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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/12/2025, n. 6116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6116 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa VE EL Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa RI NA Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5473/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappr. e dif. dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
UE e dall'Avv. Tommaso Serra, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, nato a [...] il [...] (C.F.: , rappr. e dif. Parte_2 C.F._2 dall'avv. Carmelo Petronio, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio a Taormina (ME) in data 28.06.2018 hanno presentato ricorso congiunto sia per la omologazione della separazione consensuale che per la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio al maturare dei presupposti di legge ex art. 473 bis n. 49.
In data 25.07.2025 è intervenuta sentenza di omologa della separazione tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e, con separata ordinanza, Il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo per la statuizione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ad oggi sono trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione svoltasi in data 11.03.2025.
PM e parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Ciò posto, le parti in seno alle note autorizzate ex art. 127 ter del 13.10.2025 hanno confermato la volontà di non volersi conciliare, di non comparire in udienza e di confermare le condizioni di cui al ricorso con riguardo alla figlia minore. Con decreto del 05.11.2025 reso a seguito dell'udienza celebratasi in modalità telematica, il G.D. si riservava di riferire al Collegio rimettendo gli atti al P.M.
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Inoltre, in data 08.10.2025 e 09.10.2025 sono state depositate note di trattazione autorizzate ex art. 127 ter con le quali le parti hanno chiesto l'accoglimento di tutte le richieste, conclusioni e domande formulate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, confermando le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, di seguito trascritte:
a) La figlia minore, (C.F. ), sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1 C.F._3 genitori con collocamento prevalente presso la dimora della madre. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Resta, però, stabilito che i genitori dovranno prendere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, atte a garantirne un adeguato sviluppo ed equilibrio psico-fisico, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
b) Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia, quando vorrà, previo accordo con la SI.ra Parte_2
, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori (tenendo conto che la moglie Parte_1
è vincolata ai turni lavorativi, presso la detta Azienda Ospedaliera), nonché con gli impegni scolastici e non scolastici della minore.
In mancanza di accordo tra le parti il padre si intratterrà con la figlia come segue:
- nei fine settimana alternati, dal sabato ore 11,00 alla domenica ore 19,00;
- per due pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 18,00 alle ore 20,30 nonché e in coincidenza del turno di reperibilità della moglie, presso la struttura ospedaliera, dalle ore 19,30, con pernottamento fino alla mattina successiva quando condurrà la minore presso la scuola dell'infanzia dalla stessa frequentata;
- durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche ed il giorno precedente la ripresa delle stesse alternando ogni anno la notte di Natale
(24/12) con il pranzo di Natale (25/12), nonché la notte del Capodanno (31/12) con il pranzo di Capodanno
(1/01) ed ancora il giorno di Santo AN (26/12) con il giorno dell'Epifania (6/01);
- durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche ed il giorno precedente la ripresa delle stesse: per due giorni continuativi alternando, ogni anno, il giorno della Pasqua con il lunedì dell'Angelo;
- lo stesso criterio di alternanza sarà osservato per tutte le altre festività del Calendario;
- durante la stagione estiva, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il mese di luglio e agosto per una settimana consecutiva. Il medesimo diritto viene riconosciuto alla madre. A seguito del compimento del 5° anno di età di , i genitori potranno trascorre con la figlia, nel periodo estivo, rispettivamente 2 (due) Per_1 settimane di vacanza non consecutive. Detti periodi dovranno essere concordati entro il giorno 10 del mese di giugno di ogni anno, adottando comunque un criterio di alternanza tra le parti, evitando, ove possibile, di sovrapporre le ferie dell'uno a quelle dell'altro; - il giorno del compleanno di , la minore godrà della presenza di entrambi i genitori, che Per_1 festeggeranno la ricorrenza insieme, fatti salvi diversi accordi;
- per le festività della mamma e del papà, nonché per i relativi compleanni dei genitori, la figlia minore resterà con il rispettivo genitore festeggiato.
In ogni caso, le parti si impegnano a favorire contatti telefonici, quando la minore si trova loro affidata.
Resta inteso che, nell'applicazione dell'alternanza delle festività, come sopra concordata, dovrà, comunque, tenersi conto dei turni lavorativi della madre, che è soggetta a svolgere la propria attività professionale anche nei giorni festivi, con reperibilità e/o disponibilità, a differenza del padre il quale, invece, è lavorativamente impegnato, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi.
c) Per patto espresso ciascun genitore dovrà adottare il criterio di gradualità prima di inserire la figlia nel contesto abitativo con la futura/o compagna/o, stante la condivisa necessità che tale inserimento possa avvenire quando sarà instaurato un rapporto stabile e duraturo, tale da poter intraprendere una vera e propria convivenza con detti soggetti, affinché siano preservate la serenità e l'equilibrio psicofisico della figlia minore.
d) Entrambi i ricorrenti prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e/o Carta d'Identità, anche per la figlia , ai fini della validità per l'espatrio. Per_1
e) Entrambi i genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento della loro residenza, o domicilio, nonché
a comunicare i luoghi di villeggiatura, con relativi recapiti anche telefonici, ove si recheranno con la figlia minore
ONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALLA PROLE Persona_2
Il sig. , fin tanto che frequenterà la scuola d'infanzia presso un istituto privato, si Parte_2 Per_1 obbliga a corrispondere alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, Parte_1 la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/oo) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico su conto corrente intestato alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del presente ricorso.
Il sig. , non appena la figlia cesserà di frequentare la scuola dell'infanzia presso un istituto Parte_2 Per_1 privato, si obbliga a corrispondere alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 minore, la somma mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00), rivalutabile secondo gli indici ISTAT con decorrenza, su accordo espresso, dal 01.01.2028 a mezzo bonifico su conto corrente intestato alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie necessarie per la minore saranno sostenute da entrambi i genitori, in ragione del 50% per ciascuno.
Al fine, comunque, di evitare contrasti di interpretazione in merito alle suddette spese straordinarie, le parti rinviano al Protocollo in uso, per prassi, presso il Tribunale di Catania, da intendersi nel presente atto espressamente richiamato.
I ricorrenti pattuiscono espressamente che tra le spese straordinarie, da ripartirsi in misura del 50% tra i genitori senza necessità di previo accordo, vi sono quelle relative alla scuola dell'infanzia privata, che Per_1 sta attualmente frequentando, e quelle relative alla babysitter, a cui i genitori hanno sempre fatto e faranno ricorso, per l'accudimento della figlia, in quanto entrambi lavorativamente impegnati, sebbene per quest'ultima spesa sarà necessario l'accordo solo per l'ipotesi di variazione della retribuzione richiesta, così come sull'eventuale aumento delle ore lavorative. Resta stabilito tra le parti che l'Assegno Unico, relativo alla figlia minore, verrà percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori.
LE SEGUENTI ULTERIORI DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
La casa familiare ubicata in Catania Via Luigi Sturzo n. 22 di esclusiva proprietà della SI.ra , Parte_1 unitamente ai mobili e suppellettili che l'arredano, viene definitivamente assegnata alla GN . Parte_1
Tutte le utenze che servono la casa familiare, così come la rimangono a carico esclusivo della SI.ra Per_3
, la quale si obbliga a volturarle a proprio nome, entro il termine di gg. 30 dalla emittenda sentenza di Pt_1 separazione
L'autovettura, targata ET576RR, in uso alla SI.ra , ma di proprietà del SI. Parte_1 Parte_2 viene assegnata in proprietà alla predetta, la quale sarà onerata del pagamento della tassa di proprietà e della polizza RCA e di effettuare l'incombenza del relativo passaggio di proprietà.
I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano congiuntamente ad ogni forma di reciproco mantenimento, nonché ad ulteriori richieste, presenti e future, ritenendosi integralmente soddisfatte dagli accordi quivi intervenuti e dichiarano, altresì, per tutto quanto non espressamente indicato nelle condizioni sopra concordate, di aver provveduto a regolare ogni differente ed ulteriore rapporto giuridico
- patrimoniale e di non avere pertanto reciprocamente più nulla a pretendere per nessun titolo, ragione e/o causale. Dunque, la GN conferma, con la sottoscrizione sotto apposta, di rinunciare a Parte_1 qualsiasi voglia diritto, così come ad ogni azione risarcitoria, ivi inclusa quella per danni (presenti e futuri), anche di natura endofamiliare, scaturenti dalle premesse del presente atto, avendo già regolato ogni loro reciproco rapporto discendente dal vincolo matrimoniale”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati,
a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In considerazione dell'esito concordato del giudizio le spese vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto ex art. 473 bis 49, RG 5473/2024, così statuisce:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Taormina (ME) il 28.06.2018 tra
[...]
e dell'anno 2018, al n. 35, della parte 2, serie A, alle condizioni di cui al Pt_1 Parte_2 ricorso.
Statuisce in ordine all'affidamento, al collocamento ed al mantenimento della figlia minore come in Per_1 parte motiva.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Taormina di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 5.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
RI NA VE EL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa VE EL Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa RI NA Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5473/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappr. e dif. dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
UE e dall'Avv. Tommaso Serra, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, nato a [...] il [...] (C.F.: , rappr. e dif. Parte_2 C.F._2 dall'avv. Carmelo Petronio, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio a Taormina (ME) in data 28.06.2018 hanno presentato ricorso congiunto sia per la omologazione della separazione consensuale che per la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio al maturare dei presupposti di legge ex art. 473 bis n. 49.
In data 25.07.2025 è intervenuta sentenza di omologa della separazione tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e, con separata ordinanza, Il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo per la statuizione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ad oggi sono trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione svoltasi in data 11.03.2025.
PM e parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Ciò posto, le parti in seno alle note autorizzate ex art. 127 ter del 13.10.2025 hanno confermato la volontà di non volersi conciliare, di non comparire in udienza e di confermare le condizioni di cui al ricorso con riguardo alla figlia minore. Con decreto del 05.11.2025 reso a seguito dell'udienza celebratasi in modalità telematica, il G.D. si riservava di riferire al Collegio rimettendo gli atti al P.M.
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Inoltre, in data 08.10.2025 e 09.10.2025 sono state depositate note di trattazione autorizzate ex art. 127 ter con le quali le parti hanno chiesto l'accoglimento di tutte le richieste, conclusioni e domande formulate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, confermando le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, di seguito trascritte:
a) La figlia minore, (C.F. ), sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1 C.F._3 genitori con collocamento prevalente presso la dimora della madre. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Resta, però, stabilito che i genitori dovranno prendere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, atte a garantirne un adeguato sviluppo ed equilibrio psico-fisico, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
b) Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia, quando vorrà, previo accordo con la SI.ra Parte_2
, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori (tenendo conto che la moglie Parte_1
è vincolata ai turni lavorativi, presso la detta Azienda Ospedaliera), nonché con gli impegni scolastici e non scolastici della minore.
In mancanza di accordo tra le parti il padre si intratterrà con la figlia come segue:
- nei fine settimana alternati, dal sabato ore 11,00 alla domenica ore 19,00;
- per due pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 18,00 alle ore 20,30 nonché e in coincidenza del turno di reperibilità della moglie, presso la struttura ospedaliera, dalle ore 19,30, con pernottamento fino alla mattina successiva quando condurrà la minore presso la scuola dell'infanzia dalla stessa frequentata;
- durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche ed il giorno precedente la ripresa delle stesse alternando ogni anno la notte di Natale
(24/12) con il pranzo di Natale (25/12), nonché la notte del Capodanno (31/12) con il pranzo di Capodanno
(1/01) ed ancora il giorno di Santo AN (26/12) con il giorno dell'Epifania (6/01);
- durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche ed il giorno precedente la ripresa delle stesse: per due giorni continuativi alternando, ogni anno, il giorno della Pasqua con il lunedì dell'Angelo;
- lo stesso criterio di alternanza sarà osservato per tutte le altre festività del Calendario;
- durante la stagione estiva, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il mese di luglio e agosto per una settimana consecutiva. Il medesimo diritto viene riconosciuto alla madre. A seguito del compimento del 5° anno di età di , i genitori potranno trascorre con la figlia, nel periodo estivo, rispettivamente 2 (due) Per_1 settimane di vacanza non consecutive. Detti periodi dovranno essere concordati entro il giorno 10 del mese di giugno di ogni anno, adottando comunque un criterio di alternanza tra le parti, evitando, ove possibile, di sovrapporre le ferie dell'uno a quelle dell'altro; - il giorno del compleanno di , la minore godrà della presenza di entrambi i genitori, che Per_1 festeggeranno la ricorrenza insieme, fatti salvi diversi accordi;
- per le festività della mamma e del papà, nonché per i relativi compleanni dei genitori, la figlia minore resterà con il rispettivo genitore festeggiato.
In ogni caso, le parti si impegnano a favorire contatti telefonici, quando la minore si trova loro affidata.
Resta inteso che, nell'applicazione dell'alternanza delle festività, come sopra concordata, dovrà, comunque, tenersi conto dei turni lavorativi della madre, che è soggetta a svolgere la propria attività professionale anche nei giorni festivi, con reperibilità e/o disponibilità, a differenza del padre il quale, invece, è lavorativamente impegnato, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi.
c) Per patto espresso ciascun genitore dovrà adottare il criterio di gradualità prima di inserire la figlia nel contesto abitativo con la futura/o compagna/o, stante la condivisa necessità che tale inserimento possa avvenire quando sarà instaurato un rapporto stabile e duraturo, tale da poter intraprendere una vera e propria convivenza con detti soggetti, affinché siano preservate la serenità e l'equilibrio psicofisico della figlia minore.
d) Entrambi i ricorrenti prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e/o Carta d'Identità, anche per la figlia , ai fini della validità per l'espatrio. Per_1
e) Entrambi i genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento della loro residenza, o domicilio, nonché
a comunicare i luoghi di villeggiatura, con relativi recapiti anche telefonici, ove si recheranno con la figlia minore
ONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALLA PROLE Persona_2
Il sig. , fin tanto che frequenterà la scuola d'infanzia presso un istituto privato, si Parte_2 Per_1 obbliga a corrispondere alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, Parte_1 la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/oo) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico su conto corrente intestato alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del presente ricorso.
Il sig. , non appena la figlia cesserà di frequentare la scuola dell'infanzia presso un istituto Parte_2 Per_1 privato, si obbliga a corrispondere alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 minore, la somma mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00), rivalutabile secondo gli indici ISTAT con decorrenza, su accordo espresso, dal 01.01.2028 a mezzo bonifico su conto corrente intestato alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie necessarie per la minore saranno sostenute da entrambi i genitori, in ragione del 50% per ciascuno.
Al fine, comunque, di evitare contrasti di interpretazione in merito alle suddette spese straordinarie, le parti rinviano al Protocollo in uso, per prassi, presso il Tribunale di Catania, da intendersi nel presente atto espressamente richiamato.
I ricorrenti pattuiscono espressamente che tra le spese straordinarie, da ripartirsi in misura del 50% tra i genitori senza necessità di previo accordo, vi sono quelle relative alla scuola dell'infanzia privata, che Per_1 sta attualmente frequentando, e quelle relative alla babysitter, a cui i genitori hanno sempre fatto e faranno ricorso, per l'accudimento della figlia, in quanto entrambi lavorativamente impegnati, sebbene per quest'ultima spesa sarà necessario l'accordo solo per l'ipotesi di variazione della retribuzione richiesta, così come sull'eventuale aumento delle ore lavorative. Resta stabilito tra le parti che l'Assegno Unico, relativo alla figlia minore, verrà percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori.
LE SEGUENTI ULTERIORI DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
La casa familiare ubicata in Catania Via Luigi Sturzo n. 22 di esclusiva proprietà della SI.ra , Parte_1 unitamente ai mobili e suppellettili che l'arredano, viene definitivamente assegnata alla GN . Parte_1
Tutte le utenze che servono la casa familiare, così come la rimangono a carico esclusivo della SI.ra Per_3
, la quale si obbliga a volturarle a proprio nome, entro il termine di gg. 30 dalla emittenda sentenza di Pt_1 separazione
L'autovettura, targata ET576RR, in uso alla SI.ra , ma di proprietà del SI. Parte_1 Parte_2 viene assegnata in proprietà alla predetta, la quale sarà onerata del pagamento della tassa di proprietà e della polizza RCA e di effettuare l'incombenza del relativo passaggio di proprietà.
I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano congiuntamente ad ogni forma di reciproco mantenimento, nonché ad ulteriori richieste, presenti e future, ritenendosi integralmente soddisfatte dagli accordi quivi intervenuti e dichiarano, altresì, per tutto quanto non espressamente indicato nelle condizioni sopra concordate, di aver provveduto a regolare ogni differente ed ulteriore rapporto giuridico
- patrimoniale e di non avere pertanto reciprocamente più nulla a pretendere per nessun titolo, ragione e/o causale. Dunque, la GN conferma, con la sottoscrizione sotto apposta, di rinunciare a Parte_1 qualsiasi voglia diritto, così come ad ogni azione risarcitoria, ivi inclusa quella per danni (presenti e futuri), anche di natura endofamiliare, scaturenti dalle premesse del presente atto, avendo già regolato ogni loro reciproco rapporto discendente dal vincolo matrimoniale”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati,
a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In considerazione dell'esito concordato del giudizio le spese vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto ex art. 473 bis 49, RG 5473/2024, così statuisce:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Taormina (ME) il 28.06.2018 tra
[...]
e dell'anno 2018, al n. 35, della parte 2, serie A, alle condizioni di cui al Pt_1 Parte_2 ricorso.
Statuisce in ordine all'affidamento, al collocamento ed al mantenimento della figlia minore come in Per_1 parte motiva.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Taormina di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 5.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
RI NA VE EL