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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 446/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AF GIUSEPPA, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
DAMBRUOSO STEFANO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2765/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monza - Via Arosio 15 20900 Monza MB
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 192006059 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1918 IMU 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1142 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 488 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4351/2025 depositato il
25/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
L'impresa ricorrente indicata in epigrafe ha tempestivamente impugnato gli inviti al contraddittorio (seguiti dagli accertamenti), emessi dal Comune di Monza, derivanti dalla omessa dichiarazione ed omesso versamento dell'imu per gli anni dal 2019 al 2023 compresi, dovuta per aree fabbricabili in possesso della ricorrente.
Parte ricorrente precisa di aver provveduto al versamento dell'imposta per quanto ai fabbricati aventi categoria C/2, mentre ritiene di non dover corrispondere l'imposta per le aree fabbricabili (circostanti), in quanto ritenute pertinenze, quindi esenti.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, la Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, la Corte, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso infondato e quindi da respingere per quanto di ragione.
Si osserva che le aree pertinenziali di fabbricati, per potere beneficiare dell'esclusione dall'imu, soggiacciono all'obbligo dichiarativo, così come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6281/2023.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha evidenziato che la sussistenza del vincolo di pertinenzialità richiede la presenza di un elemento oggettivo, ossia la destinazione durevole del bene pertinenziale a servizio o ornamento di quello principale e di un elemento soggettivo, vale a dire la scelta del proprietario o di altro titolare di diritto reale sull'immobile e sulla pertinenza di porre in essere tale destinazione.
In particolare, la Corte ha altresì sottolineato l'obbligo della dichiarazione da parte del contribuente, a pena di decadenza, non potendosi poi contestare solo nel giudizio la sussistenza di un vincolo di pertinenzialità non esplicitato nella stessa (Cassazione nn. 27573/2018, 13017/2012). Per fare in modo che l'area pertinenziale non sia sottoposta al pagamento dell'imu, è necessario che il proprietario dimostri la sua destinazione oggettiva e funzionale al servizio del bene principale, escludendo del tutto le possibilità di edificazione futura: la destinazione deve essere durevole e deve risultare impossibile un utilizzo differente senza attuare una trasformazione radicale.
Solo in questo modo un'area qualificata come edificabile posta al servizio di un fabbricato può non essere soggetta al versamento del tributo.
Nel caso di specie nulla di quanto sopra risulta essere stato posto in atto dalla impresa ricorrente, quindi l'area deve scontare l'imposta.
Alla luce di quanto sopra esposto l'atto impugnato è legittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, la Corte respinge il ricorso e conferma l'atto impugnato;
la connotazione del giudizio alla luce della disamina degli atti, giustifica la compensazione fra le parti delle spese del giudizio, tenuto conto anche della esiguità della posta trattata, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Milano, sezione 16, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AF GIUSEPPA, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
DAMBRUOSO STEFANO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2765/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monza - Via Arosio 15 20900 Monza MB
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 192006059 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1918 IMU 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1142 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 488 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4351/2025 depositato il
25/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
L'impresa ricorrente indicata in epigrafe ha tempestivamente impugnato gli inviti al contraddittorio (seguiti dagli accertamenti), emessi dal Comune di Monza, derivanti dalla omessa dichiarazione ed omesso versamento dell'imu per gli anni dal 2019 al 2023 compresi, dovuta per aree fabbricabili in possesso della ricorrente.
Parte ricorrente precisa di aver provveduto al versamento dell'imposta per quanto ai fabbricati aventi categoria C/2, mentre ritiene di non dover corrispondere l'imposta per le aree fabbricabili (circostanti), in quanto ritenute pertinenze, quindi esenti.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, la Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, la Corte, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso infondato e quindi da respingere per quanto di ragione.
Si osserva che le aree pertinenziali di fabbricati, per potere beneficiare dell'esclusione dall'imu, soggiacciono all'obbligo dichiarativo, così come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6281/2023.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha evidenziato che la sussistenza del vincolo di pertinenzialità richiede la presenza di un elemento oggettivo, ossia la destinazione durevole del bene pertinenziale a servizio o ornamento di quello principale e di un elemento soggettivo, vale a dire la scelta del proprietario o di altro titolare di diritto reale sull'immobile e sulla pertinenza di porre in essere tale destinazione.
In particolare, la Corte ha altresì sottolineato l'obbligo della dichiarazione da parte del contribuente, a pena di decadenza, non potendosi poi contestare solo nel giudizio la sussistenza di un vincolo di pertinenzialità non esplicitato nella stessa (Cassazione nn. 27573/2018, 13017/2012). Per fare in modo che l'area pertinenziale non sia sottoposta al pagamento dell'imu, è necessario che il proprietario dimostri la sua destinazione oggettiva e funzionale al servizio del bene principale, escludendo del tutto le possibilità di edificazione futura: la destinazione deve essere durevole e deve risultare impossibile un utilizzo differente senza attuare una trasformazione radicale.
Solo in questo modo un'area qualificata come edificabile posta al servizio di un fabbricato può non essere soggetta al versamento del tributo.
Nel caso di specie nulla di quanto sopra risulta essere stato posto in atto dalla impresa ricorrente, quindi l'area deve scontare l'imposta.
Alla luce di quanto sopra esposto l'atto impugnato è legittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, la Corte respinge il ricorso e conferma l'atto impugnato;
la connotazione del giudizio alla luce della disamina degli atti, giustifica la compensazione fra le parti delle spese del giudizio, tenuto conto anche della esiguità della posta trattata, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Milano, sezione 16, rigetta il ricorso.
Spese compensate.