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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 5177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5177 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8112/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8112/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 22 dicembre 2025 ad ore 9,10 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. LO VOI FERNANDO e l'avv. FAILLA GIUSEPPINA Parte_1 ( ) VIA MARIANO STABILE, 200 90141 PALERMO;
, oggi sostituito dall'avv. C.F._1 Simona Gennusa
Per l'avv. NA IO , oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. Alessandra Nocera.
Entrambe le procuratrici discutono come in note conclusive. L'avv. Nocera eccepisce la tardività e l'inammissibilità dei documenti nuovi depositati soltanto con note conclusive. L'avv. Gennusa contesta e rileva che trattasi di documentazione sopravvenuta. Il G.I. alle ore 18,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8112/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._2
dell'avv. LO VOI FERNANDO e dell'avv. FAILLA GIUSEPPINA
( ) VIA MARIANO STABILE, 200 90141 PALERMO;
C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA MARIANO STABILE, 200 90141 PALERMO presso il difensore avv. LO VOI FERNANDO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. NA IO , elettivamente domiciliato in
Corso Finocchiaro Aprile 124 90138 Palermo presso il difensore avv.
NA IO
CONVENUTO/I pagina 2 di 6
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24.06.2024 citava in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il sito in Controparte_2
Palermo, , in persona dell'amministratore pro-tempore, e, Controparte_1
premesso di aver ricevuto in data 16.05.2024 la notifica del decreto ingiuntivo n.
n. 1078/2024, nell'ambito del procedimento RGN.15117/2023 del Tribunale di
Palermo emesso in data 18/03/2024 in forma provvisoriamente esecutiva, con cui il istante gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo di € 15284,60 CP_1
per gli oneri condominiali maturati nelle annualità 2016- 2017-2018- 2019-
2020- 2021 e fino a novembre 2022, contestava la quantificazione degli oneri condominiali, essendo state addebitate spese non dovute, perché relative a servizi di cui non usufruiva e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva il condominio dell'edificio sito in Palermo, , in Controparte_1
persona dell'amministratore pro-tempore, contestando i motivi dell'opposizione e rappresentava che le unità immobiliari di proprietà dell'opponente, anche se dotate di accesso indipendente, erano parte integrante sia dal punto di vista strutturale che amministrativo dell'edificio del condominio di Controparte_1
[...
, che tali spese erano state ripartite secondo le tabelle millesimali redatte nel
1981 e in vigore fino all'8.09.2024, data della delibera di approvazione delle nuove tabelle millesimali, che i rendiconti approvati non erano stati impugnati, così come non erano state impugnate le tabelle millesimali.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, con vittoria di spese del giudizio.
pagina 3 di 6 Esperito il procedimento di mediazione con esito negativo ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
La domanda di parte attrice è volta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n.
1078/24 emesso dal Tribunale di Palermo in data 18.03.2024 in forma provvisoriamente esecutiva.
A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha allegato che gli oneri ingiunti relativi agli anni 2016-2017-2018-2019-2020-2021 fino a novembre 2022 non siano dovuti, in quanto relativi a servizi di cui parte attrice non ha mai usufruito.
Giova in proposito ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa l'onere CP_1
probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti.
La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del CP_1
decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le somme nel CP_1
processo di opposizione a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. (Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, n.20003).
Ciò detto, nel caso di specie parte opposta ha provato il fondamento della sua pretesa, essendo tali oneri indicati nei rendiconti per gli anni 2016-2022 approvati con le delibere adottate nei giorni: 13.03.2016, 13.06.2021, 16.12.2018,
16.07.2022, 21.07.2022, prodotti a sostegno del monitorio, attualmente esecutive.
Di contro, le doglianze formulate dall'opponente relative alla non debenza delle spese indicate nei rendiconti oggetto di approvazione delle suddette delibere, non possono essere vagliate in questo giudizio in assenza di una specifica domanda di annullamento delle delibere di approvazione dei rendiconti. pagina 4 di 6 L'opposizione va, dunque, disattesa ed il decreto ingiuntivo definitivamente confermato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 vanno liquidati in €2540,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge (valore €15284,60, scaglione di valore fino ad euro 26000,00: parametri minimi per le fasi introduttiva, istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata) vanno poste in capo all'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: conferma il decreto opposto;
condanna altresì la parte opponente a rimborsare al condominio opposto le spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
Palermo, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8112/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 22 dicembre 2025 ad ore 9,10 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. LO VOI FERNANDO e l'avv. FAILLA GIUSEPPINA Parte_1 ( ) VIA MARIANO STABILE, 200 90141 PALERMO;
, oggi sostituito dall'avv. C.F._1 Simona Gennusa
Per l'avv. NA IO , oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. Alessandra Nocera.
Entrambe le procuratrici discutono come in note conclusive. L'avv. Nocera eccepisce la tardività e l'inammissibilità dei documenti nuovi depositati soltanto con note conclusive. L'avv. Gennusa contesta e rileva che trattasi di documentazione sopravvenuta. Il G.I. alle ore 18,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8112/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._2
dell'avv. LO VOI FERNANDO e dell'avv. FAILLA GIUSEPPINA
( ) VIA MARIANO STABILE, 200 90141 PALERMO;
C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA MARIANO STABILE, 200 90141 PALERMO presso il difensore avv. LO VOI FERNANDO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. NA IO , elettivamente domiciliato in
Corso Finocchiaro Aprile 124 90138 Palermo presso il difensore avv.
NA IO
CONVENUTO/I pagina 2 di 6
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24.06.2024 citava in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il sito in Controparte_2
Palermo, , in persona dell'amministratore pro-tempore, e, Controparte_1
premesso di aver ricevuto in data 16.05.2024 la notifica del decreto ingiuntivo n.
n. 1078/2024, nell'ambito del procedimento RGN.15117/2023 del Tribunale di
Palermo emesso in data 18/03/2024 in forma provvisoriamente esecutiva, con cui il istante gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo di € 15284,60 CP_1
per gli oneri condominiali maturati nelle annualità 2016- 2017-2018- 2019-
2020- 2021 e fino a novembre 2022, contestava la quantificazione degli oneri condominiali, essendo state addebitate spese non dovute, perché relative a servizi di cui non usufruiva e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva il condominio dell'edificio sito in Palermo, , in Controparte_1
persona dell'amministratore pro-tempore, contestando i motivi dell'opposizione e rappresentava che le unità immobiliari di proprietà dell'opponente, anche se dotate di accesso indipendente, erano parte integrante sia dal punto di vista strutturale che amministrativo dell'edificio del condominio di Controparte_1
[...
, che tali spese erano state ripartite secondo le tabelle millesimali redatte nel
1981 e in vigore fino all'8.09.2024, data della delibera di approvazione delle nuove tabelle millesimali, che i rendiconti approvati non erano stati impugnati, così come non erano state impugnate le tabelle millesimali.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, con vittoria di spese del giudizio.
pagina 3 di 6 Esperito il procedimento di mediazione con esito negativo ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
La domanda di parte attrice è volta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n.
1078/24 emesso dal Tribunale di Palermo in data 18.03.2024 in forma provvisoriamente esecutiva.
A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha allegato che gli oneri ingiunti relativi agli anni 2016-2017-2018-2019-2020-2021 fino a novembre 2022 non siano dovuti, in quanto relativi a servizi di cui parte attrice non ha mai usufruito.
Giova in proposito ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa l'onere CP_1
probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti.
La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del CP_1
decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le somme nel CP_1
processo di opposizione a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. (Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, n.20003).
Ciò detto, nel caso di specie parte opposta ha provato il fondamento della sua pretesa, essendo tali oneri indicati nei rendiconti per gli anni 2016-2022 approvati con le delibere adottate nei giorni: 13.03.2016, 13.06.2021, 16.12.2018,
16.07.2022, 21.07.2022, prodotti a sostegno del monitorio, attualmente esecutive.
Di contro, le doglianze formulate dall'opponente relative alla non debenza delle spese indicate nei rendiconti oggetto di approvazione delle suddette delibere, non possono essere vagliate in questo giudizio in assenza di una specifica domanda di annullamento delle delibere di approvazione dei rendiconti. pagina 4 di 6 L'opposizione va, dunque, disattesa ed il decreto ingiuntivo definitivamente confermato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 vanno liquidati in €2540,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge (valore €15284,60, scaglione di valore fino ad euro 26000,00: parametri minimi per le fasi introduttiva, istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata) vanno poste in capo all'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: conferma il decreto opposto;
condanna altresì la parte opponente a rimborsare al condominio opposto le spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
Palermo, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
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