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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. AR OT – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 27 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 728/2024 vertente tra
in persona del suo legale rappresentante p.t. Parte_1 Pt_2
che agisce in opposizione anche personalmente come obbligato in solido,
[...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Iside Pasini
Opponente
c o n t r o in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv.to CP_1
SS MI
Opposto
Oggetto: opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 21.3.24 parte opponente ha esposto di avere ricevuto in data 21.2.24 notifica dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001188382 relativa all'atto di accertamento 1500.25/07/2018.0260714 del 25 luglio 2018 riferito all'anno 2017 CP_1
con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 4.769,80.
Parte ricorrente ha allegato che:
“– il 25 luglio 2018 le aveva notificato accertamento della violazione prevista CP_1
dall'art. 2 comma 1 bis DL 12.9.1983 n. 463 con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta a euro 5.459,00; tale somma doveva essere pagata entro il 25 ottobre 2018;
– la società stava già pagando a rate gli importi dovuti a titolo di ritenute previdenziali all'agenzia di riscossione: rateizzazione protocollo 171809 del 12 luglio
2018 e dunque chiedeva informazioni all' su come procedere per il pagamento;
CP_1
– l' rispondeva che andava anticipato un numero di rate sufficiente alla CP_1
completa copertura delle quote a carico del dipendente entro il termine previsto di 90 giorni e cioè entro il 25 ottobre 2018;
- aveva pagato dieci rate di euro 793,00 ciascuna entro il 25 ottobre 2018, come era stato indicato da CP_1
– l'agenzia delle entrate riscossione non aveva subito abbinato tutti i versamenti fatti in anticipo alla quota dipendente da versare a CP_1
– dopo aver pagato come da istruzioni aveva chiesto la declaratoria di estinzione del credito all' CP_1
- in data 23 novembre 2018, l' aveva risposto che la diffida era ancora aperta CP_1
per euro 3.173,47;
- in data 10 ottobre 2018 aveva scritto all' , chiedendo Controparte_2
di abbinare i bollettini pagati in anticipo in modo corretto, per evitare la sanzione
allegando la ricevuta di pagamento di 10 bollettini da euro 793,00, tutti CP_1
pagati entro il 25 ottobre 2018;
2 - in data 11 dicembre 2018 l' aveva comunicato via mail al ricorrente che la CP_1
pratica sanzionatoria era stata chiusa;
- in data 21 febbraio 2024 veniva notificata ordinanza ingiunzione.
Tutto ciò premesso in fatto, il ricorrente, ha allegato che il ritardo nell'imputazione dei pagamenti effettuati era imputabile alla condotta dell' ovvero dell' delle CP_1 CP_2
entrate riscossione per conto di e non dal ricorrente, il quale aveva pagato i CP_1
bollettini tutti entro il 25 ottobre 2017 come indicato dall' stessa nelle sue CP_1
comunicazioni.
Parte ricorrente avendo documentato il pagamento nei termini delle somme dovute, ha chiesto dichiararsi estinti i crediti di cui all'O.I. impugnata ed in ogni caso di CP_1
dichiarare l'estinzione per prescrizione quinquennale dei crediti con riguardo alle CP_1
annualità di accertamento 2017.
L' ha rilevato che in data 25/07/2018 era stata notificato alla società CP_1
ricorrente l'accertamento di violazione .1500.25/07/2018.0260713, stante CP_1
l'accertato omesso versamento delle ritenute previdenziali per un importo totale di €
5.459,00. Importo iscritto al ruolo e richiesto tramite avviso di addebito n. 322- 2018-
00004857-18.
Ha allegato l che parte ricorrente aveva presentato domanda di dilazione CP_1
presso l , ed aveva effettuato pagamenti parziali, Controparte_3
secondo i criteri di imputazione applicati dall con conseguente tardivo pagamento CP_4
integrale delle ritenute oltre il termine di tre mesi di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, come modificato dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
L' ha comunque precisato che l'abbinamento dei versamenti effettuati per le CP_1
inadempienze iscritte a ruolo era stato svolto dall . CP_4
Quanto all'eccezione di prescrizione, l' ha evidenziato che, Controparte_5
tenuto anche conto della sospensione dei termini prescrizionali di cui all'art. 28 legge n.
3 689/1981, nel periodo 23.2.2020 – 31.5.2020, ai sensi dell'art. 103 comma 6 bis DL n.
18/2020, nessuna prescrizione era maturata.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Orbene, questo Giudice rileva, in aderenza alle deduzioni attoree, che il documento n. 5 allegato al ricorso introduttivo contiene la prova del pagamento della somma di euro
7930,00 in dieci rate da euro 793,00, entro il 25 ottobre 2018, in aderenza a quanto indicato dall' e come previsto dall'atto di accertamento del 25.7.18 notificato alla CP_1
società opponente quale quota da pagare entro 90 giorni dalla notifica dell'avviso stesso onde evitare il pagamento delle sanzioni.
Risulta dunque che parte opponente ha versato quanto necessario e richiesto e concordato dall' per evitare il pagamento delle sanzioni nei termini richiesti. CP_1
Risulta dagli atti come la opponente abbia più volte sollecitato l' all'allineamento CP_1
dei pagamenti avvenuti ed alla loro corretta imputazione alla quota contributiva evasa.
L' ha evidenziato che era stata l'agenzia delle entrate riscossione a non abbinare i CP_1
versamenti fatti in anticipo alla quota dipendente da versare all stesso. CP_5
È documentato, comunque il pagamento nei termini delle somme dovute e la chiara imputabilità dei pagamenti alla causale: adempimento della quota di pagamento riguardante i contributi evasi di cui all'atto di avviso/accertamento per cui è causa entro il termine di 90 giorni. Ne consegue che l'obbligazione verso riguardante le CP_1
sanzioni di cui all'O.I. impugnata si è estinta e nulla è dovuto da parte del ricorrente.
Ad ogni modo, dalla notifica dell'avviso di accertamento, 25.7.18, alla data di notifica dell'O.I., 21.2.24, risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale riguardante l'azione esecutiva.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, nella persona del giudice monocratico dott.
AR OT, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara non dovute le somme di cui alla dell'ordinanza ingiunzione n. OI-
001188382 relativa all'atto di accertamento 1500.25/07/2018.0260714 del 25 luglio CP_1
2018 riferito all'anno 2017 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 4.769,80. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
1375,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 28.11.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
AR OT
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. AR OT – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 27 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 728/2024 vertente tra
in persona del suo legale rappresentante p.t. Parte_1 Pt_2
che agisce in opposizione anche personalmente come obbligato in solido,
[...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Iside Pasini
Opponente
c o n t r o in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv.to CP_1
SS MI
Opposto
Oggetto: opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 21.3.24 parte opponente ha esposto di avere ricevuto in data 21.2.24 notifica dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001188382 relativa all'atto di accertamento 1500.25/07/2018.0260714 del 25 luglio 2018 riferito all'anno 2017 CP_1
con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 4.769,80.
Parte ricorrente ha allegato che:
“– il 25 luglio 2018 le aveva notificato accertamento della violazione prevista CP_1
dall'art. 2 comma 1 bis DL 12.9.1983 n. 463 con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta a euro 5.459,00; tale somma doveva essere pagata entro il 25 ottobre 2018;
– la società stava già pagando a rate gli importi dovuti a titolo di ritenute previdenziali all'agenzia di riscossione: rateizzazione protocollo 171809 del 12 luglio
2018 e dunque chiedeva informazioni all' su come procedere per il pagamento;
CP_1
– l' rispondeva che andava anticipato un numero di rate sufficiente alla CP_1
completa copertura delle quote a carico del dipendente entro il termine previsto di 90 giorni e cioè entro il 25 ottobre 2018;
- aveva pagato dieci rate di euro 793,00 ciascuna entro il 25 ottobre 2018, come era stato indicato da CP_1
– l'agenzia delle entrate riscossione non aveva subito abbinato tutti i versamenti fatti in anticipo alla quota dipendente da versare a CP_1
– dopo aver pagato come da istruzioni aveva chiesto la declaratoria di estinzione del credito all' CP_1
- in data 23 novembre 2018, l' aveva risposto che la diffida era ancora aperta CP_1
per euro 3.173,47;
- in data 10 ottobre 2018 aveva scritto all' , chiedendo Controparte_2
di abbinare i bollettini pagati in anticipo in modo corretto, per evitare la sanzione
allegando la ricevuta di pagamento di 10 bollettini da euro 793,00, tutti CP_1
pagati entro il 25 ottobre 2018;
2 - in data 11 dicembre 2018 l' aveva comunicato via mail al ricorrente che la CP_1
pratica sanzionatoria era stata chiusa;
- in data 21 febbraio 2024 veniva notificata ordinanza ingiunzione.
Tutto ciò premesso in fatto, il ricorrente, ha allegato che il ritardo nell'imputazione dei pagamenti effettuati era imputabile alla condotta dell' ovvero dell' delle CP_1 CP_2
entrate riscossione per conto di e non dal ricorrente, il quale aveva pagato i CP_1
bollettini tutti entro il 25 ottobre 2017 come indicato dall' stessa nelle sue CP_1
comunicazioni.
Parte ricorrente avendo documentato il pagamento nei termini delle somme dovute, ha chiesto dichiararsi estinti i crediti di cui all'O.I. impugnata ed in ogni caso di CP_1
dichiarare l'estinzione per prescrizione quinquennale dei crediti con riguardo alle CP_1
annualità di accertamento 2017.
L' ha rilevato che in data 25/07/2018 era stata notificato alla società CP_1
ricorrente l'accertamento di violazione .1500.25/07/2018.0260713, stante CP_1
l'accertato omesso versamento delle ritenute previdenziali per un importo totale di €
5.459,00. Importo iscritto al ruolo e richiesto tramite avviso di addebito n. 322- 2018-
00004857-18.
Ha allegato l che parte ricorrente aveva presentato domanda di dilazione CP_1
presso l , ed aveva effettuato pagamenti parziali, Controparte_3
secondo i criteri di imputazione applicati dall con conseguente tardivo pagamento CP_4
integrale delle ritenute oltre il termine di tre mesi di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, come modificato dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
L' ha comunque precisato che l'abbinamento dei versamenti effettuati per le CP_1
inadempienze iscritte a ruolo era stato svolto dall . CP_4
Quanto all'eccezione di prescrizione, l' ha evidenziato che, Controparte_5
tenuto anche conto della sospensione dei termini prescrizionali di cui all'art. 28 legge n.
3 689/1981, nel periodo 23.2.2020 – 31.5.2020, ai sensi dell'art. 103 comma 6 bis DL n.
18/2020, nessuna prescrizione era maturata.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Orbene, questo Giudice rileva, in aderenza alle deduzioni attoree, che il documento n. 5 allegato al ricorso introduttivo contiene la prova del pagamento della somma di euro
7930,00 in dieci rate da euro 793,00, entro il 25 ottobre 2018, in aderenza a quanto indicato dall' e come previsto dall'atto di accertamento del 25.7.18 notificato alla CP_1
società opponente quale quota da pagare entro 90 giorni dalla notifica dell'avviso stesso onde evitare il pagamento delle sanzioni.
Risulta dunque che parte opponente ha versato quanto necessario e richiesto e concordato dall' per evitare il pagamento delle sanzioni nei termini richiesti. CP_1
Risulta dagli atti come la opponente abbia più volte sollecitato l' all'allineamento CP_1
dei pagamenti avvenuti ed alla loro corretta imputazione alla quota contributiva evasa.
L' ha evidenziato che era stata l'agenzia delle entrate riscossione a non abbinare i CP_1
versamenti fatti in anticipo alla quota dipendente da versare all stesso. CP_5
È documentato, comunque il pagamento nei termini delle somme dovute e la chiara imputabilità dei pagamenti alla causale: adempimento della quota di pagamento riguardante i contributi evasi di cui all'atto di avviso/accertamento per cui è causa entro il termine di 90 giorni. Ne consegue che l'obbligazione verso riguardante le CP_1
sanzioni di cui all'O.I. impugnata si è estinta e nulla è dovuto da parte del ricorrente.
Ad ogni modo, dalla notifica dell'avviso di accertamento, 25.7.18, alla data di notifica dell'O.I., 21.2.24, risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale riguardante l'azione esecutiva.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, nella persona del giudice monocratico dott.
AR OT, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara non dovute le somme di cui alla dell'ordinanza ingiunzione n. OI-
001188382 relativa all'atto di accertamento 1500.25/07/2018.0260714 del 25 luglio CP_1
2018 riferito all'anno 2017 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 4.769,80. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
1375,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 28.11.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
AR OT
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