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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 23/12/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario IN MI Di RE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 1045/2016 R.G.
promossa da
( ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RA IA e LV TR con domicilio digitale elettivamente indicato in atti
ATTRICE contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Fraschetti con domicilio digitale elettivamente indicato in atti
CONVENUTO
e
( ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Blasi con domicilio digitale elettivamente indicato in atti
TERZO EVOCATO
Oggetto: illecito aquiliano
1
CONCLUSIONI
Il difensore di parte attrice ha precisato le conclusioni in riferimento alla quale ha invocato le domande trascritte nel libello introduttivo.
Il difensore del Condominio ha precisato le conclusioni di cui alla comparsa costituiva al pari del procuratore di Controparte_2
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato).
L'esposizione in “synopsis” dà contezza alla parte esplicativa dell'odierna pronuncia.
L'odierno processo ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato in data 11-2-16 con cui ha evocato in giudizio il al fine di sentire accogliere le Pt_1 Controparte_1 seguenti domande:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni di cui alla narrativa esposta: In via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al Controparte_1
, in persona dell'Amm. p.t., per tutti i danni patiti dalla Sig.ra
[...] Parte_1 in relazione al sinistro occorso in data 02.06.2015, alle ore 20:00 circa, nel parcheggio antistante al Mc Donalds di via G. Dottori Perugia;
per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona dell'Amm. p.t., al risarcimento dei danni Controparte_1 patiti dalla Sig.ra mediante il pagamento della somma complessiva € Parte_1
21.480 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali della presente procedura".
La difesa dell'attrice ha circostanziato il seguente fatto:
“la sera del 2.6.15 alle ore 20.00 circa l'attrice, mentre scendeva dalla vettura in sosta nel parcheggio antistante McDonalds in via Dottori in Perugia, è rovinosamente caduta (con la gamba) all'interno di un tombino dalla copertura difettosa”.
2 Con comparsa costitutiva del 16.3.16, il ha formulato le seguenti Controparte_1 domande:
“in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo OC di ON;
nel merito in via principale: CP_3 rigettare la domanda attrice in quanto priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo (ora ) tenuto a manlevare e CP_4 Controparte_5 Controparte_2 tenere indenne il da quanto quest'ultimo dovesse essere condannato a CP_1 corrispondere a parte attrice;
Vinte le spese”.
Il Giudice Dott.ssa Pompei ha autorizzato la chiamata in giudizio con differimento della prima udienza al successivo 1.9.16.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.7.16 ha formulato le Controparte_2 seguenti domande:
"voglia il Tribunale di Perugia, nella causa principale di danno proposta dall'attrice nei confronti del convenuto condominio, in via preliminare a pregiudiziale: accertare e dichiarare, ex artt. 163, n. 4 e 164 c.p.c., la nullità dell'atto di citazione per mancanza dell'esposizione dei fatti e, per l'effetto, respingere la domanda attrice;
accertare e dichiarare, ex artt. 163, n. 4 e 164 c.p.c., la nullità dell'atto di citazione per difformità della copia notificata con l'originale dell'atto di citazione e, per l'effetto, respingere la domanda attrice;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto
[...]
e, per l'effetto, respingere la domanda attrice;
nel Controparte_1 merito: in via principale: respingere la domanda proposta dall'attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per insussistenza di ogni responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto
stante il difetto, in capo a questo, del rapporto di custodia e/o della situazione CP_1 di pericolo e/o del nesso di causalità tra l'evento e il difetto del tombino e il danno ed essendo il fatto riconducibile, in via esclusiva a terzi o alla stessa danneggiata (caso fortuito); in via subordinata: ridurre i danni, ove provati, accertati e riferibili al convenuto, nella misura di giustizia e detrarre dal minor risarcimento eventualmente riconosciuto quanto imputabile a titolo di concorso all'attrice danneggiata in misura proporzionale alla gravità della colpa lei riferibile e all'entità delle conseguenze che sono derivate da tale colpa ed escludendo ogni risarcimento che dovesse risultare dovuto per i danni che potevano essere evitati
3 usando l'ordinaria diligenza, il tutto stante l'evidente e prevalente concorso di colpa della stessa attrice, ex art. 1227 c.c., nella determinazione dell'evento e degli asseriti danni;
nella causa di garanzia promossa dal convenuto Condominio nei confronti di Controparte_5 oggi nel merito: in denegata ipotesi di ritenuta responsabilità
[...] Controparte_2 dell'assicurato, contenere la domanda di manleva e garanzia per eventuali danni che dovessero essere accertati nei limiti della garanzia e del massimale prestati, riducendo detti danni, ove provati e accertati, nella misura di giustizia;
in ogni caso: respingere la richiesta dell'assicurato di condanna al pagamento delle spese della lite in quanto infondata per violazione del patto di gestione della lite e con vittoria delle spese e dei compensi di causa, oltre spese generali 15%, cap e iva.".
In data 1.9.16, il Giudice dott.ssa Pompei ha concesso alle parti il triplo termine ex art. 183, comma 6, c.p.c. con rinvio al successivo 9.2.17 per l'ammissione dei mezzi istruttori. Con successiva ordinanza istruttoria il predetto Giudice ha ammesso le prove orali con riserva in ordine alle altre richieste di cui alle memorie versate in atti. Sono stati escussi i testimoni
, Per l'attrice sono stati escussi i testimoni e Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
Dopodiché l'attrice ha rinunziato alla escussione del terzo testimone ui Tes_5 Tes_6 ha fatto seguito contestuale accettazione alla rinunzia sia da parte del convenuto che del terzo. La successione dei diversi rinvii è stata ascritta alla situazione pandemica (Covid-19).
La causa è stata rinviata al 21.9.21 per interrogatorio libero delle parti. Il 23.9.21 è stato nominato, su richiesta di parte, il consulente tecnico d'ufficio -ingegnere S.Adriani- al fine di delimitare tecnicamente l'area in questione e per verificare la funzionalità del tombino. I diversi rinvii, in successione temporale, hanno riguardato udienze a trattazione scritta incentrate, altresì, sulle diverse richieste di proroga del ctu. Ha fatto seguito l'udienza del
16.7.24 per chiarimenti del predetto CTU in conseguenza dei quali è stata pronunciata ordinanza finalizzata al nuovo contraddittorio tra ctu e ctp. La relazione tecnica d'ufficio è stata depositata in data 8.4.25. In data 1.10.25 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con temini di rito ex art. 190 c.p.c..
La domanda attorea è infondata in rito e va, pertanto, respinta.
Del difetto di legittimazione passiva.
La suddetta questione è rilevabile ex officio in ogni stato e grado del processo così come hanno precisato esaustivamente le SSUU con sentenza n.2591/16.
4 Le parti hanno pienamente argomentato sul punto giacché l'eccezione è stata sollevata dal terzo ( ) nella comparsa costitutiva. Controparte_2
La legittimazione passiva rappresenta una condizione dell'azione e riflette il compito del giudicante afferente all'accertamento della sua sussistenza unicamente sulla base della prospettazione formulata dall'attrice. Essa si distingue dal difetto di titolarità giacché quest'ultima s'incentra sul merito della lite e riflette un elemento costitutivo ai fini cioè dell'accoglimento ovvero del rigetto della pretesa azionata.
L'eccezione afferente al difetto di legittimazione passiva sollevata dal terzo al fine di vedere respinta in rito la domanda attorea promossa nei confronti del soggetto garantito
( ) è apparsa pienamente meritevole di accoglimento. Controparte_1
Sul punto, questo giudice onorario ha ritenuto di dovere condividere gli insegnamenti della giurisprudenza in conseguenza dei quali l'eccezione che precede è risultata fondata in ragione, altresì, dei dati emersi nella fase istruttoria dell'odierno processo:
La responsabilità oggettiva -delineata ai sensi dell'art. 2051 c.c.- concerne i soggetti passivi che, in virtù della signoria esercitata sulla cosa e, in particolare, in relazione al potere di controllo sulla stessa hanno la materiale possibilità di eliminare i pericoli da essa derivanti
(Cass. 2328/18) o di controllarne i rischi (Cass. 31165/25).
Inoltre, questo giudice onorario ha verificato il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi dalla cosa in custodia che, a sua volta, dà luogo al potere-dovere di intervenire (Cass. 1948/03; Cass. 24530/09, Rv. 610784-01). Va, pertanto, scrutinato il particolare rapporto con la cosa che discende dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima (Cass. 11802/16, Rv. 640205-01).
In ragione dei suesposti principi sono state riscontrate le seguenti risultanze probatorie dalle quali questo giudice onorario ha tratto il convincimento afferente alla sussistenza del difetto di legittimazione passiva del : Controparte_1
a) , dipendente del Comune di Perugia, chiamato a deporre il 20.7.17 sui capi Tes_1 articolati da ha dichiarato quanto segue: “si è proceduto, da Controparte_2 parte del Comune, a mettere transenne per l'incolumità pubblica”; il comune gestisce solo l'illuminazione pubblica in quanto il tombino non è parte del sistema di illuminazione pubblica e non è di proprietà del Comune, infatti, lo stesso non è oggetto di manutenzione da parte dell'ente in quanto è privato”. Sul punto occorre
5 precisare che la circostanza per la quale il Comune ha transennato il tratto di Via
Dottori, in quanto strada aperta al pubblico transito, corrisponde unicamente al all'assolvimento del dovere dettato dall' art. 5 del R.D. 15 novembre 1923, n. 2506 al fine di prevenire qualsiasi situazione di pericolo (Cass. 22755/13). Ciò prescinde radicalmente dall'obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. che compete al proprietario dell'area.
b) L'attrice, nonostante la contestazione sollevata da , non ha allegato CP_2 documenti idonei ai fini della concreta dimostrazione in capo al convenuto di circostanze dalle quali desumere il rapporto di disponibilità del CP_1 tombino ovvero non ha dimostrato circostanze dalle quali ricavare l'esercizio dei poteri afferenti ad una effettiva gestione e controllo dello stesso da parte del predetto convenuto (v. Cass. 11802/16 Rv. 640205-01).
c) Il dato imprescindibile della custodia, in senso tecnico-giuridico, in capo al
è rimasto, pertanto, oscuro. Controparte_1
d) Inoltre, il fatto occorso all'attrice risale al 2.6.2015. Il CTU, invece, ha riscontrato che il tombino afferisce all'area di proprietà di già dal Controparte_6
2014. A pagina dodici della relazione tecnica depositata in data 8.4.25 si legge quanto segue: “…il tombino oggetto di causa risulta realizzato sulla p.lla 1380 del fg.282 del CF del Comune di Perugia (vedi allegato n.7 e n.8). Tale p.lla dal
26/03/2014 risulta di proprietà per i diritti pari a 1/1 a favore della “
[...] con sede in Milano – C.F. ”, a seguito dell'atto CP_6 P.IVA_3 pubblico a rogito , notaio in Milano repertorio n.27960 del Persona_1
26.3.2014”.
e) L'attrice, a fronte della eccezione sollevata da , non ha dimostrato Controparte_2 quanto richiesto dalla norma di legge ossia che il ha in custodia o in CP_1 gestione il tombino (art. 2051 c.c.), né risulta acquisita in atti dell'odierno processo la dimostrazione in conseguenza della quale distinguere l'utilizzatore del tombino rispetto al quale il soggetto obbligato, ossia l'effettivo custode del tombino, può essere anche soggetto diverso dall'utilizzatore (v. Cass. 1948/03). In atti manca ogni sorta di prova sul punto.
f) La nota (doc. 1 di cui alla prima memoria dell'attrice), datata 25.6.2015, a mezzo della quale il Comune ha comunicato al la presenza di un tombino fuori CP_1
6 sede è apparsa del tutto irrilevante e ininfluente. Tale missiva, infatti, sarebbe dovuta essere inoltrata alla proprietaria dell'area ossia, come specificato dal CTU, nei confronti di quale titolare del fondo già dal 2014. Né risulta Controparte_6 provato in atti il trasferimento dei poteri di custodia, ossia di gestione dell'area, da parte della proprietaria in favore del . Controparte_6 Controparte_1
A cagione dell'evidente difetto di allegazione-dimostrazione è derivato il contrappeso connesso alla carenza della condizione dell'azione promossa dall'attrice da cui è scaturita l'erosione della legittimazione passiva in capo al convenuto CP_1 nell'odierno processo.
Dei compensi di difesa.
Il rigetto della domanda attorea dà luogo, ex art. 91 c.p.c., alla soccombenza. Giacché la difesa ha esaurito le attività dopo l'entrata in vigore delle nuove Tariffe Forensi sono stati applicati i parametri di cui al D.M. 147/22 (applicabili dal 24.10.22). Nei rapporti tra l'attrice e il terzo chiamato questo giudice onorario ha stabilito, in base al condivisibile principio della Cassazione n.23123/2019, che il rimborso delle spese e dei compensi di lite deve essere imputato a totale carico della soccombente seppure nei limiti dei minimi inderogabili (v. Cass. 29925/25) delle predette tariffe forensi per via della statuizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario IN MI Di RE, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
Rigetta la domanda in rito e, per l'effetto,
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto;
CP_1
Condanna al pagamento sia in favore del Parte_1 CP_1
che in favore di dei compensi di difesa qui liquidati in
[...] Controparte_2
€ 2540,00 oltre 15% TF iva-cpa per ciascuna delle suddette parti;
Pone definitivamente le spese del CTU a carico della parte attrice.
SENTENZA OPE LEGIS PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA.
Così deciso in Perugia, il 23 dicembre 2025
Il giudice onorario
7 IN MI Di RE
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