TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 22/12/2025, n. 888
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Sentenza breve 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 123/1998 in combinato disposto con gli artt. 3 e 12 della L. n. 241/1990. Violazione dei principi di buon andamento, correttezza ed imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 10 del Bando. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Illogicità ed irrazionalità manifesta

    Il Tribunale ha ritenuto che l’attribuzione del punteggio per il criterio n. 3 fosse basata su un calcolo tabellare dell’incidenza percentuale delle voci di spesa, e la ricorrente non ha censurato la lex specialis né errori nei calcoli. Per il criterio n. 5, il bando elencava tassativamente le certificazioni rilevanti (ISO 14001, ISO 50001 e EMAS ISO 45001), escludendo certificazioni di qualità generica come la ISO 9001.

  • Rigettato
    Mancata attribuzione punteggio per grado di innovazione e premialità

    Il Tribunale ha confermato la correttezza della valutazione operata dalla LU, in quanto basata su criteri oggettivi e sul contenuto del bando. La certificazione ISO 9001 posseduta dalla ricorrente non rientrava tra quelle previste dal bando per l’attribuzione del punteggio di premialità.

  • Rigettato
    Vizi degli atti connessi alla procedura

    Poiché le censure mosse alla graduatoria definitiva sono state respinte, anche le impugnazioni degli atti presupposti e connessi vengono rigettate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 22/12/2025, n. 888
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 888
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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