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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/12/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1369/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa AN NT, all'esito dell'udienza del 10/12/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1369/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. D'AMICO TOMMASO e dall'avv. CANTATORE GLORIA
BEATRICE ricorrente contro
(Cod. Controparte_1
Fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale allegando di avere presentato in data 6.5.2022 domanda di pensione di
Pag. 1 di 5 vecchiaia anticipata nella gestione Lavoratori Dipendenti e nel fondo FPLD, respinta con provvedimento del 16.6.2022 per il mancato riconoscimento dell'invalidità pari o superiore all'80%, onde per cui non poteva usufruire del requisito ridotto di età. Ha lamentato l'illegittimità di tale provvedimento
(confermato il 23.8.2022 pur a fronte di ricorso amministrativo) essendo le sue condizioni psicofisiche tali da determinare un'invalidità superiore all'80%. Ha quindi chiesto l'accertamento dell'invalidità superiore all'80% e del suo diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, avendone i requisiti (tra i quali quello anagrafico e contributivo) con condanna dell' al pagamento del CP_1
trattamento pensionistico con decorrenza dalla data della domanda o da altra data ritenuta di giustizia.
Si è costituito ritualmente in giudizio che ha dato atto di avere CP_1
riconosciuto, in autotutela, la ricorrente quale invalida in misura non inferiore all'80% e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
A seguito dei chiarimenti richiesti dal giudice in ordine alla eventuale liquidazione, in via amministrativa, del trattamento pensionistico richiesto, con le note del 5.11.2025 ha evidenziato l'impossibilità di erogare la pensione di CP_1
vecchiaia anticipata in quanto la ricorrente sta tuttora lavorando.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata quindi discussa e decisa all'udienza del 10/12/2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento alla domanda di accertamento che la ricorrente è affetta da invalidità non inferiore all'80%.
Come noto, la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio e presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottoponendo al giudice conformi conclusioni in tal senso (tra le molte: Cass.
Civ. SS.UU. n. 13969 del 26.7.2004, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 16886 del
Pag. 2 di 5 17.8.2015). In ogni caso deve essere dichiarata anche d'ufficio qualora sopravvengano fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale, riconosciuti e ammessi da entrambe le parti e comunque acquisiti agli atti del giudizio, dai quali emerga in concreto che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e quindi che il contrasto è stato eliminato, con il conseguente venir meno della necessità di una pronuncia del giudice, che diventa quindi superflua (tra le molte: Cass. Civ. Sez. II n. 13217 del 28.5.2013, cass. Civ. Sez.
II, Ord. n. 19845 del 23.7.2019).
Nel caso di specie, l' convenuto ha, in autotutela, riconosciuto la CP_1
ricorrente quale invalida in misura non inferiore all'80% (cfr. verbale amministrativo prodotto da con la memoria difensiva); sul punto deve CP_1 quindi essere pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere avendo la ricorrente ottenuto, in via amministrativa, il riconoscimento di quanto richiesto in via giudiziale.
3.- Di contro, la domanda volta all'accertamento del diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata e la conseguente domanda di condanna dell' all'erogazione del trattamento previdenziale dalla data della CP_1
domanda amministrativa non possono trovare accoglimento.
La pensione di vecchiaia anticipata (art. 1 comma 8 d.lgs. 30 dicembre 1992 n.
503) non è una pensione diretta di invalidità bensì ha natura di normale pensione di vecchiaia erogata in via anticipata;
essa consente, quindi, soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia (cfr Cass. Civ. sez. lav. ord. n. 11750 del 8.6.2015) a fronte di determinati requisiti sanitari (nella specie, l'invalidità non inferiore all'80%): in tale ipotesi, il requisito anagrafico, per le donne, è di 55 anni (invece dei 60 anni normalmente necessari), fermi i restanti requisiti previsti normalmente per l'attribuzione della pensione di vecchiaia, ossia quello contributivo (venti anni di contribuzione) e l'obbligo di cessazione del rapporto di lavoro.
Pag. 3 di 5 In merito a quest'ultimo presupposto, il d.lgs. n. 503/1992, all'art. 1 comma 7, ha cura di evidenziare che “Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”, sicché vi è incompatibilità tra lo svolgimento di attività lavorativa e il diritto al conseguimento della pensione, essendo di contro necessaria la cessazione del rapporto di lavoro, fatta salva l'eventuale successiva rioccupazione presso altro datore di lavoro o presso il precedente datore ma con soluzione di continuità rispetto al rapporto precedente.
Ebbene, nel caso di specie la ricorrente possiede sia il requisito contributivo
(venti anni di contribuzione – cfr. estratto contributivo in atti), sia quello sanitario (invalidità superiore all'80%) necessario onde poter usufruire del requisito ridotto di età (55 anni); emerge tuttavia, come correttamente indicato dall'Istituto, che la ricorrente risulta tutt'oggi ancora occupata (cfr. estratto contributivo e C2 storico in atti) e che lo era anche al momento della presentazione della domanda amministrativa (avvenuta in data 6.5.2022) essendo all'epoca assunta presso “G e Associati di dott. dal Persona_1
16.7.2018 sino al 1.12.2022 e in seguito presso “A&F Consulting s.r.l.” dal
5.1.2023 a tutt'oggi.
La ricorrente, peraltro, a fronte delle difese di contenute nella note di CP_1
trattazione, nulla ha replicato in merito. Sul punto si rammenta che, in ossequio ai generali principi di riparto della prova, l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini del riconoscimento di un trattamento previdenziale o assistenziale spetta in capo all'interessato (tra le molte: Cass.
Civ. sez. lav. sent. n. 23477 del 19.11.2010, Cass. Civ. sez. lav. ord. n. 16710 del
24.5.2022, Cass. Civ. sez. lav. sent. n. 1228 del 20.1.2011, Cass. Civ. sez. lav. sent. n. 5594 del 14.4.2001).
In definitiva, la ricorrente non è in possesso di uno dei presupposti richiesti dalla norma per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, sicché non può esservi condanna dell'Istituto all'erogazione del trattamento richiesto, che spetterà unicamente a fronte dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro.
Pag. 4 di 5 Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
4.- Si ritiene vi siano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite essendovi reciproca soccombenza poiché l' è virtualmente soccombente in CP_1 merito alla domanda di riconoscimento del requisito sanitario e la ricorrente è invece soccombente in merito alla domanda di riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento dell'invalidità in misura non inferiore all'80%;
2) respinge nel resto;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bergamo, li 10/12/2025
Il Giudice del lavoro
AN NT
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa AN NT, all'esito dell'udienza del 10/12/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1369/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. D'AMICO TOMMASO e dall'avv. CANTATORE GLORIA
BEATRICE ricorrente contro
(Cod. Controparte_1
Fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale allegando di avere presentato in data 6.5.2022 domanda di pensione di
Pag. 1 di 5 vecchiaia anticipata nella gestione Lavoratori Dipendenti e nel fondo FPLD, respinta con provvedimento del 16.6.2022 per il mancato riconoscimento dell'invalidità pari o superiore all'80%, onde per cui non poteva usufruire del requisito ridotto di età. Ha lamentato l'illegittimità di tale provvedimento
(confermato il 23.8.2022 pur a fronte di ricorso amministrativo) essendo le sue condizioni psicofisiche tali da determinare un'invalidità superiore all'80%. Ha quindi chiesto l'accertamento dell'invalidità superiore all'80% e del suo diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, avendone i requisiti (tra i quali quello anagrafico e contributivo) con condanna dell' al pagamento del CP_1
trattamento pensionistico con decorrenza dalla data della domanda o da altra data ritenuta di giustizia.
Si è costituito ritualmente in giudizio che ha dato atto di avere CP_1
riconosciuto, in autotutela, la ricorrente quale invalida in misura non inferiore all'80% e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
A seguito dei chiarimenti richiesti dal giudice in ordine alla eventuale liquidazione, in via amministrativa, del trattamento pensionistico richiesto, con le note del 5.11.2025 ha evidenziato l'impossibilità di erogare la pensione di CP_1
vecchiaia anticipata in quanto la ricorrente sta tuttora lavorando.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata quindi discussa e decisa all'udienza del 10/12/2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento alla domanda di accertamento che la ricorrente è affetta da invalidità non inferiore all'80%.
Come noto, la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio e presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottoponendo al giudice conformi conclusioni in tal senso (tra le molte: Cass.
Civ. SS.UU. n. 13969 del 26.7.2004, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 16886 del
Pag. 2 di 5 17.8.2015). In ogni caso deve essere dichiarata anche d'ufficio qualora sopravvengano fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale, riconosciuti e ammessi da entrambe le parti e comunque acquisiti agli atti del giudizio, dai quali emerga in concreto che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e quindi che il contrasto è stato eliminato, con il conseguente venir meno della necessità di una pronuncia del giudice, che diventa quindi superflua (tra le molte: Cass. Civ. Sez. II n. 13217 del 28.5.2013, cass. Civ. Sez.
II, Ord. n. 19845 del 23.7.2019).
Nel caso di specie, l' convenuto ha, in autotutela, riconosciuto la CP_1
ricorrente quale invalida in misura non inferiore all'80% (cfr. verbale amministrativo prodotto da con la memoria difensiva); sul punto deve CP_1 quindi essere pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere avendo la ricorrente ottenuto, in via amministrativa, il riconoscimento di quanto richiesto in via giudiziale.
3.- Di contro, la domanda volta all'accertamento del diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata e la conseguente domanda di condanna dell' all'erogazione del trattamento previdenziale dalla data della CP_1
domanda amministrativa non possono trovare accoglimento.
La pensione di vecchiaia anticipata (art. 1 comma 8 d.lgs. 30 dicembre 1992 n.
503) non è una pensione diretta di invalidità bensì ha natura di normale pensione di vecchiaia erogata in via anticipata;
essa consente, quindi, soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia (cfr Cass. Civ. sez. lav. ord. n. 11750 del 8.6.2015) a fronte di determinati requisiti sanitari (nella specie, l'invalidità non inferiore all'80%): in tale ipotesi, il requisito anagrafico, per le donne, è di 55 anni (invece dei 60 anni normalmente necessari), fermi i restanti requisiti previsti normalmente per l'attribuzione della pensione di vecchiaia, ossia quello contributivo (venti anni di contribuzione) e l'obbligo di cessazione del rapporto di lavoro.
Pag. 3 di 5 In merito a quest'ultimo presupposto, il d.lgs. n. 503/1992, all'art. 1 comma 7, ha cura di evidenziare che “Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”, sicché vi è incompatibilità tra lo svolgimento di attività lavorativa e il diritto al conseguimento della pensione, essendo di contro necessaria la cessazione del rapporto di lavoro, fatta salva l'eventuale successiva rioccupazione presso altro datore di lavoro o presso il precedente datore ma con soluzione di continuità rispetto al rapporto precedente.
Ebbene, nel caso di specie la ricorrente possiede sia il requisito contributivo
(venti anni di contribuzione – cfr. estratto contributivo in atti), sia quello sanitario (invalidità superiore all'80%) necessario onde poter usufruire del requisito ridotto di età (55 anni); emerge tuttavia, come correttamente indicato dall'Istituto, che la ricorrente risulta tutt'oggi ancora occupata (cfr. estratto contributivo e C2 storico in atti) e che lo era anche al momento della presentazione della domanda amministrativa (avvenuta in data 6.5.2022) essendo all'epoca assunta presso “G e Associati di dott. dal Persona_1
16.7.2018 sino al 1.12.2022 e in seguito presso “A&F Consulting s.r.l.” dal
5.1.2023 a tutt'oggi.
La ricorrente, peraltro, a fronte delle difese di contenute nella note di CP_1
trattazione, nulla ha replicato in merito. Sul punto si rammenta che, in ossequio ai generali principi di riparto della prova, l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini del riconoscimento di un trattamento previdenziale o assistenziale spetta in capo all'interessato (tra le molte: Cass.
Civ. sez. lav. sent. n. 23477 del 19.11.2010, Cass. Civ. sez. lav. ord. n. 16710 del
24.5.2022, Cass. Civ. sez. lav. sent. n. 1228 del 20.1.2011, Cass. Civ. sez. lav. sent. n. 5594 del 14.4.2001).
In definitiva, la ricorrente non è in possesso di uno dei presupposti richiesti dalla norma per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, sicché non può esservi condanna dell'Istituto all'erogazione del trattamento richiesto, che spetterà unicamente a fronte dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro.
Pag. 4 di 5 Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
4.- Si ritiene vi siano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite essendovi reciproca soccombenza poiché l' è virtualmente soccombente in CP_1 merito alla domanda di riconoscimento del requisito sanitario e la ricorrente è invece soccombente in merito alla domanda di riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento dell'invalidità in misura non inferiore all'80%;
2) respinge nel resto;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bergamo, li 10/12/2025
Il Giudice del lavoro
AN NT
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