Sentenza 6 febbraio 2008
Massime • 1
Il delitto di "frana colposa" (o "disastro colposo innominato") richiede un evento di danno, quale è una frana, di proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento, non essendo sufficiente il verificarsi di un mero smottamento; in presenza di tali condizioni, non rientra né nella fattispecie dolosa né in quella colposa la sussistenza di un concreto ed effettivo pericolo per la pubblica incolumità, che è presunto dalla legge e non va, pertanto, specificamente provato.
Commentario • 1
- 1. Art. 449 - Delitti colposi di dannohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2008, n. 13947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13947 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 06/02/2008
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - est. Consigliere - N. 202
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 018889/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES UR N. IL 10/11/1951;
2) AL MORO ANACLETO N. IL 01/03/1952;
3) RA VI N. IL 27/09/1941;
avverso SENTENZA del 14/06/2006 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito, per le parti civili, l'avv. Melchionda Alessandro, nell'interesse della Provincia di Trento, e l'avv. Franzin Ludovica in sostituzione dell'avv. Bonazza, nell'interesse del Comune di Storo;
entrambi chiedono il rigetto dei ricorsi con vittoria di spese;
uditi i difensori avv. Lageard G., nell'interesse dell'imputato AL RO;
avv. Trinchero Roberto nell'interesse dell'imputato AM;
avv. Spagnolo Sergio e avv. Ceola Vanni, nell'interesse dell'imputato HI IO;
tutti concludono chiedendo l'accoglimento dei motivi dei rispettivi ricorsi.
OSSERVA
Il 14 Settembre dell'anno 2000, a seguito di segnalazione data da un cacciatore aduso a frequentare il versante orientale del monte Macaone, il tecnico comunale di Storo accorreva sul posto e, valutata grave la situazione, informava il Servizio Protezione Calamità della Provincia autonoma di Trento.
Il geologo, intervenuto la sera stessa, riscontrava una vasta frattura sul versante destro del monte, percorso dal torrente S. Barbara, il quale, scarsamente alimentato dalle sorgenti a monte, si presentava invece ricco d'acqua a valle, nonostante la siccità di quel periodo estivo.
Poiché alla base della frana e subito sopra il torrente si rilevavano molteplici nuovi punti sorgivi, con cospicue portate di acqua torbida, i sospetti si accentravano sulla galleria di adduzione dell'acqua alla centrale idroelettrica di "Ponte-Caffaro", di proprietà della Caffaro Energia s.r.l..
Tale galleria attraversava l'interno della montagna per oltre 6 Km., a quota superiore rispetto a quella della frana e non era stata mai svuotata, ne' sottoposta a manutenzione da circa quaranta anni, a far data dal tempo della sua attivazione risalente al lontano 1960. Collocati nel corpo-frana degli "estensimetri" e constatato il suo progressivo movimento, il Commissario del Governo concordava con la società Caffaro di fermare gli impianti e di svuotare la galleria, ma, prima di provvedere a ciò, di immettere una sostanza di contrasto, al fine di verificare se essa fosse comparsa nelle nuove sorgenti formatesi sotto la frana e, per tale via, se fosse o meno confermata la prospettata ipotesi di una correlazione causale tra le eventuali perdite dell'impianto di adduzione di acqua ed il fenomeno franoso ancora in atto.
La sostanza di contrasto veniva immessa il 19 Settembre ed il 20 dello stesso mese iniziava lo svuotamento della galleria. Nel frattempo, era aumentata la portata del torrente S. Barbara, nonché dei nuovi punti sorgivi ai piedi della frana, la quale, comunque, aveva proseguito il suo movimento verso valle. Evolvendo in questi termini la situazione ed essendo prevista pioggia per la sera del 20 Settembre, veniva presa, alle ore 20,00 di quello stesso giorno, la decisione, da parte delle autorità territoriali competenti per la protezione civile, di evacuare gli abitanti del paese di Londrone di Storo, sito a fondo valle, allo scopo di prevenire il pericolo che quel centro abitato fosse travolto dalla tracimazione delle acque del torrente, allorché fosse stato invaso dalla frana in continua discesa.
Nei giorni seguenti veniva segnalata la presenza della sostanza di contrasto nei punti sorgivi di nuova formazione e, quando aveva termine lo svuotamento della galleria, veniva accertata l'esistenza all'interno di essa di diffuse lesioni nel calcestruzzo, con vuoti ed aperture verso la roccia, ed al contempo la drastica diminuzione del getto dei suddetti punti sorgivi.
Disposta in data 17 Novembre 2000 una nuova evacuazione degli abitanti del paese di Londrone, venivano, quindi, avviate dall'autorità giudiziaria indagini preliminari e, disposto il sequestro dell'impianto nei confronti della Caffaro Energia, il G.I.P. del Tribunale di Trento, in data 12 Febbraio 2001, conferiva, in sede di incidente probatorio, ad un collegio di esperti l'incarico di accertare le cause della frana;
quale fosse il regime di circolazione delle acque profonde e superficiali;
quale fosse l'incidenza sul fenomeno franoso dei fattori naturali ed, eventualmente, di quelli antropici, con tutte le ripercussioni in termini di prevedibilità e prevenibilità.
Effettuate le opportune indagini tecniche - le quali avevano comportato, tra l'altro, l'uso di piezometri, inclinometri, estensimetri, nonché l'effettuazione di analisi delle acque, di carotaggi, di perforazioni e, persino, l'esecuzione, per simulare le condizioni di flusso ordinario delle acque, di un esperimento "in scala reale" durato poco più di due mesi e limitato solo ad un breve tratto (per 270 metri) della condotta, oggetto di apposita sigillatura con diaframmi di acciaio - all'esito di esse, i periti rassegnavano al giudice le loro conclusioni, riassumendole in una relazione scritta.
I periti riferivano di avere accertato che la frana - che interessò, per l'estensione di circa 7 ettari, la coltre detritica superficiale del terreno e non lo strato roccioso sottostante - era stata attivata dalle infiltrazioni di acqua, alle quali avevano certamente contribuito le perdite di acqua provenienti dalla galleria, apprezzate in 23 litri al secondo (pari a poco meno di due milioni di litri al giorno), in misura tale, quindi, da provocare la modificazione dei cicli idrologici naturali e da innestare una ricarica continua delle acque profonde, con conseguente circolazione, anomala e senza soluzione di continuità, delle acque dai circuiti profondi a quelli superficiali, fino al punto di superare la zona critica di contatto tra lo strato roccioso e lo strato detritico del terreno soprastante, condizione, questa, idonea a creare la situazione di instabilità del terreno e l'innesco del fenomeno di scivolamento a valle della coltre detritica superficiale. I danni prodotti dalla frana, secondo i periti, erano stati modesti, essendo consistiti solo nel deterioramento del terreno e nella caduta di alcuni alberi di alto fusto.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trento, Sezione distaccata di Bone, all'esito del dibattimento di primo grado, ritenuto di condividere le conclusioni dei periti di ufficio - peraltro supportate delle conclusioni adottate dai consulenti del P.M. e delle parti civili (Comune di Storo e Provincia autonoma di Trento) - e, per converso, di disattendere le contrarie deduzioni dei consulenti della difesa degli imputati e, reputata comprovata la sussistenza del rapporto di causalità tra le perdite di acqua provenienti dalla galleria ed il fenomeno franoso, decideva, con sentenza resa in data 25/2/2005, di dichiarare la penale responsabilità in ordine al contestato reato di frana colposa, di cui agli artt. 113 e 449 c.p., solo nei confronti di quattro dei sei originari imputati, e precisamente nei confronti di HI IO, AL RO AC, AM IL e OR NO, addebitando loro, a titolo di cooperazione colposa - il primo, nella qualità di amministratore delegato della società Caffaro, il secondo ed il terzo, nella qualità di direttori con funzioni di responsabilità sulle "centrali" della medesima società, il quarto, infine, nella qualità di responsabile della gestione delle "centrali" - di non avere assunto alcuna iniziativa, doverosamente esigibile nella posizione di garanzia rispettivamente coperta, al fine di verificare lo stato della galleria e di eseguire la manutenzione della medesima e, in tal modo, contribuendo a causare la frana, verificatasi sul Versante destro del monte Macaone.
Alla condanna dei predetti imputati alla pena, rispettivamente, ritenuta di giustizia, il primo giudice faceva conseguire anche quella al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, a ciascuna delle quali assegnava, in mancanza di prova certa sul quantum, una somma, a titolo di provvisionale - e, precisamente, quella di Euro 300.000,00 in favore della Provincia di Trento e quella di Euro 30.000,00 a favore del Comune di Storo - rimettendo le parti innanzi al competente giudice civile per la definitiva quantificazione degli stessi;
le spese di costituzione e di patrocinio delle parti civili venivano, infine, poste a carico degli imputati condannati, in solido tra loro.
Avverso la decisione di primo grado proponevano appello tutti gli imputati condannati e la Corte di Appello di Trento, con sentenza del 14/6/2006, in parziale riforma di quella di primo grado, assolveva il OR dall'imputazione ascrittagli "per non aver commesso il fatto", confermando nel resto la pronuncia di condanna nei confronti dei restanti tre imputati, HI, AL RO e AM, dichiarandoli obbligati, in solido, a pagare le spese del processo anticipate dallo Stato ed a rimborsare quelle sostenute nel grado dalle costituite parti civili.
I giudici di secondo grado spiegavano in sentenza di avere accolto l'appello proposto dal OR, avendo ritenuto che nei confronti di quest'ultimo - l'unico tra gli imputati ad avere preso nell'autunno del 1996 l'iniziativa di avanzare ufficialmente la proposta, mai accolta dai dirigenti di grado superiore, di stanziare una cospicua somma (L. 750 milioni) per eseguire il "ripristino" della galleria - fosse lecito prospettare il dubbio sull'esistenza della coscienza dell'inerzia, la quale, pur potendosi oggettivamente profilare limitatamente al periodo successivo all'estate del 1998, allorquando il OR aveva acquisito per la prima volta la posizione apicale di dirigente della società, tuttavia, potevasi quella limitata inerzia valutare in concreto scusabile, tenuto conto del suo affidamento alla diligenza dei suoi superiori, già da anni informati da lui medesimo dell'esigenza di sottoporre a manutenzione la galleria, ed, inoltre, del comprensibile distoglimento della sua attenzione alle tematiche di lavoro a cagione di sopravvenuti problemi personali di salute.
I giudici di appello spiegavano, inoltre, di avere confermato l'affermazione di colpevolezza dei restanti imputati, in quanto l'ampia dimostrazione, convincente anche Sotto l'aspetto tecnico, dell'incidenza concausale delle perdite di acqua dall'impianto di adduzione di acqua della Caffaro Energia s.r.l. sulla rottura dell'equilibrio idrologico della zona, con gli effetti franosi prodottosi sul versante destro del monte Macaone già a far tempo dagli anni precedenti l'autunno del 1996, in cui si colloca la proposta ufficiale di "ripristino" della galleria avanzata dal OR, rendeva addebitabile ai tre imputati - diretti superiori del OR e titolari, in forza delle funzioni apicali rivestite dal 1996 in poi, di una posizione di garanzia che li obbligava, anche per via del contratto originario di concessione, a curare la manutenzione della condotta all'interno della galleria - la colpevole inerzia nell'assumere la decisione di rendere operativo il piano di intervento manutentivo, frutto evidente di un'imprudente sottovalutazione, da parte loro, della situazione critica venutasi ad instaurare già durante il corso della gestione della società, della quale erano stati incaricati in posizione di vertice. Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Trento propongono ora, con atti separati e per mezzo dei rispettivi difensori, ricorso per cassazione gli imputati condannati. HI IO espone, a sostegno del suo diffuso ed articolato ricorso, i motivi che di seguito si illustrano in buona sintesi:
- La prima doglianza - espressa sotto il profilo della erronea interpretazione della legge in ordine alla ricostruzione del rapporto di causalità - riguarda l'indimostrata premessa del ragionamento posto a base della conclusione adottata dai giudici di appello, quella cioè che le perdite di acqua provenienti dalla galleria fossero di portata tale da elevare il livello della falda profonda fino al punto di provocare una stagnazione idrica nel versante della montagna e, quindi, di non consentire alle acque provenienti dalle abbondanti piogge registratesi nell'anno 2000 di defluire in profondità al di sotto dello strato roccioso, in tal modo contribuendo, quale concausa, alla destabilizzazione dello strato detritico superficiale del terreno ed al suo movimento franoso. La premessa del ragionamento è, secondo il ricorrente, fallace, in quanto il prospettato modello ricostruttivo delle cause della frana è affidato ad una soggettiva e quindi incerta elaborazione dei percorsi di circolazione delle acque piovane, la quale, non trovando conforto in una specifica indagine tecnica sul punto, minerebbe in radice la conclusione presentata come dimostrazione, con grado di probabilità prossima alla certezza, della sussistenza del rapporto di causalità tra perdite di acqua dalla galleria e movimento franoso.
La tesi difensiva, supportata dalle conclusioni alle quali sono pervenute le consulenze di parte, propone una ricostruzione delle cause del movimento franoso, contraria, ma ritenuta in ricorso l'unica ineccepibile dal punto di vista tecnico e logico, quella cioè che indica la causa prossima dello scivolamento dello strato detritico superficiale del versante della montagna solo nelle precipitazioni meteoriche verificatesi in abbondanza nel 2000, proprio a ridosso del rilevamento del fenomeno precipitazioni che, seguendo circuiti di circolazione non conoscibili, si sarebbero, comunque, fermate nello strato superficiale, minandone l'aderenza allo strato roccioso: in altri termini, le acque provenienti dalla galleria non avrebbero nulla a che vedere con la circolazione delle acque nel corpo-frana, le quali sarebbero di origine meteorica e superficiale.
Censurabile, per illogicità manifesta della motivazione, sarebbe la decisione impugnata nel punto in cui i giudici di appello ritengono raggiunta la dimostrazione dell'apporto concausale delle perdite di acqua dalla galleria nel determinismo del movimento franoso, senza tenere in considerazione una serie di dati oggettivi, che ne costituirebbero invece la smentita, relegandola al rango di una mera congettura.
La prova idraulica in scala reale eseguita dai periti di ufficio, secondo il ricorrente, non avrebbe contribuito a dimostrare l'alimentazione della falda profonda anche da parte delle acque provenienti dalla galleria, in quanto la cd. emergenza idrica superficiale E3, comparsa nel corpo-frana solo dopo l'inizio della prova (novembre 2001), rivelava, alle analisi isotopiche delle acque eseguite dai consulenti delle difesa, valori diversi da quelli propri dell'acqua utilizzata durante la prova di tenuta in galleria. Anche i dati ricavatali dai cinque "piezometri", posizionati nel corpo-frana a profondità differenti (dai 3 ai 70 metri), smentirebbero la tesi propugnata in sentenza in tema di nesso di causalità, in quanto tutti, tranne il piezometro S1, non avrebbero registrato significativi innalzamenti di livello di acqua, rimasti, invece, al di sotto della zona critica di contatto tra strato roccioso e stato detritico superficiale: il che smentirebbe l'assunto che il versante fosse saturo di acqua per l'impossibilità delle acque superficiali a defluire nella falda profonda. L'emergenza idrica E3 sopra menzionata, sicuramente di provenienza piovana, perché non costituita dall'acqua della galleria rimasta in pressione durante la prova in "scala reale", rappresenterebbe un ulteriore dato che priva di fondamento la tesi, elaborata dalla Corte territoriale, secondo la quale il movimento franoso è correlato etiologicamente all'impossibilità dell'acqua piovana di defluire in profondità al di sotto dello strato roccioso: secondo il ricorrente, l'emergenza E3 di natura piovana, essendosi presentata nello strato superficiale del corpo-frana in periodo di siccità, rappresenterebbe, invece, la conferma della validità della tesi difensiva, secondo cui l'emergenza idrica suddetta sarebbe, alla luce anche dei dati offerti dalla campagna di monitoraggio curata dai consulenti della Caffaro, il risultato della circolazione dell'acqua piovana nello strato superficiale del versante, la quale subisce variazioni in dipendenza delle condizioni climatiche, emergendo più in alto nei periodi di pioggia e ritornando più in basso nei periodi di siccità.
- Parimenti censurabile, sotto il profilo dell'illogicità manifesta della motivazione, sarebbe la decisione nel punto in cui erroneamente interpreta i risultati dell'esperimento in "scala reale", in quanto, non avendo alcuno dei piezometri registrato significativi aumenti del livello dell'acqua nella falda profonda, rimasto quindi al di sotto della zona critica di scivolamento, sarebbe validamente dimostrata la conclusione, ignorata dai giudici di appello, che l'acqua proveniente dalla galleria non solo non aveva raggiunto lo strato superficiale, ma quand'anche l'esperimento fosse durato all'infinito, mai avrebbe raggiunto quello strato, come comprovato dai calcoli matematici, rappresentati nel diagramma elaborato dal consulente della difesa, Ing. Rocchi, e respinti acriticamente dai medesimi giudici. L'erronea applicazione delle regole giuridiche che governano il rapporto di causalità sarebbe frutto, secondo il ricorrente, anche della sottovalutazione, da parte dei giudici di secondo grado, di alcuni dati storici, di per sè dimostrativi della estraneità delle perdite di acqua dalla galleria rispetto al fenomeno franoso: essi sarebbero rappresentati dalla storica instabilità del Monte Macaone e l'eccezionalità delle piogge nel periodo agosto- settembre 2000.
Quanto a quest'ultimo punto, la critica è nell'avere la Corte territoriale cercato ad ogni costo di correlare la frana alle perdite della galleria, nonostante il riconoscimento dell'eccezionalità delle intense precipitazioni meteoriche, nel periodo suddetto, fornisse di per sè la spiegazione causale dell'evento franoso. Anche l'omessa considerazione dei dati storici relativi all'instabilità del terreno del monte Macaone, nonostante fossero documentati dalle relazioni acquisite agli atti del procedimento, concreterebbe una palese contraddizione logica della motivazione, da tali dati storici emergendo, secondo il ricorrente, l'unica valida ricostruzione delle cause della frana, riattivatasi nel settembre 2000, appunto in occasione di piogge intense nell'area di Londrone, già colpita in passato a più riprese.
Altri dati, idonei a smentire la spiegazione in tema di nesso eziologico fornita dai giudici di appello, sarebbero rappresentati dalle riattivazioni del movimento franoso in epoca successiva a quello iniziato nel 2000, le quali, ignorate dai giudici medesimi, dimostrerebbero l'esatto contrario del ragionamento prospettato in motivazione, cioè che il corpo detritico di origine superficiale, storicamente instabile nel monte Macaone, si sposterebbe ogniqualvolta si verifichino eventi meteorici di elevata portata. - Vizierebbe la motivazione di contraddittorietà logica, inoltre, l'erronea interpretazione di alcuni fenomeni "anomali" riscontrati dalla Corte di secondo grado.
L'apertura di nuove sorgenti poste a fondo frana sono state correlate con le perdite di acqua proveniente dalla galleria, senza, però, considerare che quei punti sorgivi di neo-formazione paradossalmente erano stati collocati nel tempo, come posteriori a prolungati periodi di siccità.
Anche la rilevata torbidità delle acque di dette nuove sorgenti è stata spiegata come effetto della contaminazione da parte delle particelle terrose smosse dal movimento franoso, senza però considerare che tale contaminazione non si concilia con la tesi, propugnata dai giudici di secondo grado, secondo cui la frana è stata originata dall'impossibilità delle acque superficiali di raggiungere la falda profonda, già congestionata dall'apporto idrico proveniente dalla galleria.
Altra contraddittorietà della motivazione è indicata nella parte in cui si valutano inattendibili i modelli matematici utilizzati dai consulenti della difesa, senza considerare che essi si fonderebbero invece sulle misurazioni strumentali effettuate e, quindi, su dati oggettivi che nulla hanno a che vedere con il personale, ma atecnico, convincimento della Corte territoriale, la quale, prospettando la teoria che il versante del monte fosse saturo a cause delle perdite della galleria nel corso del Settembre 2000, si sarebbe allontanata da quel rigore probatorio che, ai fini dell'accertamento del nesso di condizionamento, è propugnato come necessario dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza n. 30328 del 10/7/2002, ric. "Franzese".
- Con il sesto motivo è censurata, come errore di diritto, l'individuazione in motivazione di un dovere a carico di esso ricorrente di attivarsi, al quale colpevolmente il medesimo non avrebbe ottemperato, in quanto era stato informato dei problemi connessi alla galleria di adduzione delle acque alla centrale idroelettrica.
Il ragionamento di imputazione del profilo colposo alla condotta omissiva addebitatagli, sarebbe tuttavia viziato dall'assenza nel documento "Sistema Val Caffaro", portato alla sua conoscenza all'atto di assunzione dell'incarico di amministratore delegato della Caffaro Energia s.r.l., di alcun dato, sintomatico di una situazione di allarme in riferimento alla galleria.
Poiché segnali di allarme in tal senso non sarebbero a lui pervenuti nemmeno in occasione della riunione del 17/4/2000, alla quale avevano partecipato anche OR e OM, i funzionari fattisi promotori nel 1996 della proposta di procedere ad un "ripristino" della galleria, conclude il ricorrente che, in assenza di informazioni concrete sulle perdite di acqua dalla galleria, non era corretto giuridicamente ritenere integrato l'elemento psicologico sotteso al reato ascrittogli.
- Con il settimo ed ultimo motivo, si deduce difetto di motivazione in ordine alla liquidazione della provvisionale assegnata alle costituite parti civili con la sentenza di primo grado, poi confermata apoditticamente in parte de qua dalla Corte di merito. Secondo il ricorrente, la Provincia di Trento ed il Comune di Storo si sarebbero, per omissione protrattasi per 40 anni dei doverosi controlli sul versante del Monte interessato dalla frana, resi, quali enti pubblici preposti nell'ambito delle rispettive competenze alla tutela del territorio, direttamente responsabili dei danni che ne sono conseguiti, o, quanto meno, a titolo di concorso ex art. 1227 c.c. del fatto colposo del creditore nella determinazione del danno.
Ne conseguirebbe, quanto meno, la liceità della richiesta di riduzione della risarcibilità dei danni lamentati da entrambe le parti civili, tenuto conto anche della preponderanza dei fattori naturali nella determinazione dei danni prodotti dalla frana e dell'oggettiva sproporzione tra l'entità della provvisionale liquidata e l'entità dei danni medesimi, valutati modesti dai periti di ufficio.
AL RO AC, si duole, a sua volta, con unico motivo, dell'erronea interpretazione dell'art. 449 c.p., che prevede tra i delitti colposi di danno anche la frana, nonché della inadeguatezza della motivazione in ordine alla sussistenza del danno rilevante ai fini della configurabilità del delitto di frana colposa. In altri termini, secondo il ricorrente, non è giuridicamente corretto far discendere dall'esistenza del pericolo per la pubblica incolumità la dimostrazione che si è in presenza di un delitto colposo di danno, quale è il delitto di frana colposa contestato ex art. 449 c.p., giacché tale ultimo delitto non richiede l'accertamento del pericolo per la pubblica incolumità, in quanto lo presume nello stesso evento di frana;
richiede, invece, l'accertamento, insufficientemente motivato nella specie, che la frana si sia tradotto in un evento di danno effettivo e non solo potenziale, con caratteristiche di alta diffusività e difficile controllabilità.
Soggiunge il ricorrente che, in assenza dell'illustrazione di un danno avente quelle caratteristiche di gravità e diffusività, non può soddisfare l'esigenza di fornire una adeguata motivazione su un aspetto così essenziale ai fini della sussistenza del reato addebitatogli, il mero richiamo fatto in sentenza al semplice movimento della coltre detritica del versante della montagna o alla caduta di alcuni alberi.
AM IL, nel suo ricorso, espone con il primo motivo le stesse argomentazioni critiche proposte da AL RO in tema di configurazione giuridica del delitto di frana, per addotta assenza degli aspetti essenziali del danno effettivamente prodottosi nella fattispecie.
Con il secondo motivo, censura, sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione, la valutazione, fatta nei suoi confronti, della posizione di garanzia e della colpa. Quanto al primo aspetto, contesta l'assunto dei giudici secondo cui, avendo cessato di occuparsi della gestione delle "centrali" solo a decorrere dal luglio 1998, era titolare di posizione di garanzia e del correlato dovere di attivazione nel precedente periodo temporale ritenuto rilevante, dal momento che dai documenti prodotti al dibattimento risulterebbe, invece, che egli perse ogni collegamento gestionale sulle "centrali" dall'aprile del 1996, e cioè da due anni addietro.
Ne conseguirebbe - e gli argomenti spesi al riguardo si riferiscono al secondo aspetto della censura - che ad esso AM non poteva essere rivolto il rimprovero di non aver dato positivo seguito alla proposta di "ripristino" della galleria avanzata dal OR nell'autunno del 1996, posto che egli a quel tempo aveva cessato di detenere sulla "centrale" di Ponte Caffaro ogni posizione di garanzia e che, comunque, in riferimento al periodo precedente all'aprile del 1996, lo stesso rimprovero non poteva essergli rivolto, non avendo ricevuto alcuna segnalazione sulla difettosa tenuta della galleria. Nè, d'altra parte, allorquando, nell'autunno del 1996, era stata avanzata la proposta di ripristino della galleria dal OR, egli, unitamente al AL RO, aveva opposto un rifiuto, poiché alla sua annotazione "per memoria", posta in calce alla proposta, altro significato non poteva attribuirsi, se non quello di avere "assentito ed accolto quanto richiesto".
Le parti civili costituite. Provincia autonoma di Trento e Comune di Storo, nelle memorie separatamente depositate, espongono, dal canto loro, ragioni militanti a sfavore dell'accoglimento dei motivi proposti dai ricorrenti, considerandoli destituiti di fondamento, se non talora inammissibili, in quanto riproponenti questioni di merito al solo fine di sollecitare una rivalutazione dei fatti, surrettiziamente introdotta anche mediante l'asserita discrasia tra alcuni atti del processo ed il contenuto motivazionale della sentenza medesima.
Il Collegio ritiene infondati tutti i ricorsi.
In riferimento all'erronea interpretazione della fattispecie contestata di "frana colposa", dedotta dai ricorrenti AL RO e AM sul rilievo che nel caso concreto sarebbero assenti - con conseguente inadeguatezza delle spiegazioni fornite in sentenza - alcuni aspetti essenziali dell'evento di danno prodottosi in conseguenza dello scivolamento del versante della montagna, appare opportuno, per la priorità logica del motivo, procedere per prima al suo esame. Trattasi di motivo destituito di fondamento. Giova, preliminarmente, ricordare i principi giuridici affermati in materia dalla Corte di Cassazione, secondo cui il delitto di "frana colposa" (melius di "disastro colposo innominato") - di cui al combinato disposto degli artt. 449 e 426 c.p., contestato a tutti gli odierni ricorrenti - richiede un evento di danno, quale è una frana, di proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento;
verificate tali condizioni, non rientra nella fattispecie colposa prevista dall'art. 449 c.p., come pure in quella dolosa prevista dall'art. 426 c.p., il concreto ed effettivo pericolo per la pubblica incolumità, essendo tale pericolo presunto dalla legge e non abbisognevole, quindi, di una prova specifica che ne accerti in concreto la sussistenza.
In altri termini, non può costituire "frana" qualsiasi smottamento, dovendo l'evento - frana assumere, in ogni caso, quelle proporzioni gravi ed estese sopra indicate: occorre, cioè, che l'evento di danno, (lo smottamento o scivolamento del terreno) si sia verificato con le caratteristiche tipiche del "disastro".
L'art. 449 c.p., comma 1, in relazione alle distinte fattispecie criminose caratterizzate da eventi tipici diversi, tra cui la "frana", usa, infatti, l'accezione "disastro", per la cui integrazione occorre che l'evento di danno, collegato con nesso di causalità ad una condotta colposa, colpisca collettivamente un numero indeterminato di persone o di cose, con effetti gravi e complessi;
occorre, poi, per l'integrazione dell'illecito, che la straordinarietà della dimensione dell'evento abbia destato un esteso senso di allarme e di pubblica emozione.
In coerenza con tali principi giuridici, la caratteristica estesa e disastrosa dell'evento-frana è stata ragionevolmente collegata nella sentenza impugnata non al pericolo per la pubblica incolumità, ma agli aspetti concreti che hanno caratterizzato gli effetti dannosi prodotti dalla frana, descritti, sulla scorta degli accertamenti peritali, come il distacco della coltre detritica superficiale - avente la profondità di circa mt. 20 e la superficie di circa 7 ettari e, quindi, un ingombro di svariati milioni di metri cubi - e il conseguente scivolamento a valle di una parte considerevole del versante montuoso sovrastante il centro abitato di Londrone di Storo.
Avendo i giudici di merito preso le mosse da tale corretto metodo interpretativo della fattispecie contestata, è agevole rilevare l'inconsistenza della censura qui in esame, posto che l'accertamento in concreto della dimensione estesa e disastrosa della frana ha implicato, da parte dei medesimi giudici, un'indagine di fatto, dalla quale sono enucleabili tutti i requisiti, negati dagli odierni ricorrenti, dell'evento di danno richiesti per la configurabilità del delitto di cui all'art. 449 c.p., comma 1. Sono, infatti, agevolmente desumibili la dimensione ragguardevole e la difficoltà di contenimento del fenomeno franoso, dal che è conseguito, ipso iure, il riconoscimento della sua pericolosità per la pubblica incolumità; sono, altresì, ricavabili, dall'indagine di fatto, l'intensità dell'allarme e dell'emozione suscitata sulla generalità delle persone dal medesimo fenomeno franoso. Basti, in riferimento a quest'ultimo aspetto, considerare che, in concomitanza dell'accentuazione dello scivolamento a valle di quei diversi milioni di metri cubi di terreno, si è resa necessaria l'evacuazione per due volte degli abitanti del paese di Londrone di Storo, la creazione di un'unità di crisi, la chiusura della strada di attraversamento della valle e, persino, la militarizzazione del territorio al fine di prevenire eventuali fenomeni di sciacallaggio. Essendo stata condotta secondo criteri logicamente conseguenti all'esegesi corretta dell'art. 449 c.p. e conformi agli attendibili accertamenti dei periti, sfugge al sindacato di legittimità l'indagine di fatto descritta in sentenza, nei termini sopra riferiti, dai giudici di merito.
Appare, peraltro, diretto sostanzialmente ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze processuali lo stesso mezzo di impugnazione, nella parte in cui i ricorrenti tentano di ricavare la prova dell'insussistenza del delitto di frana colposa dalla stima dei danni prospettata dai periti di ufficio, i quali hanno fatto generico riferimento solo al deterioramento del terreno e alla caduta di alcuni alberi di alto fusto.
A parte l'obiezione che quei danni, stimati "modesti" dai periti, tali non sono stati valutati dai giudici muovendo dalla persuasiva considerazione che di per sè il deterioramento del terreno e la caduta degli alberi hanno comportato perdita di risorse e di valore incidente sensibilmente sul patrimonio altrui e meritevole di tutt'altro che modesto apprezzamento ai fini del risarcimento dei danni in favore delle parti lese, non è revocabile in dubbio il fatto, agevolmente desumibile dal complessivo tessuto motivazionale ordito nelle rispettive sentenze dai giudici di primo e di secondo grado, che nell'ambito dei danni di natura sia patrimoniale che funzionale, provocati dalla condotta colposa degli odierni ricorrenti, debbano ricomprendersi anche quelli, ragguardevoli, connessi alla dispendiosa e complessa operazione di evacuazione degli abitanti del paese di Londrone di Storo, eseguita per due volte su doverosa disposizione delle autorità territoriali competenti, al fine di scongiurare i maggiori e temuti danni che sarebbero derivati alla collettività dalla prosecuzione della discesa a valle del versante destro del monte Macaone.
Appare opportuno, ora, esaminare le residue doglianze mosse dal AM: esse riguardano la ritenuta sussistenza in capo al medesimo di una posizione di garanzia e l'affermata individuazione di una condotta omissiva colpevolmente riferibile alla sua persona, nella qualità di titolare di quella posizione.
In riferimento al primo aspetto, sembra al Collegio che i giudici di appello si siano attenuti ad una valutazione logica e persuasiva delle risultanze processuali, allorché hanno ritenuto infondata la tesi difensiva sulla pretesa irrefutabilità della documentazione prodotta a sostegno dell'assunto che egli era cessato dall'incarico di dirigente con responsabilità sulla Centrale "Ponte Caffaro" a partire dall'Aprile 1996 e, che, pertanto, non poteva essergli rimproverato di non aver dato colpevolmente seguito alla proposta di ripristino della galleria avanzata alcuni mesi dopo dal OR, e precisamente nell'autunno del 1996.
I giudici di appello, infatti, hanno, dato una valutazione in termini logici e congrui sulla questione di mero fatto, ora impropriamente riproposta in questa sede, rilevando, come dato certo, che il AM non era più responsabile dell'impianto "Ponte Caffaro" dal Luglio 1998 e che, quindi, fino a tale epoca egli era titolare di posizione di garanzia in ordine alla adozione delle misure atte a prevenire l'evento franoso.
Premesso che la retrodatazione della cessazione dall'incarico al 1996 è stata sostenuta dal ricorrente sulla scorta di una disposizione organizzativa (n. 1/96), che, soppressa la "Direzione Tecnica", istituiva al suo posto a far data dal 9/4/1996 la "Direzione Tecnologie Impianti e Sicurezza" e ne affidava la direzione proprio al AM, non è dato comprendere quale illogicità sia rinvenibile nell'iter-logico seguito dai giudici di merito, allorquando sottolineano l'irrilevanza ai fini di che trattasi della "girandola delle nomenclature" prospettata dalla documentazione difensiva, avendo, peraltro, lo stesso OR, chiamato in causa dal ricorrente, chiarito che i nuovi assetti formali, definiti in quella disposizione, non modificavano sostanzialmente la catena di comando, rimasta in realtà largamente immutata nei suoi snodi principali, tanto è vero che in detta disposizione era specificato, tra i compiti del AM, anche quello "di individuare, valutare e proporre la modifica dei processi industriali in grado di migliorare la capacità e prestazioni degli impianti, qualità dei prodotti, sicurezza e tutela ambientale".
D'altro canto, che la sostanza delle funzioni fosse nei termini ritenuti nella sentenza impugnata è ulteriormente confermato da due considerazioni: la prima, confortata da documentazione, si riferisce al fatto che il piano di "ripristino" della galleria avanzato dal OR è stato, tramite AL RO, portato all'attenzione proprio del AM e questi lo sottoscrisse con la sigla "P M", il che non sarebbe accaduto se egli fosse rimasto estraneo ai problemi della centrale idroelettrica in questione;
la seconda considerazione si riferisce alla irrilevanza, ai fini dell'esclusione della responsabilità penale, dell'assunto, in sè e per sè, atteso che esso non intacca, comunque, la persuasività dell'argomento, ben evidenziato dalla Corte di Appello, secondo il quale i danni occorsi alla galleria non erano l'effetto di un fenomeno dell'ultima ora o anche solo recente, ma erano il frutto di un progressivo deterioramento negli anni di utilizzo delle condizioni delle pareti interne della conduttura, antecedente certamente al piano di ripristino e, quindi, al 1996.
Ne discende la logicità della consequenziale affermazione della responsabilità del AM, una volta accertata la sua posizione di garanzia e ricostruita la possibilità per il medesimo di farsi autonomamente carico del problema della manutenzione della galleria, ordinando il fermo dell'impianto per fini ispettivi, pur a prescindere dai piani quinquennali e dagli specifici stanziamenti di fondi.
Rispetto a tale conclusione logica tratta dai giudici di merito, irrilevante appare il fatto, prospettato dall'assunto difensivo, che la data di cessazione dell'incarico risalga al 1996, come sostenuto dal ricorrente, ovvero al luglio 1998, come accertato dai giudici medesimi, posto che in entrambi i casi, il AM, avendo assunto una condotta omissiva, sarebbe comunque corresponsabile penalmente dell'evento frana.
Ciò che conta, ai fini della valutazione della logicità della motivazione, è il fatto che, nel periodo in cui il AM era responsabile della gestione dell'impianto, non siano state assunte dal medesimo motu proprio iniziative di controllo della vetusta struttura della galleria, concorrendo, egli, al pari degli altri imputati, al deterioramento della conduttura ed alla conseguente causazione della frana.
Una risposta va, ora, data in relazione al secondo aspetto della censura, quello che pone l'accento sull'assenza di condotte omissive significative da parte del AM, il quale ha dedotto che avrebbe sicuramente assunto tutte le iniziative necessarie alla restaurazione della galleria anche in epoca anteriore al 1996, qualora i tecnici, responsabili della gestione dell'impianto, gli avessero segnalato perdite di acqua o cedimenti strutturali della conduttura.
A parte la natura di fatto della questione sottesa, come tale non ammissibile in questa sede di legittimità, il Collegio, nel ritenerne l'infondatezza, conferma la correttezza della decisione della Corte territoriale di ritenere il AM colpevole, per non avere il medesimo mai autonomamente adottato, in quanto titolare di una posizione di garanzia, alcuna iniziativa di controllo della galleria, a prescindere dalla rilevanza delle autonome condotte di altri, eventuali preposti, che avrebbero potuto o dovuto effettuare le ispezioni necessarie a verificare lo stato dell'impianto. Ciò in quanto la Corte di merito si è ispirata correttamente, nell'affermare la responsabilità del AM, al consolidato principio giuridico secondo il quale, in tema di cooperazione nel delitto colposo, perché la condotta di ciascun concorrente risulti rilevante, ai sensi dell'art. 113 c.p., occorre che essa, singolarmente considerata, violi la regola di cautela. Alla luce di tale principio, a nulla vale obiettare che altri soggetti, preposti alla gestione della centrale elettrica, non si attivarono, informando il AM circa lo stato della galleria, essendo sufficiente che quest'ultimo, come accertato dai giudici di merito, non abbia assunto autonomamente alcuna iniziativa di controllo della struttura, nell'intero periodo in cui lo stesso ricopriva incarichi apicali nella gestione dell'impianto, nel quale periodo rientrava certamente quello in cui gli fu sottoposto l'esame della proposta di ripristino del OR, l'esito del quale si concretò solo nell'apposizione della sigla "P M", vale a dire "per memoria" in tempi futuri, mai in realtà messa in atto. Destituiti di fondamento si appalesano anche i motivi posti da HI IO a sostegno del suo ricorso.
L'erronea interpretazione della legge in ordine alla ricostruzione del rapporto di causalità è il leitmotiv che accomuna molteplici rilievi critici esposti sul tema dal ricorrente.
Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe accertato l'esistenza del nesso di condizionamento con una probabilità vicina alla certezza, come richiesto in tema di causalità omissiva dalla sentenza "Franzese" delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, bensì sulla base di valutazioni soggettive e, quindi, incerte e sulla scorta di fatti che sarebbero smentiti da una puntuale ricostruzione del quadro probatorio emerso nel giudizio di merito. La ricostruzione propugnata dal ricorrente sarebbe l'unica da prendere in considerazione, in quanto assistita da dati oggettivi, dai quali deriverebbe l'indicazione della causa prossima dello smottamento dello strato detritico superficiale solo nelle precipitazioni meteoriche, verificatesi in abbondanza nel periodo agosto-settembre del 2000 proprio a ridosso del primo rilevamento del fenomeno franoso, precipitazioni che, seguendo circuiti di circolazione non conoscibili, si sarebbero, però, fermate nello strato superficiale del terreno, minandone l'aderenza al sottostante strato roccioso.
La censura appare non ammissibile nella parte in cui prospetta una questione di fatto in sede di legittimità, proponendo l'accoglimento di una diversa spiegazione delle cause dell'evento, surrettiziamente introdotta anche a mezzo di asserite discrasie tra gli atti processuali ed il contenuto motivazionale della sentenza impugnata. Accogliendo la tesi del ricorrente, però, la Corte di legittimità diverrebbe anche Giudice del fatto, tradendo il consolidato principio giuridico secondo il quale il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione, pur dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. n. 46 del 2006, che ha introdotto il riferimento ad "altri atti del processo" specificamente indicati e rappresentati nei motivi di ricorso, attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico - argomentativo e, per mezzo di esso, anche l'accettabilità da parte di lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Ripercorrendo, invece, i principali passaggi argomentativi della sentenza impugnata, è agevole constatare la logicità dell'ordito motivazionale e la sintonia della compiuta valutazione dei fatti accertati con i principi elaborati, in tema di rapporto di causalità, dalle Sezioni Unite con la cennata sentenza "Franzese". La Corte di Appello di Trento - vale la pena ribadire - ha confermato il giudizio di colpevolezza del HI in ordine al reato di frana colposa ascrittogli, per avere il predetto concorso all'omessa adozione delle misure di cautela idonee a prevenire il deperimento della condotta localizzata nel sottosuolo del monte Macaone e le conseguenti cospicue infiltrazioni di acqua, le quali sono state la concausa della frana avvenuta nel settembre del 2000, insieme alle precipitazioni atmosferiche verificatesi all'epoca. In particolare, i Giudici di appello hanno posto in evidenza il nesso causale che lega le omissioni colpevoli degli imputati (e, quindi, anche del HI) all'evento-frana, giungendo, tramite la corretta valorizzazione degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, ad accertare, con grado di probabilità vicino alla certezza, che l'innesco dello slittamento franoso del versante della montagna fu determinato dalle infiltrazioni di acqua dovute alle ingentissime perdite provenienti dalla condotta che alimenta la centrale idroelettrica di "Ponte Caffaro" e che, a dette cause antropiche, sono concorse cause naturali (le piogge abbondanti) concomitanti, ma non esclusive per il determinismo dell'evento. Tali conclusioni, adottate in sentenza sul tema qui in discussione, sono contestate, come si è detto, dal ricorrente, il quale, sul presupposto della presenza di un doppio e separato regime di circolazione delle acque nel sottosuolo del monte Macaone, vorrebbe accreditare l'opposta conclusione che la frana era stata, invece, causata soltanto dalle infiltrazioni di acqua piovana nello strato superficiale del terreno, negando, quindi, che le acque provenienti dalla galleria avessero interferito sulla tenuta di detto strato superficiale, posto che esse sarebbero direttamente defluite nella falda idrica profonda.
Orbene, la conclusione, cui giunge il ricorrente, poggia sull'assunto che non sussisterebbero commistioni di sorta tra i due circoli idrici, quelli profondi e quelli superficiali, sicché, restando essi autonomi e separati, sarebbe escluso, in radice, il rapporto di causalità riconosciuto dai giudici di appello.
La netta smentita a simile assunto si trova nella stessa motivazione della sentenza impugnata, onde di essa appare opportuno mentovare i passaggi argomentativi più significativi ai fini di che trattasi. Secondo la Corte territoriale, l'innesco dello smottamento fu determinato, come si è già detto, dalle infiltrazioni di acqua, dovute sia a cause antropiche sia a cause naturali concorrenti, nel quadro di una situazione geomorfologica caratterizzata dalla sostanziale mancanza di una soluzione di continuità fra strato detritico e roccia sottostante, data l'estrema fatturazione, degradazione e permeabilità di quest'ultima, che consentiva la discesa dell'acqua superficiale e la risalita di quella profonda. ALl'anzidetto deriva la logica esclusione della asserita sussistenza di due distinti e separati regimi di circolazione delle acque, ipotesi, questa, accreditatole solo se fosse stato accertato che la falda idrica profonda era rimasta separata e non comunicante con quella superficiale: il che, invece, è stato escluso, con congrua e logica motivazione, dai giudici di appello.
I medesimi giudici, sulla scorta dei dati tecnico-scientifici e sperimentali forniti dai periti di ufficio e degli esiti dell'istruttoria dibattimentale, hanno ritenuto che gli apporti "antropici" alla presenza di acque nel sottosuolo erano costituiti dalle perdite di acqua dalla galleria che andavano ad alimentare la falda profonda;
gli apporti "naturali" erano dati dalle precipitazioni atmosferiche, incidenti nella loro variabilità, secondo i cicli delle piogge, connotati da momenti di carica del sottosuolo e da intervalli di assorbimento durante i periodi di siccità, destinati a stabilire l'equilibrio.
Orbene, tale equilibrio era stato alterato proprio dalle perdite della condotta, le quali con l'ingente (2 milioni di litri di acqua al giorno) apporto continuo e, quindi, non legato a cicli o stagioni, avevano determinato l'anomalo innalzamento del livello della falda profonda, con ripercussioni sulla circolazione delle acque superficiali.
Ecco perché queste ultime, non potendo trovare sfogo in profondità, erano rimaste ad infiltrare lo strato detritico, destabilizzandolo. La suddetta ricostruzione eziologica del fenomeno franoso non era, pertanto, basata su congetture del tutto soggettivamente elaborate dai giudici, ma, come si è fatto cenno, su puntuali osservazioni sperimentali, che ne fornivano la concreta dimostrazione nel rispetto dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza "Franzese". I dati offerti dai "piezometri", collocati in profondità del corpo- frana, consentirono, peraltro, ai periti di constatare che la falda profonda, in fase di esaurimento quando l'esperimento in "scala reale" era stato iniziato (a distanza di ben 14 mesi dallo svuotamento della galleria), subì, dopo una settimana dalla riattivazione sperimentale solo (si badi bene) su un tratto di galleria, dapprima un arresto nella discesa del livello, e poi una rapida risalita attribuibile, senza piogge in quel periodo, ai soli effetti delle perdite della condotta;
consentirono di constatare anche che, cessata la prova idraulica e venuto meno l'apporto di acqua dalla condotta, dopo circa dieci giorni, il livello della falda profonda riprese la sua discesa, che si attenuò in concomitanza di un'intensa fase di piogge, iniziata il 24/1/2002, fino a risalire di livello per gli apporti pluviali, secondo il ciclo naturale di ricarica.
L'andamento suddetto, descritto dai periti e fatto proprio dai giudici di merito, dimostra incontrovertibilmente non solo che le perdite della condotta raggiungevano la falda profonda, ma anche che essa era alimentata dalle normali piogge che vi pervenivano, proprio perché esisteva comunicazione, senza soluzione di continuità, tra strato detritico e la roccia sottostante, fratturata, degradata e permeabile com'era.
Tali osservazioni empiriche e sperimentali denotano, in senso contrario alle obiezioni prospettate dal ricorrente, la logicità delle argomentazioni della Corte di merito ed il puntuale rispetto dei principi elaborati dalla Corte di Cassazione in tema di causalità omissiva, in quanto consentono di spiegare, con alto grado di credibilità razionale, il nesso causale sussistente tra l'omessa manutenzione della galleria, le rilevanti fuoriuscite di acqua dalla condotta idrica e la verificazione del fenomeno franoso. Va, ora, smentita l'attribuzione fatta dal ricorrente di una genesi del tutto soggettiva e atecnica della ricostruzione delle cause della frana accreditata dai giudici di appello, posto che questi ultimi, al contrario, hanno specificato la legge scientifica di copertura, che ha loro consentito di spiegare i processi causativi della frana, chiarendo come nelle infiltrazioni di acqua nel sottosuolo del Monte Macaone era pienamente operante il principio dei vasi comunicanti, che è legge fisica, retrostante alle modalità di circolazione delle acque, in forza della quale è dimostrato che il deflusso delle acque piovane nella falda profonda era impedito dall'innalzamento innaturale del livello di detta falda, a causa delle infiltrazioni provenienti dalla galleria.
La Corte territoriale, inoltre, ha avuto cura di confutare le tesi "alternative" prospettate dagli appellanti ed in questa sede reiterate dal HI.
I rilievi del ricorrente, basati sul presupposto del doppio e separato sistema di circolazione delle acque superficiali e di profondità, non hanno, come già evidenziato nella sentenza impugnata, superato il vaglio delle prove empiriche acquisite in processo, in quanto il ritrovamento nella sorgente S1 di manina sodica, immessa in sede di esperimento come tracciante nell'acqua della galleria, è servito per confermare l'alimentazione della falda profonda da parte della condotta in galleria, ma anche la sua venuta a giorno, con percorso almeno in parte superficiale;
la riscontrata torpidità dell'acqua delle sorgenti effimere neo-formatesi è servita per dimostrare che l'acqua aveva attraversato l'area della frana, così circolando nello strato detritico, dove aveva subito contaminazione da parte delle più minute particelle terrose smosse dai movimenti franosi.
Le due concomitanze, la presenza di tracciante nella sorgente S1 e la torbidità delle sorgenti effimere, quindi, hanno evidenziato ulteriormente non solo che queste ultime non costituivano lo sfogo esclusivo delle acque profonde, ma anche e sopratutto l'esistenza di un unitario sistema di circolazione delle acque profonde e superficiali, con sicura continuità idraulica tra gli strati, rispetto al quale sistema è arbitraria l'introduzione, come tenta di fare il ricorrente, di nette separazioni tra le circolazioni stesse. Quanto alla specifica doglianza che non sia stato dimostrato in sentenza che le infiltrazioni provenienti dalla galleria avessero raggiunto lo strato detritico del terreno e non avessero, dunque, causato la frana, è agevole replicare che, a parte la sostanziale natura in fatto della questione sottesa, essa non è idonea a scalfire la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Sul punto, infatti, i giudici di merito hanno persuasivamente spiegato che la presenza di una fonte superficiale (E3), lungi dal confutare la rilevanza causale delle perdite di acqua dalla condotta della società Caffaro, confermava l'impossibilità delle acque superficiali di defluire nella falda idrica profonda, essendo questa satura a causa delle costanti ed enormi perdite di acqua dalla galleria, e ciò sia in condizioni normali, sia, a maggior ragione, in presenza di precipitazioni atmosferiche di maggiore intensità. Con efficace sintesi, i medesimi giudici hanno chiarito che proprio perché le perdite dalla galleria agirono come concausa dell'evento, è ovvio che le acque immediatamente produttive del fenomeno franoso dovettero essere quelle superficiali, impossibilitate a defluire in profondità e, perciò, rimaste a destabilizzare lo strato detritico. Conferiscono credibilità razionale alla conclusione tratta dai giudici di appello il riferimento, che essi hanno fatto, al dato tecnico-sperimentale, secondo cui le precipitazioni sono in grado di alimentare la falda profonda con tempi di risposta di 1-2 giorni. Infatti, tenuto conto di tale dato, risulta allora evidente che l'acqua piovana, raccoltasi dopo le straordinarie piogge cadute dal 2 al 6 agosto del 2000, non potè trovare sfogo nella falda profonda e, dunque, rimase necessariamente ad infiltrare il detrito superficiale con sicuri effetti destabilizzanti, se è vero, come è vero che poi, pur in assenza di precipitazioni, si manifestarono i primi movimenti franosi agli inizi del mese di settembre e, via via, quelli successivi più pronunciati, fino al giorno 20 Settembre del 2000, alla data di ripresa delle piogge.
Ma, ribadita l'irrilevanza nella causazione della frana delle perdite di acqua dalla galleria, il ricorrente ha addotto ulteriori questioni di fatto, nel tentativo di accreditare la sua tesi che la causa della frana risiederebbe unicamente nelle eccezionali precipitazioni piovose dell'agosto del 2000.
A sostegno della tesi, si è fatto ricorso ai "modelli matematici" che il consulente della difesa aveva elaborato per dimostrare le dinamiche del fenomeno franoso, nonché alla notorietà della natura franosa del versante della montagna attraversata all'interno dalla condotta di acqua. Ferma restando la estraneità di dette questioni di fatto al presente giudizio di legittimità, va posta, comunque, in rilievo la razionalità e la correttezza giuridica delle risposte fornite nella sentenza impugnata, laddove è stato spiegato come i concomitanti fattori "naturali" non avessero svolto un ruolo, da solo, esclusivo nella causazione della frana, questa essendo stata provocata da concausali fattori di carattere "antropico", ascrivibili alle omissioni colpevoli degli imputati e, quindi, allo stesso HI.
In tal modo, i giudici di secondo grado hanno fatto corretta applicazione del consolidato arresto giurisprudenziale, secondo cui, essendo stato accolto nel codice penale vigente il principio dell'equivalenza delle cause o della condicio sine qua non, l'azione od omissione dell'agente è considerata causa dell'evento, nel quale il reato si concreta, anche se altre circostanze, di qualsiasi genere, a lui estranee, preesistenti, concomitanti o successive, concorrono alla sua produzione, perché il comportamento dell'agente ha pur sempre costituito una delle condizioni dell'evento. Non spiegando, pertanto, alcuna influenza sulla giuridica esistenza del nesso di causalità ne' l'essere quelle concause dipendenti o indipendenti dal comportamento del colpevole e nemmeno l'avere le stesse una maggiore prossimità all'evento oppure una preminente efficienza causale, risulta evidente l'infondatezza, anche sotto l'aspetto giuridico, della doglianza proposta dal ricorrente, una volta che l'accertamento, condotto in tema di nesso di condizionamento dai giudici di merito, è stato nel senso dell'apporto concausale dell'omessa manutenzione della condotta idrica al verificarsi dello smottamento del terreno, e, per converso, nel riconoscimento della non autonomia e della non esclusività dell'apporto concausale dei fattori "naturali" nel determinismo del medesimo evento dannoso.
Rispetto a tale ricostruzione del rapporto di causalità, i non meglio qualificati dati storici, oppure i modelli matematici richiamati dal ricorrente si rivelano privi di efficacia probatoria. Con particolare riferimento a detti modelli, va tenuto conto del decisivo e condivisibile rilievo critico, articolato razionalmente dai giudici di appello, quello cioè che le proiezioni matematiche forniscono risultati in funzione dei dati immessi, onde qualsiasi risultato sarebbe conseguibile, solo variando i parametri di partenza, senza ottenere garanzie di oggettività.
Con il penultimo mezzo di impugnazione, il HI si duole della individuazione, in capo a sè medesimo, di una posizione di garanzia rilevante ai sensi dell'art. 40 c.p., senza che fosse dimostrato che esso ricorrente era stato avvertito dai propri collaboratori sull'esistenza di perdite dalla condotta idrica.
Secondo il ricorrente, la necessità di predisporre controlli sulla condotta non poteva derivare dalla lettura del documento "Sistema Val Caffaro", in quanto tale documento, portato alla sua conoscenza all'atto dell'assunzione dell'incarico di amministratore delegato della "Caffaro Energia s.r.l ", si limitava ad affermare il buono stato di conservazione della struttura.
Anche tali rilievi si risolvono in una questione di fatto, e comunque, essi si palesano infondati se si tiene conto, da un lato, che la proposta di ripristino della galleria era stata ufficialmente avanzata nell'autunno del 1996, in epoca antecedente all'insediamento in posizione di vertice del HI, che risale al 7 Settembre 1999 e, quindi, in epoca che avrebbe consentito a quest'ultimo di prenderne conoscenza;
dall'altro lato, che al HI, in qualità di amministratore delegato - e, dal 7 dicembre 1999 - anche delegato alla tutela ecologica ed ambientale, è stato rimproverato dai giudici di merito di non essersi dato, motuproprio, carico di predisporre una verifica di tenuta della galleria, la quale, non essendo mai stata controllata da 40 anni circa, come egli ben sapeva, poneva prioritariamente il problema, di facile immaginabilità, della verifica dello suo stato, agevolmente possibile, senza aspettare mesi od anni, con i mezzi a disposizione della società, come, ad esempio, per mezzo di economici misuratori di portata ai due punti estremi della galleria o del semplice svuotamento di quest'ultima. Il giudizio "
contro
-fattuale", mirato sulla sua posizione processuale, evidenziava, secondo la perspicace osservazione dei giudici di merito, che, se il HI avesse controllato lo stato della galleria, avrebbe potuto agevolmente rilevarne la sua fatiscenza e, in particolare, la presenza di diffuse lesioni nel calcestruzzo, con vuoti ed aperture verso la roccia, e, quindi, la conseguente dispersione di rilevanti quantità di acqua nel sottosuolo.
In altri termini, il HI, anche se aveva assunto, da circa un anno dal fatto, l'incarico di amministratore delegato, aveva, secondo la Corte territoriale, sottovalutato il problema della tenuta del vetusto impianto, onde la sua inerzia, di per sè, dimostrava l'inesorabilità del contributo causale al determinismo dell'evento apportato dalla sua negligenza, alla quale si era accompagnata la speculare imprudenza di far proseguire il funzionamento dell'impianto stesso.
Trattasi di motivazione del tutto logica e, per di più, corretta dal punto di vista giuridico, in quanto rispettosa del consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la posizione di garanzia dell'amministratore delegato di una società, in quanto datore di lavoro, è inderogabile quanto ai doveri di vigilanza e controllo per la tutela della sicurezza, in conseguenza del principio di effettività, il quale rende riferibile l'inosservanza alle norme precauzionali a chi è munito dei poteri di gestione e di spesa. Con l'ultimo mezzo di impugnazione, infine, il HI lamenta che sia stato omesso, da parte dei giudici di merito, ogni accertamento sulle responsabilità omissive, quanto meno concorrenti, degli enti territoriali, costituitisi parti civili, sul rilievo che la Provincia autonoma di Trento ed il Comune di Storo disponessero del potere- dovere di controllare il versante del Monte Macaone, interessato dal fenomeno franoso.
Secondo il ricorrente, tale accertamento sarebbe stato indispensabile, quanto meno ai fini della valutazione del concorso di colpa della Provincia e del Comune nella causazione della frana, con applicazione dei principi di cui all'art. 1227 c.c., legittimanti l'espressa richiesta di riduzione della somma dovuta dagli imputati a titolo di provvisionale a favore di detti enti pubblici. Trattasi di motivo non meritevole di accoglimento.
In replica al principale rilievo difensivo, va ribadito che, nei due gradi di giudizio di merito, è stato accertato che lo smottamento del versante destro del Monte Macaone era dipeso, per la parte relativa ai fattori cd. antropici, all'omesso controllo e manutenzione della galleria gestita nel corso degli anni dalle società, nelle quali gli imputati avevano assunto posizioni di garanzia, e non, di certo, all'omessa manutenzione di strutture o impianti di pertinenza del Comune o della Provincia. L'esclusiva responsabilità degli imputati, ivi compreso l'odierno ricorrente, affermata nei due gradi di giudizio in ordine al contestato reato di frana colposa, non consente, quindi, di accogliere il rilievo difensivo, in quanto, in ordine alla gestione della condotta idrica o alla manutenzione della struttura che la conteneva, nessun potere diretto era esercitarle da parte degli organi o dei dipendenti del Comune o della Provincia;
ne', per le stesse ragioni, era esigibile una sorveglianza diretta sulla condotta o sull'intera struttura della società Caffaro, in occasione delle precipitazioni meteoriche che hanno svolto, come fattore "naturale", un accertato ruolo concomitante e concausale nel determinismo dell'evento franoso.
In ordine alla doglianza, subordinata, che pone l'accento sulla eccessività dell'ammontare della somma liquidata a titolo di provvisionale, non è consentito in questa sede l'esame, implicando valutazioni di merito, precluse nel giudizio di legittimità. In conclusione, tutti i ricorsi vanno rigettati, con le conseguenze indicate in dispositivo in ordine all'obbligo del pagamento delle spese del processo anticipate dallo Stato.
A ciascuna delle parti civili, Comune di Storo e Provincia autonoma di Trento, che vittoriosamente hanno resistito in questo grado di giudizio, spetta la rifusione delle relative spese sostenute, le quali si determinano, ponendole a carico solidale dei ricorrenti soccombenti, nella somma complessiva di Euro 4.000,00 per ciascuna di esse.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalle parti civili costituite, Comune di Storo e Provincia autonoma di Trento, liquidate, per ciascuna, nella somma complessiva di Euro 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 6 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2008