CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 340/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARVASI TOMMASO, Presidente
HI GI, EL
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6851/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ricorrente_1i Ricorrente_1 Srl - p.i.
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2300989647 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2300989647 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11435/2025 depositato il
17/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1I Ricorrente_1 SRL proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 2300989647, relativo alla Tari, annualità 2021 e 2021, con un importo pari a
€ 52.966,88.
La ricorrente eccepiva la sussistenza di giudizi pendenti presso la medesima Corte di Giustizia Tributaria relativamente alle fatture poste alla base dell'accertamento quivi impugnato con conseguente violazione del divieto della doppia imposizione ed insisteva per l'annullamento dell'atto.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale controdeducendo la regolarità del proprio operato e la debenza delle imposte ed insisteva per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente replicava con memoria alle controdeduzioni insistendo nelle eccezioni sollevate nel ricorso e per l'accoglimento dello stesso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che parte ricorrente ha depositato documentazione a supporto delle proprie eccezioni e specificamente ha provato che:
- per la fattura n. 112090053567 relativa all'annualità 2020 primo semestre notificata il 03/9/2020 per un importo di euro 9.342,03 è intervenuta Istanza di Definizione agevolata (proc. RGA 3050/2023), a seguito della quale con Decreto n. 1679-25 la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado ha dichiarato l'estinzione del giudizio di appello;
- per la fattura n. 112090074790, relativa all'annualità 2020 secondo semestre, è stata annullata con la sentenza definitiva n.Società_2, già depositata in atti con l'attestazione del passaggio in giudicato;
- per la fattura n. 112190020508 relativa all'annualità 2021 primo semestre, la stessa è stata impugnata ed è ancora pendente il relativo giudizio iscritto al n. RGA 3670/2023;
- per la fattura n. 112190056548 relativa all'annualità 2021 secondo semestre, è del tutto illegittima, in quanto la società contribuente ha proposto un giudizio tributario nei confronti della stessa, ed è risultata vittoriosa sia in primo grado, come da sentenza n.12170/2023 della CGT 1°grado di Roma, sia in grado di appello, come da sentenza n. 4111-25 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Lazio.
Tuttavia, parte resistente ha controdedotto in merito alle eccezioni della ricorrente rispetto alla fattura n.
112190020508 che è stato impugnato in primo grado con vittoria di parte resistente e, successivamente anche in secondo grado la Corte di Giustizia del Lazio con sentenza n. 2096/2025 depositata in data
28/03/2025 ha confermato la sentenza opposta e rigettato l'appello proposto dalla ricorrente.
Alla luce della documentazione depositata, la Corte di Giustizia Tributaria accoglie parzialmente il ricorso e lo rigetta per la fattura n. 112190020508 e stante il giudizio intermedio compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione e stante il giudizio intermedio compensa le spese di giudizio
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARVASI TOMMASO, Presidente
HI GI, EL
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6851/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ricorrente_1i Ricorrente_1 Srl - p.i.
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2300989647 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2300989647 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11435/2025 depositato il
17/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1I Ricorrente_1 SRL proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 2300989647, relativo alla Tari, annualità 2021 e 2021, con un importo pari a
€ 52.966,88.
La ricorrente eccepiva la sussistenza di giudizi pendenti presso la medesima Corte di Giustizia Tributaria relativamente alle fatture poste alla base dell'accertamento quivi impugnato con conseguente violazione del divieto della doppia imposizione ed insisteva per l'annullamento dell'atto.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale controdeducendo la regolarità del proprio operato e la debenza delle imposte ed insisteva per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente replicava con memoria alle controdeduzioni insistendo nelle eccezioni sollevate nel ricorso e per l'accoglimento dello stesso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che parte ricorrente ha depositato documentazione a supporto delle proprie eccezioni e specificamente ha provato che:
- per la fattura n. 112090053567 relativa all'annualità 2020 primo semestre notificata il 03/9/2020 per un importo di euro 9.342,03 è intervenuta Istanza di Definizione agevolata (proc. RGA 3050/2023), a seguito della quale con Decreto n. 1679-25 la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado ha dichiarato l'estinzione del giudizio di appello;
- per la fattura n. 112090074790, relativa all'annualità 2020 secondo semestre, è stata annullata con la sentenza definitiva n.Società_2, già depositata in atti con l'attestazione del passaggio in giudicato;
- per la fattura n. 112190020508 relativa all'annualità 2021 primo semestre, la stessa è stata impugnata ed è ancora pendente il relativo giudizio iscritto al n. RGA 3670/2023;
- per la fattura n. 112190056548 relativa all'annualità 2021 secondo semestre, è del tutto illegittima, in quanto la società contribuente ha proposto un giudizio tributario nei confronti della stessa, ed è risultata vittoriosa sia in primo grado, come da sentenza n.12170/2023 della CGT 1°grado di Roma, sia in grado di appello, come da sentenza n. 4111-25 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Lazio.
Tuttavia, parte resistente ha controdedotto in merito alle eccezioni della ricorrente rispetto alla fattura n.
112190020508 che è stato impugnato in primo grado con vittoria di parte resistente e, successivamente anche in secondo grado la Corte di Giustizia del Lazio con sentenza n. 2096/2025 depositata in data
28/03/2025 ha confermato la sentenza opposta e rigettato l'appello proposto dalla ricorrente.
Alla luce della documentazione depositata, la Corte di Giustizia Tributaria accoglie parzialmente il ricorso e lo rigetta per la fattura n. 112190020508 e stante il giudizio intermedio compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione e stante il giudizio intermedio compensa le spese di giudizio