Articolo 8 della Legge 6 agosto 1954, n. 604
Articolo 7Articolo 9
Versione
12 agosto 1954
Art. 8.
Gli atti per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli di acquisto in comproprieta' per quote indivise, od ideali, possono essere regolarizzati ai fini delle agevolazioni fiscali in quel tempo vigenti, qualora, le parti interessate, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda all'Intendenza di finanza competente, corredata, oltre che dal certificato dell'Ispettorato provinciale agrario attestante l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , dalla dichiarazione, autenticata dal notaio, comprovante l'esistenza, al momento della stipulazione dell'atto, delle condizioni previste dalle lettere b) e d) dell'articolo predetto.
Le norme previste dall'art. 7, in ordine alla decadenza delle agevolazioni tributarie, si applicano anche agli atti precedentemente stipulati o registrati quando la causa della decadenza si avvera' sotto l'impero della presente legge.
Le controversie di natura tributaria relative all'applicazione della presente legge rientrano nell'ordinaria, competenza delle Commissioni amministrative istituite con il regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 , convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 , e successive modificazioni e integrazioni.
Entrata in vigore il 12 agosto 1954
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