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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/12/2025, n. 2662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2662 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Dott. Marcello MAGGI - Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice Dott.ssa Enrica DI TURSI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA esaminati gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 09/12/2025, nel proc. n. 1791 del Ruolo Generale anno 2025, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio”. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GRASSI ARMANDO
Parte_1
-RICORRENTE-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. BITONTO
Parte_2
-RESISTENTE- con l'intervento del P.M. in sede
-INTERVENUTO EX LEGE- FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14.04.2025 il sig. premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 in Statte (Ta) il 05/04/1999 con la sig.ra che dalla loro unione nasceva in Parte_2 Per_1
AN (Ta) il 23/09/2006, che con decreto di omologa n. 694/2013 del 30/01/2013 emesso nell'ambito del giudizio n. 5877/2012 dal Tribunale di Taranto, veniva dichiarata la separazione consensuale, che dalla data di comparizione presidenziale i coniugi non si erano più riconciliati e che era cessata ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi, chiedeva, pertanto, che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Con comparsa di costituzione, la sig.ra aderiva alla richiesta declaratoria di Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo che fosse pronunciato alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione. Va rilevato che all'udienza del 09/12/2025 le parti presenti personalmente, per mezzo dei loro procuratori, Avv. Grassi Armando e Avv. Bitonto Alessandro, chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio al fine di trasformare l'odierno procedimento di divorzio da contenzioso in congiunto, alle condizioni riportate nell'accordo allegato al verbale dell'udienza summenzionata, chiedendo che il Tribunale recepisse l'accordo e rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia decreto di omologa n. 694/2013 del 30/01/2013 emesso da questo Tribunale. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali nell'accordo depositato in data 09/12/2025 da intendersi qui integralmente riportato e trascritto. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo. Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone: DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a Taranto il [...], in [...] Parte_2 in data 05/04/1999, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Statte (Ta) dell'anno 1999, atto n. 2 parte 2 serie A, uff.1; DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'accordo depositato in data 09/12/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Spese integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 12.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Dott. Marcello MAGGI - Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice Dott.ssa Enrica DI TURSI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA esaminati gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 09/12/2025, nel proc. n. 1791 del Ruolo Generale anno 2025, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio”. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GRASSI ARMANDO
Parte_1
-RICORRENTE-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. BITONTO
Parte_2
-RESISTENTE- con l'intervento del P.M. in sede
-INTERVENUTO EX LEGE- FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14.04.2025 il sig. premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 in Statte (Ta) il 05/04/1999 con la sig.ra che dalla loro unione nasceva in Parte_2 Per_1
AN (Ta) il 23/09/2006, che con decreto di omologa n. 694/2013 del 30/01/2013 emesso nell'ambito del giudizio n. 5877/2012 dal Tribunale di Taranto, veniva dichiarata la separazione consensuale, che dalla data di comparizione presidenziale i coniugi non si erano più riconciliati e che era cessata ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi, chiedeva, pertanto, che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Con comparsa di costituzione, la sig.ra aderiva alla richiesta declaratoria di Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo che fosse pronunciato alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione. Va rilevato che all'udienza del 09/12/2025 le parti presenti personalmente, per mezzo dei loro procuratori, Avv. Grassi Armando e Avv. Bitonto Alessandro, chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio al fine di trasformare l'odierno procedimento di divorzio da contenzioso in congiunto, alle condizioni riportate nell'accordo allegato al verbale dell'udienza summenzionata, chiedendo che il Tribunale recepisse l'accordo e rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia decreto di omologa n. 694/2013 del 30/01/2013 emesso da questo Tribunale. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali nell'accordo depositato in data 09/12/2025 da intendersi qui integralmente riportato e trascritto. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo. Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone: DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a Taranto il [...], in [...] Parte_2 in data 05/04/1999, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Statte (Ta) dell'anno 1999, atto n. 2 parte 2 serie A, uff.1; DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'accordo depositato in data 09/12/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Spese integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 12.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi