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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/11/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 877/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, in funzione di
Giudice d'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 877/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ),
[...] C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BONETTI BARBARA
APPELLANTI contro
(C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SEZUN MASA e TREVISAN ADRIANO
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da note conclusive depositate telematicamen- te:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Padova, ogni contraria istanza disat- tesa e rigettata e previe le opportune pronunce e declaratorie In via principale, accogliere l'appello proposto dagli attori in riforma della sentenza appellata n. 1152/2024, pubblicata il 14/10/2024 e mai notificata, emessa dal Giudice di Pace di e per l'effetto CP_1
- annullare il verbale n. 80794103- B notificato il 14.02.2024, per violazione accertata il 18.11.2023 ed in applicazione dell'art. 198 CdS, disporre il cumu- lo giuridico del verbale impugnato n. 80794103- B, con il precedente n.
80787082- B, rideterminando la sanzione amministrativa complessiva, tenuto conto della lieve entità della violazione e dell'importo già corrisposto di
€.140,34.
- condannare il a rifondere l'importo di € 192,24 che gli Controparte_1 attori hanno corrisposto in ottemperanza alla sentenza di primo grado, provvi- soriamente esecutiva (doc. 3);
In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della presente impugnativa, con- fermare la sanzione statuita nella sentenza di primo grado.
- Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giu- dizio”.
L'appellato ha concluso come da comparsa conclusionale:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, quale giudice d'appello, contrariis reiectis, per i motivi e le ragioni tutte di cui alla parte narrativa del presente atto,
IN VIA PRINCIPALE
- accertata l'infondatezza, in linea di fatto e in punto di diritto, dell'appello proposto da e ri- Parte_1 Parte_2 gettare l'opposizione ex adverso proposta, confermando la Sentenza
n.1154/2024, depositata in data 14 ottobre 2024, emessa dal Giudice di Pace di nel procedimento n. 1560/24 RG;
CP_1
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese, onorari e competenze di lite, del presente grado di giu- dizio”.
- 2 - Svolgimento del processo
Con ricorso dell'11 marzo 2024, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il verbale di accertamento 80794103 – B notificato in data 14 febbraio 2024, emesso dalla Polizia Locale di CP_1 con il quale veniva contestata la violazione, in data 18 novembre 2023 alle ore
14:49, dell'art. 142 comma 8 Cds per eccesso di velocità e veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 192,24, oltre alla decurtazione di 3 punti pa- tente.
In particolare, gli opponenti non deducevano l'insussistenza della violazione contestata con il verbale, ma allegavano che pochi giorni prima, in data 3 feb- braio 2024, era stato loro notificato, per violazione dell'art. 142 Cds, in data
18 novembre 2023 alle ore 14:47, il verbale n. 80787082 – B, per il quale avevano pagato, in data 6 febbraio 2024, la sanzione in misura ridotta del
30%, per euro 140,34.
e chiedevano quindi l'annullamento Parte_1 Parte_2 del verbale impugnato, con revoca delle relative sanzioni, e chiedevano di- sporsi, in applicazione dell'art. 198 Cds, il cumulo con il verbale n. 80787082
– B, invocando il concorso formale di illeciti amministrativi, poiché con i due verbali veniva contestata la medesima violazione, commessa lungo il mede- simo tratto di strada, a distanza di pochi minuti.
Con memoria di costituzione del 17 maggio 2024 si costituiva il CP_1
che contestava tutto quanto dedotto dall'opponente, deduceva
[...]
l'inapplicabilità del cumulo giuridico ed insisteva per il rigetto del ricorso.
Il Giudice d'appello, con sentenza n. 1152/2024, pubblicata il 14 ottobre
2024, rigettava l'opposizione per le seguenti ragioni: “Non può darsi luogo nel caso di specie a cumulo giuridico, che prevede l'applicazione di una san- zione pari a quella prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo, come dedotto dai ricorrenti dal momento che, intervenuto il pagamento nella misura ridotta come sopra descritta con riferimento al primo illecito, nulla
- 3 - più può essere disposto neanche ai fini di una commisurazione della sanzione che si riconduca allo stesso, essendo diventata la prima sanzione intangibile”.
e proponevano appello avverso la Parte_1 Parte_2 predetta sentenza, in particolare deducendo che il pagamento della sanzione relativa al primo verbale “non può pregiudicare la possibilità di darsi luogo a cumulo giuridico per il secondo verbale, posto che con l'intervenuto paga- mento, solo il primo verbale è divenuto definitivo. Il secondo verbale ben può, quindi, essere impugnato e posto in cumulo giuridico al secondo, ridetermi- nando la sanzione complessiva dei due verbali e tenendo conto di quanto già versato con il pagamento del primo verbale” (cfr. pag. 3 atto di citazione in appello).
Parte appellata si costituiva con comparsa di risposta, chiedendo il rigetto dell'appello proposto e , con confer- Parte_1 Parte_2 ma della sentenza n. 1152/2024.
L'udienza di trattazione si celebrava in data 5 giugno 2025. All'esito, il Tri- bunale rinviava la causa per la discussione all'udienza del 13 novembre 2025, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive sino a 15 gior- ni prima.
Il giudice all'udienza del 13 novembre 2025 dava lettura del dispositivo di sentenza.
L'appello è infondato e va rigettato.
Gli appellanti hanno censurato la sentenza resa dal Giudice di Pace, deducen- do che il pagamento della sanzione di cui al verbale notificato in data 3 feb- braio 2024 non può avere quale conseguenza l'impossibilità di dare luogo all'applicazione del cumulo giuridico, potendo il Giudice, all'esito del giudi- zio di impugnazione del secondo verbale, notificato in data 14 febbraio 2024, rideterminare la sanzione complessivamente risultante dai due verbali, tenen- do conto della sanzione già versata dagli attori in data 6 febbraio 2024.
Tale censura non può essere condivisa.
- 4 - Il Giudice di Pace ha correttamente statuito che, nel caso di specie, non può trovare applicazione l'istituto del cumulo giuridico.
In via generale, va osservato che il cumulo giuridico altro non è che uno stru- mento di rideterminazione della sanzione comminata a seguito della violazio- ne di più norme relative ad un unico tratto stradale o commette più violazioni della stessa norma (cfr. art. 198 Codice della strada, ai sensi del quale “chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni, relativamente a un unico tratto stradale, compreso tra due intersezioni, o sezione stradale, che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni del- la stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo”).
Gli attori, con il pagamento della sanzione, hanno prestato acquiescenza, ac- cettando il contenuto del verbale e rendendo definitivo l'accertamento dell'illecito (cfr. quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in Cass.
n. 6382/2007 e Cass. n. 2862/2005, secondo cui “In materia di violazioni al codice della strada, il c.d. "pagamento in misura ridotta"…, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della viola- zione, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il ri- conoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conse- guentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tute- la amministrativa o giurisdizionale”), con conseguente impossibilità di rimet- tere in discussione la sanzione comminata e, dunque, anche di applicare il cumulo giuridico.
Per le ragioni sopra esposte, dunque, le doglianze dell'appellante devono rite- nersi infondate.
In definitiva, l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 va rigettato e va confermata la sentenza n. 1152/2024 resa dal Giudice di Pa- ce.
- 5 - Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da disposi- tivo.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002, sus- sistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice d'appello, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta l'appello, confermando la gravata sentenza;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore dell'altra parte, del- le spese di lite, liquidate in euro 1.200,00, oltre accessori di legge;
dà atto che ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002, sussi- stono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
Padova, 27 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Rubbis
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, in funzione di
Giudice d'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 877/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ),
[...] C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BONETTI BARBARA
APPELLANTI contro
(C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SEZUN MASA e TREVISAN ADRIANO
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da note conclusive depositate telematicamen- te:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Padova, ogni contraria istanza disat- tesa e rigettata e previe le opportune pronunce e declaratorie In via principale, accogliere l'appello proposto dagli attori in riforma della sentenza appellata n. 1152/2024, pubblicata il 14/10/2024 e mai notificata, emessa dal Giudice di Pace di e per l'effetto CP_1
- annullare il verbale n. 80794103- B notificato il 14.02.2024, per violazione accertata il 18.11.2023 ed in applicazione dell'art. 198 CdS, disporre il cumu- lo giuridico del verbale impugnato n. 80794103- B, con il precedente n.
80787082- B, rideterminando la sanzione amministrativa complessiva, tenuto conto della lieve entità della violazione e dell'importo già corrisposto di
€.140,34.
- condannare il a rifondere l'importo di € 192,24 che gli Controparte_1 attori hanno corrisposto in ottemperanza alla sentenza di primo grado, provvi- soriamente esecutiva (doc. 3);
In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della presente impugnativa, con- fermare la sanzione statuita nella sentenza di primo grado.
- Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giu- dizio”.
L'appellato ha concluso come da comparsa conclusionale:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, quale giudice d'appello, contrariis reiectis, per i motivi e le ragioni tutte di cui alla parte narrativa del presente atto,
IN VIA PRINCIPALE
- accertata l'infondatezza, in linea di fatto e in punto di diritto, dell'appello proposto da e ri- Parte_1 Parte_2 gettare l'opposizione ex adverso proposta, confermando la Sentenza
n.1154/2024, depositata in data 14 ottobre 2024, emessa dal Giudice di Pace di nel procedimento n. 1560/24 RG;
CP_1
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese, onorari e competenze di lite, del presente grado di giu- dizio”.
- 2 - Svolgimento del processo
Con ricorso dell'11 marzo 2024, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il verbale di accertamento 80794103 – B notificato in data 14 febbraio 2024, emesso dalla Polizia Locale di CP_1 con il quale veniva contestata la violazione, in data 18 novembre 2023 alle ore
14:49, dell'art. 142 comma 8 Cds per eccesso di velocità e veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 192,24, oltre alla decurtazione di 3 punti pa- tente.
In particolare, gli opponenti non deducevano l'insussistenza della violazione contestata con il verbale, ma allegavano che pochi giorni prima, in data 3 feb- braio 2024, era stato loro notificato, per violazione dell'art. 142 Cds, in data
18 novembre 2023 alle ore 14:47, il verbale n. 80787082 – B, per il quale avevano pagato, in data 6 febbraio 2024, la sanzione in misura ridotta del
30%, per euro 140,34.
e chiedevano quindi l'annullamento Parte_1 Parte_2 del verbale impugnato, con revoca delle relative sanzioni, e chiedevano di- sporsi, in applicazione dell'art. 198 Cds, il cumulo con il verbale n. 80787082
– B, invocando il concorso formale di illeciti amministrativi, poiché con i due verbali veniva contestata la medesima violazione, commessa lungo il mede- simo tratto di strada, a distanza di pochi minuti.
Con memoria di costituzione del 17 maggio 2024 si costituiva il CP_1
che contestava tutto quanto dedotto dall'opponente, deduceva
[...]
l'inapplicabilità del cumulo giuridico ed insisteva per il rigetto del ricorso.
Il Giudice d'appello, con sentenza n. 1152/2024, pubblicata il 14 ottobre
2024, rigettava l'opposizione per le seguenti ragioni: “Non può darsi luogo nel caso di specie a cumulo giuridico, che prevede l'applicazione di una san- zione pari a quella prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo, come dedotto dai ricorrenti dal momento che, intervenuto il pagamento nella misura ridotta come sopra descritta con riferimento al primo illecito, nulla
- 3 - più può essere disposto neanche ai fini di una commisurazione della sanzione che si riconduca allo stesso, essendo diventata la prima sanzione intangibile”.
e proponevano appello avverso la Parte_1 Parte_2 predetta sentenza, in particolare deducendo che il pagamento della sanzione relativa al primo verbale “non può pregiudicare la possibilità di darsi luogo a cumulo giuridico per il secondo verbale, posto che con l'intervenuto paga- mento, solo il primo verbale è divenuto definitivo. Il secondo verbale ben può, quindi, essere impugnato e posto in cumulo giuridico al secondo, ridetermi- nando la sanzione complessiva dei due verbali e tenendo conto di quanto già versato con il pagamento del primo verbale” (cfr. pag. 3 atto di citazione in appello).
Parte appellata si costituiva con comparsa di risposta, chiedendo il rigetto dell'appello proposto e , con confer- Parte_1 Parte_2 ma della sentenza n. 1152/2024.
L'udienza di trattazione si celebrava in data 5 giugno 2025. All'esito, il Tri- bunale rinviava la causa per la discussione all'udienza del 13 novembre 2025, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive sino a 15 gior- ni prima.
Il giudice all'udienza del 13 novembre 2025 dava lettura del dispositivo di sentenza.
L'appello è infondato e va rigettato.
Gli appellanti hanno censurato la sentenza resa dal Giudice di Pace, deducen- do che il pagamento della sanzione di cui al verbale notificato in data 3 feb- braio 2024 non può avere quale conseguenza l'impossibilità di dare luogo all'applicazione del cumulo giuridico, potendo il Giudice, all'esito del giudi- zio di impugnazione del secondo verbale, notificato in data 14 febbraio 2024, rideterminare la sanzione complessivamente risultante dai due verbali, tenen- do conto della sanzione già versata dagli attori in data 6 febbraio 2024.
Tale censura non può essere condivisa.
- 4 - Il Giudice di Pace ha correttamente statuito che, nel caso di specie, non può trovare applicazione l'istituto del cumulo giuridico.
In via generale, va osservato che il cumulo giuridico altro non è che uno stru- mento di rideterminazione della sanzione comminata a seguito della violazio- ne di più norme relative ad un unico tratto stradale o commette più violazioni della stessa norma (cfr. art. 198 Codice della strada, ai sensi del quale “chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni, relativamente a un unico tratto stradale, compreso tra due intersezioni, o sezione stradale, che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni del- la stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo”).
Gli attori, con il pagamento della sanzione, hanno prestato acquiescenza, ac- cettando il contenuto del verbale e rendendo definitivo l'accertamento dell'illecito (cfr. quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in Cass.
n. 6382/2007 e Cass. n. 2862/2005, secondo cui “In materia di violazioni al codice della strada, il c.d. "pagamento in misura ridotta"…, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della viola- zione, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il ri- conoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conse- guentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tute- la amministrativa o giurisdizionale”), con conseguente impossibilità di rimet- tere in discussione la sanzione comminata e, dunque, anche di applicare il cumulo giuridico.
Per le ragioni sopra esposte, dunque, le doglianze dell'appellante devono rite- nersi infondate.
In definitiva, l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 va rigettato e va confermata la sentenza n. 1152/2024 resa dal Giudice di Pa- ce.
- 5 - Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da disposi- tivo.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002, sus- sistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice d'appello, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta l'appello, confermando la gravata sentenza;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore dell'altra parte, del- le spese di lite, liquidate in euro 1.200,00, oltre accessori di legge;
dà atto che ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002, sussi- stono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
Padova, 27 novembre 2025
Il Giudice
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