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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/11/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 8746/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza cartolare del 18.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 8746/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 29.8.2025 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
VE FE
e da
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. VE FE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni congiunte delle parti:
1) La figlia minore, , venga affidata in modo condiviso ad entrambi Persona_1
i genitori, i quali potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente solo sulle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per la figlia dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni.
2) La casa famigliare, sita in Padova via Siracusa 51, rimane assegnata alla signora che continuerà a risiedervi unitamente alle due figlie, mentre il CP_1 signor ha già trasferito la propria residenza presso il nuovo immobile di CP_2
EL NT (PD). 3) La figlia minore, manterrà la residenza presso l'abitazione Persona_1 della madre, attualmente in Padova via Siracusa 51, stabilendosi un paritario tempo di frequentazione con ambedue i genitori, secondo il criterio del 5 + 2, così scandito: • il lunedì e il martedì di ogni settimana con il padre (dall'uscita da scuola del lunedì all'ingresso a scuola del mercoledì) • il mercoledì e il giovedì di ogni settimana con la madre (dall'uscita da scuola del mercoledì all'ingresso a scuola del venerdì) • il venerdì (dall'uscita da scuola), il sabato e la domenica (incluso il pernottamento, sino all'ingresso a scuola del lunedì), a settimane alterne, con la madre o con il padre. • Festività natalizie: una settimana a testa (23/30 e 31/7 ad anni alterni) • Festività pasquali: mezzo periodo di sospensione scolastica a testa
• Vacanze estive: 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, da concordare entro il 31 marzo di ogni anno;
per il restante periodo di sospensione scolastica i tempi rimangano ripartiti come nel tempo ordinario. I ricorrenti danno atto di avere convenuto e sottoscritto il piano genitoriale che si allega (all. 13).
4) I genitori provvederanno al mantenimento ordinario diretto della figlia nei periodi di loro competenza. Le eventuali spese per trasporto pubblico rimarranno totalmente a carico del padre.
5) Le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori nella seguente proporzione: 1/3 a carico della madre e 2/3 a carico del padre, in ragione delle differenti capacità reddituali. Ferma la diversa ripartizione così convenuta, le spese straordinarie verranno per il resto regolate secondo quanto previsto dal
“Protocollo d'intesa per le spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio” di data 17.1.2017 del Tribunale di Padova, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
6) Disporsi che l'assegno unico per i figli venga liquidato integralmente – nella misura del 100% – in favore della madre. Entrambi i genitori conserveranno il diritto di indicare nella propria dichiarazione dei redditi la minore quale familiare a carico per la quota del 50% e il diritto di detrarre, nella medesima misura del
50%, le spese che la riguardano.
Conclusioni del P.M.: Parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.8.2025, e Controparte_1 Controparte_2 premesso che dalla loro unione non matrimoniale era nata la figlia il Per_1
3.12.2011, che la convivenza era cessata e che era necessario provvedere alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, chiedevano la pronuncia di sentenza in conformità alle condizioni indicate in ricorso.
Con note scritte depositate il 14.11.2025 per l'udienza cartolare del 18.11.2025, fissata ai sensi dell'art.473-bis 51, comma 2 c.p.c., le parti confermavano le condizioni concordate, come riportate in epigrafe.
*
Osserva il Tribunale che le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore concordate dai genitori appaiono rispondenti all'interesse morale e Per_1 materiale della stessa e va pertanto preso atto degli accordi intervenuti.
Stante la natura del procedimento e la comune difesa delle parti, nulla va disposto in merito alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) prende atto degli accordi intervenuti fra e Controparte_1 Controparte_2 come in epigrafe in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di;
Persona_1
2) nulla per le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est.
Dott. FE Sacchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza cartolare del 18.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 8746/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 29.8.2025 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
VE FE
e da
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. VE FE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni congiunte delle parti:
1) La figlia minore, , venga affidata in modo condiviso ad entrambi Persona_1
i genitori, i quali potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente solo sulle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per la figlia dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni.
2) La casa famigliare, sita in Padova via Siracusa 51, rimane assegnata alla signora che continuerà a risiedervi unitamente alle due figlie, mentre il CP_1 signor ha già trasferito la propria residenza presso il nuovo immobile di CP_2
EL NT (PD). 3) La figlia minore, manterrà la residenza presso l'abitazione Persona_1 della madre, attualmente in Padova via Siracusa 51, stabilendosi un paritario tempo di frequentazione con ambedue i genitori, secondo il criterio del 5 + 2, così scandito: • il lunedì e il martedì di ogni settimana con il padre (dall'uscita da scuola del lunedì all'ingresso a scuola del mercoledì) • il mercoledì e il giovedì di ogni settimana con la madre (dall'uscita da scuola del mercoledì all'ingresso a scuola del venerdì) • il venerdì (dall'uscita da scuola), il sabato e la domenica (incluso il pernottamento, sino all'ingresso a scuola del lunedì), a settimane alterne, con la madre o con il padre. • Festività natalizie: una settimana a testa (23/30 e 31/7 ad anni alterni) • Festività pasquali: mezzo periodo di sospensione scolastica a testa
• Vacanze estive: 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, da concordare entro il 31 marzo di ogni anno;
per il restante periodo di sospensione scolastica i tempi rimangano ripartiti come nel tempo ordinario. I ricorrenti danno atto di avere convenuto e sottoscritto il piano genitoriale che si allega (all. 13).
4) I genitori provvederanno al mantenimento ordinario diretto della figlia nei periodi di loro competenza. Le eventuali spese per trasporto pubblico rimarranno totalmente a carico del padre.
5) Le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori nella seguente proporzione: 1/3 a carico della madre e 2/3 a carico del padre, in ragione delle differenti capacità reddituali. Ferma la diversa ripartizione così convenuta, le spese straordinarie verranno per il resto regolate secondo quanto previsto dal
“Protocollo d'intesa per le spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio” di data 17.1.2017 del Tribunale di Padova, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
6) Disporsi che l'assegno unico per i figli venga liquidato integralmente – nella misura del 100% – in favore della madre. Entrambi i genitori conserveranno il diritto di indicare nella propria dichiarazione dei redditi la minore quale familiare a carico per la quota del 50% e il diritto di detrarre, nella medesima misura del
50%, le spese che la riguardano.
Conclusioni del P.M.: Parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.8.2025, e Controparte_1 Controparte_2 premesso che dalla loro unione non matrimoniale era nata la figlia il Per_1
3.12.2011, che la convivenza era cessata e che era necessario provvedere alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, chiedevano la pronuncia di sentenza in conformità alle condizioni indicate in ricorso.
Con note scritte depositate il 14.11.2025 per l'udienza cartolare del 18.11.2025, fissata ai sensi dell'art.473-bis 51, comma 2 c.p.c., le parti confermavano le condizioni concordate, come riportate in epigrafe.
*
Osserva il Tribunale che le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore concordate dai genitori appaiono rispondenti all'interesse morale e Per_1 materiale della stessa e va pertanto preso atto degli accordi intervenuti.
Stante la natura del procedimento e la comune difesa delle parti, nulla va disposto in merito alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) prende atto degli accordi intervenuti fra e Controparte_1 Controparte_2 come in epigrafe in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di;
Persona_1
2) nulla per le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est.
Dott. FE Sacchetto