000, allegata all'atto di citazione, si evince che - ad esclusione della cartella n. 01720140001317725000 - tutte le cartelle opposte si riferiscono al mancato pagamento di: tasse automobilistiche regionali;
sanzioni amministrative, addizionali e interessi relativi a IRPEF e IRAP;
diritti annuali dovuti alla Camera di
Commercio di , ragion per cui occorre dichiarare la giurisdizione del Giudice CP_1
Tributario in merito alle stesse.
In merito alla cartella n. 01720140001317725000 avente ad oggetto la revoca del contributo da parte di , invece, giova evidenziare che si tratta di un CP_2 finanziamento agevolato erogato a sostegno dell'artigianato e, dunque, inquadrabile nell'ambito dei rapporti privatistici. Sicché, esclusane la natura tributaria, si dovrà procedere all'esame del merito, partendo, innanzitutto, dall'eccezione di prescrizione spiegata da parte opponente. Alla luce di tali premesse ontologiche e processuali, si ricava che il termine di prescrizione a cui il credito de quo soggiace è quello ordinario decennale (art. 2946 c.c.). Tale termine, dunque, dovrà necessariamente farsi decorrere dal momento in cui con raccomandata a/r notificata in data 28.06.2008 CP_2 informava la della revoca del beneficio, comunicandole, altresì, Parte_1
l'importo da recuperare per le somme non dovute per complessivi € 335,48 (lievitate ad
5 € 548,35 nella cartella impugnata per interessi di mora ed oneri di riscossione).
In mancanza di prova in ordine all'asserita notifica in data 20.02.2014 della cartella n. 01720140001317725000, quindi, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 01720229001596769000, avvenuta il 23.03.2023, deve ritenersi già spirato il citato termine decennale (spirato alla data del 28.6.2018).
Considerato che per la maggior parte dell'opposizione veniva dichiarato il difetto di giurisdizione, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. (come integrato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/18) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' e – per l'effetto - condanna CP_5 parte opponente a corrispondere in favore dell' Controparte_8
le spese di lite relative al presente giudizio che si liquidano in
[...] complessivi € 2.090,00 (di cui € 1.276,00 per la fase di studio ed € 814,00 per la fase introduttiva), oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge;
2. in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara l'intervenuta prescrizione del credito portato nella cartella n. 01720140001317725000, dichiarando – per il resto - il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria
Provinciale di Benevento;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ad eccezione di quanto statuito al punto 1.
Benevento, 13/10/2025
Il Giudice (dott. ssa Ida Moretti)
Redatto con la collaborazione della dott. ssa Ilaria Pietrovito, funzionaria addetta all CP_13
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