CASS
Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2024, n. 16847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16847 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi con ordinanza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce del 22/11/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SA Centonze;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha dichiararsi la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi. 7 Penale Sent. Sez. 1 Num. 16847 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 20/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 novembre 2023 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce sollevava conflitto di competenza negativo, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi il 9 novembre 2021. Con quest'ultima sentenza il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, investito della richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi nei confronti di AN NC LE e MO LU, per il reato di cui agli artt. 110, 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen., in relazione all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., si dichiarava territorialmente incompetente a pronunciarsi. Conseguiva a tale declaratoria la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., essendosi il reato perfezionatosi a seguito del bonifico bancario di 350,00 euro, effettuato per l'acquisto di un elettrodomestico, mediante home banking, su un conto corrente acceso presso un'agenzia di Gallipoli, rientrante nella competenza giurisdizionale di Lecce. A sua volta, investito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce della competenza a provvedere sulla richiesta di rinvio a giudizio presentata nei confronti di AN NC LE e MO LU, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce sollevava conflitto di competenza negativo, ex art. 28 cod. proc. pen. A sostegno del conflitto proposto si evidenziava che, essendo il bonifico bancario revocabile entro alcune ore dalla sua esecuzione, l'ordine di pagamento non poteva ritenersi contestuale a quello della ricezione del denaro, con la conseguenza che la competenza a procedere doveva essere individuata nel luogo in cui era avvenuto l'accreditamento, rappresentato dall'Ufficio postale di Brindisi, presso cui era stata attivata una carta PostePay Evolution, rientrante nella competenza giurisdizionale di Brindisi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare, deve rilevarsi che, nel caso di specie, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali, il Giudice dell'udienza preliminare del gr bv_a di Lecce e il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di contemporaneamente, ricusavano la cognizione della medesima questione loro deferita, rappresentata dal richiesta di rinvio a giudizio presentata nei confronti di AN NC LE e MO 2 LU, per il reato di cui agli artt. 110, 640, secondo comma, n.
2-bis, cod. pen., in relazione all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., dando così luogo a quella situazione di stasi processuale, disciplinata dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata alla Suprema Corte. Tanto premesso, deve rilevarsi che è incontroversa e non contestata dalle stesse autorità giudiziarie in conflitto la configurazione della truffa aggravata per la quale si procede nei confronti di AN NC LE e MO LU. Tale reato si perfezionava per effetto dei bonifico bancario di 350,00 euro eseguito da SA VU, da un conto corrente acceso presso l'agenzia di Gallipoli della Banca Intesa San P lo, su una carta PostePay Evolution, attivata da AN NC LE il 13 febbraio 2019 presso l'Ufficio Postale di Brindisi. In questa, incontroversa, cornice, deve rilevarsi che, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, nell'ipotesi «di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni "on line", in cui il pagamento da parte della parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, il reato si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa;
qualora, invece, non sia determinabile il luogo di riscossione, si applicano - per la determinazione della competenza territoriale - le regole suppletive previste dall'art. 9 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 48027 del 20/10/2016, Vallelonga, Rv. 268369 - 01). La fattispecie sottoposta all'esame dei giudici in conflitto è perfettamente sovrapponibile a quella presa in considerazione dalla pronuncia richiamata, atteso che la persona offesa, SA VU, al fine di concludere l'acquisto di un elettrodomestico effettuato on line, provvedeva a effettuare un bonifico bancario di 350,00 euro, mediante home banking, con accredito della somma su una carta PostePay Evolution, attivata da AN NC LE presso l'Ufficio Postale di Brindisi. In questa situazione di fatto, la competenza a provvedere doveva essere individuata nel momento in cui la somma di 350,00 euro entrava nella disponibilità degli imputati, dopo essere stata accreditata sulla carta PostePay Evoltion, già richiamata, attivata presso l'Ufficio Postale di Brindisi, che conseguentemente doveva ritenersi il luogo di consumazione della truffa aggravata commessa in danno di SA VU. Ne potrebbe essere diversamente, dovendosi ribadire la necessità di distinguere, ai fini dell'individuazione del luogo di consumazione della truffa telematica, il momento del depauperamento della vittima e quello della locupletazione dell'agente, che impongono di ritenere irrevocabile la lesione 3 dell'interesse giuridico, nelle ipotesi in cui l'accredito della somma oggetto della truffa non è contestuale all'esecuzione dell'operazione, soltanto quando l'ingiusto profitto viene conseguito dall'agente (tra le altre, Sez. 2, n. 54948 del 16/11/2017, Di Paolantonio, Rv. 271761 - 01; Sez. 2, n. 10570 del 21/02/2023, Di Caterino, Rv. 284424 - 01). Ne discende che, nel caso di specie, ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorreva fare riferimento al luogo dove aveva sede l'ufficio postale presso cui la carta PostePay Evolution sulla quale era stata accredita la somma truffata alla persona offesa, individuato, come detto, nell'Ufficio Postale di Brindisi. 3. Per queste ragioni, sussiste il conflitto negativo di competenza sollevato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, in relazione al quale deve dichiararsi la competenza della stessa autorità rimettente, alla quale devono trasmettersi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 20 marzo 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere SA Centonze;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha dichiararsi la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi. 7 Penale Sent. Sez. 1 Num. 16847 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 20/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 novembre 2023 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce sollevava conflitto di competenza negativo, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi il 9 novembre 2021. Con quest'ultima sentenza il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, investito della richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi nei confronti di AN NC LE e MO LU, per il reato di cui agli artt. 110, 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen., in relazione all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., si dichiarava territorialmente incompetente a pronunciarsi. Conseguiva a tale declaratoria la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., essendosi il reato perfezionatosi a seguito del bonifico bancario di 350,00 euro, effettuato per l'acquisto di un elettrodomestico, mediante home banking, su un conto corrente acceso presso un'agenzia di Gallipoli, rientrante nella competenza giurisdizionale di Lecce. A sua volta, investito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce della competenza a provvedere sulla richiesta di rinvio a giudizio presentata nei confronti di AN NC LE e MO LU, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce sollevava conflitto di competenza negativo, ex art. 28 cod. proc. pen. A sostegno del conflitto proposto si evidenziava che, essendo il bonifico bancario revocabile entro alcune ore dalla sua esecuzione, l'ordine di pagamento non poteva ritenersi contestuale a quello della ricezione del denaro, con la conseguenza che la competenza a procedere doveva essere individuata nel luogo in cui era avvenuto l'accreditamento, rappresentato dall'Ufficio postale di Brindisi, presso cui era stata attivata una carta PostePay Evolution, rientrante nella competenza giurisdizionale di Brindisi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare, deve rilevarsi che, nel caso di specie, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali, il Giudice dell'udienza preliminare del gr bv_a di Lecce e il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di contemporaneamente, ricusavano la cognizione della medesima questione loro deferita, rappresentata dal richiesta di rinvio a giudizio presentata nei confronti di AN NC LE e MO 2 LU, per il reato di cui agli artt. 110, 640, secondo comma, n.
2-bis, cod. pen., in relazione all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., dando così luogo a quella situazione di stasi processuale, disciplinata dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata alla Suprema Corte. Tanto premesso, deve rilevarsi che è incontroversa e non contestata dalle stesse autorità giudiziarie in conflitto la configurazione della truffa aggravata per la quale si procede nei confronti di AN NC LE e MO LU. Tale reato si perfezionava per effetto dei bonifico bancario di 350,00 euro eseguito da SA VU, da un conto corrente acceso presso l'agenzia di Gallipoli della Banca Intesa San P lo, su una carta PostePay Evolution, attivata da AN NC LE il 13 febbraio 2019 presso l'Ufficio Postale di Brindisi. In questa, incontroversa, cornice, deve rilevarsi che, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, nell'ipotesi «di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni "on line", in cui il pagamento da parte della parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, il reato si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa;
qualora, invece, non sia determinabile il luogo di riscossione, si applicano - per la determinazione della competenza territoriale - le regole suppletive previste dall'art. 9 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 48027 del 20/10/2016, Vallelonga, Rv. 268369 - 01). La fattispecie sottoposta all'esame dei giudici in conflitto è perfettamente sovrapponibile a quella presa in considerazione dalla pronuncia richiamata, atteso che la persona offesa, SA VU, al fine di concludere l'acquisto di un elettrodomestico effettuato on line, provvedeva a effettuare un bonifico bancario di 350,00 euro, mediante home banking, con accredito della somma su una carta PostePay Evolution, attivata da AN NC LE presso l'Ufficio Postale di Brindisi. In questa situazione di fatto, la competenza a provvedere doveva essere individuata nel momento in cui la somma di 350,00 euro entrava nella disponibilità degli imputati, dopo essere stata accreditata sulla carta PostePay Evoltion, già richiamata, attivata presso l'Ufficio Postale di Brindisi, che conseguentemente doveva ritenersi il luogo di consumazione della truffa aggravata commessa in danno di SA VU. Ne potrebbe essere diversamente, dovendosi ribadire la necessità di distinguere, ai fini dell'individuazione del luogo di consumazione della truffa telematica, il momento del depauperamento della vittima e quello della locupletazione dell'agente, che impongono di ritenere irrevocabile la lesione 3 dell'interesse giuridico, nelle ipotesi in cui l'accredito della somma oggetto della truffa non è contestuale all'esecuzione dell'operazione, soltanto quando l'ingiusto profitto viene conseguito dall'agente (tra le altre, Sez. 2, n. 54948 del 16/11/2017, Di Paolantonio, Rv. 271761 - 01; Sez. 2, n. 10570 del 21/02/2023, Di Caterino, Rv. 284424 - 01). Ne discende che, nel caso di specie, ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorreva fare riferimento al luogo dove aveva sede l'ufficio postale presso cui la carta PostePay Evolution sulla quale era stata accredita la somma truffata alla persona offesa, individuato, come detto, nell'Ufficio Postale di Brindisi. 3. Per queste ragioni, sussiste il conflitto negativo di competenza sollevato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, in relazione al quale deve dichiararsi la competenza della stessa autorità rimettente, alla quale devono trasmettersi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 20 marzo 2024.