Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 22/12/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00888/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00499/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 499 del 2025, proposto da
Marcangeli Giunio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Garzuglia e Giovanni Ranalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società regionale per lo sviluppo economico dell’Umbria - LU S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Daniele Spinelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, piazza B. Michelotti n. 1;
nei confronti
Osiral S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
1) della Determinazione dell’Amministratore Unico di LU S.p.a. n. 654 del 05.11.2025 (conosciuta negli estremi e oggetto di istanza di accesso documentale), con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva relativa al “Bando per sostegno agli investimenti delle imprese ricettive” approvato dalla Regione Umbria in attuazione al PR FESR 2021-2027 - Azione 1.3.4, limitatamente alla parte in cui alla domanda di ammissione della società ricorrente sono stati assegnati 54 punti ed è stata dichiarata “non ammessa”;
2) della graduatoria definitiva relativa al “Bando per sostegno agli investimenti delle imprese ricettive” approvato dalla Regione Umbria in attuazione al PR FESR 2021-2027 - Azione 1.3.4, limitatamente alla parte in cui alla domanda di ammissione della società ricorrente sono stati assegnati 54 punti ed è stata dichiarata “non ammessa”;
3) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque connesso, inclusi per quanto possa occorrere: 3.a) tutti i verbali relativa alla procedura e, in particolare, i verbali del 12.06.2025 ( conosciuto il 23.10.25), del 08.10.2025 (conosciuto il 23.10.25); la scheda di merito definitiva del Comitato Tecnico di Valutazione insediato da LU (conosciuta il 23.10.25), limitatamente alla parte in cui è stata valutato la domanda ed il relativo progetto presentato dalla società ricorrente e le sono stati assegnati 54 punti ed è stata dichiarata “non ammessa”; 3.b) la nota di LU del 23.10.2025 .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Società regionale per lo sviluppo economico dell’Umbria - LU S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. NC RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte sulla valutazione della domanda presentata dalla società ricorrente con riferimento al al “ Bando per sostegno agli investimenti delle imprese ricettive ” approvato dalla Regione Umbria in attuazione al PR FESR 2021-2027 – Azione 1.3.4.
2. Alla domanda sono stati assegnati 54 punti, un punto al di sotto della soglia di ammissibilità, e pertanto la domanda è stata dichiarata “non ammessa”.
3. La ricorrente impugna la determinazione di LU s.p.a. n. 654 in data 5 novembre 2025, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva della procedura di sovvenzione, deducendo – in relazione a vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 123/1998 in combinato disposto con gli artt. 3 e 12 della L. n. 241/1990. Violazione dei principi di buon andamento, correttezza ed imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 10 del Bando. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Illogicità ed irrazionalità manifesta – due ordini di censure.
3.1. Lamenta che, nonostante la relazione tecnica del progetto presentato argomentasse diffusamente sugli aspetti oggetto dei criteri di valutazione n. 3 ( Grado di innovazione dell’operazione ), non sia stato attribuito alcun punteggio per detti criteri.
3.2. Lamenta inoltre che non sia stato attribuito alcun punteggio neanche per il criterio di valutazione n. 5 ( Premialità ), nonostante avesse documentato il possesso della certificazione ISO 9001:2015.
4. LU si è costituita in giudizio ed ha controdedotto puntualmente, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025, le parti hanno concordato sulla opportunità di definire direttamente la causa nel merito.
6. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
6.1. In base all’art. 10 del bando della sovvenzione in oggetto e come riportato anche nella scheda di valutazione versata in atti dalla ricorrente, i punteggi per i due “criteri” ( rectius : profili di valutazione) indicati al n. 3, pur essendo declinati dei “sottocriteri” (descrittivi dell’aspetto del progetto di investimento cui si riferiscono i punteggi), sono stati attribuiti secondo un criterio c.d. tabellare, consistente nel calcolo dell’incidenza percentuale delle voci di spesa a), b) ed e) sul totale previsto dal progetto.
6.2. La ricorrente si è limitata a contestare il merito della valutazione, in quanto non sarebbe stata adeguatamente apprezzata la portata innovativa del progetto, ma il rilievo, per quanto precisato in ordine al criterio di valutazione da applicare, non coglie nessun profilo di illegittimità. La ricorrente non ha infatti impugnato la lex specialis , né ha dedotto alcuna censura su eventuali errori nella individuazione delle voci di spesa rilevanti o nell’applicazione della formula matematica su cui si basa l’attribuzione del punteggio per il (duplice) profilo in questione. Senza contare che LU in giudizio ha esposto in modo convincente la correttezza dei calcoli che hanno condotto ad attribuire alla ricorrente per tale profilo un punteggio pari a zero, ed al riguardo non vi sono state ulteriori confutazioni.
6.3. Per il criterio n. 5, il bando e la scheda di valutazione indicano le certificazioni rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio – ISO 14001, ISO 50001 e EMAS ISO 45001 – e neanche detta previsione è stata censurata dalla ricorrente.
6.4. Nulla lascia intendere che detta elencazione abbia valore esemplificativo e non tassativo; anzi, l’elencazione delle certificazioni rilevanti per il criterio n. 5 risulta preceduta da un “sottocriterio” che indica “ Possesso di certificazioni ambientali: Presenza di sistemi di gestione finalizzati a ridurre gli impatti ambientali delle produzioni e/o a garantire la sostenibilità aziendale ”, e ciò esclude che potessero essere apprezzate anche certificazioni di qualità diverse e non specifiche. In questa prospettiva, la stessa ricorrente ha ricordato che la giurisprudenza amministrativa definisce la certificazione ISO 9001, da essa presentata nella procedura in questione, come un attestato relativo alla gestione complessiva dell’impresa “riferita alla globalità dell’organizzazione aziendale ed attestante la conformità a specifici standard internazionali” per quanto concerne gli aspetti gestionali nel loro complesso; dunque, si tratta di una certificazione non assimilabile alle certificazioni ISO 14001, ISO 50001 e EMAS ISO 45001, che si concentrano, rispettivamente, su specifici aspetti della gestione ambientale, della gestione energetica e della salute, stabilendo requisiti per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
6.5. Per quanto esposto, l’attribuzione di punteggio alla domanda della ricorrente si sottrae alle censure dedotte.
7. Le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NC RI, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NC RI |
IL SEGRETARIO