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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/10/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4733 /2020 R.G. promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore (cod. Parte_1 fisc. e p. iva ), con sede in Milano, via Genova Thaon di Revel n. 21 P.IVA_1
– 20159, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valentina Dello Santi e Riccardo Delli
Santi, presso il cui studio in Roma, via di Monserrato n. 25 ha eletto domicilio attrice
E
, in persona del rappresentante pro Controparte_1 tempore (cod. fisc. ), rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Messina, via dei Mille is. 221 è per legge domiciliata convenuta
OGGETTO: appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la citava in Parte_1 giudizio l' (d'ora in avanti anche solo Controparte_1
” per comodità di esposizione), al fine di ottenere il pagamento Controparte_1 della somma di € 125.412,65 a titolo di compenso integrativo per l'attività di progettazione dalla stessa eseguita in favore dell'ente, riferendo quanto di seguito richiamato. In data 18.04.2014 l'Autorità Portuale pubblicava un bando di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione preliminare (fase I), definitiva
(fase II), esecutiva (fase III) e coordinamento in fase di progettazione per i lavori di realizzazione del nuovo terminale passeggeri nel porto di Messina, cui seguiva in data 03.09.2015 il decreto presidenziale n. 129 di aggiudicazione dell'appalto Parte alla composta dalle ditte e Parte_1 Parte_3
Controparte_2
Parte In data 14.04.2016 veniva sottoscritto tra l'ente portuale e la contratto di appalto, in cui si indicava un importo dei lavori pari ad € 1.500.000,00, ipotizzato già nel bando di gara e indicato in quella sede ai fini del calcolo dei compensi professionali, e in particolare “ai soli fini di determinare un attendibile valore per il calcolo del corrispettivo di gara”. In particolare, il corrispettivo del servizio veniva fissato in €
191.500,00, oltre iva ed oneri previdenziali di legge, soggetto al ribasso d'asta.
In data 05.05.2017 veniva emanato il decreto presidenziale n. 55 di approvazione del progetto preliminare, a seguito del rilascio dei pareri favorevoli da parte delle competenti autorità. Parte In data 15.05.2017 la comunicava all'Autorità Portuale la volontà di fissare un incontro al fine di discutere di una serie di questioni, tra cui la necessità di confermare che “l'impegno di spesa delle sole opere, inclusi gli oneri di sicurezza, è variato rispetto al valore indicativo fornito in sede di gara e che lo stesso è stato stimato in Euro
2.629.120,00”, nonché la necessità di “adeguare l'ammontare dei compensi e tempi di consegna in ragione del reale importo delle opere”. Ed infatti, alla luce della progettazione preliminare redatta sulla base delle richieste della stazione appaltante, il calcolo sommario della spese e il relativo quadro economico si discostavano di quasi il
75% rispetto alla previsione inclusa, a mero titolo indicativo, nei documenti di gara, risultando un valore dell'opera pari ad € 2.629.120,00, con un quadro economico di € 3.244.179,58. Parte La proponeva quindi di applicare la medesima aliquota di incremento del valore dell'opera a compensi e tempi di consegna, con un ribasso del 30% dei compensi professionali e un ribasso del 20% dei tempi di consegna di ciascuna fase. L'Autorità Portuale riscontrava tale proposta con comunicazione del 12.07.2017 con cui si rifiutava qualsiasi ipotesi di rinegoziazione dei compensi, stante l'invariabilità dell'importo complessivo dei compensi per le tre fasi di progettazione previste, come indicato nella “scheda tecnica per l'affidamento servizi di Parte progettazione coordinamento sicurezza e indagini”. L'ulteriore comunicazione della datata 01.08.2017, con cui si sollecitava la fissazione di un incontro tra le parti rimaneva privo di riscontro. Parte In data 21.09.2017 la rasmetteva il progetto definitivo, completo del quadro economico redatto alla luce del mutato valore dell'opera, per un ammontare delle opere pari ad € 3.096.080,00, ed un totale complessivo di € 3.792.167,18.
A seguito di convocazione di apposita conferenza di servizi, in seno alla quale venivano resi i pareri favorevoli delle autorità competenti, con decreto presidenziale n. 121 del 23.08.2018 l'Autorità Portuale approvava il progetto definitivo. Parte Con nota del 02.10.2018 la inoltrava all'Autorità Portuale comunicazione relativa ai compensi maturati per la progettazione in corso, considerato l'incremento del valore dell'opera, richiedendo importi integrativi per l'attività di progettazione svolta per un ammontare di complessivi € 84.256,26, oltre iva e
CNPAIA, di cui € 17.859,33 relativamente alla fase I ed € 66.396,93 relativamente alla fase II. Seguiva, in data 05.10.2018, l'invio all'ente dei relativi pro forma di fattura.
Nel frattempo, con diverse comunicazioni inviate dall'Autorità Portuale tra il Parte 03.10.2018 e il 17.10.2018, la stazione appaltante chiedeva alla di apportare alcune modifiche al progetto. In particolare, veniva richiesto di modificare il progetto relativamente ai parcheggi per la progettazione della garitta di sorveglianza;
di adeguare il progetto esecutivo alle prescrizioni dei Vigili del
Fuoco e ai dettami dell'ARPA; di adeguare il progetto esecutivo rendendo l'opera idonea all'utilizzo quale struttura aperta al pubblico per attività per cui è prevista la compresenza di un numero di persone superiore a cinquecento.
In data 19.11.2018 veniva consegnato il progetto esecutivo, corredato dal relativo computo metrico estimativo e quadro riepilogativo generale, in cui si indicava il valore definitivo dell'opera, pari ad € 5.371.016,50 e il valore complessivo, pari ad € 6.751.853,03, includendo i maggiori costi di progettazione stante la maggiore complessità dell'opera e le reiterate richieste di varianti fatte dalla Autorità
Portuale. Parte A seguito di verifica del progetto, in data 16.01.2019 la consegnava la revisione del progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati e in data
12.02.2020, con decreto presidenziale n. 17, l'Autorità Portuale approvava il progetto esecutivo del nuovo terminal. Parte Le ulteriori richieste formulate dalla con note del 28.01.2020 e 16.07.2020 al fine di ottenere un aggiornamento degli importi dovuti per le attività di progettazione venivano riscontrate dalla Autorità Portuale con risposte di diniego.
Ciò premesso, parte attrice lamentava la illegittimità del comportamento tenuto dalla controparte, la quale si rifiutava di corrispondere gli importi integrativi per le attività di progettazione svolte sulla scorta delle varianti richieste dalla stessa stazione appaltante o dalle altre autorità competenti in sede di conferenza di servizi. Osservava che un discostamento particolarmente massiccio del valore dell'opera rispetto a quanto ipotizzato non poteva, infatti, non implicare anche una compensazione dei maggiori compensi dovuti alla maggiore complessità dell'attività di progettazione e che la mancata corresponsione di tali somme andrebbe considerata quale inadempimento contrattuale della Autorità Portuale.
Deduceva la vessatorietà della condizione di totale indipendenza del corrispettivo dovuto all'appaltatore rispetto all'importo dei lavori, così come indicata nella scheda tecnica allegata al contratto, in quanto non richiamata dall'art. 4 del contratto, rubricato “ammontare dell'appalto” e ne invocava la nullità in quanto non inserita tra quelle per le quali era stata effettuata la doppia sottoscrizione prescritta dall'art. 1341 c.c.
Rilevava, ancora, che la condotta posta in essere dalla Autorità Portuale aveva comunque determinato un indebito arricchimento dell'ente, in quanto questi aveva richiesto diverse modifiche al progetto ipotizzato, implementando in modo Parte consistente l'attività di progettazione senza riconoscere alla alcuna attribuzione economica integrativa. Tali compensi integrativi venivano quantificati da parte attrice in € 120.589,09, oltre iva e CNPAIA, per un importo complessivo di € 125.412,65.
Per tali ragioni la Ingegneria chiedeva, dichiarata la fondatezza della propria Pt_1 pretesa, di condannare la Autorità Portuale al pagamento in suo favore della somma di € 125.412,65, oltre interessi di mora, con rivalutazione dalla domanda sino al soddisfo. In subordine, chiedeva di ridefinire in applicazione dell'art. 2233
c.c. l'importo dovuto. Con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio la CP_1 [...]
eccependo, preliminarmente, la parziale carenza di Controparte_1 legittimazione attiva della la quale agiva in giudizio in proprio e Parte_1
Parte non quale capogruppo della Parte Nel merito osservava che il contratto di appalto stipulato con la ncludeva e compensava nell'importo del servizio, tutte le attività di progettazione e ogni altra attività di elaborazione necessaria per l'acquisizione dei pareri, dei nulla osta o delle autorizzazioni necessarie per l'approvazione del progetto.
Richiamava, a tal proposito, la scheda tecnica allegata al contratto, nella quale era peraltro previsto che l'importo del corrispettivo per le tre fasi di progettazione era
“da ritenersi invariabile ed indipendente dall'importo dei lavori” e che “all'interno dell'affidamento si intendono incluse e compensate tutte le attività di cui sopra e quanto previsto al paragrafo OGGETTO DEL SERVIZIO”, comprese quindi le modifiche richieste nel corso della prestazione per uniformarsi a norme o pareri resi dagli enti competenti.
Contestava, poi, la vessatorietà della clausola contemplata all'interno della scheda tecnica, precisando che la stessa prevedeva soltanto una limitazione della spesa in capo alla stazione appaltante e che tale ipotesi non rientrava tra quelle per le quali l'art. 1341 c.c. impone la doppia sottoscrizione.
Rilevava, in aggiunta, che anche laddove tale clausola fosse considerata vessatoria, la stessa risultava espressamente approvata per iscritto, separatamente al contratto stesso.
Infine, eccepiva l'inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento per assenza del requisito della sussidiarietà. Per tutte queste ragioni chiedeva di rigettare le domande attoree, con vittoria di spese e compensi.
Il giudizio, non ulteriormente istruito, veniva deciso all'udienza del 24.09.2025, in cui subentrava la scrivente a seguito di cambio della titolarità del ruolo.
RITENUTO IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto, asseritamente vantato da parte attrice, ai compensi integrativi per le maggiori attività di progettazione prestate in favore dell'ente convenuto in relazione al contratto di appalto stipulato in data 14.05.2016 per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva esecutiva e coordinamento in fase di progettazione per i lavori di realizzazione del nuovo terminale passeggeri nel porto di Messina.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione sollevata dall'Autorità Portuale circa la parziale carenza di legittimazione attiva della la quale avrebbe Parte_1 agito in proprio e non quale mandataria della ATI appaltatrice.
Sul punto si premette che l'associazione temporanea di imprese (ATI) consente a più soggetti giuridici di unirsi per partecipare congiuntamente alla realizzazione di un progetto specifico, mantenendo tutte la propria indipendenza ma contestualmente spettando il potere di rappresentanza, anche processuale, alla sola impresa mandataria – detta “capogruppo” – nei rapporti con la stazione appaltante. Ciò accade, in conformità con quanto disposto dall'art. 37, co. 14 del d. lgs. 50/2006 (applicabile ratione temporis) mediante il conferimento di un mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, per le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, al fine di agevolare la stazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici.
Orbene, non vi è dubbio che l'impresa capogruppo, per poter proporre un giudizio nei confronti della stazione appaltante anche in nome delle imprese mandanti, sia tenuta a spenderne il nome, rimanendo priva di legittimazione processuale qualora lo abbia proposto in proprio. Difatti, le singole imprese mandanti non potrebbero agire direttamente e autonomamente nei confronti della stazione appaltante, ma la rappresentanza processuale della mandataria, sebbene obbligatoria, non è automatica nella costituzione in giudizio, la quale deve contenere, secondo le regole generali, la spendita del nome delle imprese rappresentate (in tal senso Cass. civ. n. 12422/2010).
La Suprema Corte ha altresì chiarito che in tema di mandato con rappresentanza la contemplatio domini deve risultare da una dichiarazione espressa ed univoca, anche se non mediante l'impiego di formule solenni, e può essere manifestata attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza della controparte che egli sta agendo in giudizio anche per conto di un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti della azione sono destinati a riverberarsi direttamente (Cass. civ. n. 18441/2005, Cass. civ. n. 22333/2007).
Pur condividendo i principi di diritto summenzionati, non può non osservarsi come nel caso di specie, sebbene l'intestazione dell'atto di citazione non contenga menzione della qualità di mandataria della né il riferimento alle Parte_1 altre imprese costituenti l'ATI, il tenore complessivo dell'atto introduttivo nel quale la società attrice riportava i fatti posti alla base della vicenda processuale fondando le proprie pretese creditorie proprio “sulle attività professionali integrative eseguite dal raggruppamento RTI” (pag. 8 atto di citazione), nonché la copiosa Parte documentazione prodotta in atti, riferita sempre alle attività svolte dalla complessivamente considerata, consenta di ritenere che la abbia Parte_1 agito nei confronti della Autorità Portuale quale capogruppo dell'ATI affidataria dei servizi appaltati e non in proprio.
Per di più, a tali elementi – di per sé idonei ad esprimere un contegno processuale significativo della volontà di agire in giudizio quale mandataria – si aggiunge quanto precisato dalla società attrice nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c., nella quale dichiarava espressamente che “ agisce in giudizio nei Parte_4 pieni poteri di rappresentanza esclusiva anche processuale del raggruppamento, come previsto dalla normativa applicabile e sostenuto da copiosa giurisprudenza in merito” (pag. 2 memoria).
Tali considerazioni, supportate da una recente pronuncia di legittimità su un caso analogo (cfr. Cass. civ. ord. n. 26072/2017), inducono a ritenere infondata l'eccezione preliminare di parziale carenza di legittimazione attiva sollevata dalla
Autorità Portuale. Procedendo per gradi e passando al merito della controversia, appare opportuno circoscrivere compiutamente la res litigiosa, stante la complessità del rapporto contrattuale posto alla base delle pretese azionate in giudizio.
Orbene, le ricostruzioni fornite dalle odierne parti in causa circa la vicenda che precede il giudizio de quo appaiono collimanti per la maggior parte.
Ed infatti, è pacifico che in data 14.04.2016 veniva sottoscritto contratto di Parte appalto tra l'Autorità Portuale e la composta dalle ditte Parte_1
e per l'affidamento Parte_3 Controparte_2 dei servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e coordinamento in fase di progettazione per i lavori di realizzazione del nuovo terminale passeggeri nel porto di Messina (all. 3 atto di citazione); che nel contratto veniva ipotizzato, quale valore dell'opera, l'importo di € 1.500.000, a Parte partire dal quale veniva altresì calcolato il compenso spettante alla per la sua attività di progettazione, indicato in € 191.500,00, soggetto al ribasso d'asta, per un ammontare finale di € 124.475,00, oltre iva ed oneri previdenziali per legge
(cfr. artt. 2 e 4 contratto di appalto); che a seguito dell'espletamento delle attività Parte di progettazione da parte della emergeva un aumento del valore definitivo dell'opera, che in sede di progetto esecutivo giungeva sino ad € 5.231.336,19 (cfr. quadro economico, pag. 8 all. 19 atto di citazione); che a fronte della ulteriore attività di progettazione le società appaltatrici richiedevano una rinegoziazione del compenso, considerato l'incremento del valore dell'opera e le difficoltà riscontrate in sede di progettazione e che tali modifiche venivano negate dalla stazione appaltante, stante l'invariabilità del compenso spettante all'appaltante, previsto nella “scheda tecnica” allegata al contratto di appalto.
Se tali circostanze sono pacifiche, in quanto documentalmente provate e/o non oggetto di contestazione, le odierne parti in causa divergono circa la possibilità o meno di modificare, in aumento, il corrispettivo per l'attività di progettazione appaltata rispetto a quanto fissato nel contratto di appalto.
Secondo parte attrice la rimodulazione dei compensi sarebbe dovuta, stante le molteplici modifiche apportate al progetto originariamente ipotizzato richieste dalla stazione appaltante al fine di rendere l'opera idonea all'uso previsto, le quali avevano comportato una attività di progettazione ben più complessa rispetto a quella indicata nel bando di gara.
Secondo parte convenuta, invece, alcuna rimodulazione dei compensi sarebbe possibile, dal momento che in sede di stipula del contratto di appalto il compenso dovuto per l'attività di progettazione, complessivamente considerata, veniva reso indipendente rispetto al valore dei lavori di ristrutturazione progettati.
In via preliminare, appare opportuno richiamare brevemente le disposizioni relative all'oggetto del contratto e all'importo pattuito, contenute nel bando di gara, nel contratto di appalto e nei relativi allegati
Il bando di gara pubblicato dall'Autorità Portuale in data 18.04.2014 forniva all'art. 5 la seguente descrizione del servizio da affidare, dell'importo stimato dei lavori e dell'importo del servizio stesso: “
5.1 Descrizione del servizio:
Affidamento dei servizi inerenti la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, derivata dall'esigenza di provvedere ai lavori di realizzazione di un nuovo terminal passeggeri nel porto di Messina, ai fini del miglioramento dei servizi offerti all'utenza, rende necessario procedere alla progettazione della realizzazione di che trattasi;
5.2 Importo stimato dei lavori cui pertiene
l'incarico: L'importo complessivo stimato delle opere relative all'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare ammonta ad euro € 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00),
IVA esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza;
5.3) Importo del servizio posto a base di gara: € 191.500,00 (centonovantunomilacinquecento/00) oltre IVA e Oneri
Previdenziali. All'affidatario sarà riconosciuto l'onorario professionale sopra indicato, decurtato dell'eventuale ribasso offerto, secondo quanto previsto dalla convenzione d'incarico. All'interno dell'affidamento di cui sopra si intendono incluse e compensate tutte le prove, i sondaggi e/o il complesso delle verifiche tecniche comunque necessarie alla redazione della progettazione, nonchè i servizi tecnici e gli elaborati necessari per l'approvazione della suddetta progettazione ai sensi delle vigenti norme”.
L'art. 6 del bando precisava, poi, che l'oggetto del servizio andava individuato nella attività di “progettazione preliminare (Fase I), definitiva (Fase II) ed esecutiva (Fase
III), nonché coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione del nuovo terminal passeggeri nel porto di Messina. L'affidamento comprenderà quindi la produzione di tutti gli elaborati necessari per ogni grado di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) ai fini della realizzazione dell'opera, incluse le relazioni specialistiche ed ogni altro elaborato tecnico previsto dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici (studi specialistici, geologico, geotecnico, idrologico, idraulico, sismico, archeologico, ambientale, urbanistico, impiantistico, economico, piani di manutenzione, piani di sicurezza e coordinamento, etc.) ed indicati nel disciplinare di gara. Si intende altresì compresa nella progettazione preliminare la produzione di una o più ipotesi di organizzazione funzionale degli spazi esterni alla stazione marittima. Si intende incluso nell'affidamento e già compensato nell'importo
“ammontare del corrispettivo del servizio a base d'asta”, a cura e spese dell'affidatario, il complesso delle attività di cui sopra e quanto altro necessario alla progettazione dell'opera secondo le vigenti norme, nonché ogni altra attività od elaborazione necessaria per l'acquisizione dei pareri, dei nulla osta o delle autorizzazioni comunque denominate per l'approvazione del progetto da parte delle Autorità competenti” (cfr. pagg.
1-2 all. 1 atto di citazione).
Tali previsioni venivano poi traslate – con le dovute modifiche derivanti dalla diversa natura dei due atti – nel contratto di appalto stipulato tra le odierne parti in causa.
In particolare, la “scheda tecnica” allegata al contratto di appalto prevedeva al paragrafo titolato “OGGETTO DEL SERVIZIO”: “Nell'affidamento si intende inclusa ogni prova, sondaggio, indagine, verifica tecnica (in situ od in laboratorio) o comunque quanto altro dovesse essere necessario per il complesso degli approfondimenti tecnici necessari ai fini della redazione della progettazione, incluso ogni studio specialistico od integrazione comunque denominate per l'approvazione del progetto da parte delle Autorità competenti.
L'affidamento comprenderà quindi la produzione di tutti gli elaborati necessari per ogni grado di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) ai fini della realizzazione dell'opera, incluse le relazioni specialistiche ed ogni altro elaborato tecnico previsto dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici (studi specialistici, geologico, geotecnico, idrologico, idraulico, sismico, archeologico, ambientale, urbanistico, impiantistico, economico, piani di manutenzione, piani di sicurezza e coordinamento, etc.). Si intende altresì compresa nella progettazione preliminare la produzione di una o più ipotesi di organizzazione funzionale degli spazi esterni alla stazione marittima. Si intende incluso nell'affidamento e già compensato nell'importo “ammontare del corrispettivo del servizio a base d'asta”, a cura e spese dell'affidatario, il complesso delle attività di cui sopra e quanto altro necessario alla progettazione dell'opera secondo le vigenti norme, nonché ogni altra attività od elaborazione necessaria per l'acquisizione dei pareri, dei nulla osta o delle autorizzazioni comunque denominate per l'approvazione del progetto da parte delle Autorità competenti” (pagg. 14-15 all. 3 atto di citazione).
Tale previsione risulta altresì riportata testualmente all'art. 2 del contratto di appalto.
L'importo preventivato dei lavori veniva confermato in € 1.500.000,00, mentre al paragrafo “CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO” si prevedeva: “L'importo complessivo per le tre fasi di progettazione previste (compresi oneri e spese a carico dell'affidatario, ed incluse spese ed ogni altro onere per la prestazione specificata al paragrafo
“OGGETTO DEL SERVIZIO) è di € 191.500,00, oltre IVA ed oneri previdenziali di legge, soggetto al ribasso d'asta (da ritenersi invariabile ed indipendente dall'importo dei lavori)
… Resta fermo che all'interno dell'affidamento si intendono incluse e compensate tutte le attività di cui sopra e quanto previsto al paragrafo “OGGETTO DEL SERVIZIO”.” (cfr. pagg.
15-16 all. 3 atto di citazione).
Sempre in tema di compenso per l'attività di progettazione, l'art. 4 del contratto di appalto specificava: “L'ammontare dei lavori resta stabilito in complessivi €.
124.475,00 oltre IVA ed oneri previdenziali di legge, così ripartito € 23.725,00 oltre IVA ed oneri previdenziali di legge per la FASE I, € 62.400,00 oltre IVA ed oneri previdenziali P di legge per la FASE , € 38.350,00 oltre IVA ed oneri previdenziali di legge per la FASE
III” (cfr. pag. 7 all. 3 atto di citazione).
Orbene, una lettura in combinato disposto di tutte le disposizioni richiamate induce a ritenere che nello stipulare il contratto di appalto per cui è causa le parti Parte contraenti, da un lato, avessero deciso di individuare in favore della appaltatrice un corrispettivo che fosse onnicomprensivo rispetto a tutte le attività necessarie per ogni fase di progettazione, nonché rispetto a quant'altro si rivelasse necessario per la progettazione dell'opera secondo le norme vigenti, compresa ogni altra attività necessaria per l'acquisizione dei pareri, dei nulla osta o delle autorizzazioni comunque denominate per l'approvazione dei progetti da parte delle Autorità competenti;
dall'altro lato, avessero deciso di escludere una possibile rimodulazione del corrispettivo pattuito in caso di aumento del valore dell'opera da realizzare, dovendosi ritenere il compenso “invariabile ed indipendente dall'importo dei lavori”. Tale ultima previsione, d'altra parte, si poneva in continuità con quanto previsto dall'art. 133, co. 2 del d.lgs. n. 163/2006 (applicabile ratione temporis al caso di specie), secondo il quale “per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile”. L'art. 1664 c.c., va ricordato, stabilisce che “qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano
d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo”.
Quanto previsto dall'art. 133 del d.lgs. n. 163/2006 si inseriva, peraltro, nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità – sopravvissuto anche alla abrogazione del detto decreto legislativo per effetto dell'entrata in vigore del successivo d.lgs. n. 50/2016 – secondo il quale l'art. 1664 c.c., applicabile anche agli appalti pubblici, non è vincolante per le parti, le quali possono liberamente derogarvi (Cass. civ. n. 5267/2018).
Secondo la Suprema Corte, quindi, nel caso di contrasto tra le parti circa la reale volontà o meno di escludere la revisione del compenso del contratto di appalto, spetta al giudice il compito di ricostruire il comune intento negoziale avvalendosi degli ordinari criteri di ermeneutica contrattuale, considerando in primo luogo l'elemento letterale (sempre Cass. civ. n. 5267/2018, e ancora Cass. civ. n.
4779/2005).
La Suprema Corte ha altresì chiarito che “quando il corrispettivo sia stato determinato a corpo e non a misura, l'appaltatore non può invocare la revisione dei prezzi, di cui all'art. 1664
c.c., per le variazioni di costo intervenute in corso di esecuzione e dipendenti da fattori che al momento della stipula del contratto potevano essere preveduti” (Cass. civ. n. 1494/2011) e che “nella derogabilità della normativa in tema di revisione del prezzo di cui all'articolo 1664 cod. civ., resta consentito alle parti dell'appalto, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, di allargare gli ordinari margini di rischio a carico dell'appaltatore, lasciando interamente a carico di costui, con la pattuizione dell'invariabilità del corrispettivo, l'alea correlata alla sopravvenienza di una maggiorazione dei costi e ciò anche con riferimento a situazione sopravvenute astrattamente riducibili nel quadro di operatività dell'articolo 1467 cod. civ. e comportanti, quindi, un'eccessiva onerosità dell'esecuzione dell'opera per sopraggiunti eventi straordinari ed imprevedibili” (Cass. civ. n. 25762/2015).
I principi di diritto richiamati, se applicati al caso di specie, inducono a ritenere che le parti avessero certamente inteso derogare alla disciplina di cui all'art. 1664
c.c., escludendo la possibilità di revisione del compenso in conseguenza dell'aumento dei costi per i lavori di progettazione, ritenendo che il compenso fosse onnicomprensivo di ogni attività nonché del tutto invariabile e indipendente dall'importo finale dell'opera.
In favore di tale interpretazione milita la formulazione dei paragrafi
“OGGETTO DEL SERVIZIO” e “CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO” di cui alla scheda tecnica allegata al contratto di appalto la quale, ai sensi dell'art. 2 del contratto stesso, firmata dalle società costituenti l'ATI “in segno di piena e incondizionata accettazione”, era da ritenersi parte integrante del contratto al quale veniva allegata (cfr. pag. 5 all. 3 atto di citazione) e, quindi, pienamente vincolante nei loro confronti. Parte D'altra parte, la lamentava di aver svolto attività ulteriore rispetto a quanto previsto nel bando di gara, in conseguenza delle richieste di modifica e integrazione progettuale rivoltele dalla stazione appaltante o dalle altre Autorità partecipanti alle varie Conferenze di Servizi per l'approvazione dei progetti elaborati.
Tale argomentazione non coglie nel segno, posto che già nel bando di gara e, poi, nel contratto di appalto, veniva espressamente stabilito che ricompreso nell'oggetto dell'appalto fosse anche “ogni altra attività od elaborazione necessaria per
l'acquisizione dei pareri, dei nulla osta o delle autorizzazioni comunque denominate per
l'approvazione del progetto da parte delle Autorità competenti”.
Orbene, non vi è dubbio che le modifiche richieste alle società appaltatrici, lungi dal costituire “attività integrative”, fossero in realtà volte a rendere i progetti Parte elaborati dalla idonei all'utilizzo e/o conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene (cfr. all. 14-bis, all. 15, all. 16, all. 18), trattandosi in ogni caso di modifiche certamente non qualificabili come “imprevedibili” al fine dell'ottenimento di un compenso aggiuntivo. Chiarito, quindi, l'ambito di operatività della clausola in esame, le parti divergono circa la natura vessatoria della stessa.
Secondo parte attrice tale clausola andrebbe qualificata come vessatoria e, quindi, ritenuta nulla in quanto priva del requisito della doppia sottoscrizione richiesto dalla legge.
Secondo l'Autorità Portuale, invece, l'invariabilità del compenso non rientrerebbe tra le clausole considerabili vessatorie e, in ogni caso, la stessa non sarebbe affetta da nullità in quanto ricompresa tra quelle per le quali veniva disposta l'approvazione esplicita ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.
Orbene, premessa l'impossibilità di applicare al caso di specie la disciplina di cui Parte al Codice del Consumo dal momento che, nell'odierna controversia, la on è certamente qualificabile quale “consumatore”, occorre verificare se la clausola ivi censurata possa definirsi vessatoria alla stregua della disciplina codicistica.
A tal riguardo si ricorda che in tema di condizioni generali del contratto, l'art. 1341, co. 2 c.c. impone la necessaria sottoscrizione autonoma (cd. doppia sottoscrizione) di una serie di clausole ritenute svantaggiose per chi ne subisce gli effetti, la cui elencazione è pacificamente ritenuta tassativa (Cass. civ. n.
4036/2003, Cass. civ. n. 12044/2014). Peraltro, la Suprema Corte ha chiarito che, stante la tassatività di tale elencazione, non è consentita alcuna interpretazione analogica – ma solo quella estensiva – nel caso in cui la condizione venga inserita in un capitolato speciale relativo ad un appalto di opere pubbliche (ancora Cass. civ. n. 4036/2003, Cass. civ. n. 12044/2014).
Nel caso di specie, la clausola contenuta nella scheda tecnica secondo la quale il corrispettivo del servizio era da ritenersi “invariabile ed indipendente dall'importo dei lavori” non può essere sussunta, neanche mediante una interpretazione estensiva, all'interno dell'elencazione contenuta all'art. 1341 c.c., in quanto non comportava in favore della stazione appaltante alcuna limitazione di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto, o di sospenderne l'esecuzione, né sanciva a carico della Parte appaltatrice decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla propria libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria. Deve, quindi, concludersi nel senso che le società appaltatrici, al momento della stipula del contratto di appalto, fossero in grado di conoscere pienamente e consapevolmente circa l'invariabilità del corrispettivo così come indicato nella scheda tecnica allegata al contratto, e circa l'indipendenza del compenso loro spettante rispetto ad eventuali aumenti dell'importo dell'opera.
Va, poi, ritenuto privo di pregio il richiamo alla disciplina dell'equo compenso, di cui all'art. 19 quaterdecies del d.l. 148/2017, in quanto la stessa è applicabile esclusivamente alle prestazioni rese in esecuzione di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione. Si può facilmente verificare che, a fronte della stipula del contratto di appalto, risalente al 14.04.2016, la legge di conversione n. 172/2017 entrava in vigore successivamente, in data 06.12.2017.
Va, infine, valutata la fondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento proposta dall'attore in via subordinata al rigetto della domanda principale, a ben vedere menzionata genericamente dalla soltanto nel corpo Parte_1 dell'atto di citazione e neanche riproposta in sede di conclusioni.
Tale domanda è inammissibile.
Com'è noto, l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. può essere proposta quando si verifichi uno spostamento patrimoniale tra due soggetti, tale che uno subisca un pregiudizio e l'altro si arricchisca, senza che tale spostamento sia sostenuto da una valida giustificazione giuridica.
Per espressa previsione dell'art. 2042 c.c. l'azione di arricchimento ha carattere sussidiario, potendo essere proposta soltanto quando colui che lamenti di aver subito un ingiustificato pregiudizio patrimoniale non possa esercitare alcun'altra azione, basata su un contratto, su un fatto illecito o su altro atto o fatto produttivo dell'obbligazione restitutoria o risarcitoria (cfr. Cass. SS.UU. n.
14215/2002, Cass. SS.UU. n. 33954/2023).
Nel caso di specie, si ritiene che l'attore – secondo una valutazione da compiersi in astratto e a prescindere dal suo esito – avesse a disposizione altre azioni tipiche, esperibili nei confronti della stazione appaltante quale obbligato ex contractu, venendo meno il carattere di residualità che identifica l'azione di arricchimento. Da tutto quanto sin qui esposto discende il rigetto integrale delle domande attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico di parte attrice e in favore della convenuta
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, valori medi in ragione della complessità della controversia), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 14.103,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 2.552,00 per la fase studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase trattazione, € 4.253,00 per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Viviana Scaramuzza, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 4733/2020 R.G. così provvede:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna la al pagamento in favore della Parte_1 [...]
delle spese processuali, liquidate in € Controparte_1
14.103,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Messina, il 4 ottobre 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Viviana Scaramuzza)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del
Tribunale di Messina