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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 10434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10434 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34477/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giuseppe Ciccarelli, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da
, nato a [...] il [...], domiciliato presso il “campo Parte_1 attrezzato” di Via Salone 323, a Roma, rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv. Giulia Perin del Foro di Roma, come da procura in atti;
- ricorrente – nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi 12, Roma, come da costituzione in atti;
- resistente - Oggetto: riconoscimento di cittadinanza e apolidia. Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Il IG. ha proposto ricorso innanzi al Tribunale di Roma avverso il Parte_1 silenzio serbato dal sulla domanda ex art. 4, comma 2, della legge n. CP_2
91/92, presentata in data 10/05/2024, per accertare il suo diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana o, in subordine, allo status di apolide. Il ricorrente, pertanto, ha svolto le seguenti conclusioni “in via principale, accertare e dichiarare la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 4, co. 2, L. n. 91/1992, e del conseguente acquisto della cittadinanza italiana del sig. , nato Parte_1
a Roma il 9 febbraio 1997; in via subordinata, accertare e dichiarare lo status di apolidia del sig. , nato a [...] il [...], ai sensi e per gli Parte_1 effetti della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 ratificata in Italia con legge 1° febbraio 1962, n. 306; per l'effetto, ordinare al e, per esso, CP_1 CP_1 all'Ufficiale dello Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.” Il si è costituito in giudizio con memoria del 10/04/2025, Controparte_1 resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, in assenza dei requisiti di legge per accogliere le domande di parte ricorrente;
in particolare, ha evidenziato le criticità relative all'identità del ricorrente e di sua madre, i diversi alias utilizzati dallo stesso nonché la commissione di diversi reati da lui commessi, alcuni dei quali di particolare gravità, tra cui adescamento di minorenni e violenza sessuale di gruppo e sequestro di persona. Preliminarmente, deve essere respinta la richiesta di integrare il contraddittorio nei confronti del Sindaco di Roma;
quest'ultimo, infatti, agisce in qualità di Ufficiale di Governo, delegato dal , ritualmente convenuto nel presente Controparte_1 giudizio. Tanto premesso, la domanda deve essere rigettata. Occorre muovere dal rilievo che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 91/92, per l'acquisto della cittadinanza, è necessario provare: a) la nascita in Italia, b) il possesso ininterrotto fino al raggiungimento della maggiore età della residenza legale sul territorio nazionale, c) la dichiarazione di volontà di acquisizione della cittadinanza entro un anno dal compimento dei diciotto anni. Dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, risulta che quest'ultimo è nato a [...] il [...]; in aggiunta, ha allegato di aver sempre vissuto (e di vivere attualmente) a Roma, presso il Campo di Salone. Altresì, ha depositato documenti volti a provare la sua permanenza ininterrotta sul territorio nazionale fino al compimento della maggiore età. In particolare, il ricorrente, come detto, ha dimostrato, attraverso la produzione del certificato di nascita, di essere nato a [...] il [...] e di essere stato riconosciuto unicamente da sua madre, la IG.ra . Per quanto riguarda il requisito della Parte_2 nascita in Italia, il certificato prodotto non è stato contestato dall'Amministrazione resistente e, dunque, data e luogo di nascita devono ritenersi pacifici. Invece, a sostegno del requisito del possesso ininterrotto della residenza sul territorio nazionale, il ricorrente ha allegato di essere sempre stato assegnatario di un modulo abitativo nel Campo attrezzato di Salone, in particolare del modulo abitativo n. 31 di via di Salone 323. Per dimostrare tale circostanza, ha versato in atti una dichiarazione redatta dalla Cooperativa Ermes, in data 29/07/2013, in cui si attesta che nel 2013 (e cioè quando il ricorrente aveva 16 anni), il nucleo familiare del ricorrente già si trovava nel Campo attrezzato di Salone. In aggiunta, a supporto della sua presenza nello stesso luogo, il ricorrente ha depositato anche il permesso di soggiorno di sua madre, ottenuto nel 2010, (anche se non più rinnovato alla scadenza) quando egli aveva 13 anni, in cui, in effetti, viene riportato quale luogo di residenza via di Salone 323. L'amministrazione convenuta, con riferimento ai presupposti per ottenere la cittadinanza italiana, e, in particolare, alla stabile e continuativa residenza del ricorrente sul territorio, ne ha contestato la completezza, anche in ragione del fatto che il ricorrente non è mai stato regolarmente iscritto all'anagrafe, circostanza ex se ostativa, secondo la difesa erariale, al riconoscimento della cittadinanza italiana. Sul punto è noto che la verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, domandato da figlio di stranieri al compimento della maggiore età, comporta che debba essere accertata la residenza ininterrotta in Italia del richiedente fin dalla nascita, applicandosi il criterio della residenza effettiva, che può essere dimostrata con ogni idonea documentazione, dovendo tale criterio ritenersi prevalente sulla residenza anagrafica. Per costante giurisprudenza (ex multis, v. sent. n. 25726/2011) infatti, residenza ai sensi dell'art. 43 c.c. è il luogo in cui una persona ha la dimora abituale, da intendere come permanenza sul territorio con la volontà di abitarvi stabilmente;
è consentito di provare con ogni mezzo l'effettiva residenza cioè l'abituale dimora non coincidente con quella anagrafica, costituendo le risultanze anagrafiche una mera presunzione che può essere superata sulla base di elementi di convincimento idonei a dimostrare la dimora abituale del soggetto qualora si trovi in luogo diverso. (Cass. n. 6101/06; Cass. 2814/00; Cass. 4518/98). Di conseguenza, se il requisito della iscrizione anagrafica risulta non determinante, quello della presenza ininterrotta, specie se contestato, deve essere accertato in modo puntuale. Nel caso in esame, per dimostrare la sua presenza ininterrotta sul territorio nazionale fino al compimento della maggiore età, il ricorrente ha depositato, oltre alla documentazione precedentemente richiamata, anche i certificati relativi al suo percorso scolastico preso l'Istituto Comprensivo Statale “Oscar Romero” di Via Merope, che si trova vicino al campo di via Salone. Dal certificato scolastico si evince che il ricorrente ha frequentato: 1) A.S. 2004/05 classe 1^ Sez. A della Scuola Primaria “Oscar Romero” con esito “Ammesso alla classe successiva”; 2) A.S. 2005/06 classe 2^ Sez. A della Scuola Primaria “Oscar Romero” con esito “Ammesso alla classe successiva”; 3) A.S. 2006/07 classe 3^ Sez. A della Scuola Primaria “Oscar Romero” con esito “Ammesso alla classe successiva”; 4) A.S. 2007/08 classe 4^ Sez. A della Scuola Primaria “Oscar Romero” con esito “Ammesso alla classe successiva”; 5) A.S. 2008/09 classe 5^ Sez. A della Scuola Primaria “Oscar Romero” con esito “NON AMMESSO al successivo grado dell'Istruzione”; 6) A.S. 2009/10 iscritto per la seconda volta alla classe 5^ Sez. A della Scuola Primaria “Oscar Romero” senza esito finale e trasferimento presso la scuola elementare Vittorio Piccinini in data 17/06/2010. Di tale trasferimento e del relativo esito non vengono fornite ulteriori informazioni. Pertanto, dalla piattaforma istruttoria formatasi all'esito del giudizio, risultano carenti le allegazioni volte a provare la presenza del ricorrente sul territorio nazionale per tutti gli anni antecedenti al 2004 e per tutti quelli successivi al 2013. Neppure sono stati articolati mezzi istruttori adeguati e circostanziati, volti a superare le carenze documentali sopra esposte. In effetti, i capitoli articolati per la richiesta di prova testimoniale risultano generici per le circostanze che si chiede di poter provare (“si chiede […] prova testimoniale sulle circostanze in fatto previste alle pagine 2 e seguenti del presente atto, con i testi , , ”) e in Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 parte inconferenti a dimostrare la presenza continuativa del ricorrente sul territorio italiano fino al compimento della maggiore età (1. vero che “Lei conosce il sig. Parte_1 da molti anni”;
2. vero che “il sig. è sempre stato escluso da interventi di sostegno Parte_1 da parte del;
3. vero che “il sig. presenta notevoli difficoltà CP_2 Parte_1 nel relazionarsi con qualsiasi pubblico ufficio o comunque con persone che non appartengano al campo”). Le stesse, dunque, devono ritenersi inammissibili. Quanto alla domanda subordinata contenuta nel ricorso e volta ad accertare e dichiarare lo status di apolidia del ricorrente, si osserva quanto segue. Deve anzi tutto premettersi che l'apolidia, come noto, è la condizione giuridica della persona priva di qualsivoglia cittadinanza, condizione che può essere originaria, allorché la cittadinanza difetti sin dalla nascita, ovvero derivata, come nel caso in cui un evento successivo alla nascita abbia privato l'individuo dell'unica cittadinanza posseduta. La definizione di apolide è in particolare contenuta all'art. 1 dalla Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ratificata dall'Italia con legge 1° febbraio 1962 n. 306, secondo cui deve considerarsi tale la '…persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione'. Tale fonte normativa disciplina altresì lo status giuridico dell'apolide. La normativa è completata dalla previsione dell'art. 17 del d.p.r. 12 ottobre 1993 n. 572 secondo il quale '...il Ministero dell'interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato', in tal modo ammettendo la possibilità per quest'ultimo di rivolgersi in via amministrativa per far accertare e dichiarare lo stato di apolidia di fatto in cui versa. La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia già da tempo evidenziato la possibilità, ai fini di una siffatta declaratoria, di ricorrere anche alla sede giudiziaria, con la precisazione che '…trattandosi di procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art. 9 c.p.c., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art 113 Cost. davanti al giudice ordinario', la giurisdizione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria (in tal senso, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 9 dicembre 2008 n. 28873). È stato altresì chiarito in sede interpretativa che la previsione di cui all'art. 17 del d.p.r. 12 ottobre 1993 n. 572, laddove statuisce che '…il può CP_1 certificare la condizione di apolidia su istanza dell'interessato', non preclude la tutela davanti al Tribunale, essendo facoltà dell'interessato richiedere alternativamente una certificazione dell'autorità amministrativa ovvero una pronuncia del Giudice che accerti il proprio status di apolide. Quanto all'onus probandi, la giurisprudenza ha infine avuto modo di affermare che la dimostrazione dello status di apolide non impone all'interessato di spingersi sino alla prova negativa dell'assenza di almeno uno Stato che lo consideri come suo cittadino ma richiede unicamente di dare contezza del suo legame con il territorio dello Stato presso il quale inoltra l'istanza, di indicare lo Stato, o gli Stati, con i quali presenta elementi di collegamento, specificando gli elementi sulla base dei quali tale collegamento è individuato, e infine di precisare le circostanze di fatto che, secondo la legge dello Stato di originaria o potenziale appartenenza, hanno comportato la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza. Va inoltre precisato al riguardo che i poteri officiosi, di cui il Giudice dispone in questa materia, non elidono l'onere della parte ricorrente di circostanziare adeguatamente tutti gli elementi di fatto che possono contribuire all'accertamento del diritto vantato, non potendo il Tribunale procedere ad un accertamento nel radicale difetto di allegazione e prova dei dati storici di partenza dell'indagine (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153). Tanto premesso, venendo al caso di specie, le allegazioni di parte ricorrente non appaiono sufficienti per accertare il richiesto stato di apolidia. In effetti la documentazione prodotta risulta ostativa viste le molteplici e differenti generalità indicate per lo stesso e la madre nonché con riferimento all'identità del padre. Quanto alle sue generalità, nella nota della Questura di Roma si dà atto del fatto che dai rilievi dattiloscopici risultano diversi alias riferibili al ricorrente ( Parte_3 nato a [...] in data [...] – nato a Roma in [...]
[...] Parte_1
09/02/1997 – nato a [...] in data [...]), in disparte Parte_4 la commissione di diverse condotte di reato, alcune delle quali di particolare gravità, quali i reati di adescamento di minorenne e violenza sessuale di gruppo e sequestro di persona. Allo stesso modo, anche rispetto all'identità della madre risultano diversi alias, cui corrispondono diversi stati civili. Tra queste, le generalità indicate nel certificato di assistenza al parto (IG.ra nata a [...] 1° maggio 1960, Persona_1 coniugata con nato a [...] il [...]) contrastano Parte_5 con quelle dichiarate nel ricorso (IG.ra , nata a [...] il 17 Parte_2 luglio 1961, cittadina croata) in cui, peraltro, sono del tutto assenti i riferimenti al padre del ricorrente. Di conseguenza, anche l'identità paterna del ricorrente, stante l'incompletezza e la discordanza dei documenti versati in atti, risulta priva di apprezzabile certezza. D'altra parte, nonostante le descritte criticità relative alle sue generalità, dal ricorso e dai documenti allegati risulta la possibilità del IG. di ottenere la Parte_1 cittadinanza con la Croazia, paese che riconosce l'acquisizione della cittadinanza per discendenza anche da un solo genitore ai sensi della propria legge sulla cittadinanza. In particolare, non vi è alcun atto che precluda al ricorrente di acquisire la cittadinanza da ultimo citata. Egli, infatti, si è limitato a certificare a mezzo di dichiarazione consolare di non essere iscritto nel registro delle cittadinanze della Croazia;
tale attestazione, però, è insufficiente a dimostrare di non poterla ottenere, difettando la prova di aver mai presentato la relativa istanza o che questa sia stata respinta. Né rileva l'allegazione di non essere mai riuscito ad ottenere il passaporto né altro documento dall'Ambasciata croata per assenza di qualsiasi documento identificativo, circostanza che, di per sé, non è ostativa alla possibilità di poterli acquisire. Ne consegue il rigetto anche della domanda subordinata volta ad ottenere il riconoscimento dello status di apolide. Considerata la manifesta infondatezza del ricorso, rigetta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- rigetta la richiesta di ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio;
- condanna il ricorrente a pagare alla parte resistente le spese di lite che liquida in 1.688,00, euro, per tutte le fasi del giudizio, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Roma, 06/07/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giuseppe Ciccarelli, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da
, nato a [...] il [...], domiciliato presso il “campo Parte_1 attrezzato” di Via Salone 323, a Roma, rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv. Giulia Perin del Foro di Roma, come da procura in atti;
- ricorrente – nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi 12, Roma, come da costituzione in atti;
- resistente - Oggetto: riconoscimento di cittadinanza e apolidia. Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Il IG. ha proposto ricorso innanzi al Tribunale di Roma avverso il Parte_1 silenzio serbato dal sulla domanda ex art. 4, comma 2, della legge n. CP_2
91/92, presentata in data 10/05/2024, per accertare il suo diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana o, in subordine, allo status di apolide. Il ricorrente, pertanto, ha svolto le seguenti conclusioni “in via principale, accertare e dichiarare la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 4, co. 2, L. n. 91/1992, e del conseguente acquisto della cittadinanza italiana del sig. , nato Parte_1
a Roma il 9 febbraio 1997; in via subordinata, accertare e dichiarare lo status di apolidia del sig. , nato a [...] il [...], ai sensi e per gli Parte_1 effetti della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 ratificata in Italia con legge 1° febbraio 1962, n. 306; per l'effetto, ordinare al e, per esso, CP_1 CP_1 all'Ufficiale dello Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.” Il si è costituito in giudizio con memoria del 10/04/2025, Controparte_1 resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, in assenza dei requisiti di legge per accogliere le domande di parte ricorrente;
in particolare, ha evidenziato le criticità relative all'identità del ricorrente e di sua madre, i diversi alias utilizzati dallo stesso nonché la commissione di diversi reati da lui commessi, alcuni dei quali di particolare gravità, tra cui adescamento di minorenni e violenza sessuale di gruppo e sequestro di persona. Preliminarmente, deve essere respinta la richiesta di integrare il contraddittorio nei confronti del Sindaco di Roma;
quest'ultimo, infatti, agisce in qualità di Ufficiale di Governo, delegato dal , ritualmente convenuto nel presente Controparte_1 giudizio. Tanto premesso, la domanda deve essere rigettata. Occorre muovere dal rilievo che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 91/92, per l'acquisto della cittadinanza, è necessario provare: a) la nascita in Italia, b) il possesso ininterrotto fino al raggiungimento della maggiore età della residenza legale sul territorio nazionale, c) la dichiarazione di volontà di acquisizione della cittadinanza entro un anno dal compimento dei diciotto anni. Dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, risulta che quest'ultimo è nato a [...] il [...]; in aggiunta, ha allegato di aver sempre vissuto (e di vivere attualmente) a Roma, presso il Campo di Salone. Altresì, ha depositato documenti volti a provare la sua permanenza ininterrotta sul territorio nazionale fino al compimento della maggiore età. In particolare, il ricorrente, come detto, ha dimostrato, attraverso la produzione del certificato di nascita, di essere nato a [...] il [...] e di essere stato riconosciuto unicamente da sua madre, la IG.ra . Per quanto riguarda il requisito della Parte_2 nascita in Italia, il certificato prodotto non è stato contestato dall'Amministrazione resistente e, dunque, data e luogo di nascita devono ritenersi pacifici. Invece, a sostegno del requisito del possesso ininterrotto della residenza sul territorio nazionale, il ricorrente ha allegato di essere sempre stato assegnatario di un modulo abitativo nel Campo attrezzato di Salone, in particolare del modulo abitativo n. 31 di via di Salone 323. Per dimostrare tale circostanza, ha versato in atti una dichiarazione redatta dalla Cooperativa Ermes, in data 29/07/2013, in cui si attesta che nel 2013 (e cioè quando il ricorrente aveva 16 anni), il nucleo familiare del ricorrente già si trovava nel Campo attrezzato di Salone. In aggiunta, a supporto della sua presenza nello stesso luogo, il ricorrente ha depositato anche il permesso di soggiorno di sua madre, ottenuto nel 2010, (anche se non più rinnovato alla scadenza) quando egli aveva 13 anni, in cui, in effetti, viene riportato quale luogo di residenza via di Salone 323. L'amministrazione convenuta, con riferimento ai presupposti per ottenere la cittadinanza italiana, e, in particolare, alla stabile e continuativa residenza del ricorrente sul territorio, ne ha contestato la completezza, anche in ragione del fatto che il ricorrente non è mai stato regolarmente iscritto all'anagrafe, circostanza ex se ostativa, secondo la difesa erariale, al riconoscimento della cittadinanza italiana. Sul punto è noto che la verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, domandato da figlio di stranieri al compimento della maggiore età, comporta che debba essere accertata la residenza ininterrotta in Italia del richiedente fin dalla nascita, applicandosi il criterio della residenza effettiva, che può essere dimostrata con ogni idonea documentazione, dovendo tale criterio ritenersi prevalente sulla residenza anagrafica. Per costante giurisprudenza (ex multis, v. sent. n. 25726/2011) infatti, residenza ai sensi dell'art. 43 c.c. è il luogo in cui una persona ha la dimora abituale, da intendere come permanenza sul territorio con la volontà di abitarvi stabilmente;
è consentito di provare con ogni mezzo l'effettiva residenza cioè l'abituale dimora non coincidente con quella anagrafica, costituendo le risultanze anagrafiche una mera presunzione che può essere superata sulla base di elementi di convincimento idonei a dimostrare la dimora abituale del soggetto qualora si trovi in luogo diverso. (Cass. n. 6101/06; Cass. 2814/00; Cass. 4518/98). Di conseguenza, se il requisito della iscrizione anagrafica risulta non determinante, quello della presenza ininterrotta, specie se contestato, deve essere accertato in modo puntuale. Nel caso in esame, per dimostrare la sua presenza ininterrotta sul territorio nazionale fino al compimento della maggiore età, il ricorrente ha depositato, oltre alla documentazione precedentemente richiamata, anche i certificati relativi al suo percorso scolastico preso l'Istituto Comprensivo Statale “Oscar Romero” di Via Merope, che si trova vicino al campo di via Salone. Dal certificato scolastico si evince che il ricorrente ha frequentato: 1) A.S. 2004/05 classe 1^ Sez. A della Scuola Primaria “Oscar Romero” con esito “Ammesso alla classe successiva”; 2) A.S. 2005/06 classe 2^ Sez. A della Scuola Primaria “Oscar Romero” con esito “Ammesso alla classe successiva”; 3) A.S. 2006/07 classe 3^ Sez. A della Scuola Primaria “Oscar Romero” con esito “Ammesso alla classe successiva”; 4) A.S. 2007/08 classe 4^ Sez. A della Scuola Primaria “Oscar Romero” con esito “Ammesso alla classe successiva”; 5) A.S. 2008/09 classe 5^ Sez. A della Scuola Primaria “Oscar Romero” con esito “NON AMMESSO al successivo grado dell'Istruzione”; 6) A.S. 2009/10 iscritto per la seconda volta alla classe 5^ Sez. A della Scuola Primaria “Oscar Romero” senza esito finale e trasferimento presso la scuola elementare Vittorio Piccinini in data 17/06/2010. Di tale trasferimento e del relativo esito non vengono fornite ulteriori informazioni. Pertanto, dalla piattaforma istruttoria formatasi all'esito del giudizio, risultano carenti le allegazioni volte a provare la presenza del ricorrente sul territorio nazionale per tutti gli anni antecedenti al 2004 e per tutti quelli successivi al 2013. Neppure sono stati articolati mezzi istruttori adeguati e circostanziati, volti a superare le carenze documentali sopra esposte. In effetti, i capitoli articolati per la richiesta di prova testimoniale risultano generici per le circostanze che si chiede di poter provare (“si chiede […] prova testimoniale sulle circostanze in fatto previste alle pagine 2 e seguenti del presente atto, con i testi , , ”) e in Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 parte inconferenti a dimostrare la presenza continuativa del ricorrente sul territorio italiano fino al compimento della maggiore età (1. vero che “Lei conosce il sig. Parte_1 da molti anni”;
2. vero che “il sig. è sempre stato escluso da interventi di sostegno Parte_1 da parte del;
3. vero che “il sig. presenta notevoli difficoltà CP_2 Parte_1 nel relazionarsi con qualsiasi pubblico ufficio o comunque con persone che non appartengano al campo”). Le stesse, dunque, devono ritenersi inammissibili. Quanto alla domanda subordinata contenuta nel ricorso e volta ad accertare e dichiarare lo status di apolidia del ricorrente, si osserva quanto segue. Deve anzi tutto premettersi che l'apolidia, come noto, è la condizione giuridica della persona priva di qualsivoglia cittadinanza, condizione che può essere originaria, allorché la cittadinanza difetti sin dalla nascita, ovvero derivata, come nel caso in cui un evento successivo alla nascita abbia privato l'individuo dell'unica cittadinanza posseduta. La definizione di apolide è in particolare contenuta all'art. 1 dalla Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ratificata dall'Italia con legge 1° febbraio 1962 n. 306, secondo cui deve considerarsi tale la '…persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione'. Tale fonte normativa disciplina altresì lo status giuridico dell'apolide. La normativa è completata dalla previsione dell'art. 17 del d.p.r. 12 ottobre 1993 n. 572 secondo il quale '...il Ministero dell'interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato', in tal modo ammettendo la possibilità per quest'ultimo di rivolgersi in via amministrativa per far accertare e dichiarare lo stato di apolidia di fatto in cui versa. La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia già da tempo evidenziato la possibilità, ai fini di una siffatta declaratoria, di ricorrere anche alla sede giudiziaria, con la precisazione che '…trattandosi di procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art. 9 c.p.c., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art 113 Cost. davanti al giudice ordinario', la giurisdizione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria (in tal senso, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 9 dicembre 2008 n. 28873). È stato altresì chiarito in sede interpretativa che la previsione di cui all'art. 17 del d.p.r. 12 ottobre 1993 n. 572, laddove statuisce che '…il può CP_1 certificare la condizione di apolidia su istanza dell'interessato', non preclude la tutela davanti al Tribunale, essendo facoltà dell'interessato richiedere alternativamente una certificazione dell'autorità amministrativa ovvero una pronuncia del Giudice che accerti il proprio status di apolide. Quanto all'onus probandi, la giurisprudenza ha infine avuto modo di affermare che la dimostrazione dello status di apolide non impone all'interessato di spingersi sino alla prova negativa dell'assenza di almeno uno Stato che lo consideri come suo cittadino ma richiede unicamente di dare contezza del suo legame con il territorio dello Stato presso il quale inoltra l'istanza, di indicare lo Stato, o gli Stati, con i quali presenta elementi di collegamento, specificando gli elementi sulla base dei quali tale collegamento è individuato, e infine di precisare le circostanze di fatto che, secondo la legge dello Stato di originaria o potenziale appartenenza, hanno comportato la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza. Va inoltre precisato al riguardo che i poteri officiosi, di cui il Giudice dispone in questa materia, non elidono l'onere della parte ricorrente di circostanziare adeguatamente tutti gli elementi di fatto che possono contribuire all'accertamento del diritto vantato, non potendo il Tribunale procedere ad un accertamento nel radicale difetto di allegazione e prova dei dati storici di partenza dell'indagine (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153). Tanto premesso, venendo al caso di specie, le allegazioni di parte ricorrente non appaiono sufficienti per accertare il richiesto stato di apolidia. In effetti la documentazione prodotta risulta ostativa viste le molteplici e differenti generalità indicate per lo stesso e la madre nonché con riferimento all'identità del padre. Quanto alle sue generalità, nella nota della Questura di Roma si dà atto del fatto che dai rilievi dattiloscopici risultano diversi alias riferibili al ricorrente ( Parte_3 nato a [...] in data [...] – nato a Roma in [...]
[...] Parte_1
09/02/1997 – nato a [...] in data [...]), in disparte Parte_4 la commissione di diverse condotte di reato, alcune delle quali di particolare gravità, quali i reati di adescamento di minorenne e violenza sessuale di gruppo e sequestro di persona. Allo stesso modo, anche rispetto all'identità della madre risultano diversi alias, cui corrispondono diversi stati civili. Tra queste, le generalità indicate nel certificato di assistenza al parto (IG.ra nata a [...] 1° maggio 1960, Persona_1 coniugata con nato a [...] il [...]) contrastano Parte_5 con quelle dichiarate nel ricorso (IG.ra , nata a [...] il 17 Parte_2 luglio 1961, cittadina croata) in cui, peraltro, sono del tutto assenti i riferimenti al padre del ricorrente. Di conseguenza, anche l'identità paterna del ricorrente, stante l'incompletezza e la discordanza dei documenti versati in atti, risulta priva di apprezzabile certezza. D'altra parte, nonostante le descritte criticità relative alle sue generalità, dal ricorso e dai documenti allegati risulta la possibilità del IG. di ottenere la Parte_1 cittadinanza con la Croazia, paese che riconosce l'acquisizione della cittadinanza per discendenza anche da un solo genitore ai sensi della propria legge sulla cittadinanza. In particolare, non vi è alcun atto che precluda al ricorrente di acquisire la cittadinanza da ultimo citata. Egli, infatti, si è limitato a certificare a mezzo di dichiarazione consolare di non essere iscritto nel registro delle cittadinanze della Croazia;
tale attestazione, però, è insufficiente a dimostrare di non poterla ottenere, difettando la prova di aver mai presentato la relativa istanza o che questa sia stata respinta. Né rileva l'allegazione di non essere mai riuscito ad ottenere il passaporto né altro documento dall'Ambasciata croata per assenza di qualsiasi documento identificativo, circostanza che, di per sé, non è ostativa alla possibilità di poterli acquisire. Ne consegue il rigetto anche della domanda subordinata volta ad ottenere il riconoscimento dello status di apolide. Considerata la manifesta infondatezza del ricorso, rigetta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- rigetta la richiesta di ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio;
- condanna il ricorrente a pagare alla parte resistente le spese di lite che liquida in 1.688,00, euro, per tutte le fasi del giudizio, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Roma, 06/07/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli