Ordinanza cautelare 3 luglio 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02136/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02125/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2125 del 2025, proposto da
NN AU, rappresentata e difesa dagli avv. Federico Vaccarino, Massimiliano Napoli e Maurizio Zoppolato, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
- del verbale n. 5 della seduta del 19 febbraio 2025 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di Milano, ad opera della commissione n. 14 istituita presso la Corte d’Appello di Napoli, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 10/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 317;
- della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di Milano, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero;
- del decreto del Ministero della Giustizia 21 novembre 2024 avente ad oggetto “Nomina delle ulteriori sottocommissioni - sessione di esame avvocati 2024” e dell’allegato relativo alla Corte d’Appello di Napoli, nella parte in cui include nella XIV sottocommissione il Dott. Leone Melillo;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il dott. AR SO e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale, dando atto che nessuno è comparso per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
La ricorrente impugnava gli atti con cui la Sottocommissione operante presso la Corte d’appello di Napoli aveva formulato una valutazione insufficiente relativamente al suo elaborato, con conseguente non ammissione alle prove orali degli esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione 2024.
Costituitosi in resistenza con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, il Ministero della giustizia chiedeva che il ricorso fosse respinto in quanto infondato.
Con l’ordinanza n. 719 del 3 luglio 2025, la domanda cautelare accedente al ricorso è stata accolta ai fini del riesame dell’elaborato da parte di una Commissione operante presso una diversa Corte d’appello.
Con atto depositato il 12 gennaio 2026, parte ricorrente dichiara di non avere più interesse all’accoglimento del gravame, stante l’esito nuovamente insufficiente della correzione.
Alla pubblica udienza del giorno 19 marzo 2026, la causa è stata introitata in decisione.
Alla luce della dichiarazione espressamente resa dalla parte ricorrente e delle riferite circostanze sopravvenute, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
In ragione della natura in rito della presente pronuncia ed in mancanza di opposizione della parte pubblica, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AR SO, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR SO |
IL SEGRETARIO